Sentenza 22 giugno 2000
Massime • 1
In tema di misure cautelari disposte dal giudice contestualmente o successivamente dichiaratosi incompetente, il "dies a quo" per la tempestiva emissione di nuova ordinanza cautelare da parte del giudice competente decorre dal giorno in cui il primo giudice dichiara la propria incompetenza con contestuale ordine di trasmissione degli atti, e non dal giorno in cui tali atti pervengono al P.M. presso il giudice dichiarato competente, atteso che eventuali ritardi burocratici non possano farsi ricadere sul soggetto sottoposto alla misura, oltremodo comprimendone il diritto alla libertà personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/06/2000, n. 3752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3752 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANGINI BRUNO Presidente del 22/06/2000
1.Dott. LISCIOTTO FRANCESCO Consigliere SENTENZA
2.Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO " N. 3752
3.Dott. OLIVIERI RENATO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MARZANO FRANCESCO " N. 17006/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) NI NG n. il 22.07.1971
avverso ordinanza del 24.01.2000 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA sentita la relazione svolta dal Consigliere
LOSAPIO MAURO DOMENICO
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mario Iannelli il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e declaratoria di perdita dell'efficacia dell'ordinanza custodiale con liberazione dell'indagato se non detenuto per altra causa. La Corte rileva.
1. Dall'ordinanza impugnata risulta che il 20 dicembre 1999 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania dichiarò la propria incompetenza, per ragione di territorio, a conoscere dell'accusa rivolta all'odierno ricorrente (e ad altri che qui non rilevano), già precedentemente colpito da misura cautelare personale per violazione dell'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in materia di illecito commercio di sostanze stupefacenti, dichiarando, contestualmente, la competenza del Tribunale di Messina e così ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero competente.
Con ordinanza del giorno 11 gennaio 2000, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina emise ordinanza di custodia cautelare, reiterando la misura ai sensi dell'art. 27 c.p.p., nel contempo, dett'ultimo giudice, elevò conflitto di competenza ritenendosi anch'esso in competente e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per la decisione sul conflitto.
2. Avverso l'ordinanza di custodia cautelare del dì 11 gennaio 2000 il NI propose istanza di riesame denunziando vizi procedurali quanto a tempestività della nuova ordinanza e a mancato interrogatorio di garanzia (a seguito della nuova ordinanza), con deduzione di sopravvenuta perdita di efficacia della misura adottata dal Giudice di Catania, oppure da quello di Messina, e carenza di elementi giustificanti, nel merito, dell'accusa.
Con l'ordinanza oggi in delibazione, il Tribunale distrettuale de libertate di Messina respinse tutte le deduzioni in rito e le doglianze in merito sviluppate con la richiesta di riesame e, vagliata, sotto gli aspetti essenziali, la legittimità e il merito della misura, la confermò in ogni suo aspetto.
Detto Giudice, in particolare, ritenne: (a) che il dies a quo per la tempestiva emissione dell'ordinanza ex art. 27 c.p.p. decorra dal momento in cui gli atti pervengano al pubblico ministero presso il giudice dichiarato competente o, addirittura, a quest'ultimo; (b) che, in alternativa e comunque, il giudice ritenuto competente ha autonomo potere di emettere l'ordinanza custodiale, anche ove poi sollevi incidente per conflitto di competenza, non venendo meno la qualità di giudice che procede;
(c) che, ove il primo giudice abbia proceduto all'interrogatorio di garanzia non sia necessaria la reiterazione da parte del giudice ritenuto competente, a meno che non siano stati contestati nuovi fatti o nuovi elementi di accusa: (d) che alcune difettosità motivazionali dell'ordinanza emessa dal giudice ritenuto competente potevano essere integrate e condotte a correttezza dal tribunale del riesame;
(e) che, nel merito, gli elementi indizianti acquisiti in atti risulterebbero idonei a sostenere la misura custodiale, con particolare riferimento alle dichiarazioni di alcuni "pentiti", una volta in posizioni apicali nelle varie squadre delinquenziali dedite al commercio di stupefacenti e alle estorsioni, del che si occupava il procedimento investigativo;
(f) che la misura risultava adeguata tenuto conto della gravità dei fatti e della condizione personale del soggetto.
