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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 14/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
456/24 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 14.01.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv. Valentina
Valle per parte ricorrente, , e l'avv. Luca Iero per parte resistente . Parte_1 CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Valentina Valle conclude come da ricorso, insistendo anche per le istanze istruttorie.
L'avv. Luca Iero si riporta agli atti difensivi.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia R.G. n. 456/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
in composizione monocratica nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Alessia Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta all'intestato n. di R.G., promossa con ricorso depositato il 05.06.24
DA
, c.f. , residente a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Valle
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti,
- resistente -
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dalle parti nell'udienza di discussione orale del 14.01.25, all'esito della quale si dava lettura della sentenza:
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
in via preliminare: emettere ordinanza di sospensione degli effetti degli atti impugnati, sanzioni e pene accessorie inaudita altera parte, per non essere il sig. il soggetto responsabile in Parte_1
solido con la società per il periodo oggetto di contestazione e ciò alla luce della ripartizione dei poteri tra gli amministratori, risultando tale ripartizione da atto pubblico;
nel merito: annullare e comunque dichiarare nulla e/o inefficace e/o sospendere l'ordinanza - ingiunzione ordinanza-ingiunzione n. 01-
002708181 relativa ad atto di accertamento n. .8600.02/10/2018.0182496 del 02/10/2018 CP_1 riferito all'anno 2017 come notifica da di DI notificata in data Parte_2
06/05/2024 come impugnata nonché l'atto di accertamento prodromico, per le motivazioni dedotte in narrativa e in particolare: - accertare alla luce della documentazione dimessa la mancanza dell'elemento soggettivo e oggettivo della fattispecie di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2017 come contestate e ciò per le motivazioni ampiamente dedotte (in primis per non essere il sig. soggetto legittimato a ricevere tale Parte_1 contestazione, anche per non aver svolto durante l'esercizio degli incarichi nella Società
[...]
ncarichi connessi alla gestione del personale e al pagamento Parte_3
delle ritenute previdenziali e assistenziali, poiché compiti delegati a terzi, effettivi responsabili in solido con la società oggi dichiarata fallita); - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'ordinanza-
ingiunzione per mancata contestazione della sanzione nel termine decadenziale previsto all'art. 14 L.
n. 689/1981 e/o del termine prescrizionale di 5 anni di cui all'art. 28 L. n. 689/1981 - per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o inefficace l'atto impugnato nonché ogni atto antecedente e susseguente;
- accertare e dichiarare la prescrizione della pretesa amministrativa per decorso del termine previsto dalla legge, mai avendo ricevuto prima del 06/05/2024 alcun atto relativo alla richiesta di contributi previdenziali omessi per l'anno 2017; - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta correttezza della contestazione, rideterminare la sanzione amministrativa riducendo la stessa poiché oltremodo eccessiva, tenuto conto di quanto dedotto e provato. In ogni caso, con condanna della parte Resistente alle spese legali sostenute per il presente giudizio,
comprensive di compensi, maggiorazione 15% per spese generali, cnap 4% e tutte le spese esenti
(compreso il valore del contributo unificato).
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE CP_1
in via pregiudiziale, - accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
nel merito, - rigettare il ricorso. In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, ha proposto opposizione contro l'Ordinanza Parte_1
Ingiunzione n 01-002708181, notificata il 06.05.2024, con la quale le ha ordinato di pagare la CP_1
Euro 5.034,59, per mancato versamento di quote contributive a carico dei lavoratori non versate per il 2017 (per violazioni all'art. 2, comma 1 bis del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, come sostituito, dall'articolo 3, comma 6 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8).
Parte ricorrente ha eccepito: la carenza di legittimazione attiva del soggetto destinatario – l'assenza di dolo e/o colpa della fattispecie;
la decadenza dal potere sanzionatorio ex art. 14 L. 689/1981;
l'annullamento e/o nullità della sanzione amministrazione per carenza dell'elemento oggettivo della fattispecie;
annullamento e/o nullità e/o inefficacia della ordinanza ingiunzione per prescrizione della sanzione.
Si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 6 c. 6 CP_1
d.lgs. 150/11 poiché l'ordinanza ingiunzione è stata notificata il 6 maggio 2024 mentre il ricorso avversario risulterebbe iscritto a ruolo il 6 giugno 2024 e, quindi, oltre il termine di 30 giorni di cui all'articolo citato;
in ogni caso, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza dd. 14.01.25, dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale.
