Sentenza 8 ottobre 2015
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 32, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - preclude la possibilità che quest'ultimo si autoassegni un termine diverso e maggiore ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi fuori termine e che il termine per impugnare è comunque quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno della notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi degli artt. 548, comma secondo, e 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/2015, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2015 |
Testo completo
1 1 1 6 / 1 6 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 2170 - Presidente - Dott. GERARDO SABEONE - Consigliere - Dott.ssa MARIA VESSICHELLI UP 08/10/2015 - Consigliere - R.G.N. 13344/2015 Dott. CARLO ZAZA - Consigliere relatore - Dott.ssa ROSSELLA CATENA - Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da AL IA IA, nata a [...], il [...] avverso la sentenza del 21/01/2013 del Tribunale di Piacenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore Avvocato Renato Alfarone, che ha concluso per l'acccoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1 f Con la sentenza impugnata il Tribunale di Piacenza dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta nell'interesse di AL IA IA avverso la sentenza del Giudice di pace di Piacenza emessa in data 8.11.2012, con cui era stata affermata la penale responsabilità della AL per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 594, I e II comma, c.p., in danno di SI IA, commesso in Piacenza il 22.09.2007, condannando l'imputata alla pena di euro 258,00 di multa, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita. Il Giudice di appello rilevava che l'impugnazione era tardiva in quanto il Giudice di pace non avrebbe potuto riservare in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., come verificatosi nel caso di specie;
infatti, benché la sentenza fosse stata depositata in data 20.11.2012 - quindi entro il termine di giorni quindici dalla deliberazione – in ogni caso il termine di giorni trenta per l'impugnazione, - ai sensi dell'art. 585 co. 1 lett. b) e co. 2 lett. c), c.p.p., era cominciato a decorrere dal 24.11.2012 (giorno successivo alla scadenza del termine ordinario di deposito della sentenza, pari a giorni 15) ed era spirato il 23.12.2012, con conseguente declaratoria della tardività dell'appello, depositato il 21.1.2013 ex art. 582, comma 2, c.p.p. Con ricorso depositato il 3.04.2014, il difensore della ricorrente deduce:
1. violazione di legge ex art. 606 lett. b) e c), c.p.p. in quanto il Giudice di pace in data 8.11.2012 aveva riservato, ex art. 544, III comma, c.p.p., trenta giorni per il deposito della motivazione, e l'inammissibilità dell'impugnazione - proposta in data 21.01.2013 e quindi nel rispetto del termine di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p. era stata motivata con il divieto, per il Giudice di pace, di applicare l'art. 544, comma III, c.p.p., con conseguente declaratoria di tardività dell'impugnazione;
2. violazione dell'art. 606 lett. e), c.p.p. per contraddittorietà della motivazione e lesione dei diritti costituzionalmente garantiti all'imputata ad ottenere un secondo grado di giudizio, per le doglianze esposte con il primo motivo di ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 9832 dell'08/01/2014, Rv. 262737; Sez. 5, Sentenza n. 43493 del 28/05/2014, Rv. 2629; Sez. 5, Sentenza n. 11656 del 24/2/2012, Rv. 252963) in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 32 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale il 2 for giudice di pace deve depositare la motivazione entro quindici giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 c.p.p., con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2 del citato D.Lgs., che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito. Ne deriva che il termine per impugnare è in ogni caso quello di giorni trenta decorrente, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza qualora tale termine sia stato rispettato nonostante l'assegnazione di uno maggiore e, per le parti non presenti e comunque nel caso di deposito della sentenza oltre il quindicesimo giorno, dall'epoca della notificazione ex art. 548 c.p.p. Il condiviso arresto di questa sezione ha già rilevato come detto indirizzo sia in linea con la pronuncia della Cass. Sez. U., n. 21039/2011, che - in riferimento alla sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, per il deposito della quale è pure previsto un unico termine, di trenta giorni - ha affermato che il termine di impugnazione, stabilito in quindici giorni dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio, decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata ovvero dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine, restando irrilevante l'eventualità che il giudice abbia irritualmente stabilito un termine più ampio per il deposito della suddetta motivazione;