3. Ricorre per cassazione il NI deducendo cinque mezzi di annullamento.
3.1. Con il primo denunzia violazione dell'art. 27 c.p.p. ed erronea applicazione della legge penale.
Sostiene il ricorrente che, stante l'oggettivo superamento, almeno di un giorno (attesa la festività del giorno 9 gennaio 2000), del termine perentorio di venti giorni concesso dalla legge per l'emissione da parte del giudice dichiarato competente della [nuova] misura di cautela, la perdita di efficacia del provvedimento custodiale deve essere ritenuta automatica. Inesattamente il Giudice del riesame ha ritenuto che il dies a quo inizi a decorrere dal giorno in cui gli atti pervengano al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente e, in altro passaggio del provvedimento - e contraddittoriamente -, al momento in cui pervengano al giudice ritenuto competente. Invece, secondo il ricorrente, stante la chiara formulazione della disposizione codicistica, il termine di venti giorni inizia a decorrere dal giorno in cui è resa l'ordinanza dichiarativa della incompetenza. Al riguardo nessun contrario elemento interpretativo potrebbe trarsi dalla lettura dell'art. 32 comma 3 c.p.p. - invocato dal Giudice censurato -, il quale prevede un regime speciale quanto al provvedimento della Corte di cassazione nella risoluzione di conflitti;
anzi, secondo il deducente, tale disposizione confermerebbe la regola generale dettata dall'art. 27 c.p.p.. L'interpretazione proposta troverebbe conforto anche nei più
rigorosi indirizzi giurisprudenziali emersi negli ultimi tempi in materia di libertà personale in regime custodiale preventivo. Secondo il deducente, non sarebbe neppure esatto la riflessione del Tribunale secondo il quale, stante l'autonomia del potere cautelare in capo al giudice ritenuto competente, una misura emessa oltre il ventesimo giorno dovrebbe ritenersi esplicazione di autonomo potere e, cioè, valere come nuova ed altra misura rispetto a quella prodotta dal giudice dichiaratosi incompetente.
3.2. Con il secondo mezzo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 27 e 172 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione quanto ad individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di venti giorni di cui all'art. 27 c.p.p. per la tempestiva emissione dell'ordinanza coercitiva da parte del giudice competente, sia per l'incongruo riferimento all'art. 32 comma 2 s. c., sia quanto a individuazione dell'autorità di riferimento.
3.3. Con il terzo mezzo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 294 e 302 c.p.p. per omesso interrogatorio di garanzia, del prevenuto colpito dalla misura, entro cinque giorni dall'esecuzione. E ciò sia nel caso di misura emessa ex art. 27 c.p.p., sia di nuova e diversa misura. In ogni caso, ed a maggior ragione nella seconda ipotesi, permarrebbe sempre l'obbligo di interrogatorio, con la conseguenza prescritta dall'art. 302 c.p.p. nel caso di omissione.
3.4. Con il quarto mezzo di annullamento il ricorrente deduce violazione degli artt. 273 c.p.p. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990 per erronea interpretazione della legge penale: non sarebbe stata adeguatamente considerata la posizione personale del deducente inglobata, invece, nella complessiva valutazione di altri e numerosi personaggi coinvolti in una grande inchiesta propiziata da generiche propalazioni di "pentiti". Secondo il deducente le chiamate di PI AR e PE CA, utilizzate dal giudice del riesame per confortare la fondatezza dell'accusa, sarebbero inaffidabili, in contraddizione tra loro, prive di specificità, resistite da altri elementi acquisiti in causa, in particolare dai periodi di detenzione del ricorrente, durante i quali egli non avrebbe potuto svolgere l'attività che gli viene addebitata.
3.5. Con il quinto mezzo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 292 lett. e) c.p.p. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Secondo il deducente, l'ordinanza custodiale sarebbe priva di motivazioni individualizzanti, non avrebbe valutato il tempo trascorso dai fatti in imputazione (l'ultimo dei quali risalenti al 1996), nella carenza di elementi indici di continuità nell'attività illecita, non avrebbe considerato lo stato di tossicodipendenza del prevenuto ne' la circostanza della programmata terapia recuperatoria da seguirsi presso una comunità per tossicodipendenti, la disponibilità di accoglienza della quale viene documentata allegando fotocopia del relativo modulo di domanda.
4. La prima questione da affrontare è quella relativa alla perentorietà del termine di venti giorni, quale fissato dall'art. 27 c.p.p., per la tempestiva emissione di nuova ordinanza custodiale da parte del giudice ritenuto competente.
