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Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/07/2023, n. 20428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20428 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5435/2020 R.G. proposto da: COMUNE DI PACHINO, rappresentato e difeso dall'avvocato EMANUELE TRINGALI, ([...]), pec: emanuele.tringali@avvocatisiracusa.legalmail.it; -ricorrente- contro STRANO RITA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSARIO NN DE AM AL ([...]), pec: alberto.delcampo@pec.ordineavvocaticatania.it; -controricorrente- e nei confronti di Civile Sent. Sez. 3 Num. 20428 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ES Relatore: GORGONI MARILENA Data pubblicazione: 14/07/2023 2 di 16 AT LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN TOMMASO D'IN 80, presso lo studio dell’avvocato AN TR ([...]), rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO FIACCAVENTO ([...]); - controricorrente adesivo – e sul ricorso proposto da AT LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN TOMMASO D'IN 80, presso lo studio dell’avvocato AN TR ([...]), rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO FIACCAVENTO ([...]); -ricorrente- contro STRANO RITA, rappresentata e difesa dall'avvocato AL ROSARIO NN DE AM ([...]), pec: alberto.delcampo@pec.ordineavvocaticatania.it; -controricorrente- e nei confronti di: COMUNE PACHINO;
LV ON AR;
-resistenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1773/2019, depositata il 19/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI. 3 di 16 FATTI DI CAUSA La ditta individuale US ME, in persona di RI Strano, citava il Comune di CH nonché RM IN, all’epoca dei fatti sindaco del medesimo comune, e TO AL, nella veste di erede di MA AM, all’epoca vicesindaco, dinanzi al Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento dei danni, quantificati in euro 200.123,82, asseritamente causati dalla dichiarazione resa da MA AM, su delega del sindaco, in sede di procedura di pignoramento presso terzi promossa nei confronti dell’Associazione Italiana Assistenza Spastici (AIAS) per il pignoramento del credito da essa vantato nei confronti del Comune di CH. A tal fine deduceva che: - il decreto n. 475/1994 emesso dal Tribunale di Siracusa aveva ingiunto all’AIAS di corrisponderle la somma di l. 389.175.340; - l’AIAS era creditrice del Comune di CH della stessa somma;
- aveva avviato il pignoramento presso terzi, con atto notificato al Comune di CH in data 28 dicembre 1998, di eventuali somme giacenti presso l’ente comunale per i crediti vantati dall’AIAS; - MA AM, delegato dal sindaco, all’udienza del 20 gennaio 1999, in sede di dichiarazione ex art. 547 cod.proc.civ., aveva affermato che il Comune non disponeva di alcuna somma in bilancio per accrediti della regione Sicilia non liquidati a favore dell’AIAS di Siracusa per il servizio trasporto disabili dal 1998 al 1994; - nel corso della medesima udienza veniva prodotta la sentenza n. 318/1995 con cui il Tribunale di Siracusa aveva condannato il Comune al pagamento a favore dell’AIAS dell’importo di l. 268.225.331 e una certificazione del Comune che riconosceva di essere debitore ne confronti di AIAS dell’importo liquidato in detta sentenza;
4 di 16 - il Pretore di CH aveva rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Siracusa perché accertasse l’obbligo del Comune di CH assegnando 30 giorni per la riassunzione. - il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 1253/2001, accertava che l’AIAS di Siracusa era creditrice dell’importo di l. 268.225.331 nei confronti del Comune di CH ed assegnava alla US ME il termine di sei mesi per la riassunzione del processo esecutivo;
- nella procedura esecutiva intervenivano altri creditori privilegiati, i dipendenti dell’AIAS, sicché non aveva potuto soddisfare le sue pretese creditorie non assistite da alcuna garanzia. Sosteneva, pertanto, che il fatto che il Comune di CH non avesse reso la dichiarazione positiva, nonostante la sentenza del Tribunale di Siracusa le avesse cagionato un danno pari al credito non riscosso. Con sentenza non definitiva n. 246/2010, il Tribunale di Siracusa condannava i convenuti in solido al pagamento di euro 200.123,82 a favore della ditta US ME, rinviando la determinazione degli interessi alla nomina di un CTU. Con sentenza definitiva n. 281/13, i convenuti in solido venivano condannati al pagamento di ulteriori euro 123.971,48. Il Comune di CH impugnava sia la sentenza definitiva sia quella non definitiva, dinanzi alla Corte d'Appello di Catania, adducendone la nullità in quanto pronunciate da un Got senza che ne ricorressero i presupposti di legge, eccependo che la dichiarazione del vice sindaco non aveva negato il debito, ma chiarito che non vi era disponibilità delle somme per farvi fronte in bilancio, denunciando l’illogicità di demandare ad un CTU la determinazione degli interessi, sostenendo l’inesistenza dei presupposti per condannare il Comune in solido con il vicesindaco, 5 di 16 lamentando la inesistenza del maggior danno a giustificazione della liquidazione degli interessi. RM IN proponeva a sua volta appello. La Corte d’appello di Catania, riuniti gli appelli, dichiarata la contumacia di IA TO AL, con la sentenza n 1993/2019, li ha respinti entrambi ed ha confermato la decisione di prime cure. Segnatamente, per quanto ancora di interesse, ha ritenuto che il danno lamentato da RI Strano, in ragione dell’intervento nella procedura esecutiva di ulteriori creditori muniti di causa di prelazione, fosse da porsi in relazione causale con la condotta tenuta dal Comune di CH che, pur sapendo di essere debitore dell’AIAS, anziché prendere atto della sussistenza di detto debito e aderire alla domanda attorea, ne aveva negato la ricorrenza e aveva mantenuto detta posizione nell’ambito del procedimento ex art. 548 cod.proc.civ. che ne era scaturito, provocato proprio dalle contestazioni del Comune in ordine alla sussistenza del debito;
