Sentenza 21 febbraio 2002
Massime • 3
Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e riscatto l'art. 31 legge 590/65, richiedendo per la qualità di coltivatore diretto che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo, finisce per porre un limite in relazione all'estensione massima del fondo confinante. Per contro non sussiste una estensione minima al di sotto della quale non sia possibile far valere il diritto del confinante.
Ai fini dell'esercizio della prelazione e del riscatto agrari, l'art. 7 legge 817/71 richiede che sussista la coltivazione diretta del fondo confinante, a prescindere dall'iscrizione nel registro delle imprese.
In tema di esercizio del diritto di prelazione e del riscatto a favore del proprietario confinante non è rilevante che la coltivazione diretta del fondo confinante non sia accompagnata dall'allevamento del bestiame, poiché la legge vigente mira all'accorpamento di fondi finitimi e ha inteso attribuire preminente rilievo alla coltivazione diretta del fondo confinante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2002, n. 2505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2505 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
LL ON e AT AN RE, rappresentati e difesi, come da procura a margine del ricorso, dall'avv. ON D'Auria e con lui elett. dom. in Roma, via Carlo Dossi n. 15, presso l'avv. Elisabetta Marini
- ricorrenti -
contro
MB RD e OL ON, rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Bruno come da procura in calce al controricorso e con lui elett. dom. in Roma, via Principessa Clotilde n. 2, presso l'avv. Angelo Clarizia
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 136 in data 10.2. - 19.4.2000 della Corte di Appello di Salerno (r.g. n. 328/98). Udita nella pubblica udienza del 14 novembre 2001 la relazione del consigliere Dott. Francesco Sabatini.
È comparso per i ricorrenti l'avv. ON D'Auria, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
È comparso per i controricorrenti l'avv. Gaetano Bruno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentito il P.M. in persona del sost. procuratore generale Dott. Umberto Apice, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rogito del 29 maggio 1995 ON EL ed AN RE LI si resero acquirenti di un fondo rustico, del quale RD PA ed ON NI, con atto di citazione del 27.2.1996 e nella loro qualità di proprietari coltivatori diretti del terreno confinante della estensione di mq. 1.100, chiesero il riscatto avanzando altresì domanda di risarcimento del danno. Resistendo i convenuti, con sentenza del 2 giugno 1998 l'adito Tribunale di Nocera Inferiore accolse la domanda di riscatto e rigettò invece quella di risarcimento del danno.
Con la pronuncia, ora gravata, la Corte di Appello ha respinto l'impugnazione proposta dallo EL e dalla LI avverso la suindicata decisione, dopo aver disposto, con ordinanza del 13.4.1999, una consulenza tecnica d'ufficio. Come già il Tribunale, anche la Corte territoriale ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dai convenuti osservando che gli attori avevano proposto due domande, che dovevano essere cumulate ai sensi dell'art. 10 c.p.c.: orbene quella, reale, di riscatto era di valore indeterminabile ai sensi dell'art. 15 c.p.c. in difetto di indicazione della rendita dominicale, e,
pertanto, di competenza del Tribunale, così come era di competenza dello stesso giudice, ai sensi del primo comma dell'art. 14 c.p.c., quella di risarcimento del danno.
Nel merito, e per quanto ancora rileva la stessa Corte ha affermato che la qualifica di coltivatore diretto, necessaria per l'esercizio del riscatto - e diversa dalla nozione di imprenditore agricolo, richiede la diretta ed abituale ancorché non esclusiva coltivazione del fondo confinante, purché la complessiva forza lavoro del nucleo non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo stesso. Tali requisiti sono stati ritenuti provati dalla espletata consulenza, avendo il consulente ritenuto ricorrere "il requisito dell'abitualità pur non avendo prove fondate circa la professionalità e lo scopo di lucro": risultava bensì provato che gli attori svolgevano altre attività - il NI come operaio e la PA quale stagionale - ma "la loro assidua presenza sul fondo, la ammirevole conduzione dello stesso ..., la cura della produzione agricola" deponevano per la sussistenza della qualifica, riguardo alla quale era invece irrilevante la mancanza della prova del governo del bestiame e della iscrizione nel registro delle imprese. Per la cassazione di tale decisione lo EL e la
LI hanno proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui la PA ed il NI resistono con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 10, 15, 163 sub 3 e sub 4, 164 e 180 c.p.c. nonché omesso esame, e censurano la sentenza impugnata - nella parte in cui ha escluso l'allegata competenza pretorile avendo ritenuto di valore indeterminabile la domanda di riscatto -, affermando che dagli atti risultava la rendita dominicale del terreno oggetto di essa, ed aggiungono che per la stessa domanda, di carattere dichiarativo, occorreva semmai fare riferimento al prezzo di lire 7.800.000, di cui al rogito di acquisto;
quanto, poi, alla domanda di risarcimento del danno, sostengono che, in difetto dei requisiti indicati ai punti 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c., essa doveva considerarsi inesistente o nulla, precisano che l'art. 8 legge n. 590/65 non riconosce alcun danno al terzo che esercita il riscatto, e concludono nel senso che di tale domanda non poteva pertanto tenersi alcun conto agli effetti della competenza.
