Sentenza 29 ottobre 1997
Massime • 1
La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento. (Fattispecie in tema di conversione delle pene pecuniarie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/10/1997, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. 12
Dott. Prof. Antonio LA TORRE Presidente
Dott. Ferruccio SCORZELLI Componente
Dott. Giuseppe VIOLA Componente REG. GEN.
Dott. Alfonso MALINCONICO Componente n. 11793/97
Dott. Raffaele RAIMONDI Componente
Dott. Francesco MORELLI Componente
Dott. Mariano BATTISTI Componente
Dott. Giovanni SILVESTRI (Rel.)Componente
Dott. Adalberto ALBAMONTE Componente
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato nel corso del procedimento a carico di SO UG, n. a Luzzi il 16.02.1958, dal Magistrato di Sorveglianza di Frosinone.
Sentita la relazione in camera di consiglio fatta dal Consigliere dr. Giovanni SILVESTRI.
Udite le richieste del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gianfranco CIANI che ha concluso chiedendo di dichiarare la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Frosinone.
O S S E R V A:
1. - Con provvedimento del 2.8.1996, il Magistrato di Sorveglianza di Cosenza dichiarava la propria incompetenza per territorio a provvedere sulla richiesta di conversione della pena pecuniaria di lire 150.000 di ammenda, inflitta a US UG con decreto penale emesso il 17.12.1992 dal GIP presso la Pretura Circondariale della stessa città, e disponeva che gli atti fossero trasmessi al Magistrato di Sorveglianza di Frosinone ritenuto competente ai sensi dell'art. 677, comma 1 c.p.p. quale giudice munito di giurisdizione sull'istituto di pena in cui il US era detenuto al momento della richiesta.
2. - Con ordinanza del 24.2.1997, il Magistrato di Sorveglianza di Frosinone sollevava conflitto negativo di competenza e, a norma dell'art. 30, comma 1 c.p.p., rimetteva gli atti a questa Corte, ritenendo che la competenza territoriale in ordine alla decisione sulla richiesta di conversione dovesse essere determinata in base al criterio della residenza del condannato, enunciato dall'art. 107 l.24.11.1981, n. 689, trattandosi di disposizione speciale tuttora in vigore perché fatta salva dall'art. 210 disp. coord. c.p.p.: con la conseguenza che, poiché il US era residente in [...], al Magistrato di Sorveglianza di tale città spettava la competenza a pronunciare sulla richiesta.
3. - Con ordinanza del 2.6.1997, il ricorso veniva rimesso alle Sezioni Unite a norma dell'art. 618 c.p.p., per la ragione che la risoluzione del conflitto postulava la definizione di una questione sulla quale si era formato un contrasto all'interno del giurisprudenza della Prima Sezione Penale.
Il Primo Presidente aggiunto ha assegnato il ricorso alla Sezioni Unite ai sensi dell'art. 610 c.p.p. e ha fissato, per la trattazione, l'odierna udienza camerale.
4. - Il contrasto di giurisprudenza, che queste Sezioni Unite sono chiamate a dirimere, verte sulla individuazione del magistrato di sorveglianza territorialmente competente nell'ipotesi in cui la richiesta di conversione della pena pecuniaria riguardi un detenuto. Secondo il primo indirizzo, il criterio di individuazione della competenza per territorio in tema di conversione di pena pecuniaria è quello del luogo di residenza del condannato stabilito dall'art.107, comma 1 della l. 24.11.1981, n. 689, ed è operante anche se il condannato si trovi ristretto in un istituto penitenziario sito in luogo diverso da quello di residenza, dato che la predetta disposizione ha natura di norma speciale e prevale sulla regola generale dettata dal primo comma dell'art. 677 del vigente codice di rito in forza della clausola contenuta nell'art. 210 disp. coord. c.p.p. secondo cui continuano ad osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che regolano la competenza per materia o per territorio in deroga alla disciplina del codice (cfr., tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. I, 14 maggio 1997, confl. in proc. Testa, rv 207750; Cass., Sez. I, 3 febbraio 1997, confl. in proc. Serra, rv 206979; Cass., Sez. I, 14 novembre 1996, confl. in proc. Giannetti, rv 206182; Cass., Sez. I, 10 aprile 1995, confl. in proc. Toledo, rv 202275; Cass., Sez. I, 5 maggio 1994, P.M. in proc. Trotta, rv 198414).
