Sentenza 23 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2003, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 00976/03сеce 68 .577 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TERIA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Bruno SACCUCCI R.G.N. 4992/00 Cron.глои Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 13/06/02 Dott. Giuseppe FALCONE Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 62524 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da DIREZIONE REG ENTRATE TOSCANA, UFF II DD PRATO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta 2002 e difende ope legis;
2679 ricorrente -1-
contro
ZE IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che 10 difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GAFFURI, giusta procura in calce;
- controricorrente avverso la sentenza n. 215/98 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 08/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il resistente, l'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Marco PIVETTI che ha l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo AR VI ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi al 1983, 1985 e 1986 per somme ricevute durante il rapporto di lavoro dipendente intercorso con il Credito Italiano. La Commissione di primo grado ha rigettato il ricorso, mentre la Commissione Regionale ha accolto l'appello del contribuente. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo due motivi. Ha resistito il contribuente con controricorso, con il quale è stata eccepita l'inammissibilità del ricorso perché tardivo. Motivi della decisione In via preliminare va esaminata la questione della tardività del ricorso. Rileva la Corte che la eccezione di inammissibilità proposta dal contribuente è fondata e merita accoglimento poiché la sentenza impugnata è stata depositata il giorno 8.1.1999, mentre il ricorso è stato notificato il 25.2.2000, e cioè oltre l'anno e quarantasei giorni. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 13.6.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. est. Dr. Giuseppe Falcone Dr. Bruno Saccucci пино Гасчис IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi 23 GEN. 2003. IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio