Sentenza 28 aprile 2008
Massime • 1
In tema di ricusazione del giudice, deve intendersi per "udienza", ai sensi dell'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., l'unità quotidiana di lavoro svolto alla presenza delle parti nel singolo procedimento, che può esaurirsi in una sola udienza ovvero protrarsi per più udienze, fino alla chiusura del dibattimento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta tardiva l'istanza di ricusazione proposta nell'udienza di rinvio, celebrata a seguito della dichiarazione di adesione all'astensione resa dal difensore nel corso della precedente udienza, all'esito di una lunga attività processuale espletata in via preliminare dal giudice per la verifica della regolarità della costituzione della parte civile, ritenuta successivamente scorretta dal ricusante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2008, n. 20084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20084 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 28/04/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1159
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 042963/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN RO, N. IL 03/02/1961;
avverso ORDINANZA del 09/10/2007 CORTE APPELLO di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MATERA LINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione presentata in data 12-9-2007 dall'imputato NO RO nei confronti della dott.ssa Anna Bonsignorio, giudice monocratico del Tribunale di Sanremo, Sezione Distaccata di Ventimiglia.
Tale provvedimento è stato motivato sul rilievo che, secondo quanto dedotto dallo stesso istante, la pretesa causa di ricusazione è sorta all'udienza del 16-7-2007, e che, pertanto, la dichiarazione di ricusazione doveva essere presentata, ai sensi della seconda parte dell'art. 38 c.p.p., comma 2, prima del termine di tale udienza, non rilevando in contrario il fatto che in essa non abbia avuto luogo il dibattimento.
Ricorre per Cassazione il difensore del NO, dolendosi della inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 38 c.p.p., comma 2. Deduce che l'adesione, da parte del difensore della parte offesa e dell'imputato, all'astensione dalle udienze proclamata dalle organizzazioni di categoria, ha impedito lo svolgimento dell'udienza del 16-7-2007 e che, pertanto, l'imputato non può considerarsi decaduto dal potere di proporre l'istanza di ricusazione. Nel merito, il ricorrente ribadisce la sussistenza della causa di ricusazione di cui all'art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b), sostenendo che il giudice dott.ssa Anna Bonsignorio, attraverso gli innumerevoli tentativi effettuati al fine di assicurare alla persona offesa la possibilità di costituirsi parte civile, ha manifestato indebitamente il proprio convincimento, anticipando il giudizio di colpevolezza dell'imputato e predisponendo le condizioni per la condanna di quest'ultimo in favore della parte civile.
DIRITTO
Le argomentazioni svolte dal ricorrente sono prive di fondamento. L'art. 38 c.p.p., comma 2, dispone che, se la causa di ricusazione "è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza".
Nel caso di specie, dalla ricostruzione dei fatti effettuata dallo stesso ricorrente si desume che la pretesa causa di ricusazione è sorta e si è evidenziata con immediatezza e chiarezza all'udienza del 16-7-2007, in ragione della condotta asseritamene scorretta e irrituale tenuta dal giudice dott.ssa Anna Bonsignorio, alla presenza del NO e del suo legale avv. Leonardo Arnese, nel corso dell'attività preliminare diretta alla verifica della regolarità della costituzione della parte civile, prima che il difensore dell'imputato dichiarasse di aderire all'astensione dalle udienze proclamata per quella giornata dagli organi rappresentativi della classe forense. Legittimamente, pertanto, la Corte di Appello ha ritenuto tardiva l'istanza di ricusazione presentata dal NO in data 12-9-2007, considerando irrilevante il fatto che all'udienza del 16-7-2007, a causa dell'adesione del difensore dell'imputato all'astensione dalle udienze, non sia stato celebrato il dibattimento.
La valutazione espressa dal giudice distrettuale si pone in linea col principio enunciato dalla giurisprudenza prevalente, secondo cui, ai sensi del menzionato art. 38 c.p.p., comma 2, seconda parte, per "udienza" deve intendersi, secondo il significato proprio dell'espressione, l'unità quotidiana di lavoro svolto alla presenza delle parti nel singolo procedimento, che può esaurirsi in una sola udienza ovvero protrarsi per più udienze, fino alla chiusura del dibattimento.
A tale definizione del concetto di udienza, del resto, si perviene anche in virtù dell'argomento testuale dell'art. 477 c.p.p., comma 1, che prevede, per il dibattimento che non sia assolutamente possibile esaurire "in una sola udienza", che il medesimo venga proseguito in udienze successive nei giorni seguenti (Cass. sez. 6, 5- 2-1998 n. 424; Sez. 1, 24-6-1999 n. 4464; n 15359; Cass. Sez. 5, 20- 10-2004 n. 47015). Non può dubitarsi, pertanto della tardività della proposta istanza di ricusazione, non potendosi aderire alla tesi del ricorrente, secondo cui l'adesione del difensore all'astensione proclamata dalle organizzazioni di categoria avrebbe impedito lo svolgimento dell'udienza del 16-7-2007. Nella fattispecie in esame, infatti, non vi è stato un mero rinvio dell'udienza disposto sin dall'inizio a causa dello stato di agitazione proclamato dagli organi rappresentativi della categoria degli avvocati, ma un rinvio intervenuto a seguito della dichiarazione di adesione all'estensione resa dal difensore solo all'esito di una lunga e intensa attività processuale espletata dal giudice alla presenza delle parti e ritenuta scorretta dal ricusante;
sicché non par dubbio che, nonostante il rinvio, vi sia stata un'"udienza", nel senso innanzi precisato.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2008