L'opposto orientamento muove dalla premessa che la disposizione di cui all'art. 107, comma 1 della l. 689/81 è stata abrogata con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale che ha disciplinato ex novo la materia della conversione delle pene pecuniarie, mutando radicalmente le linee del procedimento e l'ambito delle funzioni del magistrato di sorveglianza e del pubblico ministero, ditalché non è conferente il riferimento alla disposizione ex art. 210 disp. coord. contenente una clausola di salvezza che non può produrre l'effetto di assicurare la perdurante vigenza di una norma ormai espunta dall'ordinamento (Cass., Sez. I, 6 marzo 1997, confl. in proc. Addati, rv 207092; Cass., Sez. I, 22 febbraio 1995,confl. in proc. Ziggiotto, rv 200591; Cass., Sez. I, 16 giugno 1994, confl. in proc. Salvadori, rv 198950; Cass., Sez. I, 20 settembre 1993, confl. in proc. Roteli, rv 195293). 5. - Le Sezioni Unite ritengono conforme alla normativa vigente la linea interpretativa favorevole ad identificare la disposizione regolatrice della competenza per territorio nella disciplina generale posta dall'art. 677, comma 1 c.p.p. secondo cui la competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento.
La soluzione trova convincente base giustificativa in inequivoci argomenti di ordine logico e sistematico risultanti dall'analisi ricostruttiva delle disposizioni relative alla conversione delle pene pecuniarie e delle modifiche normative intervenute nella materia.
L'art. 107 l. 689/81, nel regolare la determinazione delle modalità di esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda, stabilisce che il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette copia del provvedimento di conversione della pena pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato (comma 1) e che tale giudice, sentito l'interessato, dispone l'applicazione della libertà controllata o lo ammette al lavoro sostitutivo fissandone le modalità (comma 2 e 3).
È necessario rilevare che le disposizioni di cui al citato art. 107 sono pienamente rispondenti al contesto normativo esistente all'epoca dell'entrata in vigore della l. 24.11.1981, n. 689, e che, in particolare, esse sono strettamente coordinate con la disciplina in materia di esecuzione delle pene pecuniarie contenuta nel codice del 1930, il cui art. 586 stabiliva che "quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena pecuniaria e l'insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per la multa o per l'ammenda, il pubblico ministero o il pretore ordina la conversione della pena pecuniaria" (comma 5) e che all'interessato è data facoltà di opporsi al provvedimento del pubblico ministero o del pretore con la forma dell'incidente di esecuzione a norma 582 e 628 dello stesso codice abrogato. Dalla lettura coordinata dell'art. 107 l. 689/81 e dell'art. 586 c.p.p. del 1930 deve, dunque, inferirsi che il procedimento di conversione di pena pecuniaria si articolava in due differenti fasi facenti capo a distinti organi giudiziari: una prima fase che trovava conclusione nell'ordine di conversione emesso dal pubblico ministero o dal pretore nell'esercizio di potestà inerenti all'esecuzione penale;
una seconda fase, quella, appunto, regolata dal citato art. 107, che si svolgeva dinanzi al magistrato di sorveglianza, il cui compito era circoscritto alla determinazione delle modalità esecutive della pena applicata in luogo della multa o dell'ammenda. Ditalché risulta indubbio che, nel sistema del codice del 1930, il magistrato di sorveglianza non era competente a disporre la conversione della pena pecuniaria e che il suo intervento era limitato alla successiva fissazione del modo in cui doveva essere applicata la sanzione conseguente alla conversione ordinata dal pubblico ministero o dal pretore.
Tale quadro normativo ha subito un radicale mutamento a seguito dell'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988 che, all'art. 660, ha dettato una nuova disciplina della conversione delle pene pecuniarie, totalmente divergente dalla precedente quanto alla distribuzione delle competenze e all'articolazione del procedimento: questo, difatti, non presenta più la scissione in due distinte fasi ma ha assunto una struttura unitaria con l'integrale devoluzione di tutte le potestà decisorie al magistrato di sorveglianza, il quale, a seguito della ricezione degli atti trasmessigli dal pubblico ministero, provvede alla conversione previo accertamento dell'effettiva insolvibilità del condannato (art. 660, comma 2) e determina le modalità delle sanzioni conseguenti (art. 660, comma 4).
A chiarimento della nuova normativa sulla conversione, nella Relazione al progetto preliminare è stato precisato che "è parso, quindi, opportuno unificare i due provvedimenti ed attribuire la relativa competenza al magistrato di sorveglianza, semplificando da un lato l'attività burocratica ed esaltando dall'altro la giurisdizionalizzazione dell'intero procedimento" (pag. 146), in puntuale attuazione della direttiva n. 96 della legge-delega, con cui sono state imposte le garanzie di giurisdizionalità nella fase della esecuzione e il ruolo del pubblico ministero non è stato più connotato da poteri decisori ma soltanto da quelli che sono propri di un organo promotore dell'esecuzione penale (Rel. prel., pag. 139).
