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Sentenza 23 marzo 2023
Sentenza 23 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2023, n. 12210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12210 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata avverso il decreto reso il 29 Aprile 2022 dal Tribunale di Catania sezione misure di prevenzione nel procedimento nei confronti di IS CE ON visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pietro Molino che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Lette le conclusioni dell'avv. Alessia G pone che con memoria ex art. 121 cod. proc.pen. ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con Ti decreto impugnato il Tribunale di Catania, sezione misure di prevenzione, decidendo sul ricorso in opposizione presentato da CA LL avverso il provvedimento con cui il giudice delegato ha respinto l'istanza di ammissione dei crediti nella procedura di amministrazione giudiziaria di NE CO ON, ha accolto detta opposizione e ha ammesso il credito vantato nella somma di 65.636,70 C oltre interessi. Il tribunale ha osservato che la lettura complessiva dei dati offerti dalla difesa consenta di ritenere che il terzo creditor ricorrente fosse in buona fede, avendo svolto una adeguata istruttoria prima di contedere il detto credito. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12210 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 25/01/2023 2. Avverso il detto decreto propone ricorso l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, rappresentata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, deducendo: 2.1 vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del requisito della buona fede poiché nel provvedimento riformato dal decreto impugnato il giudice delegato aveva osservato che il creditore non aveva dimostrato la sussistenza del requisito di buona fede in quanto pur essendo i mutuatari decaduti dal beneficio del termine e pur in presenza di ulteriore inadempimento non aveva mai azionato il credito vantato. Tale condotta è sintomatica della volontà di non riscuotere coattivamente il credito nei confronti del NE, la cui caratura criminale era nota. A ciò si aggiunga che dalla relazione dell'amministratore giudiziario emerge che il mutuo è stato erogato nel giugno 2003 per la sorte capitale di 107.000 C ,garantito da ipoteca di primo grado su un'immobile, e la rata mensile era pari a 645 C;
per quell'anno il reddito complessivo di ER US era pari a 5.579 C, mentre il coniuge non aveva percepito alcun reddito;
nel 2002 il reddito era pari a 8.700 C;
per l'anno 2003 non era stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi. In forza di questi elementi deve ritenersi che l'istituto bancario non abbia condotto un'adeguata istruttoria circa il merito creditizio e la possibilità dei debitori di rientrare dal finanziamento e che al momento della assunzione delle obbligazioni NE fosse privo di reddito e la coniuge ER non disponesse di liquidità necessarie al regolare pagamento delle rate di mutuo. Deduce il ricorrente che, secondo la prassi delle banche erogatrici di mutuo, l'importo della rata mensile non deve essere superiore ad una quota, di norma, compresa tra il quinto e il terzo del reddito mensile, mentre nel caso in esame la banca non ha considerato che i soggetti mutuatari non erano nelle condizioni di rientrare con i loro redditi leciti dal debito contratto. Il ricorrente richiama la giurisprudenza consolidata di legittimità secondo cui il terzo creditore dovrà dimostrare di avere positivamente adempiuto con diligenza agli obblighi di informazione e di accertamento sulla effettiva posizione del soggetto nei cui confronti ha acquisito il diritto di garanzia, a fronte di una misura patrimoniale di prevenzione. Nel caso in esame il Tribunale di Catania ha tratto la prova della buona fede del terzo creditore da dati del tutto irrilevanti. 