Sentenza 18 maggio 2023
Massime • 2
In materia di confisca di prevenzione e tutela dei diritti dei terzi creditori, in caso di cessione del credito in epoca antecedente al sequestro, la valutazione inerente alla buona fede va riferita alla posizione del cedente, originario interlocutore del proposto nell'operazione negoziale che ha dato luogo al credito, sicché la verifica del giudice della prevenzione deve attenere ai rapporti relativi a tale fase pregressa ed alle cautele prestate dal creditore cedente e non invece al contegno tenuto dal cessionario nell'acquisire la posizione creditoria. (Nella fattispecie, relativa a crediti ceduti ad un istituto bancario in forza di contratto di "factoring", la Corte ha annullato il provvedimento reiettivo delle domande di insinua avanzate dalla banca, sul rilievo che il cedente, fornitore del proposto, non era dotato di particolari strumenti di rilevazione e verifica della serietà, anche commerciale, di quest'ultimo).
In materia di misure di prevenzione patrimoniali, l'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche a seguito delle modifiche operate dall'art. 20 legge 17 ottobre 2017, n. 161, esclude ogni pregiudizio dei diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro, "a meno che" - come recita il nuovo testo della disposizione - non risulti accertata la strumentalità del credito da insinuare rispetto all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, solo in tal caso incombendo sul creditore, ai fini dell'insinuazione al passivo della procedura, l'onere di dimostrare l'ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità privilegiata. (In parte motiva, la Corte ha precisato che del requisito della strumentalità il tribunale deve fornire analitica dimostrazione, muovendo dalla condotta e delle cointeressenze del proposto, ricostruendo l'operazione negoziale da cui il credito è sorto e segnalando gli indicatori in fatto che consentono di pervenire alla ritenuta sua finalizzazione illecita).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2023, n. 30153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30153 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30153 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 18/05/2023 letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla posizione della AU OS RL;
letta la memoria trasmessa dalla difesa di AN IS spa, con la quale sono stati ribaditi i motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con autonomi ricorsi le difese della AU OS RL, rappresentata da RA AL, della OL IL RL, della Cooperativa produttori Uva società agricola, della AN IS spa e della Cassa di Ravenna spa hanno impugnato l'ordinanza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale di Bologna, quale giudice delle opposizioni promosse ex art 59 d.lgs. n. 159 del 2011 nell'ambito del procedimento sfociato nella confisca di prevenzione adottata ai danni di ZO ON ND, ha confermato la reiezione delle relative domande di insinuazione al passivo della detta procedura. 2. In particolare, AU OS RL, ha contestato la decisione gravata per un verso perché resa senza verificare il requisito della strumentalità del credito oggetto di insinua in applicazione del disposto di cui all'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 siccome modificato in forza della NO apportata dalla legge n. 161 del 2017, quando, di contro, andava applicata la disciplina previgente considerata la data di insorgenza del diritto, antecedente la citata modifica normativa, così da rendere imprescindibile l'accertamento del citato requisito prima di passare al vaglio della buona fede del creditore istante;
per altro verso, denunziando vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al giudizio speso su tale ultimo versante, atteso che la documentazione allegata, attestante la prestazione di servizi di lavorazione e vendita mosto resi in favore della ND Trading RL, dava conto della buona fede e dell'affidamento incolpevole del creditore ricorrente per l'assenza di contatti e pregresse interessenze tra le due imprese, compresi i rispettivi organi gestori, trattandosi di un mero rapporto di fornitura - non diverso da altri ( segnatamente con riguardo alle NO LO) puntualmente ammessi al passivo della relativa procedura-, estraneo ad ogni forma di consapevolezza delle ragioni di pericolosità sociale del ND destinate ad influenzare l'attività della società debitrice. 3. Nell'interesse della Cooperativa produttori Uva società agricola, per un verso si lamenta il difetto di motivazione quanto al presupposto della strumentalità del credito oggetto di insinua rispetto alle attività illecite del proposto, aspetto puntualmente contrastato dalla difesa della ricorrente tramite l'opposizione; per altro verso si lamenta l'intrinseca contraddittorietà insita nella scelta della procedura prima e del Tribunale poi di ammettere al passivo creditori, 2 operanti nel medesimo settore merceologico e nella stessa area geografica, portatori di pretese di fatto identiche a quella della società ricorrente, parimenti sorte nel periodo di espressione della pericolosità sociale del ND;
infine, sul versante della denegata buona fede della società ricorrente, si contesta il rilievo logico giuridico ascritto alla risonanza attribuita ai procedimenti penali promossi in danno del ND e si rimarca che il detto rapporto contrattuale venne instaurato all'esito delle normali verifiche sulla solvibilità del proprio interlocutore negoziale, secondo canoni di diligenza e prudenza valutativa ordinari. 4. Nell'interesse della OL IL RL vengono proposte le identiche doglianze spese dal ricorso (a firma del medesimo difensore) proposto per conto della Cooperativa produttori Uva società agricola. 5. Nell'interesse di AN IS spa si evidenzia in primo luogo che il relativo diritto, escluso dal passivo, ineriva a due diverse forniture, effettuate dalla IN RL, poi fallita, in favore della Azienda OL alla Grotta RL, della quale, secondo il Tribunale, il ND era socio e amministratore di fatto. In forza di un contratto di factoring stipulato tra la ricorrente e la IN, i relativi crediti erano stati ceduti a AN IS, cessioni puntualmente notificate alla debitrice in epoca antecedente al sequestro di prevenzione. Ciò premesso, si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in primo luogo con riguardo al ritenuto giudizio di strumentalità dei crediti in questione rispetto all'attività illecita del proposto, ancor più considerando l'evidente erroneità della affermazione secondo la quale siffatta strumentalità nell'occasione sarebbe stata " certamente favorita dal contratto di factoring" occorso tra cedente e essa cessionaria;
in secondo luogo in relazione alla assertivamente indimostrata buona fede del ricorrente, ricavata da indici fattuali - l'essere il ND amministratore di fatto della società debitrice e il suo coinvolgimento in processi penali- apoditticamente affermati, comunque contraddittori ( proprio perché l'essere gestore in fatto denotava l'assenza di esteriorizzazione del ruolo) e indifferenti al fine ( perchè relativi a notizie non suscettibili di immediata conoscenza da parte del creditore), vieppiù considerando la situazione di estraneità della banca cessionaria rispetto al rapporto occorso con la debitrice ceduta. 6. Nell'interesse della Cassa di Ravenna Spa vengono proposti due autonomi ricorsi, il primo relativo alle passività direttamente riferibili alla ND RL in liquidazione e il secondo riferibile ai debiti di ZO ON ND, sia per le garanzie fideiussorie prestate in favore della predetta società, sia per un mutuo fondiario agrario direttamente contratto dal proposto nel novembre del 2011. I motivi dei due ricorsi, salvo quanto si dirà per il mutuo da ultimo citato, direttamente erogato in favore del proposto, sono sostanzialmente sovrapponibili. 3 6.1. La difesa premette che delle diverse ragioni di credito fatte oggetto di insinua, legate a mutui erogati alla ND RL e garantiti dal proposto, erano state riconosciute tutte quelle stipulate sino al 2009 e che solo le posizioni debitorie, societarie e personali, contratte negli anni successivi erano state escluse dalla possibilità di prendere parte al passivo della procedura in questione, in ragione della ritenuta strumentalità rispetto alle azioni illecite diel ND e della assenza di elementi utili a confermare la buona fede dell'istante nell'erogare i crediti in questione (segnatamente i due mutui fondiari erogati alla società descritti ai punti e, f, della narrativa in fatto dei due ricorsi, erogati rispettivamente nel 2010 e 2011, garantiti dalla fideiussione personale del proposto e quello stipulato nel 2011, direttamente contratto con il proposto). 6.2. Con i primi tre motivi dei due ricorsi si contrasta il giudizio legato alla strumentalità dei crediti in contestazione. Ciò perché gli estremi della pericolosità sociale del ND, valorizzati dal Tribunale, sì fondavano su due condanne a pena patteggiata, in quanto tali non ostensibili alla banca erogante, che non era in grado di conoscerne l'esistenza, così da rendere non percepibile né manifesta la connotazione illecita delle condotte del proposto favorite anche indirettamente dalle citate erogazioni. Non si considerava, inoltre, che il rnutuo erogato alla ND RL nel 2011, garantito dalla fideiussione del proposto, non consisteva in altro che in una rimodulazione temporale del pregresso debito chirografario vantato dalla banca nei confronti della medesima società, così che la stessa, per quanto favorita dalla dilatazione nel tempo degli obblighi di restituzione del dovuto, non era di fatto mai entrata nella disponibilità delle somme erogate, così venendo meno in radice il presupposto stesso della strumentalità. 6.3. Con l'ultimo motivo dei due ricorsi si contrasta la motivazione spesa nell'escludere la buona fede della banca istante. Sia replicando le osservazioni rese in ordine alla conoscibilità dei presupposti inerenti le ragioni di pericolosità del ND. Sia contestando l'ulteriore elemento addotto dal Tribunale a sostegno del relativo giudizio in parte qua - relativo alle operazioni di rimpatrio di capitali operate dal ND tra la fine del 2009 e il gennaio del 2010 per circa 10 milioni di euro ai sensi dell'ad 13 bis del d.l. n. 78 del 2009, curate in qualità di intermediario, dalla banca ricorrente- trattandosi di situazione che non accentuava gli oneri di diligenza della banca nell'erogare i crediti non ammessi perchè non necessariamente foriera di ragioni di sospetto relative a condotte illecite legittimanti la formazione dei capitali rientrati in Italia diverse da quelle la cui punibilità doveva ritenersi esclusa dalla medesima normativa sullo scudo fiscale. La situazione rassegnata dal Tribunale, dunque, non imponeva a carico della intermediaria ulteriori indagini in tal senso, anche nel caso di sproporzione tra gli importi rimpatriati e i redditi pregressi del soggetto interessato, aspetto 4 erroneamente valorizzato dal provvedimento impugnato a meno di non voler pretermettere le guarentigie garantite dalla normativa di favore in questione e al contempo pretendere, in modo evidentemente contraddittorio, che in forza di tali operazioni, la banca avesse addirittura l'obbligo di interrompere i rapporti di fiducia intrattenuti fino ad allora con il cliente. 6.4. Nel ricorso immediatamente rivolto al passivo formato dai debiti diretti del proposto si segnala, inoltre, sia nel contestare il giudizio di strumentalità che quello inerente alla, denegata, buona fede, il difetto assoluto di motivazione quanto alla situazione in fatto, rassegnata con l'opposizione, in forza della quale agli oneri restitutori legati al rapporto di mutuo erogato nel 2011 direttamente al ND, era stata data continuità dagli stessi organi della procedura, che avevano provveduto a pagare alcune rate del mutuo scadute successivamente al sequestro di prevenzione sino alla data in cui l'amministratore giudiziario non aveva dichiarato di volersi sciogliere dal relativo vincolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Meritano l'accoglimento, per le ragioni precisate di seguito, i ricorsi proposti nell'interesse di AN IS spa;
di AL RA, quale rappresentante della AU OS RL;
della Cooperativa Produttori Uva società Agricola;
della Società OL IL RL. Da qui l'annullamento senza rinvio della decisione gravata, con trasmissione degli atti al Tribunale competente perchè dia ulteriore corso alla verifica inerente alle corrispondenti posizioni di credito. Di contro, vanno rigettate, perché fondate su censure quantomeno infondate, le impugnazioni proposte nell'interesse della Cassa di Ravenna spa. 2. Va preliminarmente rimarcata la manifesta inconferenza della richiesta, veicolata dalla difesa di AN IS spa, di trattazione orale del procedimento che occupa previa fissazione di una udienza di pubblica discussione. Istanza, questa, all'evidenza eccentrica rispetto al modulo procedurale (ex art 611 cod. proc. pen.) di definizione, in sede di legittimità, dei ricorsi che ineriscono alla materia della prevenzione, al quale vanno ricondotte le impugnazioni in esame. 3. Nel merito, va subito evidenziato che i ricorsi, sulla base di argomentazioni in parte sovrapponibili, mettono in gioco essenzialmente due temi: quello della ritenuta strumentalità dei crediti oggetto di insinua rispetto alle ragioni di pericolosità del proposto, ZO ON ND;
l'altro, conseguenziale al primo, della indimostrata buona fede dei singoli creditori istanti e opponenti rispetto alla detta strumentalità, aspetto indicato a sostegno delle ragioni di reiezione delle rispettive domande di insinuazione ora portate allo scrutinio di questa Corte. 5 Tanto giustifica una valutazione unitaria delle diverse impugnazioni, che verranno singolarmente sottoposte a scrutinio all'interno del più ampio quadro argomentativo dedicato ai due citati profili di giudizio. 4. Ciò premesso, il primo tema da affrontare è quello inerente alla strumentalità dei crediti oggetto di insinuazione, rispetto al quale, ad avviso della Corte, la decisione gravata, seppur bisognevole di alcune precisazioni in diritto, regge il peso delle diverse doglianze proposte dai ricorsi. 4.1. È noto che il d.lgs. n. 159 del 2011 ha innovativarnente introdotto il principio per cui la confisca non pregiudica i diritti di credito, anche meramente chirografari, dei terzi che risultino da atti aventi data certa anteriore al sequestro, estendendo la tutela che prima era riconosciuta dalla giurisprudenza ai soli titolari di diritti reali di garanzia. In particolare, l'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 indica i presupposti per ottenere il riconoscimento del credito (nei limiti previsti dall'art. 53 e attraverso il procedimento di cui agli artt. 57 e ss. dello stesso decreto legislativo) prevedendo, tra l'altro, alla lett. b), nel testo originario (in vigore fino alle modifiche apportate dalla legge n. 161/2017) « che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità». Strumentalità del credito e buona fede del creditore istante assumono dunque una evidente centralità nel giudizio di verifica della opponibilità alla procedura del credito oggetto di insinua;
e si tratta di temi di giudizio strettamente interconnessi (perché le connotazioni dell'uno finiscono anche per rifluire sulla valutazione dell'altro), anche se di autonomo portato. 4.2. ON le coordinate in diritto offerte sul tema da questa Corte (da ultimo si veda Sez. 6, n. 12510 del 02/02/2022, Rv. 283108; Sez. 6^, n. 14647 del 14/3/2023;Sez. 2^, n. 12210 del 25/01/23, n.m.; Sezione 1^, n. 49732 del 18/11/2022,n.m.; Sezione 6, n. 27692 del 19 maggio 2021; Sezione 6, n. 28034 dell'8/06/2021), cui ha mostrato di aderire, in linea di principio, anche il Tribunale di Bologna attraverso pedissequi richiami, il profilo della strumentalità -o meno - dell'operazione negoziale fonl:e del credito da insinuare rispetto alla realizzazione o alla prosecuzione dell'attività illecita oggetto di apprezzamento nell'ambito della procedura che ha determinato la confisca, si interseca, infatti, con quello, comunque diverso e logicamente successivo, afferente alla buona fede del creditore che agisce con la domanda di insinua: si intreccia inevitabilmente, infatti, con aspetti del giudizio che finirà per riguardare la condizione soggettiva del creditore che aspira al riconoscimento di tutela della propria posizione giuridica. 6 4.3. Malgrado tale inevitabile interconnessione, i due profili vanno comunque tenuti distinti. La strumentalità, infatti, rappresenta una indefettibile precondizione del successivo scrutinio relativo alla buona fede del creditore. Il nesso che corre tra le ragioni dell'applicazione della misura reale e la finalizzazione del credito oggetto di insinua non va ritenuto aprioristicamente: costituisce, piuttosto, oggetto di un preciso e pregiudiziale accertamento da parte del Tribunale, che è dunque tenuto a motivare muovendo dal ruolo e dalle condotte illecite del soggetto in danno del quale è stata eseguita la confisca;
rimarcando, in caso di confisca che ha coinvolto imprese, individuali o collettive, il collegamento che lega tale soggetto all'ente debitore;
provvedendo infine ad una puntuale ricostruzione della relativa vicenda negoziale, segnalandone gli indicatori in fatto che consentono di pervenire alla ritenuta strumentalità tra i due citati momenti del relativo giudizio. In questa ottica, nella giurisprudenza di questa Corte si è da tempo rilevato che l'art. 52 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, esclude ogni pregiudizio dei diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro, a meno che non risulti accertata la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita;
e che solo in questo caso incombe al creditore, per far valere il proprio diritto, l'onere di dimostrare la ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità (oltre agli arresti già citati, si vedano Sez. 6^, n. 36690 del 30.6.2015, Rv 265606; Sez. 6^, n.55715 del 23.11.2017, Rv 272232). Tale onere, di certo, risente delle diverse dinamiche in fatto sottese alla situazione di volta in volta apprezzata: può dunque modularsi in modo diverso, facendo anche leva su presunzioni semplici, laddove, fossero già presenti, al momento della instaurazione della vicenda negoziale o in coincidenza con snodi di rilievo del relativo rapporto obbligatorio, in termini se non di contestualità, comunque di contiguità temporale, gli elementi in fatto sintomatici della attività illecita del soggetto attinto dalla confisca, da raccordare alla operazione negoziale fonte del credito oggetto di insinua. Altrettanto incontrovertibilmente, tuttavia, l'operatività di siffatte presunzioni non esonera dall'onere motivazionale sul punto, occorrendo dare sempre conto quantomeno del potenziale collegamento tra le ragioni dell'applicazione della confisca e la finalizzazione del credito in contestazione, muovendo, per forza di cose, dal ruolo e dalle cointeressenze del soggetto attinto dalla misura reale. 