Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2001, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' E VARIE DCV REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE048 9 4/ 0 IN ME DEL POPOLO LIANG Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA -- Presidente R.G.N. 18133/98 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere 20913/98 - 3987 Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere Cron. - Consigliere Dott. Pasquale PICONE - Rep. - Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE - Ud.21/11/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE OL GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA per diritti L. 3000 # 9 FEB 2001 VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PACIFICI IL CANCELLIERE PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PENE' SAVINO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
AS CA VEDOVA SALVAGNO, SALVAGNO DIEGO, SALVAGNO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IVANA;
UFFICIO COPIE - intimati Richiesta copia studio dal Sig. AGI e sul 2° ricorso n° 20913/98 proposto da: per diritti L. 2000 AS CA VEDOVA SALVAGNO, SALVAGNO DIEGO, SALVAGNO 12.02.27 IL CANCELLIERE 4779 IVANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PALESTRO -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 56, presso lo studio dell'avvocato ROSSO MARIO, che li UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAERO al Sig. Jacifics GIANCARLO, giusta delega in atti;
per diritti L. 11 2-6 FEB 2001 .... - controricorrente e ricorrente incidentale CANCELLIERE nonchè
contro
OL GI;
- intimato avverso la sentenza n. 203/98 del Tribunale di SALUZZO, depositata il 28/05/98 R.G.N. 99/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/00 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 5 luglio 1995 AR SS vedova VA, DI VA e SC VE, quali eredi di RA VA (rispettivamente moglie e figli dello stesso) convenivano dinanzi al RE di Saluzzo il geom. ER MA, quale titolare della omonima impresa di costruzioni edili, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dal predetto RA AL a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli il 16 dicembre 1985 nonché al risarcimento dei danni sofferti iure proprio dai ricorrente stessi per effetto di quell'infortunio e del suicidio del congiunto, conseguente -a loro dire- a quell'incidente. Il convenuto, ritualmente costituitosi, eccepiva preliminarmente l'incompetenza per materia del RE, giudice del lavoro, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni iure proprio;
nel merito, contestava che sussistesse la responsabilità del datore di lavoro, sostenendo che le lesioni subite da RA VA il 16 dicembre 1985 sul cantiere fossero ascrivibili non ad un infortunio, ma ad un tentativo di atto anticonservativo posto in essere dal lavoratore. Il 迪 convenuto contestava inoltre la trasmissibilità del diritto al risarcimento del danno morale. Chiedeva quindi il rigetto della domanda. Venivano acquisiti gli atti del procedimento penale instaurato per il reato di lesioni colpose e delle inchieste amministrative svolte;
venivano sentiti numerosi testimoni, veniva espletata consulenza medico-legale diretta ad accertare natura ed entità delle lesioni riportate dal lavoratore in conseguenza dell'evento occorso il 16 dicembre 1985; nel corso del giudizio, inoltre, parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda risarcitoria avanzata iure proprio (rinuncia accettata dalla - controparte). Con sentenza del 18 novembre 1997 il RE accoglieva la domanda, condannando il convenuto al pagamento della somma di lire 56.008.185 oltre interessi legali. Avverso tale pronuncia proponeva appello il MA con ricorso depositato il 4 marzo 1998 chiedendo, con articolate argomentazioni, che il Tribunale di Saluzzo, in riforma della sentenza di primo grado, lo mandasse assolto da ogni domanda dei ricorrenti. Con sentenza del 22-28 maggio 1998, il Tribunale, in parziale riforma della sentenza impugnata, determinava il danno biologico in lire 20.000.000, confermandola nel resto. Osservava il Giudice a quo che, avendo il lavoratore subito nel sinistro (oltre alla frattura del gomito sinistro ed alla fratture dello zigomo sinistro con abbassamento del pavimento dell'orbita) una frattura delle ossa proprie del naso e frattura della VII e IX costa di sinistra, doveva ritenersi poco condivisibile una quantificazione del danno biologico nella percentuale del 15%, quantificazione, peraltro, ipotetica, in quanto, al momento del decesso del VA, non si erano ancora stabilizzati i postumi permanenti dell'infortunio. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il MA con due motivi. Resistono gli eredi VA con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale sostenuto da un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza. Con il primo mezzo di impugnazione, il MA, denunciando l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermato tesso di causalità fra il danno e la nocività dell'ambiente di lavoro nonché 2 violazione degli artt. 2087 e 2967 c.c., si duole che il Tribunale, pur riconoscendo che incombeva sul lavoratore l'onere di provare il rapporto di causalità fra il lamentato infortunio e la violazione dell'obbligazione di cui all'art. 2087 c.c., lo ha tuttavia giudicato responsabile del sinistro in esame (confermando quindi la sentenza del RE in punto an debeatur) sebbene nessun testimone avesse materialmente assistito alla caduta dal VA dal secondo piano, sì da consentire di ricostruire la dinamica del fatto, caratterizzato, peraltro da circostanze che inducevano a presumere che si fosse trattato di un tentativo di suicidio. Il motivo è infondato, avendo il Tribunale basato il proprio iter argomentativo sulla corretta valutazione concreta degli elementi probatori raccolti in primo grado. Dalle circostanze emerse nell'istruttoria svoltasi dinanzi al RE era emerso, infatti, che il giorno dell'infortunio il VA, dipendente dell'impresa edile del geom. MA, si recò ai servizi igienici posti al secondo piano dell'edificio, ove si stavano svolgendo lavori di ristrutturazione;
dopodiché nell'immediatezza rovinò a terra trascinando con sé la ringhiera in precedenza divelta per permettere la sistemazione del montacarichi. A terra fu rinvenuto, unitamente alla ringhiera, quenta il pezzo di filo di ferro che la teneva collegata alla restante parte fissa. Da siffatti elementi il Tribunale ha tratto la convinzione, da un lato, che effettivamente il fallagno cadde dal secondo piano del cantiere, e dall'altro che il datore di lavoro violò l'obbligo di predisporre adeguate opere provvisionali idonee ad impedire la caduta accidentale degli operai, in quanto i sette fili di ferro che tenevano precariamente legata la ringhiera resecata (uno al montante e tre per ogni lato) erano del tutto inidonei a questo scopo. Pertanto, la “causa” di lavoro dell'incidente non discendeva semplicemente dal fatto che esso si fosse verificato nell'orario di lavoro e sul cantiere, ma era fondata 3 sulla “nocività” dell'ambiente di lavoro, costituita dall'irregolare posizionamento e blocco della porzione di ringhiera in questione. Correttamente il Tribunale ha opinato, quindi, che siffatti dati oggettivi consentissero di ritenere provato il nesso di causalità, non avendo per contro l'appellante neutralizzato siffatti elementi di prova, dimostrando a propria volta, la concretizzazione della ipotesi del tentativo di suicidio. Infondato è anche il secondo motivo con cui il ricorrente denuncia motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia e violazione dell'art.2043, 2087, 2059 c.c. e 185 c.p., dolendosi che il Tribunale abbia riconosciuto anche i danni morali, che presuppongono l'accertamento di un reato;
reato nella specie non accertato, né dal giudice penale che aveva concluso il giudizio con una sentenza di proscioglimento “perché il fatto non sussiste", né dal giudice civile. Le esposte considerazioni non sono condivisibili. Va in fatti osservato, per un verso, che le sentenze istruttorie di proscioglimento (o il decreto di archiviazione) non rivestono autorita' di cosa giudicata nel giudizio civile (o amministrativo) per le restituzioni e il risarcimento del danno da reato promosso dal danneggiato, trattandosi di provvedimenti per i quali non si verifica la condizione della pronuncia a seguito di dibattimento e che non possono considerarsi irrevocabili (art. 651 c.p.p.). Per altro verso, va rammentato che, sotto il vigore del codice di procedura penale abrogato, costituiva dato incontestato sia in dottrina che in giurisprudenza la operatività del principio della prevalenza della giurisdizione penale su quella civile, manifestantesi sotto forma di un vincolo del giudice civile agli accertamenti contenuti nella sentenza penale, unitamente alla sospensione necessaria del processo civile tutte le volte in cui la cognizione del reato influisse sulla decisione di esso e fosse già iniziata l'azione penale. Poiché nel nuovo codice di procedura penale non è stata più riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, del codice abrogato, posta a base della -suddetta prevalenza del giudizio penale, né sono state reiterate le altre disposizioni alla stessa collegate e contenute nel Capo II del Titolo I del Libro I del medesimo codice, con conseguente soppressione operata dalla novella n. 353 del 1990, nel testo dell'art. 295 c.p.c., di ogni riferimento alla c.d. -pregiudiziale penale - si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio, in precedenza imperante, della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato dal legislatore instaurato il sistema della (pressoché) completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma 3, del nuovo codice di procedura penale (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e il giudice civile deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) dedotti in giudizio (cfr. Cass.27 febbraio 1996 n.1501). Correttamente pertanto, il Giudice a quo, ispirandosi a tale condivisibile orientamento, ha ritenuto di potersi pronunciare in ordine alla richiesta di risarcimento del danno morale, accertando -naturalmente incidenter tantum- se il fatto illecito oggetto della sua cognizione integrasse o no gli estremi di un reato, stante la previsione dell'art.2059 c.c., che limita la risarcibilità di tale danno alle sole in reviste tassativamente dalla legge, tra le quali -appunto- quella in cui il danno derivi da reato ex art. 185 c.p. Infondato è anche il ricorso incidentale, con cui gli eredi GN