Sentenza 19 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2001, n. 3921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3921 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
03 9 2 1 /0 1 1 Aula B REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.18873/98 8353 Dott. Paolino Dell'Anno Presidente -Cron. " Bruno Battimiello Rel.- Consigliere -Rep. " Florindo Minichiello " -Ud. 23.1.2001 " Stefano M. Evangelista " -Oggetto: " LA Coletti - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da UM OL e UM SI, nella qualità di eredi di Settimi Ida, elett.te dom.ti in Roma alla via Bruxelles n. 20 presso l'avv. Giovanni Patrizi, rappresentati e difesi dall' avv. Luciano Pascucci del Foro di Orvieto, come da procura speciale a margine del ricorso ricorrenti
contro
Ministero dell'Interno e Ministero del Tesoro, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uf- 313 fici di via dei Portoghesi n. 12 in Roma sono per legge do- miciliati controricorrenti per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Perugia depot 10-8-48 n° 156/98 in data 15 maggio 1998 (R.G. 4797/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 Svolgimento del processo Con sentenza del 15 maggio 1998 n. 156 (resa fra i Ministeri appellanti e OL e SI RU, quali eredi di Settimi Ida), il Tribunale di Perugia investito dell'appello del Ministero dell'Interno e del Ministero del Tesoro avverso la sentenza del Pretore di Orvieto dell'11 novembre 1996, che li aveva condannati in solido a corrispondere ai predetti eredi l'indennità di accompagnamento (dovuta alla loro dante causa) riformava parzialmente la decisione appellata, re- - spingendo la domanda di condanna di pagamento (della presta- zione) nei confronti del Ministero del Tesoro e dichiarando legittimazione passiva del Ministero il difetto di h dell'Interno. Il Tribunale -premesso che il gravame non investiva la sussistenza del requisiti per l'indennità di accompagnamento e rilevato che, ai sensi del d.p.r. 21 settembre 1994 n.698, doveva distinguersi fra procedimento volto all'accertamento sanitario dell'invalidità civile e procedimento vòlto alla concessione delle relative provvidenze economiche, riteneva, in sostanza, che il Ministero del Tesoro fosse passivamente legittimato solo rispetto alla domanda di accertamento sanitario e che rispetto a questa difettasse di legittimazione passiva il Ministero dell'Interno, passivamente legittimato, invece, in ordine alla domanda di condanna all'erogazione 3 della prestazione assistenziale, per la quale (domanda), pe- raltro, difettava (in pendenza dell'accertamento giudiziale del requisito sanitario nei confronti del Ministero del Te- soro) il necessario presupposto per la sua proponibilità. Avverso questa decisione OL e SI RU, quali ere- di di Settimi Ida, ricorrono per cassazione, formulando tre morivi di impugnazione illustrati anche da memoria. I Ministeri intimati resistono con (unico) controricorso. Motivi della decisione I ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1,3,4,6 del d.p.r. 21 settembre 1994 n.698, deducono con il primo motivo di ricorso, che la domanda di accertamento i dello stato d'invalidità e quella di condanna al pagamento della corrispondente prestazione assistenziale ben potevano essere proposte -nei confronti di ciascuno dei due Ministeri ed in relazione alla rispettiva legittimazione passiva- nel medesimo giudizio, essendo irrazionale, ed in contrasto con le esigenze di tutela dei cittadini più deboli considerate 4 dall'art. 38 Cost., ritenere la necessità d'instaurare prima il giudizio contro il Ministero del Tesoro per l'accertamento del requisito sanitario e poi quello contro il Ministero dell'Interno per la corresponsione della prestazione. Con il secondo motivo, i ricorrenti, denunciando violazione e mancata applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ.lamentano che il Tribunale abbia dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno. Con il terzo motivo, infine, i ricorrenti, denunciando violazione e mancata applicazione dell'art. 103 cod. proc. civ., insistono nella tesi della possibilità di convenire contestualmente in giudizio i due Ministeri e deduconoche tale tesi trae sostegno anche dalla norma suddetta, per l'evidente connessione esistente fra le due domande proposte contro di essi. Il ricorso -i cui tre motivi sono suscettibili di esame congiunto- va accolto alla stregua delle considerazioni seguenti. La questione se sussista la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno rispetto a domande che, sebbene rivolte a conseguire il "bene della vita" costituito da prestazioni assistenziali in materia di minorazioni civili, implichino la contestazione delle decisioni delle competenti commissioni mediche in punto di sussistenza dei requisiti sanitari è stata risolta dopo un contrasto insorto nella Sezione Lavoro (v. sentenze 14 luglio 1998n.6894 e 21 aprile 1999 n.3793)- dalle Sezioni Unite della S.C. con le sentenze (deliberate in pari data e di identico contenuto) 12 luglio 2000 n.483 e 3 agosto ι δ 2000 n.529, la seconda delle quali è stata (più ampiamente) massimata come segue: "In materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati ed invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, ex art. 130 decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112) al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n.537 e degli artt. 3 e 6 del regolamento contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994 n.698, comporta che l'interessato, dopo aver inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità, deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l'accertamento solo incidentale dello stato d'invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del Tesoro s'impone solo • ove l'attore 0 il Ministero convenuto abbiano domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del Tesoro l'accertamento di invalidità e 6 successivamente nei confronti del Ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista dal citato art. 11 della legge-delega n.537 del 1993 e peraltro contrastante con le finalità di semplificazione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto di garantito dall'art. 24 Cost., edifesa in giudizio, pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza, garantito dall'art. 38 Cost.." Avuto riguardo a tale insegnamento -cui il Collegio reputa di doversi uniformare, attese la funzione di nomofilachia cod. proc. civ.privilegiata che l'art. 374, secondo comma, conferisce alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della S.C. e la persuasività delle argomentazioni che lo sostengono- risulta evidente l'erroneità dell'impugnata sentenza, fondata, in sostanza, sull'inaccettabile presupposto che la mera contestazione del requisito sanitario precluda la legittimazione dell'amministrazione potenzialmente obbligata alla prestazione ☐ della provvidenza pretesa ed implichi la legittimazione dell'amministrazione cui è riferibile l'operato degli organi tecnici. La pronuncia caducatoria comporta necessariamente il rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice, che, in 7 conformità al sopra esposto principio di diritto, dovrà provvedere ad opportuna interpretazione dell'atto anzitutto introduttivo del giudizio, al fine di individuare il contenuto della domanda proposta e di verificare così se la stessa abbia ad oggetto l'accertamento con efficacia di giudicato in punto di sussistenza del requisito sanitario 0 l'accertamento del diritto alla prestazione assistenziale oppure l'uno e l'altro, statuendo, quindi, in ordine alla domanda identificata all'esito dell'indagine anzidetta. Infatti, tale interpretazione, per consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, costituisce una quaestio facti di esclusiva competenza del giudice del merito e la necessità delle relative valutazioni impedisce la cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito (art. 384, primo comma, cod. proc. civ.). : Al giudice di rinvio che si designa nella Corte d'appello di Perugia, in funzione di giudice del lavoro, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.58 del 1998 e successive modificazioni, la competenza a conoscere dell'appello avverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli. agli artt. 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, sicché la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado 8 d'appello comporta il rinvio della causa alla corte d'appello (Cass. S.U. 28 settembre 2000 n.1044)- si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Perugia. 'Così deciso, in Roma, il 23 gennaio 2001 Il Presidente Il Cons. Est. Вино Batiwiell Prob . G . Alle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 19 MAR. 2001 oggi, CAS A I R D IL CANCELLECANCEL P , A S O 0 T S L 1 R A L 3 N E O O . T O C 3 , T B 5 R A I S 'A . D E L N P A L S T E I 3 S D N 7 O - I G P S 8 O - IM N 1 A E 1 D S A I E D E , A G E O T O G R N T T E T E IS L I S G E P I E A D R L L O E D 9