Sentenza 4 ottobre 2005
Massime • 1
Il rimedio della correzione dell'errore materiale ex art. 130, comma primo, cod. proc. pen. è utilizzabile anche in cassazione quando sia stata proposta l'impugnazione avverso un'ordinanza del tribunale del riesame che rechi nella sua intestazione l'indicazione di un giudice diverso da quello che ha partecipato al dibattimento ed alla decisione, come risultante dai relativi verbali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2005, n. 41941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41941 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 04/10/2005
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1002
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 20739/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI UL, nata a [...] il [...];
PP AN, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 18 marzo 2005 dal tribunale di Latina, quale giudice del riesame;
udita nella udienza in Camera di consiglio del 4 ottobre 2005 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale Dott. SINISCALCHI Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata per nullità da diversa composizione del collegio;
udito il difensore avv. MELEGARI Carlo Alberto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Latina respinse la richiesta di riesame del decreto in data 18/02/2005 con cui il giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un immobile sito in Fondi, perché le indagate avevano realizzato, in totale difformità dalla concessione edilizia e dai permessi di costruire, una nuova area della superficie complessiva di mq. 150 mediante la divisione in due del vano garage nonhè il cambio di destinazione d'uso del piano terreno da deposito per attrezzature agricole a residenza. Osservò, tra l'altro, il tribunale: a) che il tramezzo nel vano garage aveva creato una superficie utile superiore di circa mq. 150 ed un maggior volume di me. 375 e che quindi per la realizzazione del soppalco era necessario il permesso di costruire;
b) che il permesso di costruire in sanatoria rilasciato per la suddivisione del garage era illegittimo per mancanza dello accertamento di conformità effettivo tra le opere per le quali era stata presentata richiesta ed opere realizzate, in ordine alla quale conformità il provvedimento era carente di motivazione;
c) che infatti non risultava prodotta alcuna relazione allegata al progetto che attestasse la conformità delle opere realizzate con quelle per cui era stata chiesta la sanatoria;
d) che inoltre sarebbe dovuto risultare dal provvedimento di sanatoria che la amministrazione aveva realmente effettuato in concreto lo accertamento di conformità con la normativa urbanistica, mentre di tale valutazione non vi era traccia nel provvedimento in questione;
e) che quindi il provvedimento di sanatoria era privo della necessaria adeguata motivazione, che anzi mancava del tutto, ed era pertanto illegittimo e quindi non poteva avere efficacia estintiva del reato;
f) che inoltre la efficacia del permesso in sanatoria era condizionata alla autorizzazione relativa alla idoneità statica dell'immobile ai fini del rispetto della normativa antisismica, mentre non vi era prova che la autorizzazione prodotta si riferisse con certezza all'immobile in questione;
g) che per quanto riguardava il piano inferiore ed il suo contestato mutamento di destinazione d'uso, dalla relazione del consulente tecnico del pubblico ministero emergeva che tale piano era stato destinato a fine residenziale mentre il progetto prevedeva la realizzazione di due vasche di accumulo dell'acqua di irrigazione;
h) che infatti le due ipotetiche vasche avevano in realtà la tipica dimensione e conformazione delle piscine al coperto e caratteristiche incompatibili con le vasche di accumulo di acque per irrigazione, sicché era certo il mutamento di destinazione d'uso dei piani inferiori dell'immobile da agricolo a residenziale;