2.2 Vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del credito poiché CA LL chiedeva l'ammissione della somma di 65.636,70 euro, considerata la sorte capitale e detratta la quota di sdebitannento già corrisposta, ma dalla documentazione fornita emerge che era stata stipulata una polizza assicurativa a garanzia del mutuo in argomento, in forza della quale era stata liquidata alla banca la somma di circa 48.000 euro in seguito ad una sinistro occorso al NE, che aveva cagionato la sua parziale invalidità. Il ricorrente fa presente che, se la Corte di appello dovesse accogliere la domanda avanzata dal NE ed autorizzare lo svincolo della polizza in favore di CA 2 LL, quest'ultima otterrebbe la somma di 48.000 C circa, pur rimanendo titolare, in virtù dell'ammissione al passivo di circa 65.000 C , ottenendo in tal modo una plusvalenza rispetto a quanto dovuto da parte dei mutuatari. Inoltre va rilevato che l'amministratore ha osservato che a fronte della sorte capitale i mutuatari hanno versato la complessiva somma di 56.000 Ccomprensiva di interessi e capitali, sicché non si comprende perché il credito sia stato ammesso per l'importo di 65.000 C circa. Con PEC del 9 gennaio 2023 l'avvocato Alessia sapone ha depositato memoria difensiva e documenti nell'interesse della istituto bancario CA LL spa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. Preliminarmente in ordine alla legittimazione del ricorrente occorre ricordare che/in tema di confisca ex art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, nel procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione per l'accertamento della sussistenza e dell'ammontare dei crediti, l'Agenzia Nazionale dei beni confiscati, in quanto titolare dei beni su cui va ad incidere l'accertamento dei crediti, è terzo interessato, legittimato ad intervenire nel giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che ne ha la rappresentanza e difesa in giudizio, e alla quale deve essere quindi notificato, a pena di nullità, l'avviso dell'udienza di trattazione. (Sez. 5 - , Sentenza n. 2772 del 07/12/2021 Cc. (dep. 24/01/2022 ) Rv. 282654 - 01) . E' noto che ai sensi dell'art. 52 del Codice antimafia la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia, purché il credito non sia strumentale alla attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento. Ed infatti è stato precisato che in tema di misure di prevenzione patrimoniali, qualora venga presentata domanda di ammissione allo stato passivo da parte del terzo creditore, il tribunale è tenuto, in ordine logico, a verificare "in primis" il nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto e, solo all'esito, gli elementi dimostrativi di buona fede addotti dal creditore, anche alla luce dei parametri indicati dal comma 3 dell'art. 52, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (Fattispecie relativa alla domanda di insinuazione al passivo di un credito da lavoro dipendente). (Sez. 6, Sentenza n. 12510 del 02/02/2022 Cc. (dep. 04/04/2022 ) Rv. 283108 - 01), Inoltre la strumentalità di un credito derivante dalla concessione di un mutuo ipotecario al proposto, può presumersi, fino a prova contraria, nei casi di corrispondenza temporale tra l'insorgenza del credito e l'accertata pericolosità sociale, dovendosi ritenere che l'incrementata disponibilità di mezzi finanziari sia senz'altro idonea ad agevolare, pur indirettamente, la realizzazione delle attività illecite. (Sez. 5, Sentenza n. 1869 del 17/11/2021 Cc. (dep. 17/01/2022 ) Rv. 282734 - 01) . 3 Tuttavia ai fini della opponibilità di un diritto di garanzia reale sul bene oggetto di confisca, non è sufficiente che l'ipoteca sia anteriore al sequestro e al provvedimento ablativo, ma è anche necessario che il creditore dimostri di essere stato in buona fede, essendo il suo affidamento incolpevole stato ingenerato da un'oggettiva apparenza, tale da rendere scusabile il proprio difetto di diligenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la buona fede in un'ipotesi di credito vantato da istituto bancario che aveva concesso un mutuo fondiario nella consapevolezza che il soggetto destinatario era diverso da quello apparente, che il prezzo indicato nel contratto di acquisto dell'immobile non era quello reale e che la garanzia era stata fornita mediante operazione in contrasto con la direttiva europea in materia di antiriciclaggio) (Sez. 2, Sentenza n. 41353 del 11/06/2015 Cc. (dep. 14/10/2015 ) Rv. 264655 - 01). 1.1 Alla stregua di questi principi la prima doglianza avanzate dall'Agenzia ricorrente non può trovare accoglimento poiché con motivazione sintetica ma sufficiente il tribunale ha affermato che la banca ha acquisito regolari informazioni sul reddito e il patrimonio dei due debitori al momento dell'erogazione del mutuo e che non emergono elementi da cui desumere che il credito erogato avesse una funzione strumentale rispetto all'attività illecita del NE;