ha giudicato destituita di fondamento la censura di RM IN sotto il profilo della carenza di legittimazione passiva per non avere conferito al vicesindaco alcuna specifica procura o indicazione ai fini della dichiarazione da rendere, essendo stato accertato che MA AM era stato delegato a modulare la dichiarazione in base alle risultanze d’ufficio; ha dichiarato inammissibile la richiesta di riforma della sentenza non definitiva nella parte in cui aveva disposto l’estinzione dell’azione nei confronti di IA TO AL per carenza della comunicazione e dell’accettazione ex art. 306 cod.proc.civ. alle altre parti del processo, perché la sentenza impugnata aveva ravvisato non i presupposti della rinuncia agli atti, bensì quelli della rinuncia all’azione che prescinde dall’accettazione dell’altra parte, atteso che essa fa venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio per ottenere l’accertamento negativo sull’azione proposta dall’attore; ha reputato generica la doglianza con cui RM IN lamentava 6 di 16 l’erroneo calcolo degli interessi e generico ed inammissibile il motivo di appello con cui era stato lamentato l’errore del primo giudice per avere dato mandato al CTU di determinare gli interessi anziché rimettere tale adempimento alla fase di esecuzione della sentenza;
ha rigettato il motivo di appello con cui il Comune di CH aveva lamentato che le due sentenze fossero state emesse da un Got, giudice onorario di Tribunale. Il Comune di CH ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi. RM IN ricorre avverso la medesima sentenza, formulando tre motivi. Resiste con controricorso ad entrambi i ricorsi RI Strano. Si dà atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. Il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore ES PE, ha chiesto il rigetto del ricorso del Comune di CH, l’accoglimento del secondo motivo del ricorso di RM IN, il rigetto del primo motivo e l’assorbimento del terzo. RAGIONI DELA DECISIONE Ricorso del Comune di CH 1) Con il primo motivo il Comune lamenta l’inesatta lettura dell’art. 43 bis, comma 2, del r.d. 30/01/1941, n. 12 in relazione all’art. 158 cod.proc.civ., perché, nonostante il mancato impedimento del giudice togato, le sentenze di prime cure erano state emesse da un GOT, il quale, in violazione dell’art. 43 bis del 7 di 16 r.d. n. 12/1941, aveva avuto un ruolo di udienza autonomo rispetto a quello del giudice togato, che prevedeva udienze calendarizzate per l’intero anno, e non già un ruolo ausiliario, come quello attribuito al giudice onorario dalla legge;
ciononostante, il Giudice d'appello, pur confermando che i giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare ogni sentenza per la quale non vi sia un divieto espresso, avrebbe omesso di considerare che la legge vieta al giudice onorario di tenere udienza quando è presente il giudice togato titolare dell’ufficio non impedito a trattare le cause e che nella sezione distaccata di Avola non si erano mai registrate situazioni di sproporzione fra organici degli uffici e domanda di giustizia che giustificassero l’attribuzione al giudice onorario di funzioni suppletive, identiche e concomitanti con quelle del giudice togato titolare. Insiste, quindi, che consentire al giudice togato di avere un proprio ruolo di udienza significherebbe, in violazione dell’art. 106 Cost., che richiede la selezione dei magistrati con il metodo del concorso, e dell’art. 102 Cost., che attribuisce l’amministrazione della giustizia ai magistrati ordinari, equiparare i magistrati togati a quelli onorari. In via incidentale, il Comune chiede di valutare di dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43 bis, comma 2, del r.d. n. 12/1941, ove interpretabile nel senso di consentire una sostanziale assimilazione dei giudici onorari a quelli onorari, sì da consentire a questi ultimi di trattare le cause e di deciderle con sentenza, a prescindere dall’assenza o dall’impedimento del giudice togato. Il motivo è infondato. Anche senza considerare che non è stato dimostrato che il GOT avesse un proprio ruolo di udienza né che avesse deciso nonostante il mancato impedimento del giudice togato, la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato che la nullità della 8 di 16 sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. è ravvisabile solo quando gli atti siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, poiché non investita della funzione concretamente esercitata e non anche quando sia emessa da un GOT, quand’anche non sia dimostrata la sua legittimazione consistente nell’impedimento dei giudici togati, essendo il loro impiego una misura apprezzabile nell'ottica di un'efficiente amministrazione della giustizia (Cass. 24/01/2019, n. 2047; Cass. 11/05/2022, n. 14874) e dovendosi l’espressione “impedimento o mancana di giudici ordinari” essere intesa come comprebsiva di quele situazioni di sporoporzioe fra organici degli uffici e domanda di giustizia (Cass. 4/12/2017, n. 28937). 2) Con il secondo motivo alla sentenza impugnata si imputano la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo, la violazione ed errata applicazione dell’art. 548 cod.proc.civ., la violazione dell’art. 2043 cod.civ. e l’inesistenza del presupposto per l’accoglimento della domanda. La Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto delle seguenti circostanze: a) il vice sindaco non aveva reso una dichiarazione negativa circa l’accertamento del debito, ma aveva solo precisato che le somme per estinguere il credito non erano nella disponibilità del Comune;
