Sentenza 5 novembre 2008
Massime • 1
Costituisce violazione del principio di specialità dell'estradizione l'inclusione, nel cumulo delle pene concorrenti, di una pena inflitta con una sentenza di condanna pronunciata all'estero e riconosciuta in Italia, in assenza di un procedimento di estradizione, necessario anche in fase esecutiva.
Commentario • 1
- 1. Art. 12 - Riconoscimento delle sentenze penali stranierehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2008, n. 44858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44858 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 05/11/2008
Dott. DE BERNARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 02945
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 0000936/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZE FR, N. IL 26/01/1955;
avverso ORDINANZA del 11/10/2007 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Iannelli Mario, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Il 27 marzo 2000 AN AZ veniva arrestato per una serie di reati commessi in quello Stato e condannato con sentenza del Tribunale Penale n. 12 di RC alla pena di anni nove e mesi diciotto di reclusione.
Divenuta irrevocabile la sentenza, il condannato chiedeva di potere espiare la pena in Italia in conformità a quanto stabilito dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, ratificata con L. 25 luglio 1988, n. 334. La richiesta veniva accolta dallo Stato di condanna e, in applicazione della L. 3 luglio 1989, n. 257, la Corte d'appello di Roma dava riconoscimento alla decisione straniera con la sentenza n. 10/05, emessa il 3 febbraio 2005. 2. Il 14 marzo 2006 la Procura generale presso la Corte d'appello di Roma adottava un provvedimento di unificazione di pene concorrenti nel quale includeva le cinque sentenza comprese in un precedente provvedimento di cumulo del 10 febbraio 2000, per le quali era stata concessa l'estradizione dalla Spagna, nonché altre tre sentenze pronunziate dal Tribunale di Roma, rispettivamente, il 22 novembre 1996 (irrevocabile il 4 aprile 2002: anni otto e mesi sei di reclusione, oltre alla multa) e il 14 ottobre 2004 (irrevocabile il 15 marzo 2005: mesi cinque di reclusione) e, infine, la sentenza 3 febbraio 2005 della Corte d'appello di Roma (irrevocabile il 15 marzo 2005: anni dieci e mesi sei di reclusione).
Eseguito il primo cumulo parziale, comprendente le prime cinque sentenze (per le quali l'estradizione era già stata concessa) e la sentenza del Tribunale di Roma del 22 novembre 1996 (per la quale l'estradizione non era stata concessa), la pena residua (detratto il presofferto) veniva determinata in anni quindici, mesi uno e giorni quattro di reclusione.
In un successivo cumulo veniva inserita la sentenza del Tribunale di Roma del 14 ottobre 2004 (per la quale l'estradizione non era stata richiesta) e l'intera pena di anni dieci e mesi di reclusione di cui alla sentenza della Corte d'appello di Roma del 3 febbraio 2005. 3. Con ordinanza dell'11 ottobre 2004 la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza difensiva, volta ad ottenere l'eliminazione dal provvedimento di cumulo da ultimo emesso delle pene inflitte con le sentenze 22 novembre 1996 e 14 ottobre 2004 dal Tribunale di Roma e la rettifica di detto provvedimento di cumulo nella parte relativa alla determinazione della pena residua della sanzione inflitta dal Tribunale di RC con sentenza del 13 marzo 2001, riconosciuta in Italia dalla Corte d'appello di Roma l'8 febbraio 2005, in base al rilievo che il principio di specialità non era applicabile, vertendosi non in tema di estradizione, ma di riconoscimento di sentenze straniere ai fini dell'esecuzione della pena in Italia e che, quindi, doveva trovare applicazione non la Convenzione di Parigi del 13 dicembre 1957 (ratificata con la L. n. 300 del 1963), bensì la Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 (ratificata con la L. n. 334 del 1988), che tale principio non prevede.
