Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2008, n. 38033
CASS
Sentenza 3 luglio 2008

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Massime1

L'inammissibilità del ricorso per cassazione che non sia dovuta a mancanza di legittimazione o a proposizione tardiva non esime il giudice di legittimità dal dovere di valutare la conformità o meno, ai principi del diritto comunitario, della normativa nazionale e, in tale secondo caso, di procedere alla disapplicazione della stessa. (Fattispecie di annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto derivante da ritenuta incompatibilità con il Trattato CE della disciplina interna in materia di attività organizzata per la raccolta di scommesse a fronte di ricorso corredato da motivi generici).

Commentario1

  • 1L'incompetenza funzionale del giudice a quo, pur rilevabile d'ufficio
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Ci sono sentenze della Corte di cassazione apparentemente di routine che scivolano senza particolari echi (perché si occupano di vizi di motivazione, perché ripetono orientamenti pacifici, perché riguardano questioni ictu oculi inammissibili, etc.): tra queste, a una prima lettura, parrebbe doversi annoverare anche la presente. Ma tra le pieghe della pronuncia si possono rinvenire elementi di rilievo per qualche interessante ricaduta su temi di attualità. Un Procuratore generale ricorre per cassazione contro un provvedimento del giudice dell'esecuzione in tema di indulto, deducendo incompetenza funzionale del g.i.p. presso il tribunale che l'ha deliberato. La Corte dichiara …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2008, n. 38033
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38033
Data del deposito : 3 luglio 2008

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