Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/2003, n. 5650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5650 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
O T 0 I 1 A . R T 1 IE S 1 N O . A L T R L T R E S A D E 8 N O 9 IO C - EPUBBLICA ITALIANA I 3 S R - L 6 A U C P L S A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E E O : E IA S 0 R 4 P E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S T Oggetto A 1 M ESPULSIONE 0565 0/03 SEZIONE PRIMA CIVILE CITTADINO EXTRACOMUNITARIO Composta dagli Ill .N. 19419/01 Dott. Giovanni OLLA Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere ADAMO - Rel. Consigliere 12579 Cron. Dott. Mario Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 12/02/2003 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KI LE, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 18, presso l'avvocato RAFFAELLA RUBERTI, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO GRASSELLINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTURA CATANZARO;
- intimata - avversO l'ordinanza del Tribunale di CATANZARO, depositata il 10/07/01; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica • 354 udienza del 12/02/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Prefetto di Catanzaro intimava alla cittadina extracomunitaria HK NA di lasciare il territorio nazionale nel termine di giorni quindici, dalla notifica del provvedimento di espulsione, in quanto priva di visto di ingresso, scaduto in data 28.10.2000, e dei necessari mezzi di sostentamento. Avverso il decreto di espulsione proponeva ricorso la cittadina extracomunitaria lamentando: a) l'erroneità del provvedimento di espulsione in quanto non risultava provato che fosse entrata nel ter- ritoio dello Stato da più di otto giorni, b) l'illegittimità del provvedimento per non essere stata avvisata dalle competenti autorità degli obblighi gravanti in Italia sui cittadini stranieri;
c) l'illegittimità del provvedimento di espulsione non essendo stato tradotto in lingua a lei conosciuta. Con ordinanza, rectius decreto, in data 10.7.2001 il Tribunale di Catanzaro respingeva il ricorso. Per la cassazione del decreto del Tribunale propone ricorso, fondato su due motivi HK NA. 2 Non svolge attività difensiva il Prefetto di Catan- zaro. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamen- ta violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c. Assume la ricorrente che chi afferma fatti costitu- tivi, estintivi, modificativi o impeditivi deve darne la prova sicchè nella specie non è onere del cittadino extracomunitario fornire la prova dell'ingresso nel territorio dello Stato, incombendo allo stesso solo l'onere di provare di essere in possesso di idonea do- Z cumentaione atta a confermare lo scopo e le condizioni di soggiorno nonchè di poter disporre dei mezzi di sus- My sistenza necessari per mantenersi nel periodo di perma- nenza nello Stato. La prova della data di ingresso incombe pertanto al Prefetto. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero l'art. 5 comma 2 D.Lgs 25.7.1998 n 286 sta- bilisce che il permesso di soggiorno deve essere ri- chiesto al Questore competente nel termine di otto giorni lavorativi dall'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato. Da ciò consegue che l'avere ottemperato all'indica- to onere costituisce condizione necessaria per soggior- 3 nare nel territorio nazionale, con l'ulteriore conse- guenza che la prova di avere adempiuto all'onere stesso incombe necessariamente allo straniero il quale deve dimostrare, a richiesta delle autorità, di avere posto in essere tempestivamente le attività necessarie per un legale soggiorno in Italia. Il primo motivo va quindi respinto. Con il secondo motivo la ricorrente censura l'impu- gnato decreto per violazione e falsa applicazione del- l'art. 24 della Costituzione e dell'art. 13 D.lgs. n 286/1998. Rileva la ricorrente che la notificazione del prov- vedimento di espulsione redatto in lingua inglese è consentito solo nell'ipotesi in cui sia impossibile la notifica del provvedimento stesso in lingua conosciuta dallo straniero, impossibilità che deve essere riscon- trata e motivata nel provvedimento di espulsione. Nella specie non risulta alcuna motivazione in or- dine all'impossibilità di tradurre il provvedimento di espulsione in una lingua nota all' espellendo. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero dall'impugnato decreto risulta che l'atto di espulsione è stato notificato alla ricorrente, tradotto in inglese nelle sue parti essenziali e che nella tra- duzione la P.A. ha motivato l'impossibilità di redigere 4 l'atto in lingua ucraina, circostanza questa sufficien- te a giustificare l'uso della lingua inglese oltre alla lingua italiana, atteso il disposto dell'art. 13 comma 7 D.lgs. n 286/1998. Il ricorso va pertanto interamente respinto. Nulla spese non avendo il Prefetto di Catanzaro svolto attività difensiva.
P.Q.M.
respinge il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dela prima sezione civile, in data 12 febbraio 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni olla Mario Adamo Mazio lolo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE vie Primo Get Cancelleria IL GA 10 APR. 2003 つ Luisa tas singi い INCELLIERA SPESE A CARICO DELLO STATO 1. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI 5