Sentenza 20 settembre 2011
Massime • 1
L'immissione in commercio di giocattoli privi della marcatura CE, prima prevista come reato dall'abrogato D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 (artt. 4 ed 11), integra, a far data dal 20 luglio 2011, l'illecito amministrativo di cui all'art. 31, comma quarto, del D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54, attuativo della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per non essere più il fatto previsto dalla legge come reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2011, n. 45330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45330 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 20/09/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 1789
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 1411/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZH AN N. IL 21/07/1970;
2) ZH GD N. IL 23/07/1988;
avverso la sentenza n. 357/2009 GIUDICE DI PACE di NAPOLI, del 09/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/09/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante che ha concluso per rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 9 dicembre 2009, il Giudice di Pace di Napoli ha ritenuto ZH AN e ZH NG responsabili del reato previsto dal D.Lgs. n. 313 del 1991, art. 4, 11 (per avere immesso in commercio giocattoli privi del marchio CE).
Per l'annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione formulano censure cha la Corte è esonerata dall'esaminare per il seguente motivo.
In attuazione della direttiva 2009/CE sulla sicurezza dei giocattoli (che, a decorrere dal 20 luglio 2011, ha abrogato la precedente direttiva 88/378/CE in materia) è stato emanato il D.Lgs. n. 54 del 2011. Tale decreto, all'art. 33, ha abrogato il D.Lgs. n. 313 del 1991 a decorrere dalla data su precisata ed, all'art. 31, ha previsto una sanzione amministrativa nei confronti del distributore che immette sul mercato un giocattolo privo di marchiatura CE.
La depenalizzazione della condotta per cui è processo, in applicazione dell'art. 2 cod. pen., comma 2, comporta che la Corte annulli senza rinvio la sentenza impugnata per non essere più il fatto previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011