Sentenza 15 novembre 2005
Massime • 1
In tema di commercio di prodotti aventi marchi o segni distintivi contraffatti o alterati (art. 474 cod. pen.), il reato è configurabile qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando confusione tra contrassegno e prodotto originali e quelli non autentici e quindi errore circa l'origine e la provenienza del prodotto. La contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile "ictu oculi", senza necessità di particolari indagini, e che si concreta in un'imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da non poter ingannare nessuno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2005, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 15/11/2005
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 1231
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 9090/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EY MA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 12 novembre 2002;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Podo;
udito il Procuratore Generale in persona della Dott. Anna Maria De Sandro, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, quanto al reato di cui all'art. 474 c.p.p., estinto per prescrizione, con rideterminazione della pena e rigetto nel resto del ricorso.
RILEVATO
Con sentenza della Corte di Appello di Genova in data 12 novembre 2002, confermativa di quella pronunciata dal Pretore della stessa città il 14 aprile 1999, SE MA è stato ritenuto colpevole dei reati previsti da: a) art. 474 c.p., per avere detenuto a fini di vendita portafogli e borse con marchi contraffatti Vuitton, Chanel, RA e Timberland;
b) art. 648 c.p., per aver ricevuto detti oggetti, di provenienza delittuosa, a scopo di profitto: fatti, accertati il 5 luglio 1994.
L'imputato, condannato alla pena unitaria di due mesi di reclusione e L. 150.000 di multa, in concorso delle attenuanti generiche e del fatto di particolare tenuità quanto alla ricettazione, dichiarate entrambe equivalenti alla recidiva, ha proposto ricorso per eccepire;
1) la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 49 c.p., comma 2 e art. 474 c.p., deducendo che nessuna lesione alla pubblica fede era configurabile nella vendita ambulante di prodotti apparentemente fabbricati da prestigiosi stilisti, ma venduti per prezzo irrisorio, con la conseguente inoffensività della condotta;
2) analoga violazione, in riferimento agli artt. 15, 474 e 648 c.p., contestando il ritenuto concorso dei due reati, tra i quali avrebbe dovuto prevalere quello di detenzione per la vendita di merce con marchi contraffatti, in applicazione del principio di specialità, tenuto conto della natura plurioffensiva di tale illecito, a fronte del quale l'acquisto degli indicati oggetti era da definirsi antefatto non punibile, mentre le cose stesse costituivano prodotto, anziché provento del delitto presupposto della ricettazione;
3) l'intervenuta estinzione, per decorso dei termini prescrizionali massimi, del reato di cui all'art. 474 c.p.. RITENUTO
Gli argomenti esposti nei primi due motivi di ricorso non possono essere condivisi.
La causa di non punibilità prevista dall'art. 49 c.p., nella parte che qui interessa, consiste nell'inidoneità dell'azione, che rende impossibile l'evento dannoso o pericoloso;
tale inidoneità peraltro deve essere assoluta, in base a criteri di valutazione ex ante, riferibili a qualsiasi persona fornita di comune discernimento ed avvedutezza, così che nei delitti di falso il carattere della cosiddetta grossolanità ricorre soltanto allorché la contraffazione sia riconoscibile ictu oculi (cfr. Cass. 09/03/1999, Riv. 213094;
Cass. 26/01/2000, Riv. 215583); se ne trae che il "falso innocuo" è tale per requisiti materiali concreti, intrinseci, idonei a determinarne l'inefficienza causale originaria alla produzione dell'evento, in termini concreti di certezza e non di mera probabilità. Tali principi si ritengono applicabili anche in tema di delitti previsti dall'art. 474 c.p., rimanendone eccettuati soltanto quelli in cui l'evento pericoloso è presunto dalla legge. Non può conseguentemente ritenersi esclusa la punibilità della condotta di chi detiene per vendere, o pone in vendita, prodotti con marchi la cui contraffazione non è immediatamente rilevabile, sulla base dei soli elementi circostanziali delle condizioni di vendita, del prezzo, oppure delle qualità dell'offerente, poiché tali fattori possono rendere probabile, ma non certa, l'impossibilità di lesione dei beni della fede pubblica, o dei diritti - patrimoniali e non patrimoniali - derivanti dalla protezione dei marchi registrati, o dell'affidamento del consumatore: simili elementi, infatti, ben potrebbero analogamente connotare la vendita di prodotti con marchi genuini, ad esempio di provenienza furtiva. Occorre poi porre in rilievo che il falso previsto dall'art. 474 c.p. concerne solo in via mediata i prodotti industriali, nella loro composizione, avendo invece per oggetto, direttamente, il segno distintivo o il marchio, che ne attesta l'effettiva provenienza dalla casa produttrice. Nella specie, nessuna prova evidente è emersa in ordine ad una grossolanità, intrinseca, della contraffazione dei marchi apposti sulla merce detenuta per la vendita, così che non sussistono presupposti per il proscioglimento dell'imputato. La ricezione o l'acquisto, consapevoli, di oggetti contrassegnati da marchi falsi, inoltre, sono idonei a concretare il reato di cui all'art. 648 c.p., che ha per oggetto cose "provenienti" da un qualsiasi delitto e, pertanto, anche da quello di cui all'art. 473 c.p. (contraffazione dei segni distintivi di prodotti industriali),
senza che possa operarsi una distinzione ontologica tra provento e prodotto del reato presupposto.
Il concorso infine tra i delitti previsti dagli artt. 648 e 474 c.p., per inapplicabilità del principio di cui all'art. 15 c.p., è stato riaffermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 09/05/2001, Riv. 218770) considerati i diversi interessi giuridici protetti dalle due norme, la diversità delle condotte, i differenti tempi e luoghi di commissione dei due reati, secondo interpretazione cui si ritiene di aderire.
Deve invece accogliersi il terzo motivo di ricorso, poiché i termini massimi di prescrizione del reato previsto dall'art. 474 c.p. sono decorsi interamente sin dal 5 gennaio 2002 e, pertanto, da epoca precedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado. Ne consegue il correlativo annullamento senza rinvio di quest'ultima, limitatamente al capo indicato, con eliminazione dell'aumento di pena inflitto a titolo di continuazione, che risulta determinato dai giudici di merito in 15 giorni di reclusione e L. 50.000 di multa.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza in ordine al reato di cui all'art. 474 c.p. perché estinto per prescrizione ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione, di giorni quindici di reclusione e L. 50.000 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2006