i) che era infondata la richiesta di delimitare il sequestro alle sole aree in totale difformità dalla concessione edilizia perché ad avere rilevanza rispetto alle esigenze cautelari era l'assetto integralmente diverso che avevano assunto i manufatti. Le indagate DI UL e PE AN propongono ricorso per Cassazione deducendo:
a) violazione degli artt. 127, 130 e 178 cod. proc. pen. perché l'ordinanza impugnata è stata emessa da un giudice diverso da quello che ha tenuto l'udienza in camera di consiglio, risultando infatti che il collegio che aveva tenuto la udienza era diverso da quello che appare nella ordinanza impugnata. È vero che il collegio, successivamente, con ordinanza emessa de plano ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., ha ravvisato nella indicata difformità di composizione del collegio un errore materiale suscettibile di correzione. Tuttavia non vi sono in atti elementi certi per ritenere che si sia trattato realmente di un errore materiale e che la Dott.ssa Parasporo (che risulta indicata nella ordinanza impugnata e non nel verbale di udienza) sia rimasta estranea alla decisione del riesame ed in particolare alla sua motivazione. In ogni caso, quand'anche si trattasse di errore materiale, questo non poteva essere corretto con ordinanza emessa de plano ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. che riguarda materia completamente diversa. In tema di errori materiali è infatti applicabile solo l'art. 130 cod. proc. pen. che prevede la correzione di errori che non determinano nullità, mentre nella specie si tratta di un errore che determina nullità dell'ordinanza ex art. 178 cod. proc. civ., comma 1, lett. a). In ogni caso l'art. 130 c.p. impone che il giudice provveda a norma dell'art. 127 cod. proc. pen. previa fissazione della udienza ed avviso alle parti, mentre il tribunale di Latina ha provveduto alla correzione senza alcun rispetto delle formalità previste a pena di nullità nei commi 3 e 4. La ordinanza di correzione del 05/04/2005 è quindi radicalmente nulla e tale vizio determina anche la nullità della ordinanza impugnata.
b) inosservanza ed erronea applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 44 e 36. Osservano che il sequestro preventivo è stato disposto sul presupposto di una totale difformità dell'edificio in corso di realizzazione rispetto ai permessi di costruire ottenuti, e ciò per la realizzazione di un soppalco di circa 150 mq. nel vano garage e nel cambio di destinazione d'uso dello stesso vano garage. Ora, il giudice del riesame ha ingiustificatamente disatteso il permesso in sanatoria ottenuto dalle ricorrenti in relazione al soppalco del vano seminterrato, ciò perché tale permesso sarebbe stato carente dello accertamento di conformità. Si tratta di una interpretazione formalistica e pretestuosa del permesso in sanatoria, che indica chiaramente le opere realizzate in difformità e la loro conformità agli strumenti urbanistici, desumibile del resto dal richiamato parere favorevole del dirigente della ripartizione urbanistica del comune, dai grafici allegati e dagli strumenti urbanistici. I richiami alle leggi vigenti indicano implicitamente ma inequivocabilmente che le opere erano state ritenute conformi. D'altra parte il tribunale non ha individuato alcuna concreta ragione di non conformità alla disciplina urbanistica vigente. Del resto ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36, la motivazione del provvedimento deve essere adeguata, ossia commisurata alla natura delle opere ed alle problematiche di compatibilità con la disciplina urbanistica che nella specie erano di minima entità, trattandosi di un semplice soppalco che non determinava aumento della cubatura interna già autorizzata. È pretestuoso e infondato anche il riferimento alla autorizzazione relativa alla idoneità statica dal momento che ne' il pubblico ministero ne' il giudice per le indagini preliminari hanno mai messo in dubbio la esistenza delle autorizzazioni previste dalle norme antisismiche mentre il terreno oggetto della autorizzazioni è facilmente identificabile attraverso i riferimenti catastali.