Che detto termine sia perentorio appare pacifico, posto che, da una parte, è stabilita legislativamente la perdita di efficacia della misura in caso di inosservanza (sanzione che denunzia di per sè la perentorietà del termine); dall'altra parte, trattandosi di termine in materia di libertà si impone il massimo rigore nella interpretazione ed applicazione della legge.
Ma, se su tale dato, non si prospettano diversità
interpretative, tuttavia, è da registrare un persistente contrasto nella giurisprudenza di legittimità quanto ad individuazione del dies a quo iniziale del termine, rinvenendosi decisioni (a) che lo fissano il momento in cui viene disposta la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente (Sez. I, 2 ottobre 1998, Di Girolamo, CED n. 211888): (b) altre decisioni che invece spostano tale termine al momento in cui gli atti pervengano al pubblico ministero presso il giudice dichiarato competente, cui compete, ovviamente, di avanzare la domanda cautelare - in termini di emissione dell'ordinanza ex art.27 c.p.p. - (Sez. I, 12 giugno 1997, Di Giovine, ivi, n. 208429).
4.1. Ritiene il Collegio che la interpretazione più esatta del sistema legislativo è quella fornita dalla giurisprudenza di cui al punto (a), posto che il dato testuale appare chiaro e non suscettibile di manipolazione -, infatti, la disposizione che ci occupa recita: "Le misure cautelari, disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara in competente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente [...]". L'elemento temporale di riferimento dunque è l'ordinanza di trasmissione degli atti assunta dal giudice che si dichiara incompetente. Per la regola universalmente accettata, di cui all'art. 12 comma 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, che costituisce la norma fondamentale di orientamento nell'applicazione del sistema normativo: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse [...]". Dal che - si deduce che quando il significato della parole sia chiaro ed inequivoco, non è corretto fare ricorso a ulteriori criteri d'interpretazione, compreso quello della ricerca dell'intenzione del legislatore, la cui investigazione è spesso fodera di rischio perché, essendo inespressa nel testo legislativo, sconta il rischio dell'inclinazione soggettiva dell'interprete: secondo l'antico brocardo, infatti, in claris non fit interpretatio. Tale interpretazione, oltre che rispettosa del dato testuale, è conforme all'indirizzo seguito in materia di libertà personale dalla Corte costituzionale e dalla prevalentemente giurisprudenza di questa Corte secondo il quale gli eventuali ritardi burocratici del movimento degli atti nell'ambito del sistema giudiziario non possono mai farsi ricadere sulla persona che ha perso la libertà (cfr., ad es.: C. cost., 22 giugno 1998 n. 232, Sez. un., 26 marzo 1997, Procopio, CED n. 208268: Sez. un., 29 ottobre 1997, Schillaci, ivi, n. 209034).
Nessun ausilio alla contraria tesi viene dalla lettura dell'art.32 comma 3 c.p.p. in tema di decorrenza del termine per la emissione della nuova misura, in ipotesi di risoluzione di conflitto da parte della Cassazione, perché si tratta di una disposizione di natura eccezionale destinato a regolare il caso specifico: anzi, com'è stato esattamente osservato, è proprio l'eccezione che conferma la regola generale.
4.2. Ciò posto, per quanto pacificamente ammesso nel provvedimento impugnato, l'ordinanza del giudice dichiarato competente (giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina) fu emessa dopo lo spirare del termine di venti giorni dalla data di trasmissione degli atti da parte del giudice di Catania, quando la [prima] misura custodiale aveva già perso, automaticamente, di efficacia e il prevenuto aveva, di diritto, riacquistato la libertà, il provvedimento giudiziale avendo, in tali ipotesi, solo carattere dichiarativo ed esecutivo di una situazione di libertà già attuale.
Va, conclusivamente, affermato il principio secondo il quale il dies a quo per la tempestiva emissione dell'ordinanza cautelare da parte del giudice dichiarato competente, ex art. 27 c.p.p., inizia a decorrere dal giorno in cui è dichiarata la propria incompetenza, per qualsiasi ragione, da parte del primo giudice con contestuale ordine di trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria ritenuta competente;
con la conseguenza che, se rimanga inosservato il termine di venti giorni, la misura custodiale perde autonomamente efficacia e il successivo provvedimento del giudice ha solo natura dichiarativa ed esecutiva.
