Sentenza 5 marzo 2001
Massime • 1
La concessione alle coltivatrici dirette dell'indennità giornaliera di maternità, prevista dall'art. 1 legge 29 dicembre 1987 n. 546, presuppone che al momento in cui si verifica l'evento indennizzabile la lavoratrice risulti iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti, posto che la costituzione del rapporto previdenziale avviene solo con l'iscrizione negli appositi elenchi di categoria, ai sensi dell'art. 11 legge n. 9 del 1963, come modificato dall'art. 63 legge n. 153 del 1969.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3192 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI VINCENZO, GIGANTE GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA LE;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^ 06373/98 proposto da:
MA LE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato PIRAMI FRANCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RIZZO CARLA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato avverso la sentenza n. 1535/97 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 15/12/97 R.G.N. 4858/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito l'Avvocato RIZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8 maggio 1995, IL AM conveniva dinanzi al RE di Perugia l'INPS, esponendo di avere presentato in data 7 maggio 1994 domanda per la corresponsione dell'indennità di maternità, ai sensi della legge 29 dicembre. 1987 n.546, in qualità di coltivatrice diretta, iscritta come unità attiva nell'azienda di DR DE dall'1 gennaio 1992. Aggiungeva che, pur avendo inviato all'INPS le ricevute di pagamento dei contributi, si era vista respingere la domanda in quanto l'iscrizione allo SCAU era avvenuta successivamente all'inizio dell'evento.
Soggiungeva che tale reiezione era da ritenere illegittima, essendo essa coltivatrice diretta dall'1 gennaio 1992, ossia da epoca di molto anteriore al 19 settembre 1993, data di inizio dell'evento, ed essendo irrilevante la circostanza che l'istanza d'iscrizione fosse stata presentata in momento successivo a tale ultima data. Chiedeva, pertanto, che venisse affermato il suo diritto a percepire l'indennità di maternità, con condanna dell'INPS al pagamento del relativo trattamento,
L'INPS si costituiva, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Il RE accoglieva il ricorso e la decisione veniva impugnata dall'Istituto, sulla base delle medesime argomentazioni svolte in primo grado.
La AM resisteva al gravame, chiedendone il rigetto. Con sentenza del 21 novembre-15 dicembre 1997, l'adito Tribunale di Perugia rigettava l'appello, osservando che l'iscrizione allo SCAU, nonostante risultasse successiva all'evento tutelato, poiché retroagiva in epoca precedente, essendo i requisiti sorti - come accertato -, anteriormente a detto evento, attribuiva il diritto al richiesto trattamento.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS con un unico, articolato motivo.
Resiste IL AM con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Con l'unico motivo, il ricorrente Istituto denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 della legge 29 dicembre 1987 n. 546, dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 come modificato dall'art. 63 della legge 30 aprile 1969 n. 153, del combinato disposto degli articoli 1886 e 1895 c.c. in relazione all'art. 3260 n. 3 c.p.c., nonché carenza e contraddittorietà di motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. In particolare, l'INPS si duole che il Tribunale di Perugia, violando le norme di cui sopra e motivando inadeguatamente il proprio convincimento, abbia ritenuto che, ai fini del trattamento previdenziale, la iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli abbia efficacia retroattiva nel senso che essa debba farsi risalire al momento in cui concorrono i presupposti per conseguirla, anche se la relativa domanda sia successiva all'evento di cui si chiede tutela.
Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
Giova premettere - come del resto è stato ribadito, anche di recente, da questa Corte (Cass. sez. un. 17 novembre 2000 n. 1186) - che il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge - di regola - come diretta conseguenza di una attività di lavoro, subordinata od autonoma, svolta da un determinato soggetto. Talvolta, tuttavia, per la nascita del rapporto, la legge esige la presenza di ulteriori presupposti, come avviene quando sono richiesti o l'iscrizione dell'interessato in determinati albi o registri o il trovarsi un soggetto in un particolare rapporto familiare. con colui che svolge l'attività: in questi casi la nascita del rapporto giuridico previdenziale è subordinata all'esistenza, oltre che dell'indefettibile elemento costituito dallo svolgimento di una attività lavorativa, anche di altri elementi, anch'essi necessari.