b) la mancata assegnazione a favore della ditta US ME non era dipesa dalla dichiarazione sostanzialmente negativa, ma da fattori esterni: errata interpretazione della dichiarazione del vicesindaco, scelte processuali dell’esecutante, ritardi nella riassunzione ex art. 627 cod.proc.civ., normativa che attribuisce un privilegio ai creditori intervenuti nella procedura;
c) non era stato dimostrato che se la dichiarazione del vicesindaco fosse stata positiva le somme sarebbero state effettivamente assegnate all’esecutante; d) il Pretore, ove fosse stato sollecitato dalla difesa dell’esecutante, avrebbe potuto chiedere, ex art. 117 cod.proc.civ., l’intervento del sindaco o del dirigente dell’ufficio 9 di 16 finanziario per fornire i chiarimenti che il vicesindaco, delegato, non era stato in grado di fornire;
e) in applicazione dell’art. 548, 1° comma, cod.proc.civ., nel testo ratione temporis vigente, il Pretore, su istanza di parte, avrebbe dovuto provvedere all’istruzione della causa a norma del libro secondo, altrimenti avrebbe dovuto rimettere le parti dinanzi al Tribunale competente, assegnando un termine perentorio per la riassunzione;
f) a fronte delle risposte del vicesindaco, il difensore dell’esecutante aveva chiesto l’assegnazione del credito di L. 268.255.331 a RI Strano, quindi, aveva riconosciuto che la dichiarazione del vicesindaco doveva intendersi quale dichiarazione positiva circa l’esistenza del debito e in subordine aveva chiesto l’assegnazione del termine di 30 giorni per la riassunzione dinanzi al Tribunale;
g), dopo la sentenza n. 1253/2001 del Tribunale di Siracusa, che aveva assegnato alla ditta US ME il termine di sei mesi per la riassunzione, la causa era stata riassunta in data 16 gennaio 2003, cioè dopo quattordici mesi e tale ritardo aveva consentito ai creditori privilegiati di AIAS di intervenire soddisfacendosi con precedenza;
h) la ditta US ME non aveva posto tutte le altre azioni consentitele per il recupero delle somme dovutele dall’AIAS di Siracusa;
i) non vi era prova che il danno subito dalla ditta US ME ammontasse a quello riconosciute con le sentenze impugnate. Anche senza considerare la sovrapposizione del vizio di omesso esame a quello di omessa pronuncia che hanno presupposti diversi, che già determinerebbe l’inammissibilità del motivo (infatti, “in sede di legittimità, è intrinsecamente contraddittoria la denuncia, con un unico motivo, dei vizi di omessa pronuncia e omessa motivazione, il primo dei quali implica la totale mancanza del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce nella violazione dell'articolo 112 del Cpc, mentre il secondo presuppone che la questione sia stata esaminata dal 10 di 16 giudice di merito, che l'abbia tuttavia risolta senza alcuna motivazione o con motivazione apparente, perplessa, illogica o gravemente contraddittoria, e va fatta valere ai sensi dell'articolo 132, comma 2, del Cpc.”: in termini, cfr. Cass. 1/09/2022 n. 25855 ), le censure non si correlano affatto, come dovrebbero, con la sentenza impugnata, dalla quale si evince che la Corte d’appello ha esaminato la dichiarazione resa dal vicesindaco MA AM, ha preso in considerazione la censura del sindaco RM IN che negava di avere conferito alcuna procura al vicesindaco, anche quelle ritenute tardive in ordine alla mera supplenza del vicesindaco, pervenendo a risultati eventualmente non collimanti con i desiderata di parte ricorrente. Di qui l’inconsistenza delle censure sia sotto il profilo dell’omesso esame sia sotto quello dell’omessa pronuncia. Quanto alle restanti doglianze il Collegio rileva che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito ( Cass. 02/09/2021, n.23792) Non è superfluo aggiungere che le circostanze riferite sono evocate senza il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ. 11 di 16 3) Con il terzo motivo il Comune di CH imputa alla Corte d'Appello di aver violato l’art. 28 Cost. e l’art. 115 cod.proc.civ. in relazione agli artt. 22 e 23 del dpr n. 3/1957. Secondo il Comune, la Corte d'Appello avrebbe erroneamente considerato sussistente un suo comportamento colposo (unitamente a quello del vicesindaco che aveva reso una dichiarazione negativa di debito, nonostante la nota dell’Ufficio servizi sociali del 19 gennaio 1999 che li aveva informati dell’esistenza del debito), benché, data la sua indisponibilità, non avesse reso alcuna dichiarazione e il vicesindaco avesse dichiarato, in conformità alla nota suddetta che non vi erano nel bilancio comunale somme disponibili per il pagamento né ordini di accreditamento disposti dalla Regione per il pagamento del servizio di trasporto disabili. Il motivo è inammissibile. La Corte d'Appello, con la sentenza impugnata, con cui, di nuovo, in tutta evidenza il ricorrente omette di raffrontarsi, ha rilevato che l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di CH, rispondendo ad una precisa richiesta inoltrata dall’assessore Giallongo “per il sindaco”, aveva certificato l’esistenza di u credito dell’AIAS nei confronti del Comune di CH attestando l’esistenza di somme liquidate e non pagate pari a L. 59.199,165 e di somme da liquidare nella misura di L. 268.225.331 nonché l’insussistenza in bilancio di somme disponibili e di ordini di accreditamento provenienti dalla regione. Il Comune anziché dar conto di ciò aveva reso una dichiarazione equivoca quanto alla ricorrenza del debito, che aveva reso necessaria l’instaurazione di un giudizio ad hoc per accertare l’obbligo del terzo. Ricorso incidentale di RM IN 4) Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5 12 di 16 cod.proc.civ., rappresentato dal documento contenente la delega conferita al vicesindaco. Con detto documento, riprodotto del ricorso nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ., il sindaco comunicava che sarebbe stato assente dal 19 gennaio al 23 gennaio 1999 e, ai sensi dell’art. 12, comma 7, della l. n. 7/1992, invitava il vicesindaco a sostituirlo nell’espletamento delle funzioni di sindaco;