c) inosservanza ed erronea applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 31, 32 e 44; mancanza e manifesta illogicità di motivazione. Osservano che la ordinanza impugnata afferma la sussistenza di sufficienti indizi di un mutamento di destinazione d'uso dei locali siti nel seminterrato, perché le due vasche per la raccolta di acqua sarebbero in realtà due piscine al coperto. L'assunto è manifestamente illogico perché è assurdo che vengano create piscine al coperto in un seminterrato, aventi dimensioni di non più di 20 mq. di superficie. Si tratta in realtà di vasche di raccolta d'acqua con ambizioni estetiche, del tipo fontana. La ordinanza impugnata, inoltre, omette qualsiasi motivazione sulla rilevanza penale del presunto mutamento di destinazione d'uso. È incontestabile che le difformità in contestazione non possono essere ricomprese nella previsione di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 1, ma devono essere valutate come ipotetiche variazioni essenziali determinate ai sensi dell'art. 32 c.p., comma 2, il quale però afferma che la essenzialità ricorre solo quando il mutamento di destinazione d'uso implichi variazione degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, a meno che non si tratti di immobili sottoposti a vincolo. Sul punto manca qualsiasi motivazione e non è ipotizzabile che la semplice realizzazione di due vasche, peraltro già previste nell'originario permesso di costruire, e di alcune tramezzature interne rappresenti una variazione degli standard di cui al detto D.M. 2 aprile 1968. d) manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui rigetta la richiesta subordinata di limitare il sequestro al solo piano seminterrato essendo il primo piano immune da interventi difformi rispetto al permesso di costruire. Il tribunale infatti non spiega perché sarebbe legittimo il sospetto che il completamento delle opere del piano fuori terra potrebbero proseguire in violazione del permesso di costruire, che sul punto non è mai stato violato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato nella parte in cui sostiene che la diversa indicazione dei membri del collegio nella ordinanza impugnata comporterebbe una nullità assoluta ed insanabile dell'ordinanza stessa, ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. a), e non invece un semplice errore materiale correggibile con la procedura di cui all'art. 130 cod. pen.. Ed infatti, nel verbale della udienza in camera di consiglio del 18 marzo 2005 dinanzi al tribunale del riesame di Latina, risulta che il collegio era composto dai Dott. De Angelis, Cialoni e Morgigni. Il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria lo stesso giorno 18 marzo 2005, riporta esattamente come membri del collegio che adottarono la decisione i Dott. De Angelis, Cialoni e Morgigni. L'ordinanza recante la motivazione e depositata il 18 marzo 2005 contiene invece nella intestazione i nomi dei Dott. De Angelis, Parasporo e Morgigni, ossia, al posto del nome della Dott.ssa Cialoni, che partecipò alla udienza, alla decisione ed alla lettura del dispositivo, è indicato il nome della Dott.ssa Parasporo.
È di tutta evidenza, quindi, come si tratti di un semplice errore materiale commesso nella redazione grafica della intestazione della motivazione non potendovi essere dubbi sulla effettiva composizione del collegio che ha partecipato all'udienza in Camera di consiglio ed ha pronunciato la relativa deliberazione, composizione che è appunto attestata dal verbale di udienza e dal verbale del dispositivo letto in udienza.
D'altra parte è pacifico che nel contrasto tra intestazione della sentenza o dell'ordinanza e risultanze verbali del dibattimento sono quest'ultime a dover prevalere, in considerazione del valore probatorio del verbale, con la conseguenza della legittimità del ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali per eliminare, nella intestazione della sentenza o dell'ordinanza, divergenze rispetto alla realtà di fatto documentata dal verbale. Ne deriva che allorché il provvedimento è sottoscritto (come nella specie) dal presidente e dal relatore che fecero effettivamente parte del collegio, la errata indicazione nella intestazione della sentenza o dell'ordinanza del nome di un giudice che non prese parte ad dibattimento ed alla decisione al posto di quello che effettivamente partecipò al dibattimento e concorse alla pronuncia, non è causa di nullità, ma costituisce un mero errore materiale ed una semplice irregolarità formale, cui può essere posto riparo con la procedura della correzione degli errori materiali, dal momento che questa non importa una modifica essenziale dell'atto e che la reale situazione trova incontestabile riscontro e documentazione nelle risultanze del verbale del dibattimento (Sez. 3^, 6 febbraio 1996, Fusco, m. 204. 707; Sez. Un., 27 settembre 1995, Ricci, m. 202.402; Sez. 1^, 13 giugno 1991, Fontecchio, m. 188.315; Sez. 4^, 10 gennaio 1990, Esposito, m. 183.512; Sez. 2^, 21 novembre 1983, Cattozzo, m. 163.6 11). Il motivo è invece fondato nella parte in cui eccepisce la nullità della ordinanza emessa dal tribunale di Latina il 5 aprile 2005 con cui è stata dispostala correzione del suddetto errore materiale contenuto nella motivazione dell'ordinanza del 18 marzo 2005. Questa ordinanza di correzione di errore materiale, infatti, è stata emessa dal tribunale di Latina ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., ossia quale giudice dell'esecuzione e non quale giudice del riesame, ed è stata inoltre emessa de plano senza aver prima convocato le parti in Camera di consiglio.