5. Tuttavia, il Tribunale di Messina, con l'ordinanza in delibazione, ha ritenuto che, quand'anche si volesse ritenere - come si deve ritenere per quanto avanti esplicitato - intervenuta la perdita di efficacia della misura disposta dal giudice di Catania, pure al giudice ritenuto competente apparteneva il potere - dovere di emettere [nuova ed autonoma] misura, interpretando la richiesta di provvedimento ex art. 27 c.p.p. come domanda cautelare ex art. 291 c.p.p. (che enuncia il principio della "domanda cautelare"). Di tal che, continua il giudice censurato, avendovi provveduto con l'ordinanza sottoposta a riesame, dovrebbe ritenersi riattuata la condizione di detenzione cautelare, non essendo previsto, in ipotesi del genere, la propedeutica obbligatoria liberazione di fatto del detenuto prima dell'esecuzione della nuova misura.
5.1. Osserva il Collegio che la tesi sostenuta dal Tribunale di Messina può essere condivisa, non rinvenendosi nel sistema legislativo disposizione in contrasto (cfr., tra altre: Sez. V, 27 gennaio 1997, Rinzivillo, CED n. 206640). Ma, come peraltro osserva il ricorrente, la nuova, diversa misura adottata con l'autonomo (nel senso che non ha più alcun collegamento, ex art. 27 c.p.p., con la misura disposta dal giudice dichiaratosi in competente), non solo deve esporre proprie ragioni (che, però, possono fare riferimento, persistendo immutata la situazione contemplata dal primo giudice, alla precedente ordinanza), ma deve essere seguita dall'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 c.p.p., perché ora il provvedimento cautelare è autonomo e il contatto di controllo sull'habeas corpus della privazione di libertà deve, inevitabilmente, avvenire con il giudice che ha ordinato la cattura.
Se può discutersi, come si discute, sul se, in caso di ordinanza custodiale emessa ex art. 27 (tempestivamente), sia necessario procedere da parte del giudice ritenuto competente a nuovo interrogatorio di garanzia, oppure no, è sicuro ed indiscutibile che, nell'ipotesi di autonoma [nuova] misura custodiale, tale adempimento deve essere rispettato, mancando qualsiasi collegamento procedimentale con la misura che aveva perso efficacia.
5.3. La conseguenza è che, pur dandosi per ammissibile la tesi sostenuta dal Tribunale di Messina, essendo mancato, pacificamente, l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p., ne è conseguita la perdita di efficacia pure della eventuale nuova misura, per effetto del meccanismo previsto dall'art. 302 c.p.p.. Poiché la causa di inefficacia si è verificata nella fase incidentale de libertate, secondo il recente insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (cfr.: c.c. 31 maggio 2000 n. 14/su, ric. Piscopo, in corso di massimazione), spetta alla Cassazione, quale giudice del controllo di legittimità sulla condizione di libertà del ricorrente, dichiarare la perdita di efficacia del provvedimento cautelare emesso in data 11 gennaio 2000 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina (avendo quello emesso dal Giudice di Catania già perso efficacia per su conto), previo annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con ogni conseguenza di legge.
6. Con il che sono discussi ed accolti i primi tre motivi del ricorso sperimentati dal CC.
Manifestamente inammissibile risulta il quarto mezzo di annullamento in quanto dedotto in linea di fatto essendo articolato su una personale lettura e valutazione del coacervo indiziario, sul quale, invece, il giudice censurato si è a lungo, e con sostegno razionale congruo e scevro da vizi logici, intrattenuto. Privo di rilievo risulta, infine, il quinto mezzo di annullamento che concerne una assunta difettosità dell'ordinanza custodiale che, avendo perso efficacia, non ha più alcuna evidenza attuale.
7. La cancelleria provvederà alle comunicazioni di cui all'art.626 C.P.P..
P.T.M.
la Corte, visti gli artt. 615, 620, 626 c.p.p. A N N U L L A
senza rinvio l'ordinanza impugnata e
D I C H I A R A
l'inefficacia dell'ordinanza custodiale emessa il giorno 11 gennaio 2000 dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina e, per l'effetto,
0 R D I N A
l'immediata scarcerazione del ricorrente CC EL, se non detenuto per altra causa,
MANDA
alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 626 c.p.p. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2000