---------0000---------
Così brevemente riassunto l'oggetto e lo svolgimento del processo, ritiene il Giudice che il ricorso debba essere accolto, per i motivi che di seguito si espongono.
Innanzitutto, va rammentato che la Corte di Cassazione ha definitivamente sancito la possibilità per il
Giudicante di fare riferimento anche alle argomentazioni addotte dalle parti del processo nello svolgimento dell'iter logico argomentativo volto a giungere alla determinazione della controversia
(“Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato” cfr. Cass. 642/15).
Ciò premesso, il Giudice ritiene infondata l'eccezione di di inammissibilità del ricorso per CP_1 violazione dell'art. 6 c. 6 d.lgs. 150/11. Infatti, risulta dalla consultazione del fascicolo telematico che il ricorso è stato depositato il 05.06.24, mentre risale al 06.06.24 solo lo scarico dell'atto da parte della
Cancelleria. Ciò chiarito, è provato documentalmente che la sede provinciale di DI, avendo rilevato a CP_1
carico di quale presidente del C.d.A., amministratore delegato e legale Parte_1
rappresentante di la violazione della disposizione di Parte_4 cui all'art. 2, comma 1 bis del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'articolo 3, comma 6 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, ha notificato in data 24.11.18 all'odierno ricorrente l'atto di accertamento di cui ai doc.
1-3 di parte resistente relativo al mancato versamento degli importi dovuti, a titolo di quote contributive a carico dei lavoratori non versate per il 2017 (cfr. doc.
1-3 di parte resistente).
Infine, è incontestato ed è provato documentalmente che non ha versato alcunchè Parte_1
nei tre mesi successivi, né ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa, sicché la sede di DI ha emesso l'opposta ordinanza ingiunzione. CP_1
Ciò posto, risulta, in via assorbente, fondata l'eccezione attorea di violazione del termine di cui all'art. 14 l. 689/81.
Ebbene, all'art. 14 l. 689/81 statuisce che “…..la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e
a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione... L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto…”.
Ora, l'art. 9 D. Lgs. 8/16 dispone: “…
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento…”.
Come si vede, il comma 4 di tale disposizione riproduce sostanzialmente i commi 2 e 3 dell'art. 14 legge n. 689/81, mentre il comma 5 ha un contenuto analogo all'art. 16 comma 1 legge n. 689/81, rispetto al quale modifica la misura del pagamento ridotto, e il comma 6 esplicita che il pagamento in misura ridotta determina l'estinzione del procedimento, previsione che in effetti non si rinviene espressamente nell'art. 16 legge n. 689/81, ma che comunque è acquisita in via interpretativa dalla giurisprudenza (si veda, p.e., Cass., 5.11.2021 n, 32006).
L'art. 9 non riproduce, invece, l'ultimo comma dell'art. 14 della legge n.689/81, che prevede espressamente l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione in caso di mancata notifica nel termine di cui al medesimo art. 14.
Non è sostenibile, a parere del Giudice, la tesi secondo cui al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti alla depenalizzazione prevista dal D. Lgs. n. 8/16 non si applicherebbe l'art. 14 della legge n. 689/81 perché l'art. 9 del decreto costituisce una norma speciale e anzi la specialità del sistema sarebbe dimostrata dalla previsione di una procedura particolare di estinzione dell'illecito in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione (art. 3 comma 6, che ha modificato l'art. 2 comma 1 bis legge 638/83) e, a norma dell'art. 6, nel procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo D.Lgs. n. 8/16 si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 689/81 soltanto “in quanto applicabili”.
Infatti, se la specialità del sistema normativo fosse di per sé sufficiente ad escludere l'applicabilità delle norme della legge n. 689/81, allora queste non sarebbero mai applicabili e l'art. 6 ne riuscirebbe sostanzialmente abrogato.
Nel contempo, la specialità della disciplina contenuta nell'art. 2 comma 1 bis è prospettabile solo sotto il profilo sostanziale, ma non sul piano procedimentale.
La norma in esame non si occupa, infatti, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare, assieme agli artt.7 e 8, il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale) e di applicazione della sanzione: per questi aspetti è, perciò, inevitabile fare riferimento alla disciplina generale dettata, in questa specifica materia, dalla legge n. 689/81.