Quando ricorrono tutti questi presupposti e, inoltre, nel momento in cui si verifica l'evento protetto, l'ente è obbligato ad erogare la prestazione prevista dalla legge. Il che significa che l'obbligo dell'assicuratore, al verificarsi dell'evento protetto, è condizionato dall'esistenza o dell'unico presupposto - lo svolgimento di un'attività di lavoro, autonoma o subordinata - o di tutti i presupposti previsti dalla legge, il primo dei quali, la prestazione lavorativa, rimane elemento essenziale per il sorgere della complessa fattispecie.
Inoltre rimarcato dalla Corte costituzionale (sent. N. 87/1970) e avallato da questa Corte (Cass. sez. un. n. 1186/2000 cit.)-, il fatto che la legge talvolta pretenda l'esistenza di altri presupposti, oltre. a quello essenziale, non implica la menomazione del principio dell'automaticità delle prestazioni - il quale deve essere inteso nel senso che, quando esiste un'attività lavorativa, l'ente assicuratore è tenuto all'adempimento delle prestazioni previdenziali anche in mancanza dell'avvenuto versamento dei contributi -, dato che, qualora dalla legge sia prevista, per il sorgere del rapporto assicurativo, una fattispecie complessa, al principio in questione deve farsi riferimento ogni qualvolta vengano in essere tutti gli elementi che compongono la fattispecie e non solo quello costituito dallo svolgimento dell'attività lavorativa. Tale ultima evenienza si- verifica nell'ambito del lavoro autonomo, e segnatamente per i coltivatori diretti, il cui rapporto previdenziale non si costituisce nel momento in cui viene ad esistenza una posizione lavorativa astrattamente idonea a legittimare l'iscrizione nell'elenco professionale, occorrendo invece necessariamente l'effettiva iscrizione nello stesso.
Ai riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che il rapporto assicurativo di un coltivatore diretto con l'INPS non viene in essere per il mero svolgimento dell'attività agricola, bensì in virtù di un accertamento che è devoluto in via esclusiva ad un ente pubblico distinto dal suddetto istituto, ossia al servizio contributi agricoli unificati, in base ad un'apposita procedura prevista dalla legge 9 gennaio 1963 n. 9 (Cass. 24 maggio 1986 n. 3518; Cass. 24 maggio 1986 n. 3517). Da ciò consegue che l'iscrizione negli elenchi è elemento integrativo della fattispecie occorrente per la nascita del rapporto previdenziale, restando priva di efficacia diretta, se non sotto il profilo sanzionatorio della inosservanza degli obblighi imposti dalla legge (artt. 25 e 26 legge 9 gennaio 1963 n. 9), la sussistenza non accertata secondo le procedure previste di una posizione astrattamente legittimante la suddetta iscrizione. Ciò trova preciso fondamento nella normativa di settore, per la quale il requisito dell'assicurazione per i coltivatori diretti si consegue con la pubblicazione degli appositi elenchi, quinquennali, nella cui vigenza sono compilati per ciascun anno, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, elenchi di variazione e suppletivi relativi ad anni decorsi (art. 11 legge 9 gennaio 1963 n. 9, modificato dall'art. 63 della legge 30 aprile 1969 n. 153).