né la circostanza che l'istituto bancario abbia tardato nell'avviare le azioni esecutive in presenza dell'inadempimento del debitore può costituire elemento sintomatico della strumentalità del credito. Il ricorso in effetti non si confronta con queste motivazioni e non allega fatti che smentiscano l'iter argomentativo del tribunale, limitandosi a ribadire l'unico argomento sui cui si basava il rigetto dell'istanza di ammissione, l'omessa o tardiva proposizione delle azioni esecutive dinanzi all'inadempimento del debitore, che di per sé # in assenza di altri elementi di fatto, non costituisce indizio univoco della strumentalità del credito e della assenza di buonafede nel creditore. A ciò si aggiunga che dal tenore del ricorso emerge che la CA nel 2007 ha disposto la risoluzione del mutuo e concordato un piano di rientro con i debitori, il che sembra smentire la denunziata anomalia della gestione del rapporto creditizio. Come dettagliatamente esposto nella memoria difensiva presentata in questo giudizio e che era stata già depositata dinanzi al tribunale nel procedimento di opposizione, il mutuo è stato erogato nel 2003, mentre il provvedimento di confisca di cui si discute è intervenuto nel novembre 2018 e le indagini che hanno portato all'emissione del decreto di sequestro risalgono al 2015; in presenza di uno iato temporale così significativo, dal tenore del ricorso non emerge l'esistenza di elementi specifici che siano stati trascurati dal tribunale da cui desumere che l'istituto bancario al momento della stipula del mutuo avesse consapevolezza della attività illecita del contraente;
l'istruttoria compiuta dalla banca al fine di valutare il merito del credito non sembra presentare vistose anomalie e anche il ritardo nell'esercizio delle azioni esecutive, unico elemento valorizzato dal giudice delegato per respingere l'istanza di ammissione del credito, oltre ad un generico rinvio alle considerazioni dell'amministratore giudiziario, in quanto sintomatico della 4 consapevolezza del terzo creditore circa la pericolosità del NE, non può ritenersi idoneo a dimostrare la strumentalità del credito e la malafede del contraente al momento dell'erogazione del mutuo garantito da ipoteca. 1.2 Il secondo motivo di ricorso non è consentito poiché per un verso introduce censure di merito che esulano dal sindacato di questa Corte, e per altro , come rilevato dalla difesa dell'istituto bancario, amplia il thema decidendum devoluto al tribunale in sede di opposizione poiché fa riferimento all'esistenza di una polizza assicurativa che non è stata oggetto di valutazione in sede di opposizione. 2.11 rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Roma 25 gennaio 2023 il consigliere estensore Il Presidente RO IN D'GO /11 )/t--- i. i
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pietro Molino che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Lette le conclusioni dell'avv. Alessia G pone che con memoria ex art. 121 cod. proc.pen. ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con Ti decreto impugnato il Tribunale di Catania, sezione misure di prevenzione, decidendo sul ricorso in opposizione presentato da CA LL avverso il provvedimento con cui il giudice delegato ha respinto l'istanza di ammissione dei crediti nella procedura di amministrazione giudiziaria di NE CO ON, ha accolto detta opposizione e ha ammesso il credito vantato nella somma di 65.636,70 C oltre interessi. Il tribunale ha osservato che la lettura complessiva dei dati offerti dalla difesa consenta di ritenere che il terzo creditor ricorrente fosse in buona fede, avendo svolto una adeguata istruttoria prima di contedere il detto credito. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12210 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 25/01/2023 2. Avverso il detto decreto propone ricorso l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, rappresentata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, deducendo: 2.1 vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del requisito della buona fede poiché nel provvedimento riformato dal decreto impugnato il giudice delegato aveva osservato che il creditore non aveva dimostrato la sussistenza del requisito di buona fede in quanto pur essendo i mutuatari decaduti dal beneficio del termine e pur in presenza di ulteriore inadempimento non aveva mai azionato il credito vantato. Tale condotta è sintomatica della volontà di non riscuotere coattivamente il credito nei confronti del NE, la cui caratura criminale era nota. A ciò si aggiunga che dalla relazione dell'amministratore giudiziario emerge che il mutuo è stato erogato nel giugno 2003 per la sorte capitale di 107.000 C ,garantito da ipoteca di primo grado su un'immobile, e la rata mensile era pari a 645 C;