Anche il testo dell'art. 2 comma 1 bis depone in questo senso: esso, infatti, quando esclude la punibilità del trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione", utilizza un'espressione che si raccorda perfettamente con l'art.14 della legge n.689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva), confermando così che fra le due discipline non vi è alcuna incompatibilità.
Peraltro, la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che “… in ogni caso, in giurisprudenza, non si è mai dubitato dell'applicabilità anche a questo termine del principio generale posto dall'art.
14, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981 secondo cui se la contestazione non viene notificata nel termine (quale esso sia) l'obbligazione si estingue…” (Cass., 16.4.2018 n. 9254, in motiv.).
Se, dunque, l'art. 14 ultimo comma pone un principio generale, applicabile a tutti i termini, quali che siano, previsti per la contestazione dell'illecito, ancorché il legislatore non abbia espressamente previsto l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione in caso di violazione, è giocoforza concludere che anche alla violazione del termine previsto dall'art. 9 comma 4 in esame consegua analogo effetto, che sia per forza propria, che sia per applicazione diretta dell'art. 14 ultimo comma della legge 689 in forza del rinvio di cui all'art. 6.
Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e, quindi, irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dall'art.2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico).
A questo riguardo si deve osservare che il legislatore si è fatto carico della gravosità dell'onere imposto all' con la (parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute contributive, CP_1
stabilendo (nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo il legislatore ha, però, escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689" (di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato).
Quanto, poi, all'individuazione del dies a quo del termine, è vero che il termine non inizia a decorrere se non dal momento in cui l'autorità amministrativa ha acquisito piena notizia dell'illecito, dovendosi valutare anche un congruo termine per la sua elaborazione. Ciò non toglie, però, che l'autorità amministrativa debba fornire elementi che consentano di comprendere quali attività e quali indagini siano state svolte e a far data da quale momento abbia acquisito una piena conoscenza dell'illecito, tale da consentirle la notificazione (cfr. Cass., 30.5.2006
n. 12830).
Nella fattispecie concreta in esame, l' non ha in concreto indicato i tempi e i modi delle indagini CP_1
e tanto meno ha fornito una qualche documentazione di queste eventuali indagini volte ad appurare presso l'agente della riscossione il possibile versamento totale o anche solo parziale delle ritenute e a verificare nuovamente la posizione del ricorrente.
Al contrario dagli atti di notifica dell'illecito amministrativo sembrerebbe che l' abbia accertato CP_1
le infrazioni contestate mediante la semplice "verifica" dei propri "archivi", senza bisogno di altre indagini o particolari approfondimenti;
ne deriva che l'Ente ha conosciuto o avrebbe potuto conoscere
(tramite il flusso telematico e i dati dei modelli F24) il mancato versamento delle CP_3
ritenute subito dopo la scadenza del termine per eseguirlo, in maniera automatica.
Dovendo essere valutato su base annua il superamento o meno della soglia prevista dall'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83 (ai fini della determinazione della rilevanza penale o amministrativa dell'illecito), si deve concludere che il termine per la contestazione ai sensi dell'art.14 della legge 689/81 ha iniziato a decorrere - se non a partire dal singolo mancato pagamento - al più tardi dal 6 febbraio 2016 per le omissioni relative all'anno 2015 (essendo la legge di depenalizzazione applicabile, ex art.8 del d.lgs.
8/2016, anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore) e dal 16 gennaio 2017 per le omissioni relative all'anno 2016 e dal 16 gennaio 2018 per le omissioni relative all'anno 2017 (non avendo l' allegato l'operatività, nel caso in esame, di termini di versamento diversi da quelli CP_1
ordinari).
Ne deriva che la contestazione effettuata dall' con l'atto di accertamento notificato il 24.11.18 CP_1
deve essere ritenuta tardiva e, trattandosi di un termine di decadenza, ciò comporta l'illegittimità, e quindi l'annullamento, dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.
In termini analoghi a quelli che precedono, si richiama Corte d'Appello di Trieste dd. 11.01.24 e
Tribunale di DI nel procedimento RGL 893/23 dd. 02.05.24.
L'accoglimento dell'eccezione di cui all'art. 14 L. n. 689/81 rende processualmente superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dalla difesa di parte opponente.