Tant'è che, per quanto attiene alle prestazioni di malattia, al fine di non pregiudicarne la fruizione, il settimo comma dell'art. 11, ora citato, prevede la possibilità di ottenere l'iscrizione in via d'urgenza, secondo quanto ancor oggi stabilito per i lavoratori agricoli dipendenti, ai sensi dell'art. 4, quarto comma, del d.lgs. 9 aprile 1946 n.212. E non è dubbio che la necessità ravvisata dal legislatore dell'applicazione ai coltivatori diretti della possibilità di ottenere il c.d. certificato d'urgenza, sì che nelle more della formazione degli elenchi gli effetti dell'iscrizione possono essere anticipati con l'esibizione di detto certificato, attestante il diritto all'iscrizione negli elenchi dell'anno in corso, con conseguente ammissione alle prestazioni previdenziali dalla data di rilascio del certificato stesso (v., però, ora Corte cost. 10 novembre 1995 n. 483, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 4, quarto comma, del d.lgs lgt. n. 212 del 1946, nella parte in cui prevede che l'ammissione alle prestazioni economiche di malattia decorre dalla data del rilascio del certificato anziché dalla data della domanda del medesimo), costituisce una conferma, di evidente valore sistematico ed interpretativo, del significato da attribuirsi agli elenchi di categoria.
Trattandosi infatti di prestazioni temporanee, la cui soddisfazione non è apparsa al legislatore rinviabile fino alla pubblicazione degli elenchi, è stato per l'appunto individuato uno strumento che fosse in grado di anticiparne gli effetti.
Il che avalla la tesi secondo cui la pubblicazione degli elenchi si pone - fatta salva tale limitata anticipazione - come presupposto necessario ai fini del godimento delle prestazioni. Tanto chiarito, per quanto concerne, più specificamente, la pretesa economica in oggetto, va richiamata la legge 29 dicembre 1987 n. 546, che all'art. 1 ha stabilito la corresponsione di una indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio, a decorrere dal 1^ gennaio 1988, anche nei confronti delle lavoratrici autonome, tra cui, espressamente, le coltivatrici dirette - per le quali l'art. 23 della legge 30 dicembre 1971 si limitava a prevedere, in caso di parto o aborto, la sola corresponsione, una tantum, di un assegno dell'importo di lire 50.000, peraltro mai rivalutato-, mentre il successivo art. 6 fa riferimento alle lavoratrici iscritte ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria e, come tali, inserite negli appositi elenchi.
Ne discende che i criteri generali sopra illustrati, previsti per l'assicurazione pensionistica e di malattia dei coltivatori diretti, fondati sulla iscrizione negli elenchi di categoria, devono essere ritenuti operanti anche in relazione all'assicurazione di maternità delle coltivatrici dirette.
È con riguardo al momento dell'iscrizione, ovvero - secondo un criterio interpretativo costituzionalmente corretto (Corte cost. n. 483/95 cit.)- al momento della richiesta di iscrizione, che andava, quindi, accertata dal Giudice a quo la preesistenza o meno dell'evento tutelato, ai fini del riconoscimento delle prestazioni. Nel caso in esame - come è pacifico tra le parti e ritenuto dalla sentenza impugnata- l'evento assicurato, cioè l'inizio del periodo indennizzabile, si è verificato il 19 settembre 1993, mentre la richiesta di iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti è stata presentata dalla AM il 22 ottobre 1993. Ne deriva che alla predetta data del 19 settembre 1993 non si era ancora instaurato il rapporto previdenziale tra la AM e l'Istituto ricorrente, in quanto non era stata ancora presentata la domanda di iscrizione negli elenchi.