pertanto, egli sostiene che detto documento non conteneva in senso proprio alcuna delega, atteso che l’assenza del sindaco integra una fattispecie tipica di diritto pubblico che non dà luogo ad una delega in senso civilistico: il vicesindaco, durante l’assenza del sindaco, esercita le stesse funzioni del sindaco con pienezza di poteri. Anche senza considerare la preclusione processuale di cui all’art. 348 ter ultimo comma cod.proc.civ., per superare la quale il ricorrente avrebbe dovuto, confrontando le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado con quelle poste a base della sentenza di rigetto del gravame, dimostrarne la diversità (ex plurimis , cfr. Cass. 28/02/2023, n. 5947), il ricorrente non confuta la statuizione con cui la Corte d'Appello ha ritenuto tardiva, perché resa in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e contenuta nella comparsa di risposta “ogni ulteriore difesa –inerente alla ricorrenza dell’istituto della delega in luogo di quella della mera supplenza” (p. 9 della sentenza). Tanto rende inammissibile il motivo. 5) Con il secondo motivo, in subordine, il ricorrente ascrive alla Corte d'Appello la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 Cost., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. La Corte d'Appello avrebbe fatto discendere la sua responsabilità solidale esclusivamente dalla qualificazione di sindaco delegante attribuitagli, senza accertare la ricorrenza di una sua condotta dolosa o quantomeno colposa, e sostiene che, quand’anche fosse 13 di 16 stato corretto qualificarlo come delegante, non avrebbe dovuto discenderne in automatico una sua responsabilità, occorrendo individuare la violazione di specifici doveri del delegante o la ricorrenza di un comportamento omissivo in relazione ad un atto obbligatorio di sorveglianza. Esclude anche che da parte del vicesindaco vi sia stata una violazione dei doveri d’ufficio, atteso che la dichiarazione ex art. 547 cod.proc.civ. non aveva negato il debito, ma aveva affermato che al comune, la regione Sicilia effettivo debitore, non aveva accreditato le somme per far fronte al servizio trasporto disabili e dette somme non erano state iscritte al bilancio. L’insieme delle argomentazioni difensive del Comune non consente di accogliere il motivo: la ricorrenza di una delega conferita al vicesindaco non può essere messa in discussione, perché la Corte d'Appello ha ritenuto provato che la delega fu conferita, deducendolo dal contenuto della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, nella parte in cui il sindaco RM IN affermava di avere incaricato il suo vice di rendere la dichiarazione ex art. 547 cod.proc.civ., indicandogli di modularla in base alle risultanze dell’ufficio; sicché per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto dimostrare che la dichiarazione resa dal vicesindaco aveva avuto un contenuto diverso da quello indicatogli;
invece, il ricorrente insiste sul fatto che il vicesindaco non avesse negato il debito, ma tenendo conto della nota dell’ufficio, si fosse limitato a rappresentare l’indisponibilità delle somme a bilanci;
su questo punto, del resto, la sentenza impugnata afferma (p. 9) che non era in discussione che il vice sindaco avesse reso una dichiarazione in senso difforme rispetto alle istruzioni ricevute. 6) Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. e lamenta la 14 di 16 violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. la Corte territoriale non avrebbe indicato i criteri seguiti per quantificare il danno, non avrebbe accertato la perdita subita dalla ditta US ME, né se ricorresse l’incapienza di AIAS. Aggiunge che la Corte d'Appello avrebbe omesso di pronunciarsi su una questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, rappresentata dall’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Anche questa censura manca di raffronto con la sentenza gravata, nella parte in cui ha respinto il motivo di appello, attraverso il quale RM IN aveva lamentato l’illegittimo calcolo degli interessi anatocistici sulle somme riconosciute dal giudice con la sentenza non definitiva: a p. 10, la Corte d'Appello dà atto che la doglianza era generica avuto riguardo per il tenore della sentenza impugnata, la quale, sulla scorta di Cass. 9888/1995, aveva riconosciuto a RI Strano – imprenditrice commerciale – il risarcimento del maggior danno, in ragione del costo del capitale sostenuto medio tempore, comprensivo degli interessi, essendo stata costretta a fare ricorso al credito bancario. Detta statuizione non è stata confutata, resiste alle censure del ricorrente e risulta in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "a seguito dell'assegnazione al creditore esecutante della somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato, si verifica la sostituzione del creditore esecutante all'originario creditore-debitore-pignorato, sicché, da quel momento, il terzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, al creditore esecutante;
tale pagamento estingue contemporaneamente il credito dell'assegnatario nei confronti del debitore esecutato e quello del terzo nei confronti del proprio creditore-esecutato. Pertanto, dal momento dell'assegnazione, il ritardo nell'adempimento dà diritto al creditore-esecutante di pretendere 15 di 16 dal terzo sia gli interessi, sia l'ulteriore risarcimento, ove dimostri di aver subito un danno ulteriore, a norma dell'art. 1224 cod. civ." (Cass. 11/03/2019, n. 6957). 7) Ne consegue il rigetto sia del ricorso principale sia di quello incidentale. 8) Il Collegio, pur rilevando il difetto di notifica nei confronti di IA TO AL, ritiene debba farsi applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale “il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod.proc.civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti Cass., Sez. Un.,. 22/03/2010, n. 6826; Cass. 21/05/2018, n. 12515; 10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106). Pertanto, reputa superfluo disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio, atteso tale provvedimento si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. 8) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. 16 di 16 Compensa le spese tra il ricorrente principale e quello incidentale, data la reciproca soccombenza. Condanna il ricorrente principale e il ricorrente incidentale, in solido, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del p.r. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 09/05/2023, nella Camera di Consiglio della