L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti rispetto alla natura del termine di cui si è trattato giustifica, tuttavia, la compensazione integrale tra le parti delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di DI, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Alessia
Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
DI, 14.01.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 14.01.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv. Valentina
Valle per parte ricorrente, , e l'avv. Luca Iero per parte resistente . Parte_1 CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Valentina Valle conclude come da ricorso, insistendo anche per le istanze istruttorie.
L'avv. Luca Iero si riporta agli atti difensivi.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia R.G. n. 456/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
in composizione monocratica nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Alessia Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta all'intestato n. di R.G., promossa con ricorso depositato il 05.06.24
DA
, c.f. , residente a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Valle
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti,
- resistente -
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dalle parti nell'udienza di discussione orale del 14.01.25, all'esito della quale si dava lettura della sentenza:
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
in via preliminare: emettere ordinanza di sospensione degli effetti degli atti impugnati, sanzioni e pene accessorie inaudita altera parte, per non essere il sig. il soggetto responsabile in Parte_1
solido con la società per il periodo oggetto di contestazione e ciò alla luce della ripartizione dei poteri tra gli amministratori, risultando tale ripartizione da atto pubblico;
nel merito: annullare e comunque dichiarare nulla e/o inefficace e/o sospendere l'ordinanza - ingiunzione ordinanza-ingiunzione n. 01-
002708181 relativa ad atto di accertamento n. .8600.02/10/2018.0182496 del 02/10/2018 CP_1 riferito all'anno 2017 come notifica da di DI notificata in data Parte_2
06/05/2024 come impugnata nonché l'atto di accertamento prodromico, per le motivazioni dedotte in narrativa e in particolare: - accertare alla luce della documentazione dimessa la mancanza dell'elemento soggettivo e oggettivo della fattispecie di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2017 come contestate e ciò per le motivazioni ampiamente dedotte (in primis per non essere il sig. soggetto legittimato a ricevere tale Parte_1 contestazione, anche per non aver svolto durante l'esercizio degli incarichi nella Società
[...]
ncarichi connessi alla gestione del personale e al pagamento Parte_3
delle ritenute previdenziali e assistenziali, poiché compiti delegati a terzi, effettivi responsabili in solido con la società oggi dichiarata fallita); - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'ordinanza-
ingiunzione per mancata contestazione della sanzione nel termine decadenziale previsto all'art. 14 L.
n. 689/1981 e/o del termine prescrizionale di 5 anni di cui all'art. 28 L. n. 689/1981 - per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o inefficace l'atto impugnato nonché ogni atto antecedente e susseguente;
- accertare e dichiarare la prescrizione della pretesa amministrativa per decorso del termine previsto dalla legge, mai avendo ricevuto prima del 06/05/2024 alcun atto relativo alla richiesta di contributi previdenziali omessi per l'anno 2017; - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta correttezza della contestazione, rideterminare la sanzione amministrativa riducendo la stessa poiché oltremodo eccessiva, tenuto conto di quanto dedotto e provato. In ogni caso, con condanna della parte Resistente alle spese legali sostenute per il presente giudizio,
comprensive di compensi, maggiorazione 15% per spese generali, cnap 4% e tutte le spese esenti
(compreso il valore del contributo unificato).
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE CP_1
in via pregiudiziale, - accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
nel merito, - rigettare il ricorso. In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, ha proposto opposizione contro l'Ordinanza Parte_1
Ingiunzione n 01-002708181, notificata il 06.05.2024, con la quale le ha ordinato di pagare la CP_1
Euro 5.034,59, per mancato versamento di quote contributive a carico dei lavoratori non versate per il 2017 (per violazioni all'art. 2, comma 1 bis del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, come sostituito, dall'articolo 3, comma 6 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8).
Parte ricorrente ha eccepito: la carenza di legittimazione attiva del soggetto destinatario – l'assenza di dolo e/o colpa della fattispecie;
la decadenza dal potere sanzionatorio ex art. 14 L. 689/1981;
l'annullamento e/o nullità della sanzione amministrazione per carenza dell'elemento oggettivo della fattispecie;
annullamento e/o nullità e/o inefficacia della ordinanza ingiunzione per prescrizione della sanzione.
Si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 6 c. 6 CP_1
d.lgs. 150/11 poiché l'ordinanza ingiunzione è stata notificata il 6 maggio 2024 mentre il ricorso avversario risulterebbe iscritto a ruolo il 6 giugno 2024 e, quindi, oltre il termine di 30 giorni di cui all'articolo citato;
in ogni caso, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza dd. 14.01.25, dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale.