4.4. Ferma la possibile incidenza che tale situazione in fatto potrà anche assumere sul successivo giudizio afferente alla dimostrazione della buona fede del creditore quanto all'evidenza esterna di tali indici, con la possibilità di ricavare, dalla motivazione spesa sul requisito soggettivo, anche valutazioni argomentative dirette a sostenere, a monte, il tema della strumentalità del credito, resta dunque 7 da ribadire che tale ultimo aspetto, pur con le facilitazioni logiche se del caso ricavate dalla singola vicenda, deve comunque emergere dal provvedimento che definisce la domanda di insinua, altrimenti reso in violazione di l'egge per l'assenza di motivazione su uno snodo decisorio di imprescindibile rilievo. 4.5. Le superiori valutazioni in diritto, ad avviso del Collegio, mantengono attualità malgrado le modifiche apportate dalla legge n. 161 del 2017 al disposto della lettera b) dell'art. 52 in forza del quale, per l'utile ammissione al passivo della procedura, è necessario « che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità e l'inconsapevole affidamento». In definitiva, per quanto attiene al tema della strumentalità, le innovazioni apportate si sono concretate, sul piano lessicale, nel sostituire le parole «sempre che» alle originarie «a meno che». Per quanto possa affermarsi che la nuova formulazione dell'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 159 del 2011 sia applicabile nel caso di verifica dello stato passivo eseguita, come quella di specie, in epoca successiva alla sua entrata in vigore (sul punto Sez. 6, n. 26751 del 16/06/2021, n. m.), resta comunque da evidenziare .che le modifiche apportate dalla NO del 2017 hanno lasciato immutata la sostanza della previsione normativa in questione quanto al ruolo da ascrivere al tema della strumentalità e all'ambito valutativo che lo riguarda. 4.5.2. Non ignora la Corte che a seguito della modifica in questione, in dottrina è largamente prevalente l'opinione di chi ritiene che l'attuale tenore dell'art 52 consenta al Tribunale dì considerare sempre presunto il requisito della strumentalità, liberando il Tribunale dal relativo onere motivazionale e imponendo al contempo al creditore il compito di dover sempre dimostrare la propria buona fede e l'inconsapevole affidamento sotteso alla prestazione erogata in favore del proposto o delle realtà a questo legate. A questa tesi se ne sovrappone altra, più temperata, in forza della quale la strumentalità è sempre presunta, ma il creditore è legittimato a dimostrarne l'insussistenza, così da risultare esonerato dalla prova della buona fede 4.5.3. Tali letture, non condivise dai pochi arresti di questa Corte resi dopo la NO (si vedano, in motivazione, la sentenza della sezione 1^n. 6746 del 5/11/2020, dep. 2021, nonché la sentenza della Sezione 2" n. 17330 del 13/03/2019), non convincono su più piani. Giova ricordare come la disposizione in oggetto, nel suo complessivo portato, è evidente espressione del bilanciamento di valori realizzato, nella materia che occupa, dal legislatore, compresso tra le esigenze, di ordine e interesse pubblico, legate alla necessità di garantire effettività all'azione di prevenzione - 8 neutralizzando possibili manovre elusive destinate ad influire sul portato dell'ablazione-, senza al contempo sacrificare in modo irragionevole e sproporzionato i diritti di credito dei terzi. In questa ottica, come rimarcato in più occasioni dalla Corte Costituzionale (con la sentenza n. 26 del 2019 e prima ancora con la sentenza n. 94 del 2015), se la previsione della necessaria anteriorità della pretesa rispetto al sequestro secondo le indicazioni di cui all'art. 2704 cod. civ. (come previsto dal primo periodo del comma 1 dell'art. 52 nonché dai corollari a tale indicazione cli principio descritti dalle lettere c, d, dello stesso comma) trova ragion d'essere nell'esigenza di escludere l'ammissione di crediti artatamente formati per consentire al proposto di recuperare indirettamente il valore economico delle utilità confiscate;
allo stesso tempo, l'obiettivo di precludere la partecipazione al passivo della procedura a terzi che, con le proprie operazioni negoziali, possano aver supportato l'azione illecita sintomatica della pericolosità sociale del proposto, risulta essenzialmente perseguito introducendo, tra i temi del giudizio di verifica, il profilo della strumentalità. Solo in presenza di un credito, che seppure in termini di mera oggettiva astrattezza, possa ritenersi funzionale alle condotte apprezzate a sostegno della confisca, si legittima, infatti, la deviazione dalle regole tipiche dello statuto probatorio proprio delle pretese civilistiche, imponendo al ereditare uno sforzo aggiuntivo, consistente nella dimostrazione della buona fede: il credito strumentale innalza, infatti, l'interesse della collettività considerato dalla disposizione e al contempo rende parzialmente recessiva la posizione del terzo titolare della pretesa oppositíva, che diviene meritevole di una tutela attenuata, accordata dall'ordinamento solo in presenza del requisito soggettivo. Detto altrimenti, la buona fede vale a "temperare" le conseguenze determinate dalla previsione della strumentalità (cosi in motivazione la sentenza delle Sezioni unite n. 29847 dei 31/05/2018, Island refinancing RL) ed entra in gioco solo in via condizionata, per non trasformare in termini di mero sacrificio il bilanciamento di valori perseguito dalla disposizione in esame;
di contro, obliterando il tema della strumentalità, così da darlo sistematicamente per presupposto, l'imposizione al ereditare di comprovare la buona fede finirebbe per concretare una irragionevole restrizione ai diritti soggettivi dei terzi, anche essi tutelati costituzionalmente. 