per quell'anno il reddito complessivo di ER US era pari a 5.579 C, mentre il coniuge non aveva percepito alcun reddito;
nel 2002 il reddito era pari a 8.700 C;
per l'anno 2003 non era stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi. In forza di questi elementi deve ritenersi che l'istituto bancario non abbia condotto un'adeguata istruttoria circa il merito creditizio e la possibilità dei debitori di rientrare dal finanziamento e che al momento della assunzione delle obbligazioni NE fosse privo di reddito e la coniuge ER non disponesse di liquidità necessarie al regolare pagamento delle rate di mutuo. Deduce il ricorrente che, secondo la prassi delle banche erogatrici di mutuo, l'importo della rata mensile non deve essere superiore ad una quota, di norma, compresa tra il quinto e il terzo del reddito mensile, mentre nel caso in esame la banca non ha considerato che i soggetti mutuatari non erano nelle condizioni di rientrare con i loro redditi leciti dal debito contratto. Il ricorrente richiama la giurisprudenza consolidata di legittimità secondo cui il terzo creditore dovrà dimostrare di avere positivamente adempiuto con diligenza agli obblighi di informazione e di accertamento sulla effettiva posizione del soggetto nei cui confronti ha acquisito il diritto di garanzia, a fronte di una misura patrimoniale di prevenzione. Nel caso in esame il Tribunale di Catania ha tratto la prova della buona fede del terzo creditore da dati del tutto irrilevanti. 2.2 Vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del credito poiché CA LL chiedeva l'ammissione della somma di 65.636,70 euro, considerata la sorte capitale e detratta la quota di sdebitannento già corrisposta, ma dalla documentazione fornita emerge che era stata stipulata una polizza assicurativa a garanzia del mutuo in argomento, in forza della quale era stata liquidata alla banca la somma di circa 48.000 euro in seguito ad una sinistro occorso al NE, che aveva cagionato la sua parziale invalidità. Il ricorrente fa presente che, se la Corte di appello dovesse accogliere la domanda avanzata dal NE ed autorizzare lo svincolo della polizza in favore di CA 2 LL, quest'ultima otterrebbe la somma di 48.000 C circa, pur rimanendo titolare, in virtù dell'ammissione al passivo di circa 65.000 C , ottenendo in tal modo una plusvalenza rispetto a quanto dovuto da parte dei mutuatari. Inoltre va rilevato che l'amministratore ha osservato che a fronte della sorte capitale i mutuatari hanno versato la complessiva somma di 56.000 Ccomprensiva di interessi e capitali, sicché non si comprende perché il credito sia stato ammesso per l'importo di 65.000 C circa. Con PEC del 9 gennaio 2023 l'avvocato Alessia sapone ha depositato memoria difensiva e documenti nell'interesse della istituto bancario CA LL spa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. Preliminarmente in ordine alla legittimazione del ricorrente occorre ricordare che/in tema di confisca ex art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, nel procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione per l'accertamento della sussistenza e dell'ammontare dei crediti, l'Agenzia Nazionale dei beni confiscati, in quanto titolare dei beni su cui va ad incidere l'accertamento dei crediti, è terzo interessato, legittimato ad intervenire nel giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che ne ha la rappresentanza e difesa in giudizio, e alla quale deve essere quindi notificato, a pena di nullità, l'avviso dell'udienza di trattazione. (Sez. 5 - , Sentenza n. 2772 del 07/12/2021 Cc. (dep. 24/01/2022 ) Rv. 282654 - 01) . E' noto che ai sensi dell'art. 52 del Codice antimafia la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia, purché il credito non sia strumentale alla attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento. Ed infatti è stato precisato che in tema di misure di prevenzione patrimoniali, qualora venga presentata domanda di ammissione allo stato passivo da parte del terzo creditore, il tribunale è tenuto, in ordine logico, a verificare "in primis" il nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto e, solo all'esito, gli elementi dimostrativi di buona fede addotti dal creditore, anche alla luce dei parametri indicati dal comma 3 dell'art. 52, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (Fattispecie relativa alla domanda di insinuazione al passivo di un credito da lavoro dipendente). (Sez. 6, Sentenza n. 12510 del 02/02/2022 Cc. (dep. 04/04/2022 ) Rv. 283108 - 01), Inoltre la strumentalità di un credito derivante dalla concessione di un mutuo ipotecario al proposto, può presumersi, fino a prova contraria, nei casi di corrispondenza temporale tra l'insorgenza del credito e l'accertata pericolosità sociale, dovendosi ritenere che l'incrementata disponibilità di mezzi finanziari sia senz'altro idonea ad agevolare, pur indirettamente, la realizzazione delle attività illecite. (Sez. 5, Sentenza n. 1869 del 17/11/2021 Cc. (dep. 17/01/2022 ) Rv. 282734 - 01) . 