---------0000---------
Così brevemente riassunto l'oggetto e lo svolgimento del processo, ritiene il Giudice che il ricorso debba essere accolto, per i motivi che di seguito si espongono.
Innanzitutto, va rammentato che la Corte di Cassazione ha definitivamente sancito la possibilità per il
Giudicante di fare riferimento anche alle argomentazioni addotte dalle parti del processo nello svolgimento dell'iter logico argomentativo volto a giungere alla determinazione della controversia
(“Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato” cfr. Cass. 642/15).
Ciò premesso, il Giudice ritiene infondata l'eccezione di di inammissibilità del ricorso per CP_1 violazione dell'art. 6 c. 6 d.lgs. 150/11. Infatti, risulta dalla consultazione del fascicolo telematico che il ricorso è stato depositato il 05.06.24, mentre risale al 06.06.24 solo lo scarico dell'atto da parte della
Cancelleria. Ciò chiarito, è provato documentalmente che la sede provinciale di DI, avendo rilevato a CP_1
carico di quale presidente del C.d.A., amministratore delegato e legale Parte_1
rappresentante di la violazione della disposizione di Parte_4 cui all'art. 2, comma 1 bis del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'articolo 3, comma 6 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, ha notificato in data 24.11.18 all'odierno ricorrente l'atto di accertamento di cui ai doc.
1-3 di parte resistente relativo al mancato versamento degli importi dovuti, a titolo di quote contributive a carico dei lavoratori non versate per il 2017 (cfr. doc.
1-3 di parte resistente).
Infine, è incontestato ed è provato documentalmente che non ha versato alcunchè Parte_1
nei tre mesi successivi, né ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa, sicché la sede di DI ha emesso l'opposta ordinanza ingiunzione. CP_1
Ciò posto, risulta, in via assorbente, fondata l'eccezione attorea di violazione del termine di cui all'art. 14 l. 689/81.
Ebbene, all'art. 14 l. 689/81 statuisce che “…..la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e
a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione... L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto…”.
Ora, l'art. 9 D. Lgs. 8/16 dispone: “…
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento…”.
Come si vede, il comma 4 di tale disposizione riproduce sostanzialmente i commi 2 e 3 dell'art. 14 legge n. 689/81, mentre il comma 5 ha un contenuto analogo all'art. 16 comma 1 legge n. 689/81, rispetto al quale modifica la misura del pagamento ridotto, e il comma 6 esplicita che il pagamento in misura ridotta determina l'estinzione del procedimento, previsione che in effetti non si rinviene espressamente nell'art. 16 legge n. 689/81, ma che comunque è acquisita in via interpretativa dalla giurisprudenza (si veda, p.e., Cass., 5.11.2021 n, 32006).
L'art. 9 non riproduce, invece, l'ultimo comma dell'art. 14 della legge n.689/81, che prevede espressamente l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione in caso di mancata notifica nel termine di cui al medesimo art. 14.
Non è sostenibile, a parere del Giudice, la tesi secondo cui al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti alla depenalizzazione prevista dal D. Lgs. n. 8/16 non si applicherebbe l'art. 14 della legge n. 689/81 perché l'art. 9 del decreto costituisce una norma speciale e anzi la specialità del sistema sarebbe dimostrata dalla previsione di una procedura particolare di estinzione dell'illecito in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione (art. 3 comma 6, che ha modificato l'art. 2 comma 1 bis legge 638/83) e, a norma dell'art. 6, nel procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo D.Lgs. n. 8/16 si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 689/81 soltanto “in quanto applicabili”.
Infatti, se la specialità del sistema normativo fosse di per sé sufficiente ad escludere l'applicabilità delle norme della legge n. 689/81, allora queste non sarebbero mai applicabili e l'art. 6 ne riuscirebbe sostanzialmente abrogato.
Nel contempo, la specialità della disciplina contenuta nell'art. 2 comma 1 bis è prospettabile solo sotto il profilo sostanziale, ma non sul piano procedimentale.
La norma in esame non si occupa, infatti, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare, assieme agli artt.7 e 8, il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale) e di applicazione della sanzione: per questi aspetti è, perciò, inevitabile fare riferimento alla disciplina generale dettata, in questa specifica materia, dalla legge n. 689/81.
