Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/1995, n. 11265
CASS
Sentenza 13 ottobre 1995

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In tema di valutazione della prova - con specifico riferimento alla testimonianza "de relato" - il legislatore, con la disposizione di cui all'art. 195 del nuovo codice di procedura penale, si è limitato ad imporre l'acquisizione diretta della fonte originaria di conoscenza al fine di verificare l'assunto riferito dal testimone "de relato", ma non per questo ha posto una sorta di gerarchia, privilegiando imprescindibilmente la prima, cosicché soccorre al riguardo il principio generale del libero convincimento del giudice che non può considerarsi vincolato alla fonte primaria medesima.

In tema di correlazione tra accusa e sentenza, deve intendersi per immutazione del fatto solo quella che modifica la struttura della contestazione, in quanto sostituisce radicalmente il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico, e, per conseguenza di esso, l'azione risulti tanto diversa da quella contestata da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene; quando, per contro, il fatto tipico rimane identico a quello contestato e se ne modificano solo, nei dettagli, le modalità di realizzazione, non vi è immutazione e deve, di conseguenza, escludersi l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 477 cod. proc. pen. (corrispondente al 521, comma secondo, del nuovo codice di rito). (Nella fattispecie, con la sentenza di primo grado - poi confermata sul punto dai giudici di appello - era stata precisata un'ulteriore articolazione della dinamica di un omicidio, aggiungendo, alla pistola, il coltello come mezzo di esecuzione dell'omicidio stesso. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, con il quale era stata denunciata l'immutazione del fatto, ed ha affermato il principio di cui in massima).

In tema di valutazione delle prove, l'art. 192, commi 3 e 4 del cod. proc. pen. ha riconosciuto alle dichiarazioni rese dal coimputato di un medesimo reato o da persona imputata in un procedimento, connesso ex art. 12, o di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso di cui all'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., valore di prova, e non di mero indizio, e ha stabilito che esse debbano trovare riscontro in altri elementi o dati probatori, che possono essere di qualsiasi tipo e natura, e persino in altra chiamata in correità convergente.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/1995, n. 11265
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11265
    Data del deposito : 13 ottobre 1995

    Testo completo