I controricorrenti rilevano a loro volta che, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore e dell'abrogazione dell'art. 8 c.p.c., la questione della competenza per valore era venuta meno già
in primo grado per effetto del decreto legislativo del 19.2.1998 n. 51. Osserva la Corte che, a norma dell'art. 5 c.p.c., e per quanto qui interessa, la competenza si determina con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che rilevino i successivi mutamenti dell'una e dell'altro.
Orbene, la tesi dei controricorrenti si pone in contrasto con la norma, giacché la sentenza di primo grado risulta emessa il 2.6.1998, un anno prima, quindi, della soppressione dell'ufficio del pretore, disposta dal d.lgs. 19.2.1998 n. 51 e succ. modifiche con efficacia dal 2 giugno 1999, e della conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c.: mutamenti successivi della legge regolatrice della competenza, come tali irrilevanti a norma appunto dell'art. 5 c.p.c. Se, dunque, l'eccezione di incompetenza era ammissibile, legittimamente, tuttavia, essa è stata giudicata infondata dai giudici del merito, i quali hanno altresì applicato il criterio del cumulo, di cui all'art. 10 cpv. c.p.c.. La tesi dei ricorrenti, secondo la quale venne avanzata la sola domanda di riscatto, non può essere invero condivisa ed in parte è fondata su argomentazioni contrastate anch'esse dal citato art.
5. Che, infatti, oltre ed in conseguenza di tale domanda, sia stata proposta con l'atto introduttivo anche quella di risarcimento del danno, risulta dallo stesso atto e sul punto, del resto, è intervenuto il giudicato, essendo stata essa rigettata. Agli effetti della competenza, ed a norma dello stesso art. 5, non rilevano invece le diverse questioni della validità e della fondatezza della seconda domanda non senza osservare che il già richiamato giudicato preclude che il primo profilo, implicitamente già deciso in senso contrario a quanto i ricorrenti sostengono (avendo il tribunale rigettato la domanda e non già dichiarato l'inesistenza o l'invalidità di essa), possa essere nuovamente qui esaminato.
La duplicità delle domande e la retta applicazione del criterio del cumulo supportano di per sè la decisione sulla questione e comportano l'assorbimento degli altri profili prospettati.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti allegano la violazione degli artt. 115, 61 e 345, c.p.c. nonché l'illogicità della motivazione in punto di prova della qualità di coltivatore diretto, ed a sostegno di esso rilevano l'incoerenza dell'ordinanza collegiale del 13.4.1999 la quale, pur dopo avere ritenuto insufficienti gli esiti della prova testimoniale, dispose una consulenza tecnica d'ufficio, neppure richiesta dagli appellanti, per accertare, tra l'altro, se il fondo oggetto di riscatto fosse attualmente coltivato, ed a sostegno del motivo osservano tra l'altro che la consulenza non è mezzo di prova;
nel merito di essa, rilevano poi che, in ragione delle colture ortive, accertate dal consulente e richiedenti pochi mesi di lavorazione, lo stesso non era in grado, a distanza di quattro anni dalla stipulazione del rogito di acquisto del terreno, oggetto di riscatto, di accertare se alla data del rogito il terreno fosse o non coltivato;
aggiungono che risultava il contrario dalla documentazione fotografica prodotta da essi ricorrenti, dalla quale emergeva invece che all'epoca il terreno era ridotto ad una boscaglia.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 8 punti 4, 5 e 9 legge 29.12.1993 n. 580 ed affermano che l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dalla norma, è indispensabile per poter opporre ai terzi la qualifica. Infine, con il quarto motivo, deducono la violazione dell'art. 31 legge n. 203 del 1982 sotto i profili che i prodotti del terreno oggetto di riscatto sono sufficienti per il solo fabbisogno familiare, che i resistenti non si dedicano anche alla coltivazione del bestiame il e che la coltivazione, quale di fatto esercitata, è da diporto e non già di tipo professionale.
