Sentenza 15 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2001, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT0 0 4 6 8 5 / 210 % ZI E Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo TREZZA R.G.N. 983/00 - - Cron. 842 Consigliere - Dott. Mario PUTATURO DONATI Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Ud. 29/09/00Consigliere Dott. Bruno BALLETTI Rel. Consigliere C.C. Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. ANTONIO, BACARO MAURO, CANDELORI per diritti L. 1800 PAOLO, ANTONELLI CATANESE PIETRO, CATANESH 15-GEN 2001- MASSIMO, CARIGNANI SALVATORE, RI GIUSEPPE, FILIPPONI PIETRO, GIUNTA MATERAZZI GIOVANNI, PARCA CANCELLERIASALVAT ORE, ANTONIO, ZINGARELLI LUIGI, BIANCHINI RICCARDI ROMEO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato CARLETTI FIORAVANTE, rappresentati e difesi dall'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PIERMARINO PIERMARINI, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale - ricorrenti al Sig. CARLETTI 2000 contro per diritti L. FEB 20 3921 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro CANCELL -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, al Sig. AW.GEN. STATO presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO cheSTATO, lo per digitti -6 MAR. 2001 rappresenta e difende ope legis;
IL CANCELLIERE - resistente 40/99 999999/99 del Tribunale di l'ordinanza 1. avvers0 PERUGIA, emessa il 17/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/09/00 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore MARZONE, che ha concluso Generale Dott. ANTONIO di Cassazione, in camera di chiedendo che la Corte inammissibile il ricorso, con le consiglio, dichiari 3 conseguenze di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il rag. EL ON e gli altri in epigrafe indicati propongono ricorso per regolamento di competenza nei confronti dell'ordinanza - emessa il 17 dicembre 1999 dal Tribunale di Perugia, sezione lavoro, nel giudizio relativo all'appello proposto dal Ministero delle Finanze avverso la sentenza emessa dal Pretore del lavoro di Terni del 14.12.98 - con la quale è stato disposto, ai sensi degli artt. 439 e 427 cod. proc. civ., di procedere nelle forme ordinarie, ordinando che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie e fissando successiva udienza per la precisazione delle conclusioni. Il Ministero delle Finanze ha depositato memoria eccependo l'inammissibilità del regolamento di competenza. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti, giudici tributari delle commissioni di primo e secondo grado di Terni, eccepiscono preliminarmente la nullità del provvedimento decisorio emesso dal Tribunale il quale, ad onta della forma assunta, avrebbe il contenuto sostanziale di - sentenza - per radicale difetto di motivazione ed insistono per il riconoscimento della competenza del giudice del lavoro in relazione alla pretesa fatta valere, che attiene al riconoscimento del diritto alla indennità di cui all'art. 3 della legge n. 27 del 1981, previo accertamento della qualifica di magistrati onorari. Il ricorso è inammissibile, perché proposto avverso un provvedimento non avente alcun contenuto decisorio in merito alla competenza. Con esso infatti il Tribunale premesso che la causa era stata erroneamente introdotta davanti al Pretore di Terni nelle forme del processo del lavoro, sebbene la controversia non rientrasse in alcuna delle fattispecie previste dall' art. 409 cod. proc. civ. si è limitato a disporre la - regolarizzazione tributaria degli atti, ai sensi degli artt. 439 e 427 dello stesso codice, - ed a fissare una successiva udienza per la precisazione delle conclusioni. L'ordinanza pertanto non contiene alcuna pronuncia, neppure implicita, sulla competenza, impugnabile ex art. 42 cod. proc. civ., tale non potendosi considerare né il provvedimento relativo al cambiamento del rito, né quello relativo al rinvio dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, avuto riguardo al loro contenuto meramente ordinatorio e non decisorio (nello stesso senso Cass. N. 3975 del 1999). Il ricorso per regolamento di competenza è pertanto inammissibile. Le spese, liquidate come da dispositivo, sono a carico dei ricorrenti in solido.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese liquidate in £ 7.200, oltre £ due milioni per onorari. Così deciso in Roma il 29 settembre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Tresse| incense тни Std e IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 5 GEN. 2001 IL _ABORATORE BI CANCELLERIA Z N A O T I ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DY REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533