Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2008, n. 20084
CASS
Sentenza 28 aprile 2008

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In tema di ricusazione del giudice, deve intendersi per "udienza", ai sensi dell'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., l'unità quotidiana di lavoro svolto alla presenza delle parti nel singolo procedimento, che può esaurirsi in una sola udienza ovvero protrarsi per più udienze, fino alla chiusura del dibattimento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta tardiva l'istanza di ricusazione proposta nell'udienza di rinvio, celebrata a seguito della dichiarazione di adesione all'astensione resa dal difensore nel corso della precedente udienza, all'esito di una lunga attività processuale espletata in via preliminare dal giudice per la verifica della regolarità della costituzione della parte civile, ritenuta successivamente scorretta dal ricusante).

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Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2008, n. 20084
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20084
Data del deposito : 28 aprile 2008

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