2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite i difensori di fiducia, AZ, il quale lamenta;
a) violazione dell'art. 721 c.p.p. e art. 14 Conv. europea di estradizione in relazione all'esecuzione delle sentenze pronunziate il 22 novembre 1996 e il 14 ottobre 2004 dal Tribunale di Roma, per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto inapplicabile il principio di specialità in caso di riconoscimento di una sentenza penale straniera al fine dell'espiazione in Italia ai sensi della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, ratificata con L. 25 luglio 1988, n. 334.; b) violazione dell'art. 657 c.p.p. e artt. 10 e
11 della Convenzione di Strasburgo per omesso computo, nel secondo provvedimento di cumulo parziale, comprensivo della sentenza di condanna a mesi cinque di reclusione, pronunciata il 14 ottobre 2004 dal Tribunale di Roma, e di quella in data 3 febbraio 2005 con la quale la Corte d'appello di Roma aveva dato riconoscimento alla sentenza 13 marzo 2001 del Tribunale di RC (che aveva condannato ZI alla pena di anni nove e mesi diciotto di reclusione), del periodo di presofferto relativo a quest'ultima sentenza.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. In tema di estradizione, uno dei principi immanenti in ciascun ordinamento in quanto derivante da norme internazionali consuetudinarie è quello espresso dalla clausola di specialità che si traduce - in via generale - nel principio secondo cui lo Stato che ha avuto in consegna una persona accusata di un determinato reato non può, senza il consenso dello Stato estradante, procedere per fatti diversi da quello o da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa. Tale principio, oltre ad assumere valore interpretativo per tutte le convenzioni internazionali, è, secondo la prevalente opinione dottrinaria, da considerare implicitamente sancito anche in difetto di una clausola ad hoc. Esso è chiaramente finalizzato a prevenire richieste fraudolente ed è insito nell'istituto dell'estradizione come strumento di cooperazione internazionale, perché sarebbe contrario alla stessa funzione dell'estradizione consentire che la consegna per un determinato fatto possa essere utilizzata per processare o per eseguire la pena relativamente ad altro fatto in ordine al quale l'estradizione non è stata richiesta (o, a fortiori, non è stata concessa).
Fermo restando il suo contenuto minimo di origine consuetudinaria, il principio di specialità può assumere connotazioni diverse. Può, infatti, esprimersi come specialità "crassa", che non consente allo Stato richiedente, non solo di processare e punire per fatti diversi da quelli indicati nella domanda, ma anche di mutare nel corso della procedura la qualificazione giuridica di tali fatti, oppure come specialità "forte", che, fermo restando il divieto di procedere e punire per fatti diversi da quelli per i quali fu concessa l'estradizione, consente che la qualificazione giuridica di questi ultimi possa venir mutata nel corso della procedura, purché tale qualificazione corrisponda ad un titolo di reato per il quale il trattato consenta l'estradizione, ovvero, infine, può manifestarsi sotto forma "attenuata", con la conseguenza che, a determinate condizioni, la persona estradata possa essere anche processata e punita per fatti diversi e anteriori a quelli per i quali l'estradizione è stata concessa, purché si tratti di fatti connessi con il fatto per il quale è stata concessa l'estradizione (Cass., Sez. Un., 29 novembre 2007, n. 11971, rv. 238953).. Le varianti convenzionali al principio di origine consuetudinaria implicano che il trattato internazionale si debba adeguare alla legislazione interna dello Stato richiedente seguendo canoni processuali che condizionino la valenza delle singole prescrizioni del diritto processuale di ciascuna parte;
cosicché la regola di specialità non può mai disporsi come formula antinomica rispetto al principio di obbligatorietà dell'azione penale, suggestivamente prefigurando una sorta di immunità per il soggetto estradato per fatti anteriori e diversi rispetto a quelli per i quali è intervenuta l'estradizione (v. Cass., Sez. un., 28 febbraio 2001, Ferrarese).
Alla stregua di tali considerazioni, il principio di specialità è collocato dalla più recente giurisprudenza tra le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute cui l'ordinamento giuridico italiano è tenuto a conformarsi (cfr. anche Corte Cost., sent. n. 163 del 1987, n. 278 del 1992, n. 75 del 1993, secondo le quali l'adeguamento automatico dell'ordinamento italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute si riferisce soltanto alle norme di carattere consuetudinario e non pure alle norme di carattere pattizio).