La stessa non poteva quindi vantare alcun diritto alla prestazione di maternità, successivamente richiesta in data 7 maggio 1994. Tale conclusione risulta confortata dall'orientamento della Corte costituzionale che, proprio con riferimento alla certificazione prevista dal citato art. 4 del d.lgs. lgt. N. 212 del 1946 ha affermato che i fatti o gli atti costitutivi di uno status o di una qualità delle persone (come quella di bracciante agricolo) non attingono rilevanza giuridica se non per il tramite di un atto formale, iscrizione in pubblici registri, albi, elenchi ecc. che li rende legalmente certi. L'atto di certificazione pubblica ha una rilevanza di diritto sostanziale, e precisamente una funzione di qualificazione giuridica, che determina il momento in cui la fattispecie dello status o della qualità personale acquista efficacia, almeno in ordine agli effetti nei confronti dei terzi (Corte cost. 10 novembre 1995 n. 483). In questa sentenza di cui si è fatto sopra cenno -, emessa in favore di una lavoratrice agricola subordinata, la Corte ha ritenuto la illegittimità dell'art. 4, quarto comma, del d.l. 9 aprile 1946 n. 212, nella parte in cui faceva decorrere gli effetti del certificato d'urgenza dalla data del rilascio, piuttosto che da quella della sua richiesta, facendo così gravare illegittimamente sul lavoratore eventuali ritardi della pubblica amministrazione. Ciò perché - soggiunge la Corte costituzionale - spetta all'interessato nel momento in cui abbia maturato i prescritti requisiti richiedere "senza indugio" la certificazione al fine di poter fruire delle prestazioni previdenziali.
Diversamente - conclude la Corte - l'INPS "sarebbe esposto al pericolo di frodi se fosse consentito procrastinare la domanda del certificato al tempo successivo al decorso della malattia, in contraddizione col presupposto dell'urgenza che giustifica la domanda".
Nè tale conclusione può ritenersi contraddittoria - così come ritenuto dal Tribunale di Perugia -, in quanto da una parte si negherebbero le prestazioni e dall'altra si pretenderebbe il versamento dei contributi, tenuto conto che, nel caso di specie, il diritto all'iscrizione è stato attestato nella certificazione rilasciata dallo SCAU con decorrenza retroattiva e cioè dall'anno 1993 e risultano pagati dalla AM i relativi contributi. Al riguardo occorre considerare, per un verso, che tale situazione trova ampia giustificazione sulla base dell'illustrato meccanismo previsto dalla normativa vigente ed è addebitabile esclusivamente all'inadempienza al dovere-onere di tempestiva denuncia da parte dei soggetti interessati circa l'insorgenza dei presupposti di legge per l'assicurazione obbligatoria;
per altro verso, che - come questa Corte ha avuto modo di affermare- il sistema di sicurezza sociale, secondo la Costituzione e le leggi ordinarie, non consente di configurare alcuna relazione sinallagmatica tra contributi e prestazioni, atteso che l'obbligazione contributiva è imposta unicamente per la soddisfazione di un interesse pubblico (cfr. Cass. 27 luglio 1996 n. 6798), tanto che parte della dottrina si preoccupa di tenere ben distinto il momento del pagamento dei contributi da quello della corresponsione delle prestazioni.
Appare quindi coerente con il sistema la non corrispondenza tra versamento dei contributi e diritto alle prestazioni che, in base al nostro ordinamento giuridico, è legato, di regola, alla compresenza di molteplici requisiti.
In conclusione, deve affermarsi che il rapporto previdenziale, nell'ambito del lavoro autonomo e, segnatamente, per i coltivatori diretti, anche in relazione all'assicurazione di maternità, non si instaura automaticamente nel momento in cui viene ad esistenza una posizione lavorativa astrattamente idonea a legittimare l'iscrizione nell'elenco professionale, occorrendo invece necessariamente l'effettiva iscrizione nello stesso. Tale iscrizione, ove effettuata dalla competente autorità amministrativa con effetto retroattivo, comporta per l'interessato l'obbligo del versamento dei contributi unitamente alle relative sanzioni (artt. 25, 26, e 27 legge 9 gennaio 1963 n. 9), ma non il diritto alle prestazioni.