6. - L'analisi delle profonde modificazioni normative prodottesi con il passaggio dal codice di procedura penale del 1930 a quello del 1988 offre univoci risultati ermeneutici dai quali si evince che il nuovo codice ha completamente ridisegnato la disciplina della materia della conversione delle pene pecuniarie e ha mutato anche l'ambito delle competenze degli organi in sintonia con la direttiva n. 98 della legge-delega relativa al "coordinamento con i principi della presente delega dei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza attraverso la regolamentazione delle competenze degli organi": deve inferirsene che il criterio determinativo della competenza per territorio del magistrato di sorveglianza non può che essere ricavato dalle regole che lo stesso codice ha dettato nell'art. 677, il cui primo comma riguarda l'ipotesi del condannato ristretto in un istituto di prevenzione o di pena.
L'opposta opinione, seguita da quella parte della giurisprudenza che continua a fare riferimento al criterio della residenza del detenuto fissato dall'art. 107 l. 689/81, non può essere condivisa per la semplice e insuperabile ragione che quest'ultima norma non ha mai avuto la funzione di individuare il magistrato di sorveglianza territorialmente competente ad ordinare la conversione, essendo riservata tale competenza - a norma del combinato disposto dello stesso art 107 e dell'art. 586 del codice del 1930 - non al magistrato di sorveglianza ma al pubblico ministero o al pretore. Deve trarsene il corollario, di lineare conseguenzialità logico-giuridica, che non è affatto producente il richiamo all'art. 210 disp. coord. per giustificare la sopravvivenza di una inesistente regola di competenza territoriale in ordine all'esercizio delle potestà decisorie inerenti al provvedimento di conversione, delle quali il magistrato di sorveglianza è stato investito soltanto con l'entrata in vigore del codice del 1988. 7. - In talune decisioni di questa Corte è stata anche adombrata la possibilità di coesistenza dei concorrenti criteri di determinazione della competenza per territorio stabiliti dagli artt.677, comma 1 c.p.p. e 107, comma 1 l. 689/81, essendo stato prospettato che mentre la prima disposizione identifica il magistrato di sorveglianza competente a deliberare la conversione - disposta, secondo la precedente normativa, dal pubblico ministero o dal pretore - la seconda disposizione continua a regolare la competenza territoriale relativa alla determinazione delle modalità di esecuzione della pena conseguente alla conversione (Cass., Sez. I, 5 novembre 1996, confl. in proc. Grimaldi, rv 206178; Cass., Sez. I, 19 gennaio 1995, confl. in proc. De Leo, rv 200478; Cass., Sez. I, 9 maggio 1994, confl. in proc. Fappa, rv 197881; Cass., Sez. I, 10 marzo 1994, P.M. in proc. Bicim, rv 197205). Una simile linea interpretativa è del tutto priva di pregio in quanto risulta palesemente incompatibile con la disciplina del procedimento di conversione, configurato su basi strutturali unitarie dall'art. 660, comma 2 e 4 c.p.p., con cui è stata definitivamente superata la scissione nelle due distinte fasi, con organi e oggetto diversi, previste dalle norme previgenti. Invero, richiamate le indicazioni della citata Relazione al progetto preliminare con l'espressa menzione della unificazione dei due provvedimenti (pag. 146), deve sottolinearsi che queste Sezioni Unite hanno riconosciuto l'inscindibilità del procedimento con riferimento alla conversione nei confronti di condannato irreperibile, osservando che la possibilità di emettere due separati provvedimenti non trova supporto giuridico in alcuna specifica disposizione ed è, anzi, esclusa in modo esplicito dalla lettera del quarto comma dell'art. 660 c.p.p. che prescrive l'adozione delle modalità di esecuzione con lo stesso provvedimento di conversione (Cass., Sez. Un., 25 ottobre 1995, Nikolic, rv 203294).
La natura unitaria del procedimento di conversione porta necessariamente ad ammettere che il criterio determinativo della competenza per territorio non può che essere unico e che, nell'ipotesi di condannato in stato di detenzione, tale criterio corrisponde - per le ragioni dianzi esposte - a quello enunciato dal primo comma dell'art. 677 c.p.p., la cui estensione copre tanto la pronuncia dell'ordine di conversione quanto l'individuazione delle modalità esecutive, sicché, anche sotto questo profilo, non ha alcuna ragion d'essere il riferimento all'art. 107 l. 689/81. Da tutte le precedenti considerazioni risulta, dunque, che il conflitto negativo di competenza deve essere risolto alla luce della disposizione di cui all'art. 677, comma 1 c.p.p. e che, di conseguenza, la conversione della pena pecuniaria nei confronti del US deve essere deliberata dal Magistrato di Sorveglianza di Frosinone nella cui giurisdizione è compreso l'istituto di pena ove il condannato era detenuto all'epoca dell'inizio del procedimento.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Frosinone. Così deciso in Roma il 29 ottobre 1997.