LV ON AR;
-resistenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1773/2019, depositata il 19/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI. 3 di 16 FATTI DI CAUSA La ditta individuale US ME, in persona di RI Strano, citava il Comune di CH nonché RM IN, all’epoca dei fatti sindaco del medesimo comune, e TO AL, nella veste di erede di MA AM, all’epoca vicesindaco, dinanzi al Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento dei danni, quantificati in euro 200.123,82, asseritamente causati dalla dichiarazione resa da MA AM, su delega del sindaco, in sede di procedura di pignoramento presso terzi promossa nei confronti dell’Associazione Italiana Assistenza Spastici (AIAS) per il pignoramento del credito da essa vantato nei confronti del Comune di CH. A tal fine deduceva che: - il decreto n. 475/1994 emesso dal Tribunale di Siracusa aveva ingiunto all’AIAS di corrisponderle la somma di l. 389.175.340; - l’AIAS era creditrice del Comune di CH della stessa somma;
- aveva avviato il pignoramento presso terzi, con atto notificato al Comune di CH in data 28 dicembre 1998, di eventuali somme giacenti presso l’ente comunale per i crediti vantati dall’AIAS; - MA AM, delegato dal sindaco, all’udienza del 20 gennaio 1999, in sede di dichiarazione ex art. 547 cod.proc.civ., aveva affermato che il Comune non disponeva di alcuna somma in bilancio per accrediti della regione Sicilia non liquidati a favore dell’AIAS di Siracusa per il servizio trasporto disabili dal 1998 al 1994; - nel corso della medesima udienza veniva prodotta la sentenza n. 318/1995 con cui il Tribunale di Siracusa aveva condannato il Comune al pagamento a favore dell’AIAS dell’importo di l. 268.225.331 e una certificazione del Comune che riconosceva di essere debitore ne confronti di AIAS dell’importo liquidato in detta sentenza;
4 di 16 - il Pretore di CH aveva rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Siracusa perché accertasse l’obbligo del Comune di CH assegnando 30 giorni per la riassunzione. - il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 1253/2001, accertava che l’AIAS di Siracusa era creditrice dell’importo di l. 268.225.331 nei confronti del Comune di CH ed assegnava alla US ME il termine di sei mesi per la riassunzione del processo esecutivo;
- nella procedura esecutiva intervenivano altri creditori privilegiati, i dipendenti dell’AIAS, sicché non aveva potuto soddisfare le sue pretese creditorie non assistite da alcuna garanzia. Sosteneva, pertanto, che il fatto che il Comune di CH non avesse reso la dichiarazione positiva, nonostante la sentenza del Tribunale di Siracusa le avesse cagionato un danno pari al credito non riscosso. Con sentenza non definitiva n. 246/2010, il Tribunale di Siracusa condannava i convenuti in solido al pagamento di euro 200.123,82 a favore della ditta US ME, rinviando la determinazione degli interessi alla nomina di un CTU. Con sentenza definitiva n. 281/13, i convenuti in solido venivano condannati al pagamento di ulteriori euro 123.971,48. Il Comune di CH impugnava sia la sentenza definitiva sia quella non definitiva, dinanzi alla Corte d'Appello di Catania, adducendone la nullità in quanto pronunciate da un Got senza che ne ricorressero i presupposti di legge, eccependo che la dichiarazione del vice sindaco non aveva negato il debito, ma chiarito che non vi era disponibilità delle somme per farvi fronte in bilancio, denunciando l’illogicità di demandare ad un CTU la determinazione degli interessi, sostenendo l’inesistenza dei presupposti per condannare il Comune in solido con il vicesindaco, 5 di 16 lamentando la inesistenza del maggior danno a giustificazione della liquidazione degli interessi. RM IN proponeva a sua volta appello. La Corte d’appello di Catania, riuniti gli appelli, dichiarata la contumacia di IA TO AL, con la sentenza n 1993/2019, li ha respinti entrambi ed ha confermato la decisione di prime cure. Segnatamente, per quanto ancora di interesse, ha ritenuto che il danno lamentato da RI Strano, in ragione dell’intervento nella procedura esecutiva di ulteriori creditori muniti di causa di prelazione, fosse da porsi in relazione causale con la condotta tenuta dal Comune di CH che, pur sapendo di essere debitore dell’AIAS, anziché prendere atto della sussistenza di detto debito e aderire alla domanda attorea, ne aveva negato la ricorrenza e aveva mantenuto detta posizione nell’ambito del procedimento ex art. 548 cod.proc.civ. che ne era scaturito, provocato proprio dalle contestazioni del Comune in ordine alla sussistenza del debito;
ha giudicato destituita di fondamento la censura di RM IN sotto il profilo della carenza di legittimazione passiva per non avere conferito al vicesindaco alcuna specifica procura o indicazione ai fini della dichiarazione da rendere, essendo stato accertato che MA AM era stato delegato a modulare la dichiarazione in base alle risultanze d’ufficio; ha dichiarato inammissibile la richiesta di riforma della sentenza non definitiva nella parte in cui aveva disposto l’estinzione dell’azione nei confronti di IA TO AL per carenza della comunicazione e dell’accettazione ex art. 306 cod.proc.civ. alle altre parti del processo, perché la sentenza impugnata aveva ravvisato non i presupposti della rinuncia agli atti, bensì quelli della rinuncia all’azione che prescinde dall’accettazione dell’altra parte, atteso che essa fa venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio per ottenere l’accertamento negativo sull’azione proposta dall’attore; ha reputato generica la doglianza con cui RM IN lamentava 6 di 16 l’erroneo calcolo degli interessi e generico ed inammissibile il motivo di appello con cui era stato lamentato l’errore del primo giudice per avere dato mandato al CTU di determinare gli interessi anziché rimettere tale adempimento alla fase di esecuzione della sentenza;
ha rigettato il motivo di appello con cui il Comune di CH aveva lamentato che le due sentenze fossero state emesse da un Got, giudice onorario di Tribunale. Il Comune di CH ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi. RM IN ricorre avverso la medesima sentenza, formulando tre motivi. Resiste con controricorso ad entrambi i ricorsi RI Strano. Si dà atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. Il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore ES PE, ha chiesto il rigetto del ricorso del Comune di CH, l’accoglimento del secondo motivo del ricorso di RM IN, il rigetto del primo motivo e l’assorbimento del terzo. RAGIONI DELA DECISIONE Ricorso del Comune di CH 1) Con il primo motivo il Comune lamenta l’inesatta lettura dell’art. 43 bis, comma 2, del r.d. 30/01/1941, n. 12 in relazione all’art. 158 cod.proc.civ., perché, nonostante il mancato impedimento del giudice togato, le sentenze di prime cure erano state emesse da un GOT, il quale, in violazione dell’art. 43 bis del 7 di 16 r.d. n. 12/1941, aveva avuto un ruolo di udienza autonomo rispetto a quello del giudice togato, che prevedeva udienze calendarizzate per l’intero anno, e non già un ruolo ausiliario, come quello attribuito al giudice onorario dalla legge;
ciononostante, il Giudice d'appello, pur confermando che i giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare ogni sentenza per la quale non vi sia un divieto espresso, avrebbe omesso di considerare che la legge vieta al giudice onorario di tenere udienza quando è presente il giudice togato titolare dell’ufficio non impedito a trattare le cause e che nella sezione distaccata di Avola non si erano mai registrate situazioni di sproporzione fra organici degli uffici e domanda di giustizia che giustificassero l’attribuzione al giudice onorario di funzioni suppletive, identiche e concomitanti con quelle del giudice togato titolare. Insiste, quindi, che consentire al giudice togato di avere un proprio ruolo di udienza significherebbe, in violazione dell’art. 106 Cost., che richiede la selezione dei magistrati con il metodo del concorso, e dell’art. 102 Cost., che attribuisce l’amministrazione della giustizia ai magistrati ordinari, equiparare i magistrati togati a quelli onorari. In via incidentale, il Comune chiede di valutare di dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43 bis, comma 2, del r.d. n. 12/1941, ove interpretabile nel senso di consentire una sostanziale assimilazione dei giudici onorari a quelli onorari, sì da consentire a questi ultimi di trattare le cause e di deciderle con sentenza, a prescindere dall’assenza o dall’impedimento del giudice togato. Il motivo è infondato. Anche senza considerare che non è stato dimostrato che il GOT avesse un proprio ruolo di udienza né che avesse deciso nonostante il mancato impedimento del giudice togato, la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato che la nullità della 8 di 16 sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. è ravvisabile solo quando gli atti siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, poiché non investita della funzione concretamente esercitata e non anche quando sia emessa da un GOT, quand’anche non sia dimostrata la sua legittimazione consistente nell’impedimento dei giudici togati, essendo il loro impiego una misura apprezzabile nell'ottica di un'efficiente amministrazione della giustizia (Cass. 24/01/2019, n. 2047; Cass. 11/05/2022, n. 14874) e dovendosi l’espressione “impedimento o mancana di giudici ordinari” essere intesa come comprebsiva di quele situazioni di sporoporzioe fra organici degli uffici e domanda di giustizia (Cass. 4/12/2017, n. 28937). 2) Con il secondo motivo alla sentenza impugnata si imputano la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo, la violazione ed errata applicazione dell’art. 548 cod.proc.civ., la violazione dell’art. 2043 cod.civ. e l’inesistenza del presupposto per l’accoglimento della domanda. La Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto delle seguenti circostanze: a) il vice sindaco non aveva reso una dichiarazione negativa circa l’accertamento del debito, ma aveva solo precisato che le somme per estinguere il credito non erano nella disponibilità del Comune;
b) la mancata assegnazione a favore della ditta US ME non era dipesa dalla dichiarazione sostanzialmente negativa, ma da fattori esterni: errata interpretazione della dichiarazione del vicesindaco, scelte processuali dell’esecutante, ritardi nella riassunzione ex art. 627 cod.proc.civ., normativa che attribuisce un privilegio ai creditori intervenuti nella procedura;
c) non era stato dimostrato che se la dichiarazione del vicesindaco fosse stata positiva le somme sarebbero state effettivamente assegnate all’esecutante; d) il Pretore, ove fosse stato sollecitato dalla difesa dell’esecutante, avrebbe potuto chiedere, ex art. 117 cod.proc.civ., l’intervento del sindaco o del dirigente dell’ufficio 9 di 16 finanziario per fornire i chiarimenti che il vicesindaco, delegato, non era stato in grado di fornire;
e) in applicazione dell’art. 548, 1° comma, cod.proc.civ., nel testo ratione temporis vigente, il Pretore, su istanza di parte, avrebbe dovuto provvedere all’istruzione della causa a norma del libro secondo, altrimenti avrebbe dovuto rimettere le parti dinanzi al Tribunale competente, assegnando un termine perentorio per la riassunzione;
f) a fronte delle risposte del vicesindaco, il difensore dell’esecutante aveva chiesto l’assegnazione del credito di L. 268.255.331 a RI Strano, quindi, aveva riconosciuto che la dichiarazione del vicesindaco doveva intendersi quale dichiarazione positiva circa l’esistenza del debito e in subordine aveva chiesto l’assegnazione del termine di 30 giorni per la riassunzione dinanzi al Tribunale;
g), dopo la sentenza n. 1253/2001 del Tribunale di Siracusa, che aveva assegnato alla ditta US ME il termine di sei mesi per la riassunzione, la causa era stata riassunta in data 16 gennaio 2003, cioè dopo quattordici mesi e tale ritardo aveva consentito ai creditori privilegiati di AIAS di intervenire soddisfacendosi con precedenza;
h) la ditta US ME non aveva posto tutte le altre azioni consentitele per il recupero delle somme dovutele dall’AIAS di Siracusa;
i) non vi era prova che il danno subito dalla ditta US ME ammontasse a quello riconosciute con le sentenze impugnate. Anche senza considerare la sovrapposizione del vizio di omesso esame a quello di omessa pronuncia che hanno presupposti diversi, che già determinerebbe l’inammissibilità del motivo (infatti, “in sede di legittimità, è intrinsecamente contraddittoria la denuncia, con un unico motivo, dei vizi di omessa pronuncia e omessa motivazione, il primo dei quali implica la totale mancanza del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce nella violazione dell'articolo 112 del Cpc, mentre il secondo presuppone che la questione sia stata esaminata dal 10 di 16 giudice di merito, che l'abbia tuttavia risolta senza alcuna motivazione o con motivazione apparente, perplessa, illogica o gravemente contraddittoria, e va fatta valere ai sensi dell'articolo 132, comma 2, del Cpc.”: in termini, cfr. Cass. 1/09/2022 n. 25855 ), le censure non si correlano affatto, come dovrebbero, con la sentenza impugnata, dalla quale si evince che la Corte d’appello ha esaminato la dichiarazione resa dal vicesindaco MA AM, ha preso in considerazione la censura del sindaco RM IN che negava di avere conferito alcuna procura al vicesindaco, anche quelle ritenute tardive in ordine alla mera supplenza del vicesindaco, pervenendo a risultati eventualmente non collimanti con i desiderata di parte ricorrente. Di qui l’inconsistenza delle censure sia sotto il profilo dell’omesso esame sia sotto quello dell’omessa pronuncia. Quanto alle restanti doglianze il Collegio rileva che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito ( Cass. 02/09/2021, n.23792) Non è superfluo aggiungere che le circostanze riferite sono evocate senza il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ. 11 di 16 3) Con il terzo motivo il Comune di CH imputa alla Corte d'Appello di aver violato l’art. 28 Cost. e l’art. 115 cod.proc.civ. in relazione agli artt. 22 e 23 del dpr n. 3/1957. Secondo il Comune, la Corte d'Appello avrebbe erroneamente considerato sussistente un suo comportamento colposo (unitamente a quello del vicesindaco che aveva reso una dichiarazione negativa di debito, nonostante la nota dell’Ufficio servizi sociali del 19 gennaio 1999 che li aveva informati dell’esistenza del debito), benché, data la sua indisponibilità, non avesse reso alcuna dichiarazione e il vicesindaco avesse dichiarato, in conformità alla nota suddetta che non vi erano nel bilancio comunale somme disponibili per il pagamento né ordini di accreditamento disposti dalla Regione per il pagamento del servizio di trasporto disabili. Il motivo è inammissibile. La Corte d'Appello, con la sentenza impugnata, con cui, di nuovo, in tutta evidenza il ricorrente omette di raffrontarsi, ha rilevato che l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di CH, rispondendo ad una precisa richiesta inoltrata dall’assessore Giallongo “per il sindaco”, aveva certificato l’esistenza di u credito dell’AIAS nei confronti del Comune di CH attestando l’esistenza di somme liquidate e non pagate pari a L. 59.199,165 e di somme da liquidare nella misura di L. 268.225.331 nonché l’insussistenza in bilancio di somme disponibili e di ordini di accreditamento provenienti dalla regione. Il Comune anziché dar conto di ciò aveva reso una dichiarazione equivoca quanto alla ricorrenza del debito, che aveva reso necessaria l’instaurazione di un giudizio ad hoc per accertare l’obbligo del terzo. Ricorso incidentale di RM IN 4) Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5 12 di 16 cod.proc.civ., rappresentato dal documento contenente la delega conferita al vicesindaco. Con detto documento, riprodotto del ricorso nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ., il sindaco comunicava che sarebbe stato assente dal 19 gennaio al 23 gennaio 1999 e, ai sensi dell’art. 12, comma 7, della l. n. 7/1992, invitava il vicesindaco a sostituirlo nell’espletamento delle funzioni di sindaco;
pertanto, egli sostiene che detto documento non conteneva in senso proprio alcuna delega, atteso che l’assenza del sindaco integra una fattispecie tipica di diritto pubblico che non dà luogo ad una delega in senso civilistico: il vicesindaco, durante l’assenza del sindaco, esercita le stesse funzioni del sindaco con pienezza di poteri. Anche senza considerare la preclusione processuale di cui all’art. 348 ter ultimo comma cod.proc.civ., per superare la quale il ricorrente avrebbe dovuto, confrontando le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado con quelle poste a base della sentenza di rigetto del gravame, dimostrarne la diversità (ex plurimis , cfr. Cass. 28/02/2023, n. 5947), il ricorrente non confuta la statuizione con cui la Corte d'Appello ha ritenuto tardiva, perché resa in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e contenuta nella comparsa di risposta “ogni ulteriore difesa –inerente alla ricorrenza dell’istituto della delega in luogo di quella della mera supplenza” (p. 9 della sentenza). Tanto rende inammissibile il motivo. 5) Con il secondo motivo, in subordine, il ricorrente ascrive alla Corte d'Appello la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 Cost., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. La Corte d'Appello avrebbe fatto discendere la sua responsabilità solidale esclusivamente dalla qualificazione di sindaco delegante attribuitagli, senza accertare la ricorrenza di una sua condotta dolosa o quantomeno colposa, e sostiene che, quand’anche fosse 13 di 16 stato corretto qualificarlo come delegante, non avrebbe dovuto discenderne in automatico una sua responsabilità, occorrendo individuare la violazione di specifici doveri del delegante o la ricorrenza di un comportamento omissivo in relazione ad un atto obbligatorio di sorveglianza. Esclude anche che da parte del vicesindaco vi sia stata una violazione dei doveri d’ufficio, atteso che la dichiarazione ex art. 547 cod.proc.civ. non aveva negato il debito, ma aveva affermato che al comune, la regione Sicilia effettivo debitore, non aveva accreditato le somme per far fronte al servizio trasporto disabili e dette somme non erano state iscritte al bilancio. L’insieme delle argomentazioni difensive del Comune non consente di accogliere il motivo: la ricorrenza di una delega conferita al vicesindaco non può essere messa in discussione, perché la Corte d'Appello ha ritenuto provato che la delega fu conferita, deducendolo dal contenuto della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, nella parte in cui il sindaco RM IN affermava di avere incaricato il suo vice di rendere la dichiarazione ex art. 547 cod.proc.civ., indicandogli di modularla in base alle risultanze dell’ufficio; sicché per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto dimostrare che la dichiarazione resa dal vicesindaco aveva avuto un contenuto diverso da quello indicatogli;
invece, il ricorrente insiste sul fatto che il vicesindaco non avesse negato il debito, ma tenendo conto della nota dell’ufficio, si fosse limitato a rappresentare l’indisponibilità delle somme a bilanci;
su questo punto, del resto, la sentenza impugnata afferma (p. 9) che non era in discussione che il vice sindaco avesse reso una dichiarazione in senso difforme rispetto alle istruzioni ricevute. 6) Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. e lamenta la 14 di 16 violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. la Corte territoriale non avrebbe indicato i criteri seguiti per quantificare il danno, non avrebbe accertato la perdita subita dalla ditta US ME, né se ricorresse l’incapienza di AIAS. Aggiunge che la Corte d'Appello avrebbe omesso di pronunciarsi su una questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, rappresentata dall’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Anche questa censura manca di raffronto con la sentenza gravata, nella parte in cui ha respinto il motivo di appello, attraverso il quale RM IN aveva lamentato l’illegittimo calcolo degli interessi anatocistici sulle somme riconosciute dal giudice con la sentenza non definitiva: a p. 10, la Corte d'Appello dà atto che la doglianza era generica avuto riguardo per il tenore della sentenza impugnata, la quale, sulla scorta di Cass. 9888/1995, aveva riconosciuto a RI Strano – imprenditrice commerciale – il risarcimento del maggior danno, in ragione del costo del capitale sostenuto medio tempore, comprensivo degli interessi, essendo stata costretta a fare ricorso al credito bancario. Detta statuizione non è stata confutata, resiste alle censure del ricorrente e risulta in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "a seguito dell'assegnazione al creditore esecutante della somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato, si verifica la sostituzione del creditore esecutante all'originario creditore-debitore-pignorato, sicché, da quel momento, il terzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, al creditore esecutante;
tale pagamento estingue contemporaneamente il credito dell'assegnatario nei confronti del debitore esecutato e quello del terzo nei confronti del proprio creditore-esecutato. Pertanto, dal momento dell'assegnazione, il ritardo nell'adempimento dà diritto al creditore-esecutante di pretendere 15 di 16 dal terzo sia gli interessi, sia l'ulteriore risarcimento, ove dimostri di aver subito un danno ulteriore, a norma dell'art. 1224 cod. civ." (Cass. 11/03/2019, n. 6957). 7) Ne consegue il rigetto sia del ricorso principale sia di quello incidentale. 8) Il Collegio, pur rilevando il difetto di notifica nei confronti di IA TO AL, ritiene debba farsi applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale “il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod.proc.civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti Cass., Sez. Un.,. 22/03/2010, n. 6826; Cass. 21/05/2018, n. 12515; 10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106). Pertanto, reputa superfluo disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio, atteso tale provvedimento si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. 8) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. 16 di 16 Compensa le spese tra il ricorrente principale e quello incidentale, data la reciproca soccombenza. Condanna il ricorrente principale e il ricorrente incidentale, in solido, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del p.r. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 09/05/2023, nella Camera di Consiglio della