Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3468 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 034 68 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA DICASSAZIONELA CORTE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE L Мостым то PS Kent' ION PTVA E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 16708/99 Dott. Alfredo Presidente ROCCHI Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Dott. Ugo VITRONE Consigliere Cron. 1205 Dott. MA Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. 115 Ud. 05/12/2000 Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sta copia studioRichieste sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 3000 LV AR AL, elettivamente domiciliata in ROMA 19 MAR 201 VIA XX SETTEMBRE 4, presso l'avvocato ALFREDO MIRABELLI IL CANCELLIERE CENTURIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE CARRATELLI, giusta procura a margine del CA N ricorso;
- ricorrente 00662915
contro
RC TU;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale di PAOLA, depositata 2000 il 22/07/99; 2294 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2000 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Moretti, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Paola con decreto 7/8.4.1999 accol- se in parte il reclamo proposto da un membro del comi- tato dei creditori del fallimento di AL OL av- verso il provvedimento 26.11.1998 del giudice delegato che aveva autorizzato il curatore a sciogliersi da al- cuni contratti stipulati dal fallito, compresa una per- muta con AL MA IN, avente ad oggetto 10 scambio di un terreno edificabile contro una unità abi- tativa da costruire;
per l'effetto revocò l'autorizza- zione predetta, con riguardo a tale permuta, avendo ri- tenuto che il trasferimento del terreno al fallito si fosse perfezionato e realizzato. La AL chiese la revoca del decreto predetto, assumendo che il terreno non fosse acquisibile alla massa fallimentare in quanto la permuta non era stata trascritta e comunque sostenendo che il curatore ben potesse sciogliersi dal rapporto, in forza dell'art. 72 2 L.F., applicabile anche al contratto di permuta. Il tribunale con decreto 20.7.1999 respinse la istanza rilevando che la permuta aveva prodotto invia definitiva il trasferimento del terreno e che la manca- ta trascrizione non aveva rilievo, riguardando la oppo- nibilità a terzi;
e poiché quel trasferimento si era consolidato, non troverebbe ragione alcuna di essere invocato l'art. 72 L.F.. Ha proposto ricorso per cassazione AL MA IN con due motivi;
non ha presentato difese il cu- ratore del fallimento. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denunzia la vio- lazione dell'art. 42 L.F., assumendo che in quanto "terzo rispetto ai diritti e agli obblighi del fallito al curatore del fallimento non potesse essere opposta la permuta di cui alla cennata scrittura e quindi il trasferimento del terreno in capo all'AL". In par- ticolare lamenta che mentre la sua deduzione era rife- rita alla "successione del curatore nel diritto del- l'AL per mancata trascrizione del trasferimento", il tribunale l'avesse ritenuta inconferente sul presup- posto dell'avvenuto trasferimento della proprietà in forza del principio consensualistico;
con il secondo denunzia, invece, la violazione dell'art. 72 L.F.; de- 3 duce che in considerazione della unicità del contratto di permuta il curatore avrebbe dovuto riconoscere il trasferimento in capo a lei del diritto di proprietà dell'appartamento seppure realizzato al rustico ovvero sciogliersi dal contratto, con il diritto di essa ri- corrente di insinuare al passivo il credito per il 00- sto di completamento della costruzione. Il ricorso è stato proposto contro un decreto del tribunale fallimentare, che non si iscrive nella cate- goria dei provvedimenti che la legge fallimentare con- templa come tipici della funzione di quell'organo ovve- ro come riferibili alla funzione di controllo degli at- ti del giudice delegato, soggetti al suo riesame. Esso nasce da una iniziativa impropria della ricor- rente volta a rimuovere gli effetti del decreto 7/8.4.1999 del Tribunale di Paola, che aveva, acco- gliendo il reclamo di un creditore e componente del CO- mitato dei creditori del fallimento di AL OL, revocato l'autorizzazione concessa dal giudice delegato al curatore, diretta allo scioglimento del contratto di permuta che il fallito aveva concluso con AL MA IN prima della dichiarazione di fallimento. In luo- go di impugnare quel decreto, la AL ha ritenuto di paralizzarne gli effetti attraverso una istanza di re- voca, estranea al sistema delle impugnazioni, e contro 4 la sua reiezione, che si è fondata sulle ragioni poste a base del primo provvedimento del tribunale, che aveva revocato l'autorizzazione del giudice delegato, ha in- vestito questa Corte delle proprie censure, che in realtà sono censure al provvedimento 7/8.4.1999, essen- do, dei due, quello emesso nell'esercizio del potere di hoooo revisione degli atti del giudice delegato, e l'unico su- 780000 scettibile di ulteriore gravame, sebbene non più propo- nibile per scadenza del termine. Ne consegue che, avendo il tribunale esaurito con detto decreto la sua funzione di organo del reclamo, con riguardo alla dedotta fattispecie, non poteva esse- re iniziato il procedimento attivato con la istanza di revoca e per l'effetto il decreto impugnato, emesso in riferimento ad essa, deve essere cassato senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 ult. comma c.p.c.. Nulla va disposto con riguardo alle spese proces- suali, mancando difese di controparte.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa il decre- to 20.7.1999 del Tribunale di Paola, perché il procedi- Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma P mento non poteva essere iniziato. Iscritto a ruolo il Art. n. Roma 5.12.2000 Il Consigliere estensore Il Presidente Donato Plenteda fre ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCEL PRE Andrea Bianchi