Pertanto, il diritto delle coltivatrici dirette alle indennità giornaliere previste dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1987 n. 546 sussiste quando la richiesta di iscrizione allo SCAU sia antecedente al verificarsi dell'evento indennizzabile. Tale iscrizione o, comunque, la richiesta di rilascio della certificato di urgenza, condizionano solo la possibilità di far valere il diritto stesso;
ne consegue che detto diritto può essere esercitato solo per il periodo successivo a tale richiesta, ancorché l'iscrizione negli elenchi avvenga con effetto retroattivo e con il conseguente obbligo del versamento dei contributi per il periodo precedente. Nè appare ostativo a tale conclusione la decisione, richiamata dalla resistente, della Corte cost. (Sent. n. 310 del 16 luglio 1999), che, nel dichiarare la incostituzionalità dell'art. 18 legge Sicilia 1^ settembre 1993 n. 25, nella parte in cui non prevede l'applicabilità
alle lavoratrici madri, impegnate nei lavori socialmente utili e di utilità collettiva ivi previsti, dell'art. 15 legge 30 dicembre 1971 n. 1204, ha posto in risalto che la incontestabile discrezionalità
di cui gode il legislatore in materia previdenziale ed assistenziale incontra dei limiti, specialmente riguardo a provvidenze che non hanno soltanto carattere patrimoniale, ma rappresentano soprattutto forme di tutela di una condizione personale (quale la maternità), che trova una peculiare considerazione costituzionale". Trattasi - come è evidente - di una situazione del tutto diversa da quella in esame, nella quale l'indennità di maternità era negata in radice dalla legislazione regionale siciliana;
ciò che di certo non può fondatamente sostenersi in relazione alle coltivatrici dirette. Neppure appare pertinente al caso in esame il richiamo della resistente alla sentenza di questa Corte n. 6721 del 1^ luglio 1999, la quale, lungi dall'avallare il proprio assunto, da un lato, si riferisce ai "braccianti agricoli" e non anche ai "coltivatori diretti", dall'altro chiarisce che per le assicurate di ogni settore, compreso quello agricolo, la erogazione delle indennità avviene indipendentemente dall'effettivo pagamento dei contributi e dell'anzianità assicurativa, ma non indipendentemente dalla costituzione del rapporto assicurativo, - "solo in virtù del quale sorge, a carico dell'Istituto previdenziale l'obbligo della prestazione.--, il quale avviene, in forza della "iscrizione ... negli appositi elenchi nominativi".
Piuttosto è da osservare che l'art. 13 del d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026 prevede il riconoscimento della indennità di maternità
indipendentemente dalla data di pubblicazione dell'elenco o del rilascio del certificato di urgenza.
Tale disposizione tuttavia non è applicabile alle lavoratrici autonome, che hanno una loro propria e distinta disciplina. Tant'è che l'art. 9 della legge n.546 del 1987 richiama la legge n. 1204 del 1971, sulla maternità in generale, solo ed unicamente per dichiarare abrogate le norme del titolo III (dedicato all'assegno di natalità per le lavoratrici autonome). E tale diversità di disciplina trova idonea giustificazione nel fatto che, mentre il riferimento alla data di pubblicazione dell'elenco o del rilascio del certificato, potrebbe eccessivamente penalizzare il lavoratore dipendente sottoposto, pur sempre, all'autorità del proprio datore di lavoro anche nell'adempimento degli obblighi afferenti la costituzione del rapporto previdenziale, lo stesso non può affermarsi in relazione ai lavoratori autonomi per i quali l'adempimento di detti obblighi è, in linea di principio, rimessa alla loro volontà e diligenza. Il ricorso principale va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale, con cui la IO ha lamentato la ingiustificata integrale compensazione delle spese operata dal Tribunale di Perugia, nonostante la conferma della sentenza di primo grado. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., in parziale riforma della sentenza di primo grado, va accolta la domanda proposta da IL IO con decorrenza, tuttavia, dalla data della domanda di iscrizione quale coltivatrice diretta.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero, processo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, in parziale riforma della sentenza del RE di Perugia, accoglie la domanda proposta da IL AM con decorrenza dalla data della richiesta di iscrizione quale coltivatrice diretta. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, 14 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2001