Sentenza 10 febbraio 2010
Massime • 1
Non è inammissibile per tardività la richiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella di affidamento in prova, atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2010, n. 16442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16442 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/02/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 409
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 36520/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PENNACCHIO DARIO, N. IL 06/07/1951;
avverso l'ordinanza n. 230/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA, del 08/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN FATTO
- che il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da Pennacchio Dario;
- che il difensore del predetto detenuto ha proposto ricorso per Cassazione contro l'ordinanza di cui trattasi, deducendone l'illegittimità per violazione di legge (art. 125 c.p.p.) e vizio di motivazione, avendo il tribunale omesso di pronunciare sulla richiesta subordinata di concessione del beneficio della detenzione domiciliare, pure formulata nel corso dell'udienza camerale dell'8 luglio 2009.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che dall'esame, si ricava in effetti che all'udienza tenutasi l'8 luglio 2009 dinanzi al tribunale di sorveglianza, sebbene il difensore del detenuto abbia insisto per l'accoglimento dell'istanza proposta in via subordinata di concessione della detenzione domiciliare ed il procuratore generale presente in udienza abbia espresso il suo parere, l'adito tribunale ha invece omesso di pronunciare su detta istanza, deliberando esclusivamente sull'istanza principale di ammissione all'affidamento in prova al servizio sodale;
- che l'indicata omissione integra in effetti una violazione dell'art. 125 c.p.p., posto che, come a ragione rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, l'istanza di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella di affidamento in prova, non è inammissibile per tardività della richiesta, atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento (così Sez. 1, sentenza n. 21274 del 09/04/2002 - 29/5/2002, Rv. 222453);
- che l'ordinanza impugnata va quindi annullata, limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di detenzione domiciliare, con rinvio per esame sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Ancona.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta della detenzione domiciliare e rinvia per esame sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Ancona.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010