Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2002, n. 2505
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Sentenza 21 febbraio 2002

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Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e riscatto l'art. 31 legge 590/65, richiedendo per la qualità di coltivatore diretto che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo, finisce per porre un limite in relazione all'estensione massima del fondo confinante. Per contro non sussiste una estensione minima al di sotto della quale non sia possibile far valere il diritto del confinante.

Ai fini dell'esercizio della prelazione e del riscatto agrari, l'art. 7 legge 817/71 richiede che sussista la coltivazione diretta del fondo confinante, a prescindere dall'iscrizione nel registro delle imprese.

In tema di esercizio del diritto di prelazione e del riscatto a favore del proprietario confinante non è rilevante che la coltivazione diretta del fondo confinante non sia accompagnata dall'allevamento del bestiame, poiché la legge vigente mira all'accorpamento di fondi finitimi e ha inteso attribuire preminente rilievo alla coltivazione diretta del fondo confinante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2002, n. 2505
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2505
    Data del deposito : 21 febbraio 2002

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