denunciano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 116, primo S comma e 61 c.p.c., per essersi il Tribunale, nella determinazione del quantum di danno biologico, discostato dalle conclusioni del CTU, senza avere dato conto, in maniera adeguata, delle ragioni del proprio dissenso. E' ormai opinione unanimemente condivisa che il c.d. danno biologico è rappresentato dalle lesioni all'integrità psico-fisica e, cioè, alla salute della "persona" in sé e per sé considerata, in quanto ricadente sul "valore uomo" in tutta la sua concreta dimensione, sicché rilevano in termini di detto danno menomazioni, deturpazioni, impotenze sessuali, malattie nervose, insonnia, malattie mentali ed ogni altro genere di lesioni (importanti o meno invalidità) dell'integrità corporale e mentale della persona. E risulta altrettanto pacifico l'ulteriore assunto secondo cui il danno biologico va risarcito quale danno rilevante in se', e distinto sia rispetto ai danni morali propriamente detti sia rispetto alle conseguenza negative di carattere patrimoniale che da esso possono scaturire e che, se riscontrabili nella realtà fattuale, vanno liquidati in via autonoma. Come e' stato precisato dal Giudice delle leggi, il danno biologico costituisce l'evento pregiudizievole alla sahite, configurando cioè un danno-evento interno alla struttura della fattispecie lesiva, mentre i danni morali subiettivi (consistenti in ingiuste perturbazioni dell'animo ed in sensazioni dolorose) ed i danni patrimoniali appartengono alla categoria del danno-conseguenza in senso stretto. In tale ottica, l'ingiustizia del danno biologico e la conseguente risarcibilita' sono fatti dipendere dal collegamento tra l'art. 32 Cost. (che tutela la salute come persona umana) e l'art. 2043 c.C., e piu' fondamentale specificamente dall'inter azione di quest'ultima disposizione, costituente "norma in bianco", con il suddetto pe etto costituzionale. I danni morali subiettivi, in te, conseguenziali al danno biologico, trovano la loro fonte di risarcibilita' nel disposto dell'art. 2059 c.c., che prevede, appunto, la risarcibilita' in presenza, nel fatto generatore, dei caratteri del reato (cfr. al riguardo Corte Cost. 14 luglio 1986 n. 184). L'attinenza del danno biologico ai pregiudizi subiti dalla "persona”, e la sua autonomia rispetto ai riflessi della lesione sul piano economico reddituale, giustificano le difficoltà che in sede applicativa si avvertono nel tradurre in termini patrimoniali detto danno е che hanno portato la dottrina e la giurisprudenza a porre l'accento sul ruolo che l'equità riveste in materia, e ad osservare che ogni scelta, purché basata su congrua e ragionevole motivazione, risulta condivisibile (in particolare, Cass.23 febbraio 2000 n.2037). Orbene, in ordine alla entità del danno biologico, nella impugnata sentenza viene preliminarmente evidenziato come lo stesso consulente tecnico d'ufficio avesse prospettato la sostanziale impossibilità di quantificare l'entità dei postumi delle lesioni riportate dal VA, dando atto che alcune disfunzioni (anchilosi del gomito sinistro e diplopia verticale D/S da modesto abbassamento del pavimento orbitario sinistro) erano agevolmente emendabili a seguito della rimozione dei mezzi di sintesi o di facile intervento di chirurgia maxilo facciale, entrambi non eseguiti per il decesso del VA. Viene poi soggiunto che, pur considerando che nel sinistro il lavoratore aveva subito (oltre alla frattura del gomito e dello zigomo sinistro con abbassamento del pavimento dell'orbita) una frattura delle ossa proprie del naso e della VII e IX costa sinistra, appariva poco condivisibile una quantificazione del danno biologico nella percentuale del 15%, quantificazione -come chiarito- ipotetica, in quanto, di fatto, al momento del decesso del VA non si erano ancora stabilizzati i postumi permanenti dell'infortunio. Di qui, l'esigenza, proprio sulla scorta della espletata cond maga, di tenere conto, da un lato, della incertezza di quantificazione in essa espressa, e, dall'altro, di non disconoscere che il lavoratore avesse subito e già maturato, prima della sua morte, un danno alla salute;
danno che, proprio in considerazione delle suddette circostanze, andava ridimensionato rispetto alla determinazione del CTU, recepita dal Giudice di primo grado, e quantificato in lire ventimilioni. Tale quantificazione, ispirandosi ad un criterio equitativo di valutazione riconosciuto al giudice di merito in siffatte situazioni- ampiamente e correttamente motivato, congruente, peraltro, con l'iter argomentativo del CTU, ancorché non con le conclusioni, non appare suscettibile di sindacato in sede di legittimità. Il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale induce a compensare tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce il ricorso principale e quello incidentale e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma, 21 novembre 2000. Il Presidente Il Consigliere est. Toast Ийсенко Учене Shill 3 3 0 D 1 6 A I . S . IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA S T D , R N A T O A Depositata in Cancelleria ' , L 3 L L A 7 L - S O -9 FEB. 2001 E E 8 B P - D I oggi, 1 S I D I 1 S N N A IL COLLABORATORE OLS E G E T S S G O DI CANCELLERIA I O G A P A E D L M E O I , T A A O T I L R D R L T I E S E I D T D G N E O E R S E