2. In tema di esecuzione di pene concorrenti, la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel provvedimento di cumulo devono essere inserite non solo tutte le pene che non risultano ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate, che possono comunque avere un riflesso sul criterio moderatore previsto dall'art. 78 c.p. o sul cumulo materiale ai fini della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici previsti dall'ordinamento penitenziario.
Peraltro, presupposto imprescindibile per l'inserimento di una pena concorrente nel cumulo è quello dell'eseguibilità della condanna nello Stato, con la conseguenza che - in assenza di un procedimento di estradizione necessario anche in fase esecutiva - è da escludere che possa essere inserita nel cumulo una pena relativa ad una condanna pronunciata da un'Autorità giudiziaria straniera. Ad un'interpretazione del genere non osta la circostanza che la sentenza di condanna pronunziata all'estero sia stata riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 12 c.p. In proposito occorre, infatti, osservare che tra gli effetti del riconoscimento di una sentenza straniera di condanna elencati nella citata disposizione non viene indicata la possibilità di inserimento della relativa pena nel cumulo. Nè, d'altra parte, l'inserimento può essere ricompreso quale "altro effetto penale della condanna" previsto dall'art. 12 c.p., n. 1, dovendosi per tale identificare esclusivamente gli effetti di carattere sanzionatorio diversi dalle pene principali ed accessorie che hanno un diretto riflesso di natura penale (Cass., Sez. 1, 20 giugno 2000, n. 4507, rv. 216743).
3. Sulla base di queste considerazioni il provvedimento impugnato appare viziato per omesso rispetto del principio di specialità. Dagli atti acquisiti risulta, infatti, che ZI è stato estradato dalla Spagna in relazione alle sentenze 25 ottobre 1979 del Tribunale di Genova, 26 giugno 1996, 24 giugno 1998 e 22 aprile 1999 della Corte d'appello di Roma, con riferimento alle quali era stato emesso il 10 febbraio 2000 provvedimento di cumulo, successivamente rettificato e integrato. Non risulta, invece, che per l'esecuzione delle condanne inflitte con le sentenze 22 novembre 1996 e 14 ottobre 2006, concernenti reati commessi in epoca anteriore alla consegna, sia stata chiesta l'estensione dell'estradizione già concessa per fatti diversi ne' che ZI abbia rinunciato volontariamente ad avvalersi delle garanzie connesse all'osservanza del principio di specialità.
Il provvedimento impugnato è altresì viziato, laddove argomenta che, nel caso in esame, non sarebbe applicabile la Convenzione europea di estradizione, bensì quella di Strasburgo del 1983, giacché per l'esecuzione delle due predette sentenze di condanna pronunciate dal Tribunale di Roma per reati commessi nel territorio nazionale era condizione necessaria l'attivazione della procedura di estradizione suppletiva, all'esito della quale sarebbe stato possibile dare esecuzione alla pretesa punitiva. Nè, infine, risulta che ZI, una volta estradato in Italia, abbia manifestato la volontà di sottoporsi all'esecuzione delle pene inflitte con le suddette sentenze.
4. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
Come esattamente rilevato dal Procuratore generale, nel secondo provvedimento di cumulo parziale, comprensivo della sentenza di condanna a mesi cinque di reclusione pronunciata il 14 ottobre 2004 dal Tribunale di Roma e di quella in data 3 febbraio 2005 con la quale la Corte d'appello di Roma aveva dato riconoscimento alla sentenza 13 marzo 2001 del Tribunale di RC (che aveva condannato ZI alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione) il pubblico ministero ha omesso di computare il periodo di presofferto relativo alla sentenza pronunziata dall'Autorità giudiziaria spagnola, per effetto del quale residuavano da espiare anni nove, mesi uno e giorni dieci, ma ha sommato per intero l'una e l'altra pena per complessivi anni dieci e mesi undici. S'impone, sotto tutti questi profili, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2008