I tre motivi, che investono tutti la nozione e la prova della qualità di coltivatore diretto, sono come tali strettamente connessi e devono pertanto, essere esaminati congiuntamente. Essi riguardano il requisito in tal senso previsto, in testa al proprietario confinante, dall'art. 7 secondo comma n. 2 legge 14 agosto 1971 n. 817 per l'esercizio del diritto di prelazione e di quello succedaneo di riscatto di cui all'art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590: norme le quali sono dirette - come questa C.S. ha affermato
(da ultimo con sent. 22 giugno 2001 n. 8595) - all'ampliamento dell'impresa coltivatrice finitima e non già all'acquisto della proprietà della terra da parte di qualsiasi coltivatore, dal che la stessa Corte ha tratto che la qualifica in esame deve riguardare il fondo oggetto di riscatto e non già altri fondi.
Le censure dei ricorrenti - i quali non muovono doglianze alla sentenza impugnata nei punti in cui ha ritenuto che la nozione di coltivatore diretto sia dettata dal primo comma dell'art. 31 stessa legge n. 590 del 1965 ed ha affermato che essa non richiede l'esercizio esclusivo della coltivazione diretta - sono infondate laddove, con il terzo e quarto motivo, investono le questioni della denegata necessità che il fondo confinante costituisca un'unità produttiva e della irrilevanza attribuita tanto al mancato allevamento del bestiame quanto alla mancata iscrizione nel registro delle imprese.
a) Quanto alla prima censura, deve infatti rilevarsi che nel senso preteso dai ricorrenti non dispone l'art. 7 legge n. 817 del 1971, il quale non indica l'estensione minima del fondo confinante,
oggetto di coltivazione diretta, talché non può ritenersi consentito all'interprete integrare il testo normativo: collegando anzi il silenzio del legislatore sul punto ai già segnalati obiettivi di politica economica e sociale, da esso perseguiti, deve ritenersi che lo stesso legislatore abbia considerato raggiunti tali obiettivi, in una situazione generale e notoria di estrema, ed economicamente negativa, parcellizzazione del fattore terra, dalla concessa possibilità di accorpamento, alle altre condizioni richieste, di fondi confinanti ancorché di ridotte dimensioni. Al contrario, a norma del primo comma dell'art. 31 legge n. 590/65 la qualità di coltivatore diretto richiede tra l'altro che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non debba essere inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame: requisito che, relativamente al diritto di prelazione e di riscatto del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante, deve inerire sia a detto terreno che alla nuova azienda (Cass. n. 5616 del 1994). Relativamente, pertanto, al profilo dimensionale del terreno confinante, deve ritenersi che, mentre discende da tale requisito che, oltre una estensione massima di esso (peraltro non determinata dalla legge ma variabile in funzione della composizione del nucleo familiare dedito alla diretta coltivazione), cessano di operare i ricordati obiettivi di politica economica e sociale, non vi è, al contrario, una soglia minima che sia incompatibile con gli stessi obiettivi: in altri termini, e sempre che si tratti di terreno agricolo, agli effetti in esame rileva la superficie massima ma non quella minima del fondo confinante.
Legittimamente, pertanto, la sentenza impugnata ha deciso nel senso di cui sopra, in adesione, del resto, alla giurisprudenza - condivisibile per le ragioni esposte - di questa C.S. (Cass. nn. 759/95 e 253/96). b) L'interpretazione meramente letterale dell'art. 31 primo comma legge n. 590 del 1965 - che impiega la congiunzione ed nel riferirsi successivamente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento del bestiame -, sostenuta dai ricorrenti, si pone in contrasto con i già segnalati obiettivi di accorpamento di fondi finitimi, perseguita dal legislatore del 1971 con lo strumento della prelazione e del riscatto concessi al proprietario coltivatore diretto di terreni confinanti.