4.5.4. In questa cornice, deve dunque ritenersi senza incertezze di dubbia tenuta costituzionale la lettura interpretativa diretta a sostenere che l'attuale disposto della lettera b) del cepmma primo dell'ad 52 legittimi l'integrale pretermissione del profilo della strumentalità (così da costringere il ereditare a provare comunque la propria buona fede, quale che sia la natura della pretesa e il 9 rapporto che corre con la pericolosità del proposto: si pensi al caso della confisca disposta per equivalente, laddove l'utilità ablata è per definizione estranea alle ragioni di pericolosità/ anche con riguardo ai profili di correlazione temporale). Al contempo, a una conclusione analoga si perviene con riguardo alla lettura che, senza devalutare integralmente il tema della strumentalità, pone a carico del creditore l'onere di comprovarne l'insussistenza. Si tratta, infatti, di un peso aggiuntivo, gravante sulla posizione soggettiva del terzo creditore, che non trova adeguata giustificazione nell'interesse di matrice generale che informa il bilanciamento di valori perseguito dal legislatore, costituendo, piuttosto, l'evidente conferma di una errata inversione del ragionamento logico sotteso alla relativa valutazione interpretativa: la strumentalità, infatti, costituisce la scaturigine delle esigenze di salvaguardia della effettività dell'azione di prevenzione messe in evidenza dalla disciplina scrutinata che, dunque, legittimano una deroga alla tutela accordata dall'ordinamento ai diritti dei terzi, solo se ne risulti accertata a monte la ragion d'essere (per l'appunto offerta dalla strumentalità del credito). Di contro, un equilibrato e ragionevole bilanciamento dei valori non può che passare dalla argomentata dimostrazione della strumentalità del credito alla luce delle ragioni di pericolosità del proposto (aspetti che il giudice delegato prima e il Tribunale poi, anche in forza delle sollecitazioni offerte dall'amministratore giudiziario, sono in grado dì dominare a differenza del terzo, estraneo alla procedura), fattore che da luogo poi al relativo giudizio sulla buona fede, questo si rimesso dal legislatore alla iniziativa probatoria del creditore. 4.5.5. Ne consegue che una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in esame porta a ritenere le modifiche apportate dalla NO del 2017 in parte qua, siccome ininfluenti rispetto alla consolidata interpretazione del profilo della strumentalità privilegiata da questa Corte rispetto al testo originario della norma. Il tutto alla luce di un dato letterale che favorisce siffatta continuità interpretativa. Sia perchè è rimasto immutato il riferimento reso dalla norma al presupposto della strumentalità ( che altrimenti, soprattutto guardando alla tesi contraria a quella qui privilegiata i nella sua versione più radicale, non avrebbe più avuto ragion d'essere); sia perché la modifica apportata non assume un significato letterale così stringente, ostativo alla esegesi qui favorita, legittimando, piuttosto, una soluzione interpretativa, coerente al dato costituzionale, secondo la quale il "sempre che" adottato dal legislatore appare finalizzato, sul piano pratico, a rendere indifferente il giudizio sulla strumentalità solo laddove il creditore, per cautelarsi da ogni rischio, abbia comunque offerto elementi probatori tali da comprovare senza incertezze la propria buona fede. 10 5.Alla luce delle superiori considerazioni in diritto, devono ritenersi infondate le censure proposte dai ricorsi con riguardo alla motivazione spesa dal Tribunale in relazione al tema della strumentalità. 5.1. La complessiva lettura del provvedimento consente di infatti di rintracciare gli estremi essenziali del giudizio di pericolosità del ND da valorizzare nell'ottica di giudizio che qui immediatamente interessa, se del caso recuperando anche tratti del relativo argomentare apparentemente apprezzati solo con riguardo al connesso e seppur autonomo e diverso scrutinio inerente alla buona fede dei singoli opponenti. Emerge, in particolare, che al proposto sono state sequestrate e confiscate diverse utilità tra le quali anche partecipazioni societarie totalitarie, quantomeno nella relativa disponibilità sostanziale, legate ad imprese attive nel settore della commercializzazione del vino. Emerge, ancora, che sin dal 1998 ND è stato protagonista di diverse condotte illecite, essenzialmente di matrice tributaria (in particolare per emissione e utilizzazione di fatture inesistenti) poste in essere attraverso le società che allo stesso facevano capo (in particolare tramite l'Azienda vinicola alla grotta RL, della quale era socio e amministratore di fatto). Dalla disamina della decisione gravata si ricava, inoltre, che ND è stato denunziato nel 2011 per violazione dell'ad 2 d.lgs. n. 74 del 2011 e truffa ex art 640 bis cod. pen. e che lo stesso è stato poi tratto in arresto, l'anno successivo, per partecipazione a una associazione finalizzata alla frode fiscale e alla truffa aggravata inerente al conseguimento di erogazioni pubbliche in danno dell'Unione Europea. Per tali condotte, realizzate dopo il 2008, ND è stato condannato con sentenza passata in giudicato. Si rimarca, ancora, che nel 2014 il proposto ebbe a costituire la ND Trading RL subito dopo aver ottenuto gli arresti domiciliari, società avente lo stesso oggetto della Azienda OL alla Grotta, sottoposta a sequestro nel processo penale sfociato nella condanna coperta dal giudicato;
e che anche quest'ultima società venne coinvolta in analoghe condotte illecite destinate a dare continuità alle situazioni già emerse alla fine degli anni 90. 5.2. In questa complessiva cornice argomentativa, il giudizio legato alla strumentalità si sottrae a censure. Anche dove non espressamente affrontato, siffatto aspetto emerge dalla motivazione di volta in volta spesa nello scrutinare ed escludere la buona fede dei singoli creditori (ci si riferisce in particolare alle domande della AU, della OL IL e della Cooperativa produttori). La decisione gravata dà infatti conto delle connotazioni delle relative ragioni di credito, anche da un punto di vista della relativa collocazione temporale, nonché della piena compatibilità delle stesse con i momenti di espressione della pericolosità sociale del ND. Profili di 11 pericolosità che le prestazioni sottese alle ragioni di credito rivendicate, comprese quella della IN RL, cedute a IS banca spa, intersecavano del tutto puntualmente, trattandosi di crediti per servizi e forniture destinati ad intrecciarsi inevitabilmente con le interessenze criminali del proposto, essenzialmente espresse attraverso le iniziative imprenditoriali delle diverse società debitrici allo stesso facenti capo. 5.3. Le superiori considerazioni coprono adeguatamente il perimetro valutativo demandato sul tema al Tribunale. Conseguentemente, rendono ultroneo e non decisivo il riferimento, contenuto nel provvedimento impugnato, al rilievo da ascrivere nella specie al contratto di factoring stipulato dalla creditrice (cedente) IN con la cessionaria istante AN IS (alla cui cornice vanno ricondotte le due cessioni di credito legittimanti quest'ultima alla domanda di insinua). Va di certo condivisa l'opinione difensiva relativa alla inconferenza della stipula del detto contratto rispetto al giudizio sulla strumentalità; parimenti non può tuttavia negarsi che tale considerazione, per quanto errata, finisce per non influire sulla conclusione assunta, perchè non mette in discussione i termini della astratta funzionalità della fornitura sottesa al credito ( della IN) ceduto ( a IS AN) rispetto all'azione illecita del proposto, sintomatica della relativa pericolosità sociale. 