3 Tuttavia ai fini della opponibilità di un diritto di garanzia reale sul bene oggetto di confisca, non è sufficiente che l'ipoteca sia anteriore al sequestro e al provvedimento ablativo, ma è anche necessario che il creditore dimostri di essere stato in buona fede, essendo il suo affidamento incolpevole stato ingenerato da un'oggettiva apparenza, tale da rendere scusabile il proprio difetto di diligenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la buona fede in un'ipotesi di credito vantato da istituto bancario che aveva concesso un mutuo fondiario nella consapevolezza che il soggetto destinatario era diverso da quello apparente, che il prezzo indicato nel contratto di acquisto dell'immobile non era quello reale e che la garanzia era stata fornita mediante operazione in contrasto con la direttiva europea in materia di antiriciclaggio) (Sez. 2, Sentenza n. 41353 del 11/06/2015 Cc. (dep. 14/10/2015 ) Rv. 264655 - 01). 1.1 Alla stregua di questi principi la prima doglianza avanzate dall'Agenzia ricorrente non può trovare accoglimento poiché con motivazione sintetica ma sufficiente il tribunale ha affermato che la banca ha acquisito regolari informazioni sul reddito e il patrimonio dei due debitori al momento dell'erogazione del mutuo e che non emergono elementi da cui desumere che il credito erogato avesse una funzione strumentale rispetto all'attività illecita del NE;
né la circostanza che l'istituto bancario abbia tardato nell'avviare le azioni esecutive in presenza dell'inadempimento del debitore può costituire elemento sintomatico della strumentalità del credito. Il ricorso in effetti non si confronta con queste motivazioni e non allega fatti che smentiscano l'iter argomentativo del tribunale, limitandosi a ribadire l'unico argomento sui cui si basava il rigetto dell'istanza di ammissione, l'omessa o tardiva proposizione delle azioni esecutive dinanzi all'inadempimento del debitore, che di per sé # in assenza di altri elementi di fatto, non costituisce indizio univoco della strumentalità del credito e della assenza di buonafede nel creditore. A ciò si aggiunga che dal tenore del ricorso emerge che la CA nel 2007 ha disposto la risoluzione del mutuo e concordato un piano di rientro con i debitori, il che sembra smentire la denunziata anomalia della gestione del rapporto creditizio. Come dettagliatamente esposto nella memoria difensiva presentata in questo giudizio e che era stata già depositata dinanzi al tribunale nel procedimento di opposizione, il mutuo è stato erogato nel 2003, mentre il provvedimento di confisca di cui si discute è intervenuto nel novembre 2018 e le indagini che hanno portato all'emissione del decreto di sequestro risalgono al 2015; in presenza di uno iato temporale così significativo, dal tenore del ricorso non emerge l'esistenza di elementi specifici che siano stati trascurati dal tribunale da cui desumere che l'istituto bancario al momento della stipula del mutuo avesse consapevolezza della attività illecita del contraente;
l'istruttoria compiuta dalla banca al fine di valutare il merito del credito non sembra presentare vistose anomalie e anche il ritardo nell'esercizio delle azioni esecutive, unico elemento valorizzato dal giudice delegato per respingere l'istanza di ammissione del credito, oltre ad un generico rinvio alle considerazioni dell'amministratore giudiziario, in quanto sintomatico della 4 consapevolezza del terzo creditore circa la pericolosità del NE, non può ritenersi idoneo a dimostrare la strumentalità del credito e la malafede del contraente al momento dell'erogazione del mutuo garantito da ipoteca. 1.2 Il secondo motivo di ricorso non è consentito poiché per un verso introduce censure di merito che esulano dal sindacato di questa Corte, e per altro , come rilevato dalla difesa dell'istituto bancario, amplia il thema decidendum devoluto al tribunale in sede di opposizione poiché fa riferimento all'esistenza di una polizza assicurativa che non è stata oggetto di valutazione in sede di opposizione. 2.11 rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Roma 25 gennaio 2023 il consigliere estensore Il Presidente RO IN D'GO /11 )/t--- i. i