Deve, pertanto, ritenersi che il solo allevamento del bestiame, disgiunto dalla coltivazione della terra a confine di quella per la quale si chieda il riscatto, configuri un'ipotesi non prevista ed anzi in contrasto con la legge n. 817 del 1971, mentre la diversa ipotesi - ricorrente nella specie - della coltivazione diretta non accompagnata però dall'allevamento del bestiame, appare del tutto conforme alla ratio di tale legge, la quale, ai ricordati fini di accorpamento, ha inteso attribuire rilievo preminente e decisivo alla coltivazione diretta del fondo confinante, sia essa accompagnata o non dall'allevamento di bestiame sullo stesso fondo (vedasi, sul punto, Cass. n. 13927 del 1991). Non a caso, del resto, l'art. 2135 c.c., nel testo modificato dall'art. 1 d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228 - peraltro non applicabile alla specie anche ratione temporis - dispone che è imprenditore agricolo (nozione diversa da quella di coltivatore diretto) chi esercita "una" delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse. c) La legge 29 dicembre 1993 n. 580, sul riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, prevede all'art. 8 comma quarto l'iscrizione in sezioni speciali anche degli imprenditori agricoli, precisando poi, al quinto comma, che tale iscrizione ha funzione di pubblicità anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. Tali funzioni si pongono in contrasto con la tesi dei ricorrenti, giacché il rapporto giuridico, per il quale è prevista detta iscrizione, è valido ed opponibile ai terzi nonostante tale omissione, dalla quale possono derivare i soli effetti sanzionatori, previsti dalla legge.
La necessità di tale iscrizione agli effetti della prelazione e del riscatto agrari non è, del resto, prevista dall'art. 7 legge n. 817/71, che fa riferimento ad un dato di fatto: la coltivazione diretta del fondo confinante.
Alla opposta conclusione dovrebbe pervenirsi se si trattasse invece di pubblicità costitutiva, non prevista però dalla norma, asseritamente violata.
In tal senso è la giurisprudenza di questa C.S., anche se formatasi non con riferimento alla legge n. 580 del 1993 (da ultimo, Cass. nn. 7445 e 8595 del 2001), e non è in contrasto con essa l'affermazione (Cass. n. 3192 del 2001) che la concessione alle coltivatrici madri dell'indennità giornaliera di maternità presuppone invece che al momento in cui si verifica l'evento indennizzabile la lavoratrice risulti iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti: quest'ultimo, è, infatti, un rapporto previdenziale, nel quale l'iscrizione ha funzione di pubblicità costitutiva.
d) Se, dunque, le esaminate censure sono prive di fondamento, fondate, al contrario, sono quelle concernenti la prova della sussistenza in concreto della qualità di coltivatore diretto: che, nella fattispecie in esame e per costante giurisprudenza (Cass. nn. 4945/85 e 8595/01), deve inerire al fondo confinante. Pur non essendo precluso al giudice del merito disporre al riguardo una consulenza tecnica, devesi però osservare che questa non è mezzo esonerativo della prova (a carico dell'attore in quanto fatto costitutivo della domanda: art. 2697 primo comma c.c.), e che la prova stessa deve investire il biennio anteriore al trasferimento del fondo (nella specie, 29 maggio 1995), del quale si chiede il riscatto e ciò a norma del combinato disposto degli artt. 8 legge n. 590 del 1965 e 7 legge n. 817 del 1971.
Sul punto sussistono i vizi motivazionali dedotti, essendo la decisione impugnata basata esclusivamente sulla c.t.u., espletata a distanza di anni, senza tener conto dell'arco temporale rilevante, ed avendo essa fatto essenzialmente ed erratamente riferimento alle condizioni attuali e future di coltivazione del fondo e non già a quelle esistenti al momento e nell'anzidetto periodo precedente la proposizione della domanda.
Si impone pertanto, in accoglimento del solo secondo motivo, la cassazione della stessa decisione con rinvio ad altro giudice - che si designa nella Corte di Appello di Napoli - il quale, alla stregua dei criteri, dianzi enunciati, riesaminerà il materiale probatorio ed accerterà se sia o non acquisita la prova (a carico degli attori:
art. 2697 primo comma c.c.) della coltivazione diretta del fondo, confinante con quello oggetto di riscatto, di proprietà degli odierni resistenti, nel biennio anteriore al 29 maggio 1995 e, all'esito, provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta gli altri, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 14 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2002