Sentenza 14 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di abitualità del reato, mentre in quella presunta dalla legge il giudice deve limitarsi ad accertare i soli elementi necessari e sufficienti, tassativamente determinati dal legislatore, nell'ipotesi di abitualità ritenuta dal giudice, quest'ultimo, in aggiunta ai primi, deve anche compiere una valutazione discrezionale in ordine ad altri elementi indicati dal legislatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2012, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 14/12/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - N. 3188
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 19520/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET ER, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 13/10/2011 della Corte d'appello dell'Aquila sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, D'AMBROSIO Vito che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 13/10/2011, la Corte di appello dell'Aquila, confermava la sentenza del Gup presso il Tribunale di Pescara, in data 8/10/2009, che aveva condannato ET ER alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per il reato di rapina aggravata ed aveva dichiarato il ET delinquente abituale con l'applicazione della misura di sicurezza dell'assegnazione a colonia agricola.
2. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando quattro motivi di gravame con i quali deduce:
1) Violazione di legge con riferimento all'art. 62 c.p., n. 4, dolendosi del mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità;
2) Violazione di legge con riferimento all'art. 62 c.p., n. 4, dolendosi della mancata concessione delle generiche;
3) Violazione di legge con riferimento all'art. 89 cod. pen. dolendosi del mancato riconoscimento dell'attenuante del vizio parziale di mente;
4) Violazione di legge con riferimento alla dichiarazione di abitualità nel reato e vizio della motivazione sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Per quanto riguarda il primo motivo, è inammissibile, in quanto manifestamente infondata, l'eccezione di violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Nel caso di specie la Corte ha escluso che il danno, tenuto conto del denaro (Euro 1500/2000) e della merce sottratta (Euro 400) potesse considerarsi di speciale tenuità, con un giudizio in fatto che non può essere rivalutato in sede di legittimità. Occorre, inoltre, considerare che essendo la rapina un reato plurioffensivo, il danno deve essere considerato globalmente, in tutti i suoi elementi. Al riguardo questa Corte ha statuito che la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non è integrata per il solo fatto della scarsa entità del valore della cosa (nella specie del denaro sottratto nel corso di una rapina), occorrendo far riferimento ad una valutazione il più completa possibile del danno (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 36916 del 28/09/2011 Ud. (dep. 13/10/2011) Rv. 251152).
3. Parimenti inammissibile è il motivo concernente le non concesse attenuanti generiche e la misura della pena giacché la motivazione della impugnata sentenza, pure su tali punti conforme a quella del primo giudice, si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i precedenti penali dell'imputato - elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62 bis c.p.p. - nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell'apprezzamento della gravità dei fatti. Nè il ricorrente indica elementi non considerati in positivo decisivi ai fini di una diversa valutazione. 4. È inammissibile anche il terzo motivo di ricorso in punto di mancato riconoscimento del vizio parziale di mente, per la genericità della censura poiché il ricorrente non ha nemmeno dedotto una situazione di tipo patologico, capace di incidere, menomandola grandemente, sulla capacità di intendere e volere.
5. Infine, è infondato il quarto motivo di ricorso in punto di dichiarazione di abitualità nel reato. Secondo l'insegnamento di questa Corte nel caso in cui si verta in tema di abitualità presunta dalla legge, ex art. 102 cod. pen., il giudice deve limitarsi ad accertare i soli elementi necessari e sufficienti, tassativamente determinati dal legislatore;
è solo nell'ipotesi di abitualità ritenuta dal giudice, di cui all'art. 103 c.p., che il giudice, oltre ad accertare gli elementi richiesti dalla legge e da essa determinati, deve anche compiere una valutazione discrezionale in ordine ad altri elementi indicati dal legislatore, al fine della configurazione o meno dell'abitualità nel caso concreto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12333 del 08/11/1988 Ud. (dep. 13/12/1988) Rv. 179922). Nel caso di specie i giudici del merito hanno pronunziato la dichiarazione di abitualità nel reato presunta, ai sensi dell'art.102 cod. pen. ricorrendone i presupposti ivi indicati. Pertanto
nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata sotto questo profilo.
6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2013