5.4. Tanto vale, infine, anche per la Cassa di Ravenna spa, i cui rilievi critici non scalfiscono, sul punto, la tenuta del provvedimento impugnato. 5.4.1. Va in primo luogo chiarito che, ai fini del giudizio relativo alla strumentalità, rilevano essenzialmente gli aspetti oggettivi afferenti alla possibile funzionalizzazione del credito vantato dall'istante rispetto alle condotte illecite del proposto destinate a disvelarne la pericolosità. In questa cornice la percepibilità all'esterno degli estremi in fatto valorizzati ex post per giungere al giudizio di pericolosità è aspetto che attiene al connesso ma pur sempre diverso tema della buona fede. In altre parole, ciò che rileva è che il credito sia sorto in costanza delle ragioni di pericolosità e sia in grado, direttamente o indirettamente, di supportare l'azione illecita del proposto: l'aspetto inerente alla conoscibilità di tali momenti di espressione della pericolosità riguarda, di contro, la verifica della buona fede cosi da rimanere indifferente al tema della strumentalità funzionale. In questa ottica, la conoscibilità, in capo alla creditrice, delle condanne che cristallizzavano, al momento di erogazione dei relativi finanziamenti, la pericolosità del proposto, finisce per rimanere aspetto inutilmente contrastato dal ricorso, perchè non decisivo rispetto alla strumentalità. 12 5.4.2. Né, del resto, tale profilo può essere messo in discussione dal portato oggettivo del finanziamento erogato nel 2011 alla ND RL, garantito dalla fideiussione del proposto, che si sarebbe concretato in una rimodulazione del credito pregresso vantato ai danni della detta debitrice, ristrutturato dilatando i tempi di adempimento e supportato da apposite garanzie ipotecarie: una volta che si muova dal presupposto in forza del quale la ND RL era dominata dal proposto e, al pari delle società dallo stesso gestite nel tempo, costituiva veicolo per la esecuzione delle relative condotte, non è controvertibile che anche la ristrutturazione del relativo debito finiva per divenire, in termini di astratta potenzialità, un supporto essenziale per l'ulteriore prosecuzione della relativa attività di impresa e indirettamente per la stessa protrazione delle condotte illecite che con la prima pacificamente si intersecavano. 6. A soluzioni diverse si perviene guardando al tema della buona fede. Ciò per tutte le impugnazioni che occupano la Corte diverse da quelle articolate nell'interesse della Cassa di Ravenna spa. 6.1. Una volta accertato che i crediti oggetto di insinua relativi alle istanze proposte dagli odierni ricorrenti potevano ritenersi strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, gravava sui creditori l'onere di provare di avere ignorato in buona fede tale nesso di strumenta lità, prestando un affidamento incolpevole nella relativa operazione negoziale;
e la legge (art. 52, comma 3, del citato d.lgs. n. 159 del 2011) indica i criteri in base ai quali valutare la buona fede, precisando che il giudice deve tenere conto «delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi». Esclusa l'ipotesi della collusione del terzo nell'attività criminosa, nel caso certamente eccentrica, la buona fede è da riconoscere quando emerge una credibile inconsapevolezza delle attività svolte dal prevenuto. A tal fine, il legislatore ha inteso espressamente richiamare il concetto civilistico della tutela dell'affidamento incolpevole: la conseguenza è che il convincimento del terzo sulla situazione apparente deve essere incolpevole e la relativa indagine sul punto deve compiersi caso per caso con riferimento alla ragionevolezza dell'affidamento, che non potrà essere invocato da chi versi in una situazione di negligenza, ad esempio per avere notevolmente trascurato l'osservanza di obblighi derivanti dalla stessa legge (si vedano gli artt. 1175, 1176, 1189, 1337, 1341, 1366, 1375, 1393, 1396 e 1429 cod. civ.) ovvero per non avere osservato comuni norme di prudenza attraverso cui accertarsi della realtà delle cose, anziché affidarsi alla mera apparenza dei fatti (in questo senso cfr. Cass. 13 Sez. 6, n. 50018 del 17 settembre 2015, Intesa Sanpaolo S.p.a., Rv. 265930; Cass. Sez. 2, n. 10770 del 29 gennaio 2015, Island Refinancing S.r.l., Rv. 263297; Cass. Sez. 6, n. 2334 del 15 ottobre 2014, Italfondiario S.p.a., Rv. 263281; Cass. Sez. 1, n. 2501 del 14 gennaio 2009, San Paolo Imi S.p.a, Rv. 242817). Rapportando l'onere di diligenza imposto alle connotazioni del creditore istante, così come precisato dal citato terzo comma dell'art. 52, con specifico riferimento alle ipotesi in cui il creditore ricorrente è un istituto di credito, si è poi condivisibilmente affermato che "la buona fede assume rilievo nel caso di specie non tanto in funzione dell'affidabilità di un determinato soggetto a far fronte al proprio debito, ma nel quadro di un giudizio di meritevolezza del perdurante riconoscimento di un credito, pur originato da causali implicanl:i il coinvolgimento in affari di criminalità. Di qui la necessità di un riscontro ex post della mancanza di elementi tali da far ritenere illo tempore concretamente plausibile agli occhi del creditore quel nesso di strumentalità" (Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, cit.). E in questa ottica, si è rimarcato che "gli operatori bancari esperti nelle norme e negli usi bancari nonché nella normativa in materia di reimpiego o riciclaggio di attività illecite, nella concessione del credito si attengono normalmente ad un livello di diligenza piuttosto elevato, essendo tenuti a verificare l'affidabilità di coloro che richiedono il finanziamento attraverso la richiesta e l'esame di tutta la documentazione necessaria per garantire opportunamente la banca, oneri che si sono rafforzati dopo l'entrata in vigore della Legge n.346/1986, cd. NO Latorre" (Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015, Intesa Sanpaolo S.p.a, 265930). La buona fede, dunque, in siffatte situazioni non può che passare dalla regolarità delle attività di istruzione della pratica secondo le comuni regole e prassi bancarie nonché dal rispetto della normativa antiriciclaggio (Sez. 6, n. 36690 del 30/06/2015, AN Monte Dei Paschi Di Siena S.p.a., Rv. 265606). Per l'esclusione del credito, non basta, tuttavia che la erogazione del mutuo non sia conforme ad una corretta gestione bancaria: occorre, piuttosto, che il mancato rispetto degli obblighi di diligenza, sia espressamente sintomatico della mancanza di buona fede. In altre parole, l'inosservanza degli obblighi gravanti sull'operatore del settore non rileva in quanto tale, ma deve sussistere un nesso di causalità tra il mancato rispetto di detti obblighi e la mancata conoscenza del nesso di strumentalità prima dell'erogazione del credito (Sezione 2, n. 7879 del 30 gennaio 2020, n.m.). 