Ora, in primo luogo, la correzione dell'errore materiale non può essere disposta ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. in sede esecutiva ma deve essere disposta ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. dal giudice che ha emesso il provvedimento o dal giudice dell'impugnazione, se questa è stata proposta e non è dichiarata inammissibile (cfr. Sez. 3^, 17 ottobre 2002, Sturniolo, m. 223.184, che ha dichiarato abnorme il provvedimento di correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo di una sentenza, adottato d'ufficio dalla corte d'appello quale giudice dell'esecuzione). In secondo luogo, alla correzione dell'errore materiale, anche se disposta d'ufficio, il giudice deve sempre provvedere in camera di consiglio, a norma dell'art. 127 cod. proc. pen., e cioè previa convocazione delle parti e nel loro contraddittorio. Nel caso in esame l'ordinanza di correzione dell'errore materiale adottata il 5 aprile 2005 è stata invece presa da un giudice diverso da quello che aveva emesso il provvedimento (tribunale quale giudice dell'esecuzione anziché tribunale del riesame) ed è stata inoltre emessa de plano, senza previa convocazione delle parti in camera di consiglio e senza contraddittorio. Trattasi quindi di provvedimento nullo, se non abnorme, che va quindi annullato senza rinvio. Tuttavia, poiché, come dianzi rilevato, l'intestazione della motivazione della ordinanza impugnata emessa il 18 marzo 2005 è palesemente affetta da errore materiale, essendo stato indicato nella intestazione un giudice diverso da quello che ha partecipato al dibattimento ed alla decisione e che risulta dai relativi verbali, e poiché contro detta ordinanza è stata proposta impugnazione che non deve essere dichiarata inammissibile, questa Corte può provvedere direttamente - come da dispositivo - alla correzione del detto errore materiale ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., comma 1, ultima parte.
Per quanto riguarda il merito, va preliminarmente ricordato che, secondo il combinato disposto degli artt. 324, 325 e 355 c.p.p., comma 3, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame di provvedimenti in materia di sequestro preventivo e probatorio è proponibile solo per violazione di legge, e non anche per difetto o illogicità della motivazione, sicché le censure attinenti alla motivazione del provvedimento impugnato ed alla sua pretesa manifesta illogicità devono ritenersi inammissibili.