in detto ultimo caso il termine di quindici giorni decorrerà dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento alle parti legittimate all'impugnazione. Nel caso in esame, quindi, il Giudice di pace - come correttamente rilevato dal Giudice di appello - non avrebbe potuto riservare in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p.; ne discende che, benché la sentenza fosse stata depositata in data 20/11/2012 - quindi entro il termine di giorni quindici dalla deliberazione - in ogni caso il termine di giorni trenta per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585 co. 1 lett. b) e co. 2 lett. c), c.p.p., era cominciato a decorrere dal 24/11/2012, ed era spirato il 23/12/2012, con conseguente declaratoria della tardività dell'appello, depositato il 21/1/2013 ex art. 582, comma 2, c.p.p. Non si ignora il contrario precedente di questa Sezione che, con la sentenza n. 40037 del 10/07/2014, Rv. 260301, ha considerato come il Giudice di pace possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, alla luce dell'art. 2 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, con la conseguente applicabilità dei termini di impugnazione previsti dall'art. 585 c.p.p. per le sentenze del Tribunale e della Corte di appello, ciò in quanto, come si legge in motivazione, il citato art. 2 viene interpretato, 3 come norma che consente una automatica integrazione con le norme del codice di procedura penale, a meno che le norme richiamate non risultino in contrasto con i principi della materia “integrata”, ed a meno che l'applicazione integrativa non sia - in relazione a determinati istituti - espressamente esclusa dalla norma di rinvio. Poiché l'art. 544 comma 3, c.p.p. non rientra tra le norme di cui è esclusa espressamente l'applicazione, non essendo elencata nell'art. 2 citato, comma 1, lett. da a) ad 1), né la sua applicabilità alle impugnazioni delle sentenze del giudice di pace contrasta in alcuna maniera con i principi regolatori della materia, ne deriva - secondo detta sentenza - che il Giudice di pace possa legittimamente autoassegnarsi un diverso e maggiore termine di quello previsto dall'art. 32 D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Tuttavia, nonostante articolata motivazione della citata sentenza, si ritiene di confermare la prevalente giurisprudenza, in quanto nel procedimento dinanzi al Giudice di pace, il ricorso all'art. 544, comma 3, c.p.p., sulla base della clausola prevista dall'art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000 - secondo cui "Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale" non appare possibile proprio perché manca il presupposto per l'operatività di tale clausola, presupposto costituito dalla mancanza di disciplina specificamente dettata relativamente a taluno aspetto del procedimento dinanzi al Giudice di pace. Ed infatti la previsione dell'art. 32 del D. Lgs. n. 274 del 2000 prevede che il Giudice di pace detti a verbale la motivazione -- ciò, evidentemente, in relazione alla tendenziale semplicità delle decisioni ad esso demandate ed alle esigenze di celerità della sua giurisdizione – con la conseguenza che la possibilità di depositare la motivazione nel più lungo termine di quindici giorni già involge la considerazione della previsione di una maggiore complessità motivazionale. Ne consegue che, di tutta evidenza, lo stesso legislatore, all'art. 32 citato, ha già normativamente contemplato sia la regola della motivazione contestuale - basata sulla tendenziale semplicità delle sentenze di competenza del Giudice di pace - sia la possibilità di un più lungo termine, pari e non superiore a giorni quindici, nel caso di sentenza più complesse. Dal che deriva come non possa esservi spazio alcuno per un ulteriore prolungamento dei termini attraverso il meccanismo operativo derivante dall'applicazione dell'art. 544, comma 3, c.p.p. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso deriva la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende 4 K
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'8/10/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Gerardo Sabeone Rossella Catena Realle Cater DEPORTATA IN CANCELLERIA add 13 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cermela Lanzuise Westауш 5