6.2. Ciò premesso, occorre distinguere la posizione di Cassa di Ravenna spa da quelle di tutti gli altri ricorrenti. Questi ultimi, compresa la IN, cedente dei crediti acquistati da IS AN spa e da questa azionati, sono operatori che gravitavano nel medesimo settore commerciale e nella stessa area geografica di riferimento delle società riferibili al ND, che ne erano debitrici. E con riguardo a siffatte posizioni le ragioni di 14 esclusione del credito poggiano su coordinate argomentative sostanzialmente replicate, tutte dirette ad emarginare la conoscibilità delle condotte illecite del ND offerta dalle condanne comminate ai suoi danni sin dalla fine degli anni 90 proprio per fatti immediatamente correlati alla gestione delle sue aziende, (conoscibilità) vieppiù favorita proprio dalla coincidenza dell'area commerciale e geografica sopra rassegnata. Tale motivazione non regge l'urto delle censure proposte dai diversi ricorrenti. 6.2.1. In primo luogo, quanto alla domanda di IS AN spa, va precisato che, operata la cessione del credito, il giudizio inerente alla buona fede va riferito alla posizione del cedente, originario interlocutore nell'operazione negoziale che ha dato luogo al credito non pienamente tutelato dall'ordinamento perchè anche indirettamente funzionale alle ragioni di pericolosità sociale del proposto. La cessione del credito, in qualunque modo avvenuta, determina, infatti, solo la sostituzione del creditore originario al creditore cedente: il nuovo creditore subentra nella medesima posizione giuridica del cedente, assumendone i diritti, ma anche gli oneri ed i rischi;
con l'ineludibile corollario che sarà la "malafede" del cedente (nel senso stabilito dall'art. 52 cit.) a precludergli la possibilità di far valere le sue pretese sul bene del debitore che sia stato, nel frattempo, oggetto di ablazione ( così in motivazione, Sez.1, n.29111 del 31/3/2022). Ne consegue che la verifica demandata al giudice della prevenzione non può che attenere ai rapporti sottesi e alle cautele prestate in occasione della operazione negoziale che ha dato luogo al credito ceduto, non a quelle correlate alla cessione e ai contegni tenuti dal cessionario nell'acquisire la relativa posizione creditoria. La cessione, del resto, è ininfluente rispetto alla strumentalità agevolativa presa in considerazione dall'art. 52 citato, a meno che non emergano profili in fatto che siano in grado di coinvolgere il cessionario sin dall'origine del relativo rapporto, nel caso non indicati. Da qui la palese inconferenza del riferimento operato dal Tribunale alla rimarcata omissione delle verifiche sulla posizione del ND, assertivamente non posti in essere dalla cessionaria odierna ricorrente;
riferimento peraltro altrettanto erroneamente supportato da un indebito richiamo ai principi espressi dalla già citata sentenza "Island refinancing RL" (n. 29847 del 2018) delle Sezioni Unite di questa Corte, non solo relativa ad una ipotesi diversa (quella della cessione operata dopo l'avvio della procedura) ma per di più, nei contenuti, diretta a smentire sul piano logico la soluzione adottata dal provvedimento gravato (per aver rimarcato l'indifferenza al fine della consapevolezza del cessionario quanto alla situazione inerente al debitore ceduto, seppur consolidata dalla avvenuta instaurazione della procedura al momento della cessione). 15 Né, infine, vale ad ostacolare l'ammissione di AN IS l'apodittica l'affermazione, peraltro incidentale, inerente alla natura solo fittizia delle relative forniture rese dal creditore cedente: aspetto in fatto solo affermato e non argomentato, la cui radicalità, del resto, ove confermata avrebbe avuto un portato del tutto assorbente, rendendo ultronei gli altri approfondimenti valutativi. 6.2.2. Non diversamente dalla IN (cedente rispetto alla posizione azionata da AN IS), va poi sottolineato che tutti gli altri creditori in questione erano ordinari interlocutori delle imprese dei ND nel relativo settore imprenditoriale, non dotati, in quanto tali, j er "--Vdi particolari strumenti di rilevazione e verifica della serietà, anche commerciale, del proprio contradittore se non quelli tipicamente propri degli ordinari controlli sulla relativa solvibilità. Imprenditori che erano coinvolti, del resto, in operazioni negoziali altrettanto ordinarie e comuni, come tali legittimanti un affidament:o ordinariamente incolpevole sulle connotazioni del relativo contraente, senza che siano emersi specifici sintomi rivelatori della inaffidabilità della impresa debitrice e ancor di più della possibilità, attraverso le prestazioni erogate, di adiuvare la protrazione delle condotte illecite del ND. Aspetti questi ultimi in genere correlati a specifici rapporti personali o a peculiari cointeressenze commerciali con il proposto che non siano quelle della naturale inserzione dei soggetti interessati nel medesimo segmento imprenditoriale, non idonei al fine. Le stesse notizie legate alle evenienze processuali e soprattutto cautelari del proposto non assumono alcuna decisiva rilevanza. Si tratta, infatti, di indicazione del tutto generica, non precisata nei suoi contenuti propalativi, così da non poter supportare alcun giudizio in termini di negligenza rispetto ai diversi creditori. Il dato in questione, inoltre, cristallizzato dalla radicale indicazione di principio espressa dalla decisione gravata, assume contenuti fuorvianti e non accettabili, perché legittimerebbe ex post una sostanziale e aprioristica sfiducia negoziale destinata a colpire i soggetti coinvolti in accertamenti giudiziali, prescindendo da ogni approfondimento sulla natura degli illeciti prospettati;
sulla incidenza degli stessi rispetto alle transazioni commerciali poste a fondamento dei crediti azionati;
sulla consistenza e sull'intensità dei rapporti occorsi tra i protagonisti della relativa vicenda creditizia. 6.3. Quanto alla posizione della Cassa di Ravenna, giova subito rimarcare come, anche nel caso, non sia comunque decisivo il riferimento alle emergenze processuali del proposto. A tacer d'altro, il provvedimento, che per forza di cose si riferisce solo a quelle maturate verso la fine degli anni '90 (le altre sono infatti successive alla erogazione dei mutui posti a fondamento delle relative pretese), in parte qua entra in termini di aperta contraddizione logica rispetto alle valutazioni spese dal giudice delegato 16 con riferimento agli altri rapporti di mutuo, contratti prima del 2010, il cui saldo negativo è stato ammesso al passivo. E' di tutta evidenza,, infatti, che se la reiezione della domanda avesse trovato la sua ragion d'essere nelle condanne già irrogate in quel determinato contesto temporale, neppure i crediti erogati prima del 2010 avrebbero potuto trovare conferma nello stato passivo della procedura in questione. 6.3.1. È vero, piuttosto, che in relazione alla detta posizione ha assunto un rilievo assorbente il riferimento operato dal Tribunale all'operazione di rientro capitali compiutczt dal ND grazie alle previsioni di cui all'art. 13 bis del d.l. n. 78 del 2009, realizzata grazie alla intermediazione della stessa banca ricorrente. Scudo fiscale che consentì al proposto di fare rientrare in Italia, collocandoli presso la banca ricorrente, importi per poco meno di 10.000.000 di euro. Siffatta evenienza, valorizzata in termini di evidente centralità anche dal Giudice delegato quale linea divisoria delle valutazioni inerenti all'ammissibilità dei crediti erogati dalla banca ricorrente (esclusi solo con riferimento alle erogazioni successive al 2010) offre una chiave di lettura non manifestamente illogica del giudizio speso nell'escludere la buona fede della ricorrente. 6.3.2. A differenza di quanto evidenziato dalla difesa, infatti, la stessa circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 febbraio 2010 sollecitava gli intermediari che curavano il rientro dei capitali scudati a raccogliere informazioni dettagliate sull'attività del cliente e sulle sue capacita economiche nonché a prestare "una attenzione particolare a quelle situazioni che si presentano a rischio per la natura dell' operazione", indicando, tra queste, quelle "effettuate da clienti che non sembrano avere o non avevano mai dichiarato le disponibilità economiche, il tenore di vita, il giro di affari compatibile con l'entità delle somme rimpatriate"; ciò in quanto "le operazioni di rimpatrio dei capitali possono rientrare tra quelle per le quali e necessaria l'identificazione rafforzata prevista dall' art. 28 del decreto legislativo 231/2007 (operazioni ad alto rischio di riciclaggio)", tanto da imporre l'esigenza, sempre per gli intermediari, di acquisire altresì informazioni ed eventuali riscontri documentali sulla costituzione dei capitali oggetto del rientro dall'estero, atti a ricostruire l'origine degli stessi. /n parte qua, è incontroverso che le ingenti somme rimpatriate erano del tutto sproporzionate alle pregresse dichiarazioni reddituali del ND e allo stesso giro di affari, contabilmente riscontrato, delle imprese allo stesso riferibili;
e che la banca ricorrente non ebbe a svolgere siffatti approfondimenti, tanto da rendere opaca la fonte di costituzione delle stesse e incerta la stessa esclusiva riferibilità di tali importi alle ipotesi di reato coperte dalla clausola di non punibilità prevista dalla normativa di favore (art 13 bis comma 4 che si richiamava ai reati elencati all'art. articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289). 17 Ne consegue, alla luce di un ragionamento che non si mostra affetto da evidenti fratture logiche e che appare conforme alle coordinate in diritto sopra rassegnate, che siffatta opacità di comportamento ha finito per influire sul rigore prestato nel valutare l'impresa del proposto in occasione delle operazioni negoziali poste a fondamento della opposizione rigettata dal Tribunale, contratte con la ND RL, anche sulla basie delle garanzie personali prestate dal proposto, in epoca immediatamente successiva a tale operazioni di rimpatrio. Tanto ha consentito al Tribunale di ritenere irragionevole e comunque non incolpevole l'affidamento prestato, nell'occasione, sulla detta società, ancor più considerando la centralità della figura del ND rispetto alla posizione della mutuataria ( della quale era socio unico); la natura della operazione realizzata nel 2011 (destinata ad ampliare i termini di adempimento della pregressa passività chirografaria), tale da innalzare ulteriormente le cautele da prestare;
la specificità della situazione legata al rimpatrio sproporzionato e ingiustificato rispetto alle ragioni di pericolosità del proposto, indice sintomatico concreto della mancanza di buona fede nell'ottica del non riscontrato affidamento incolpevole. 6.3.4. Quanto, infine, alla richiesta di ammissione legata alla posizione debitoria del ND con riguardo al mutuo fondiario direttamente contratto dallo stesso nel 2011, il rilievo prospettato dal ricorso (il pagamento di alcune rate del mutuo dopo il sequestro prima della dichiarazione di scioglimento operata dall'amministratore), non supportato da altre argomentazioni logico giuridiche destinate a disvelarne il rilievo, assume comunque un portato solo suggestivo, irizioneo ad inficiare il portato complessivo della decisione assunta : la transitorietà delle valutazioni gestorie rese nell'occasione dagli organi della procedura lascia infatti immutati i poteri di verifica inerenti alla opponibilità del credito in questione secondo i canoni di cui all'ad 52 citato, senza dunque influenzare il giudizio da spendere in relazione alla strumentalità e alla buona fede, correttamente ritenute ostative all'ammissione. 7. Alla reiezione dei ricorsi della Cassa di Risparmio di Ravenna spa consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di AN IS Spa, AL RA, Cooperativa Produttori Uva società Agricola, Società OL IL RL e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale d Bologna per l'ulteriore corso. Rigetta il ricorso di Cassa di Ravenna spa. Così deciso il 18/5/2023.