Ciò posto, il primo motivo è infondato. Il giudice del merito, infatti, ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto illegittimo il permesso in sanatoria ottenuto dalle ricorrenti in relazione al soppalco del piano seminterrato ed ha di conseguenza ritenuto inefficace questa pretesa causa di estinzione del reato. In primo luogo, invero, il tribunale del riesame ha osservato che il permesso in sanatoria prodotto dalla difesa non è idoneo ad escludere gli indizi di sussistenza del reato con riferimento alle volumetrie realizzate con il tramezzo dal momento che non contiene alcun accertamento di conformità tra le opere per le quali è stata richiesta la sanatoria e le opere per le quali si procede, perché in esso sono sinteticamente richiamate nella parte motiva una serie di norme senza però che venga in alcun modo affermata, nemmeno implicitamente, questa conformità. E ciò perché, anche a ritenere che il permesso in sanatoria faccia riferimento implicito alla prodotta planimetria del comune di Fondi, non risulta allegata al progetto alcuna relazione che attesti la conformità (neppure in astratto) delle opere realizzate con quelle per le quali è stata richiesta la sanatoria. In secondo luogo, il tribunale ha osservato che - in contrario con quanto dispone al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36 - dal permesso in sanatoria non risulta in alcun modo che la amministrazione abbia effettuato in concreto l'accertamento di conformità tra opere realizzate e la normativa urbanistica ed edilizia vigente sia al momento di realizzazione delle opere sia al momento di presentazione della domanda, mentre l'esecuzione di tale accertamento non potrebbe ritenersi desumibile dal semplice rilascio del provvedimento di sanatoria proprio perché la citata disposizione legislativa richiede che la doppia conformità sia oggetto di una valutazione espressa ed effettiva, tanto che impone una "adeguata motivazione" del provvedimento, motivazione che invece nella specie difetta totalmente. Orbene, poiché in tema di sequestro il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa (il cui riscontro è riservato al giudice della cognizione nel merito), ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato ed alla sussistenza per lo meno di un fumus del reato ipotizzato, non merita alcuna censura la conclusione cui è giunto il tribunale del riesame che, con adeguata motivazione, ha ritenuto illegittimo il permesso in sanatoria per violazione di legge, a causa della totale assenza della motivazione espressamente richiesta dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36, e conseguentemente non gli ha riconosciuto efficacia estintiva del reato edilizio contestato.
Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce una manifesta illogicità della motivazione e infondato per il resto. Invero, per quanto concerne il piano inferiore dell'immobile, per il quale è stato contestato un abusivo mutamento di destinazione d'uso, da deposito di attrezzature agricole e residenza, con incremento per mc. 2.844,07 del volume previsto dai titoli abilitativi come destinato a residenza, il tribunale ha accertato che mentre il progetto prevedeva che in questi locali fossero realizzate "due vasche di accumulo di acqua per irrigazione" i lavori eseguiti avevano invece realizzato due vere e proprie piscine al coperto (come si desumeva dalle loro caratteristiche assolutamente incompatibili con quelle di semplici vasche di accumulo di acqua per l'irrigazione, quali la loro dimensione e conformazione, il fondo inclinato, i fori sul fondo, le bocchette di immissione di acqua lungo la parete verticale, la presenza di pareti ampie e panoramiche sul loro davanti, la presenza sul retro di una parete ad andamento curvilineo per la sistemazione dei servizi destinati alle piscine). Il tribunale ha quindi adeguatamente motivato l'accertamento dell'avvenuto mutamento di destinazione d'uso mediante la costruzione di due piscine non previste nel progetto e quindi del tutto correttamente ha ritenuto sussistente fumus del reato contestato.
È infine infondato anche il quarto motivo perché anche in questo caso il tribunale ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto che il sequestro preventivo dovesse riguardare l'intero manufatto e non le sole aree realizzate in totale difformità dalla concessione edilizia, e ciò perché ai fini delle esigenze cautelari ciò che aveva rilevanza era proprio l'assetto integralmente diverso che avevano assunto i manufatti a seguito delle nuove volumetrie e superfici realizzate ed a seguito del mutamento di destinazione d'uso di una loro porzione di dimensioni ragguardevoli.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato nel resto mentre, a causa dell'accoglimento della eccezione di nullità della ordinanza del 5 aprile 2005, non deve procedersi alla condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio l'ordinanza del tribunale di Latina del 5 aprile 2005 di correzione dell'errore materiale. Visto l'art. 130 cod. proc. pen., comma 1, ultima parte, dispone la correzione della intestazione della ordinanza impugnata emessa il 18 marzo 2005 dal tribunale di Latina, nel senso che la indicazione di "Cinzia Parasporo" è sostituita dalla seguente: "Maria ER LO, mandando alla cancelleria del tribunale di Latina per l'annotazione del presente provvedimento sull'originale della detta ordinanza 18 marzo 2005. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2005