Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2005, n. 518
CASS
Sentenza 15 novembre 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di commercio di prodotti aventi marchi o segni distintivi contraffatti o alterati (art. 474 cod. pen.), il reato è configurabile qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando confusione tra contrassegno e prodotto originali e quelli non autentici e quindi errore circa l'origine e la provenienza del prodotto. La contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile "ictu oculi", senza necessità di particolari indagini, e che si concreta in un'imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da non poter ingannare nessuno.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2005, n. 518
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 518
    Data del deposito : 15 novembre 2005

    Testo completo