Sentenza 17 marzo 2009
Massime • 1
La concessione della detenzione domiciliare non può essere esclusa sulla sola considerazione che, all'esito delle valutazioni sulla meritevolezza del beneficio, si riscontri la persistenza di un tasso di pericolosità sociale del condannato, sempre che lo stato detentivo, anche se domiciliare, e le altre prescrizioni siano idonee a contenere il rischio di recidiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2009, n. 14962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14962 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 17/03/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1123
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 043606/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO CO, N. IL 16/08/1963;
avverso ORDINANZA del 27/10/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Con ordinanza in data 27 ottobre 2008 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha respinto la istanza di applicazione della detenzione domiciliare presentata da TI FR in relazione alla condanna alla pena di quattro anni di reclusione inflitta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i reati di detenzione di arma clandestina e di un proiettile calibro 38 special, commessi il 16.9.2006 e per cui si trovava agli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 10. Il Tribunale di Sorveglianza ha rilevato che il condannato aveva precedenti penali per furto, rapina e armi, resistenza a pubblico ufficiale e armi commessi fra il 1982 e il 1998 e che i fatti oggetto della condanna in esecuzione erano particolarmente allarmanti sotto il profilo della pericolosità sociale, poiché erano vicini nel tempo e il TI era stato trovato con una pistola con il colpo in canna mentre si aggirava in un luogo appartato frequentato da coppiette;
per cui la probabilità di recidiva specifica, anche alla luce delle recenti informative dei Carabinieri che avevano qualificato il soggetto come socialmente pericoloso alla stregua dei suoi precedenti, rendeva inopportuna la prosecuzione della pena in regime extramurario, apparendo invece necessario il percorso rieducativo e trattamentale del soggetto in carcere al fine di verificare la graduale progressione del recupero.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del TI lamentando violazione dell'art. 47 ter, comma 1 bis, Ordinamento Penitenziario e difetto di motivazione del provvedimento impugnato poiché il condannato era stato ritenuto socialmente pericoloso sulla sola base della gravita del reato e della informativa dei Carabinieri in data 17.6.2008, senza considerare che subito dopo l'arresto per il reato per cui aveva riportato la condanna in esecuzione, il GIP, già in sede di convalida, in data 19.9.2006, aveva applicato gli arresti domiciliari, ritenuta misura adeguata a tutelare la esigenza cautelare del pericolo della commissione di reati della stessa specie;
per cui appariva illogico che dopo più di due anni di arresti domiciliari, fra l'altro trascorsi senza alcuna violazione delle prescrizioni, tanto che il magistrato di sorveglianza aveva concesso al condannato la liberazione anticipata per quel periodo con provvedimento del 7.7.2008, il Tribunale di Sorveglianza avesse poi negato la detenzione domiciliare che si poneva come sviluppo logico dei precedenti arresti domiciliari.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il ricorso è in effetti fondato.
La detenzione domiciliare, nelle varie ipotesi previste dall'ordinamento penitenziario ed in particolar modo nel caso di concessione della misura alternativa per la esecuzione di pene detentive brevi (art. 47 ter, comma 1 bis, Ordinamento Penitenziario), come nel caso in esame, presuppone sempre una prognosi positiva e la meritevolezza del condannato, al pari di tutte le misure alternative, ma non esige, così come non la esige neppure la più vasta misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, la completa emenda, che costituisce invece la finalità della misura e del trattamento. La detenzione domiciliare si distingue comunque dall'affidamento in prova per la maggiore afflittività e la maggiore idoneità al controllo della pericolosità sociale residua del condannato, che normalmente persiste, poiché, in caso di già completa emenda, potrebbe accedere a superiori benefici. Ciò posto, la gravità dei fatti commessi e la esistenza di precedenti penali costituiscono elementi che devono essere valutati dal Tribunale di Sorveglianza nell'ambito del suo discrezionale giudizio di opportunità del trattamento alternativo, però la persistenza, all'esito di tale giudizio, di una dose di pericolosità non è da sola idonea ad escludere la misura qualora lo stato detentivo, anche se domiciliare, e altre prescrizioni, siano idonei a contenere il rischio di recidiva.
Tale valutazione è mancata nel caso in esame in cui, essendo stato fra l'altro il condannato nei due anni pregressi in stato di arresti domiciliari senza dare adito a rimarchi, tanto che il periodo era già stato valutato dal magistrato di sorveglianza al fini della liberazione anticipata, la idoneità della misura ad evitare il pericolo di commissione di altri reati era già stata sperimentata positivamente, ma di ciò il Tribunale di Sorveglianza non ha tenuto alcun conto. Ed anche il rilievo, contenuto nel provvedimento impugnato, per cui il tempo trascorso dalla commissione del reato era troppo breve per una prognosi positiva appare incongruo poiché si trattava di più di due anni e cioè di più della metà della pena complessiva da espiare.
Si tratta di un travisamento emergente dalla stesso provvedimento impugnato e che, unito al mancato esame degli altri elementi indicati dal ricorrente, inficiano gravemente la logicità della motivazione del provvedimento impugnato, il quale deve essere pertanto annullato con rinvio, a norma dell'art. 623 c.p.p., lett. a), allo stesso giudice. Quest'ultimo dovrà rivalutare l'intero materiale probatorio, con libertà di giudizio, alla stregua del principio di diritto per cui la concessione della detenzione domiciliare non richiede la totale emenda bensì soltanto la meritevolezza e la idoneità della misura a prevenire il pericolo di recidiva, anche alla stregua delle prescrizioni che possono essere imposte.
P.Q.M.
LA CORTE SEZIONE PRIMA PENALE Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale
di Sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2009