Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/2015, n. 1116
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Sentenza 8 ottobre 2015

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La previsione di cui all'art. 32, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - preclude la possibilità che quest'ultimo si autoassegni un termine diverso e maggiore ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi fuori termine e che il termine per impugnare è comunque quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno della notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi degli artt. 548, comma secondo, e 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/2015, n. 1116
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1116
    Data del deposito : 8 ottobre 2015

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