Anche il testo dell'art. 2 comma 1 bis depone in questo senso: esso, infatti, quando esclude la punibilità del trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione", utilizza un'espressione che si raccorda perfettamente con l'art.14 della legge n.689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva), confermando così che fra le due discipline non vi è alcuna incompatibilità.
Peraltro, la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che “… in ogni caso, in giurisprudenza, non si è mai dubitato dell'applicabilità anche a questo termine del principio generale posto dall'art.
14, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981 secondo cui se la contestazione non viene notificata nel termine (quale esso sia) l'obbligazione si estingue…” (Cass., 16.4.2018 n. 9254, in motiv.).
Se, dunque, l'art. 14 ultimo comma pone un principio generale, applicabile a tutti i termini, quali che siano, previsti per la contestazione dell'illecito, ancorché il legislatore non abbia espressamente previsto l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione in caso di violazione, è giocoforza concludere che anche alla violazione del termine previsto dall'art. 9 comma 4 in esame consegua analogo effetto, che sia per forza propria, che sia per applicazione diretta dell'art. 14 ultimo comma della legge 689 in forza del rinvio di cui all'art. 6.
Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e, quindi, irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dall'art.2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico).
A questo riguardo si deve osservare che il legislatore si è fatto carico della gravosità dell'onere imposto all' con la (parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute contributive, CP_1
stabilendo (nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo il legislatore ha, però, escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689" (di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato).
Quanto, poi, all'individuazione del dies a quo del termine, è vero che il termine non inizia a decorrere se non dal momento in cui l'autorità amministrativa ha acquisito piena notizia dell'illecito, dovendosi valutare anche un congruo termine per la sua elaborazione. Ciò non toglie, però, che l'autorità amministrativa debba fornire elementi che consentano di comprendere quali attività e quali indagini siano state svolte e a far data da quale momento abbia acquisito una piena conoscenza dell'illecito, tale da consentirle la notificazione (cfr. Cass., 30.5.2006
n. 12830).
Nella fattispecie concreta in esame, l' non ha in concreto indicato i tempi e i modi delle indagini CP_1
e tanto meno ha fornito una qualche documentazione di queste eventuali indagini volte ad appurare presso l'agente della riscossione il possibile versamento totale o anche solo parziale delle ritenute e a verificare nuovamente la posizione del ricorrente.
Al contrario dagli atti di notifica dell'illecito amministrativo sembrerebbe che l' abbia accertato CP_1
le infrazioni contestate mediante la semplice "verifica" dei propri "archivi", senza bisogno di altre indagini o particolari approfondimenti;
ne deriva che l'Ente ha conosciuto o avrebbe potuto conoscere
(tramite il flusso telematico e i dati dei modelli F24) il mancato versamento delle CP_3
ritenute subito dopo la scadenza del termine per eseguirlo, in maniera automatica.
Dovendo essere valutato su base annua il superamento o meno della soglia prevista dall'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83 (ai fini della determinazione della rilevanza penale o amministrativa dell'illecito), si deve concludere che il termine per la contestazione ai sensi dell'art.14 della legge 689/81 ha iniziato a decorrere - se non a partire dal singolo mancato pagamento - al più tardi dal 6 febbraio 2016 per le omissioni relative all'anno 2015 (essendo la legge di depenalizzazione applicabile, ex art.8 del d.lgs.
8/2016, anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore) e dal 16 gennaio 2017 per le omissioni relative all'anno 2016 e dal 16 gennaio 2018 per le omissioni relative all'anno 2017 (non avendo l' allegato l'operatività, nel caso in esame, di termini di versamento diversi da quelli CP_1
ordinari).
Ne deriva che la contestazione effettuata dall' con l'atto di accertamento notificato il 24.11.18 CP_1
deve essere ritenuta tardiva e, trattandosi di un termine di decadenza, ciò comporta l'illegittimità, e quindi l'annullamento, dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.
In termini analoghi a quelli che precedono, si richiama Corte d'Appello di Trieste dd. 11.01.24 e
Tribunale di DI nel procedimento RGL 893/23 dd. 02.05.24.
L'accoglimento dell'eccezione di cui all'art. 14 L. n. 689/81 rende processualmente superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dalla difesa di parte opponente.
L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti rispetto alla natura del termine di cui si è trattato giustifica, tuttavia, la compensazione integrale tra le parti delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di DI, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Alessia
Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
DI, 14.01.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia