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Sentenza 17 aprile 2023
Sentenza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2023, n. 16242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16242 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO dalla parte civile FO ON nato a [...] il [...] dalla parte civile RM MA AE nato il [...] nel procedimento a carico di: L'OI RO nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo e TZ IM RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo annullare con rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile il ricorso di L'IO RO, con le conseguenze previste dalla legge. Udito il difensore delle parti civili Avv.to Orabona che conclude come da comparsa e nota spese che deposita. Udito il difensore dell'imputato L'IO avv.to Ivano Chiesa che si riporta ai motivi di ricorso. CONSIDERATO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Milano con sentenza emessa in data 21 marzo 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Milano del 12 febbraio 2020, condannava L'IO 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16242 Anno 2023 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 11/04/2023 RO alla pena di anni 2 mesi 3 di reclusione in quanto ritenuto colpevole dei reati di violenza privata e minaccia aggravata così riqualificata l'ipotesi di estorsione aggravata allo stesso originariamente contestata ed assolveva AT SI AN dal medesimo reato come riqualificato nei confronti del coimputato per non aver commesso il fatto, revocando le statuizioni civili che lo riguardavano. I giudici di merito ricostruivano l'esistenza di un rapporto di collaborazione lavorativa in base al quale le persone offese FO AN e PI ST, titolari di una autofficina, venivano costretti a far svolgere i necessari lavori di carrozzeria al L'IO, non potendo scegliere liberamente altri contraenti. Aggiungevano che le condotte minacciose di L'IO si erano inoltre esplicate nei confronti della RM, moglie del FO AN ma che le azioni commesse solo dal predetto ed alle quali era rimasto estraneo l'AT dovevano ricondursi alle più lievi ipotesi di minaccia e violenza privata non sussistendo alcun danno patrimoniale per effetto della imposizione contrattuale. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte di Appello di Milano, l'imputato L'IO, le parti civili FO e RM. Il P.G. deduceva con motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 629 cod.pen. per avere il giudice d'appello erroneamente escluso la c.d. estorsione patrimoniale per la quale è sufficiente la sola lesione di qualsivoglia interesse economicamente apprezzabile;
- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo alla nozione di danno patrimoniale quale elemento costitutivo dell'art. 629 cocl.pen.; la stessa sentenza contraddittoriamente riportava le dichiarazioni della p.o. in ordine al danno subito per il mancato guadagno;
- violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. avendo il giudice d'appello in forma contraddittoria escluso la sussistenza di un danno patrimoniale ma riconosciuto il nocumento patrimoniale sofferto dalla p.o. sia nella forma del danno emergente (prestazioni non retribuite da L'IO) che del lucro cessante (maggior guadagno per la p.o. qualora avesse potuto rivolgersi ad altre autofficine); - contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si escludeva il concorso dell'imputato AT nonostante la sussistenza di condotte minacciose in diverse occasioni. 1.3 RO L'IO, con ricorso dell'avvocato Ivano Chiesa, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 comma 1 lett b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 610, 612 cod.pen; il giudice di appello, per essere state travisate le numerose deposizioni testimoniali che documentavano la natura amichevole del rapporto intercorrente tra L'IO e FO;
erroneamente ed apoditticamente si era affermata una condizione di soggezione e subordinazione del secondo rispetto al prime ritenuta tra l'altro non incompatibile con un eventuale rapporto di amicizia tra i due;
non sussisteva alcuna prova in ordine all'estensione delle condotta durante un arco temporale di 15 anni in quanto, anche le dichiarazioni delle persone offese, si concentravano sul periodo iniziale e sul 2 periodo finale dei rapporti.intercorrenti tra L'Io.io e FO;
era inoltre mancante qualsiasi rapporto di esclusività fra le due attività lavorative atteso che il FO ben poteva collaborare con altre autofficine e neppure la collaborazione con il L'IO avveniva a condizione inique posto che risultava conveniente per entrambi e non solo per quest'ultimo; violazione dell'art. 606 comma 1 lett b) ed e) cod.proc.pen. in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 1.4 Le parti civili, AN FO e MA HA RM, con ricorso dell'avvocato Andrea Orabona, premessa la sussistenza di specifico interesse ad impugnare derivante dalla riduzione del danno risarcibile a titolo di provvisionale, deducevano con distinti motivi di ricorso qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. per avere il giudice di appello escluso la sussistenza di una estorsione c.d. patrimoniale;
violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) relativamente alla nozione di danno patrimoniale quale elemento costitutivo del reato di estorsione;
il giudice d'appello riconosciuto lo stato di soggezione in cui versava il FO, tenuto a dar corso a tutte le richieste del L'IO tra cui quella di indirizzare i propri clienti presso l'attività lavorativa di quest'ultimo per evitare di subire ritorsioni, avrebbe dovuto mantenere ferma la qualificazione giuridica del fatto come estorsione, delitto di cui sussisteva pienamente l'elemento costitutivo del danno inteso come nocumento potenziale e futuro per le vittime derivante dalla impossibilità di scegliere il proprio contraente e lesivo dei propri interessi patrimoniali;
violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) in ordine alla mancata sussistenza di penale responsabilità del L'IO per il reato di estorsione contestato nell'imputazione; il FO aveva subito distinti danni patrimoniali, come emergeva da varie dichiarazioni testimoniali rese in udienza, derivanti dall'impossibilità di incrementare il proprio fatturato mediante la conclusione di accordi con fornitori di servizi differenti dall'imputato o dall'esecuzione di prestazioni lavorative a lui estorte a titolo gratuito dal L'IO nell'interesse della sua attività lavorativa;
violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) in ordine alla revoca integrale delle statuizioni civili inflitte nel primo grado di giudizio a carico dell'AT per effetto del proscioglimento pronunciato nei suoi confronti a seguito della riqualificazione del reato in violenza privata e minaccia aggravata;
sussistevano evidenze probatorie idonee a delineare un contributo concorsuale tipico ex art. 110 cod.pen. alla luce delle condotte intimidatorie tenute dall'AT in varie occasioni (maggio/giugno 2002; maggio e settembre 2015), non rilevando la sporadicità della sua presenza ai fini della configurazione della fattispecie concorsuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Preliminarmente va ricordato che sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica allorché da 3 quest'ultima possa derivare una differente quantificazione del danno da risarcire (Sez. 5 - , n.. 25597 del 14/05/2019 Rv. 277311 - 01) Inoltre si è anche affermato che sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che dia al fatto una diversa definizione giuridica allorché dalla modifica della qualificazione possa derivare una diversa quantificazione del danno da risarcire (Sez. 5, n. 8577 del 26/01/2001, Rv. 218427 - 01). E nel caso di specie dalla riqualificazione dei fatti operata all'esito del secondo grado di giudizio è derivata anche la riduzione del danno liquidato a titolo di provvisionale a carico del L'IO. Ne deriva che le stesse hanno certamente interesse ad impugnare la statuizione di riqualificazione in appello. Inoltre, alcun dubbio può sussistere in ordine allo specifico interesse che le parti civili hanno ad impugnare la sentenza nei confronti dell'imputato assolto in appello AT SI. 2.2 Ciò posto i ricorsi proposti dal procuratore generale e dalle parti civili sono fondati e devono, pertanto, essere accolti. Ai fini della corretta qualificazione giuridica del fatto occorre preliminarmente considerare la distinzione tra il delitto di violenza privata di cui all'art. 610 cod.pen ed il delitto di estorsione di cui all'art. 629 cod.pen. Oltre al bene giuridico tutelato, per cui il primo è posto a tutela della libertà morale, il secondo, quale reato plurioffensivo, presenta come oggettività giuridica sia il patrimonio che la libertà di autodeterminazione, l'estorsione è fattispecie speciale rispetto alla violenza privata presentando come elementi specializzanti l'ingiusto profitto e l'altrui danno i quali costituiscono l'evento della fattispecie incriminatrice. Conseguentemente il discrimen si colloca nella presenza o assenza di un ingiusto profitto con altrui danno;
a tal fine la giurisprudenza costante ha affermato che è configurabile il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, nel caso in cui l'agente, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico (Sez. 2, n. 5668 del 15/01/2013 Ud. (dep. 05/02/2013 ) Rv. 255242). Già alla luce di questa distinzione, emerge come il caso di specie oltrepassi i confini della fattispecie di cui all'art. 610 cod.pen. in quanto secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito, le persone offese FO e PI (titolare e socio delle autofficine "Darwin") venivano costrette ad indirizzare i propri clienti, qualora necessitassero di lavori di carrozzeria, a vantaggio pressoché esclusivo della carrozzeria "Marchesina" dell'imputato L'IO il quale ne traeva un chiaro beneficio economico, venendo così in rilievo interessi di natura patrimoniale e non avendo le persone offese alcuna ragionevole alternativa fra il sottostare alle pretese dell'imputato o altrimenti subire il male futuro minacciato dallo stesso. Il caso esaminato appare pertanto rientrare nella fattispecie originariamente contestata posto che integra il reato di estorsione, non già l'esercizio di una generica pressione alla persuasione o la formulazione di proposte esose o ingiustificate, ma il ricorso a modalità tali da forzare la controparte a scelte in qualche modo obbligate, facendo sì c:he non le venga lasciata 4 .alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese. c il subire, altrimenti., un pregiudizio diretto e immediato (Sez. 2, n. 47100 del 28/10/2021, Rv. 282325 - 01). 2.3 Già alla luce della predette coordinate di riferimento l'operata riqualificazione appare effettuata dal giudice di secondo grado in violazione dei criteri interpretativi della legge penale;
e tuttavia, deve essere ancora segnalato come una interpretazione particolare sia stata dettata dalla giurisprudenza di legittimità proprio con riferimento all'ipotesi particolare della estorsione c.d. contrattuale, ove la persona offesa viene obbligata sotto violenza o minaccia ad entrare in rapporto negoziale con l'autore del fatto od altri da questi indicato, e la cui peculiarità consiste nel fatto che l'ingiusto profitto e il danno patrimoniale sono ritenuti in re ípsa in quanto la costrizione incide direttamente sul diritto del soggetto di perseguire liberamente e nel modo che egli ritiene più opportuno i propri interessi patrimoniali ed economici. Al proposito si è infatti sostenuto che nel delitto di estorsione c.d. contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno (Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, Rv. 278998 - 01; in senso analogo Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016 (dep. 27/02/2017) Rv. 269364 - 0; Sez. 6,n. 48461 del 28/11/2013 Rv. 258168 - 0). Orbene, nel caso in esame, il giudice di appello escludeva erroneamente la sussistenza di una estorsione patrimoniale a causa della mancata assunzione di una obbligazione contrattuale in senso stretto da parte del FO il quale non entrava in un rapporto propriamente negoziale con L'IO essendo obbligato a stornare i clienti;
tuttavia al proposito va osservato come non sia richiesta necessariamente l'assunzione di un vero e proprio obbligo di natura contrattuale per potersi ritenere configurata una estorsione c.d. contrattuale, essendo invece sufficiente la lesione di un interesse economicamente apprezzabile, lesione derivante da una prestazione assunta in violazione della propria autonomia negoziale. Dalle risultanze processuali riportate da entrambe le pronunce di merito e da quella di primo grado in particolare, emerge come le persone offese FO e PI prima dell'inizio delle condotte estorsive del L'IO, protrattesi per circa quindici anni, erano libere di scegliere, tra le varie carrozzerie presenti nella zona in cui operavano, quella che al meglio potesse soddisfare le proprie richieste ad un prezzo competitivamente più vantaggioso rispetto alle altre, potendo concordare condizioni contrattuali maggiormente favorevoli. Dopo tale momento, invece, non avevano avuto più una completa autonomia nella esplicazione della loro libertà negoziale, dovendo consegnare quantomeno la maggior parte delle autovetture necessariamente al L'IO, subendo violenza in caso contrario. E l'imposizione con violenza o minaccia di un contraente o di un fornitore integra il delitto di estorsione, consistendo l'ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia e libertà negoziale (Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012, Rv. 252283 - 01). 5 2.4 Va inoltre rilevato che, pur volendo condividere le argomentazioni del giudice di appello in ordine alla assenza di una estorsione contrattuale e, dunque, non ritenendo il danno patrimoniale in re i psa , risulterebbe comunque integrata la prova del danno necessaria per la configurazione di una estorsione patrimoniale ordinaria. Ed invero a sostegno di ciò il FO produceva copia di numerose fatture emesse nel periodo successivo alla cessazione delle condotte estorsive e l'interruzione dei rapporti con il L'OL, da cui emergeva l'aumento di fatturato rispetto al lasso temporale in cui invece era stato vittima delle condotte estorsive, a riprova del fatto che aveva così potuto intraprendere le scelte negoziali più convenienti alla luce delle offerte allocate sul mercato. Così che non si può escludere un danno patrimoniale né rispetto alla forma del danno emergente, essendo state svolte anche prestazioni a titolo gratuito in favore del L'IO, che del lucro cessante, a causa della impossibilità di intraprendere una collaborazione da altre officine da cui sarebbe derivato un maggiore guadagno. Ne consegue che i fatti contestati vanno ricondotti all'originaria qualificazione giuridica di estorsione aggravata perché commessa da più persone riunite. 2.5 In ordine al quarto motivo di entrambi i ricorsi del P.G. e delle parti civili aventi ad oggetto il contributo prestato da AT SI AN, deve ritenersi che il giudice di appello ha errato nell'escludere la responsabilità penale dell'imputato alla luce della sporadica presenza durante gli episodi di minaccia e di violenza descritti dalle persone offese. Questa Corte di Cassazione ritiene sussistente l'ipotesi concorsuale ex artt. 110 e 629 cod.pen. anche in caso di mera presenza del concorrente sul luogo di esecuzione del reato;
si è al proposito affermato che ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 2 - , n. 28895 del 13/07/2020, Rv. 279807 - 01) ed altresì che è sufficiente una presenza del tutto silente, capace di rafforzare il proposito criminoso del concorrente principale (Sez. 2, n. 47598 del 19/10/2016, Rv. 268284 - 0). Conseguentemente al fine di valutare la responsabilità dell'AT ex art. 110 cod.pen. nell'estorsione il giudice di appello avrebbe dovuto fare applicazione dei principi sopra indicati valutando la presenza dello stesso AT alle condotte intimidatorie perpetrate dal coimputato nonché l'autonoma consumazione di richieste accompagnate da atteggiamenti prevaricatori. Ne consegue che anche in relazione alla posizione AT l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio sia agli effetti penali che civili. 2.6 Il ricorso di L'IO RO è, invece, inammissibile per manifesta infondatezza. Quanto al primo motivo, innanzitutto, come correttamente rilevato dal giudice di appello, ciò che esternamente appariva ad alcuni testimoni come un rapporto amichevole non porta automaticamente alla esclusione della condizione di soggezione del FO rispetto al ricorrente atteso che il primo era ben consapevole che se non si fosse comportato in linea con quanto richiesto dal secondo ne avrebbe subito le conseguenze. Inoltre, stante la necessità di ricondurre 6 le condotte in esame al paradigma normativo di cui all'art.. 629 cod.pen. come indicato al punto 2.2, non è richiesta né la esclusività della collaborazione tra L'IO e FO né un rapporto unidirezionale e cioè in base al quale la sola persona offesa indirizzava i propri clienti verso la carrozzeria del ricorrente e non anche il contrario. Ed invero, per potersi configurare una lesione di un interesse patrimoniale e in particolare della libertà negoziale con conseguente danno per la p.o. è sufficiente anche un solo atto di disposizione patrimoniale lesivo dell'autonomia negoziale per il quale la volontà risultava coartata dalla vis subita. Ed in particolare trattandosi di estorsione continuata non è richiesta la certezza che la collaborazione forzata tra il FO e il L'IO fosse esclusiva con contestuale assenza di qualsiasi altro rapporto commerciale con altre carrozzerie, essendo sufficiente invece l'imposizione di un rapporto negoziale preminente con l'impresa dell'estorsore. Altresì manifestamente infondata appare la doglianza con la quale si deduce il difetto di adeguata prova della protrazione delle condotte durante l'intero arco temporale oggetto di contestazione;
invero le sentenze di merito e quella di primo grado in particolare hanno ampiamente esposto la ripetitività delle condotte di violenza e minaccia iniziate nei primi anni 2000 e proseguite negli anni successivi di cui il ricorso propone una lettura alternativa non consentita. Il secondo motivo del ricorso di L'IO è reiterativo di doglianze già adeguatamente vagliate dal giudice di appello che ha escluso le circostanze attenuane generiche per le precise motivazioni esposte a p. 10 della sentenza oggetto del ricorso. Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio previa riqualificazione dei fatti nei sensi dell'imputazione originariamente contestata al capo 1 della rubrica nei confronti degli imputati L'OL ed AT. La regolamentazione delle spese tra le parti civili e gli imputati va rimessa alla fase di rinvio.
P.Q.M.
Qualificati i fatti ai sensi degli arte 81, 110, 629 commi 1 e 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n. 1 cod.pen. annulla la sentenza impugnata nei confronti di AT SI AN e L'IO RO con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso di L'IO RO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di C 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Spese al definitivo.
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo annullare con rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile il ricorso di L'IO RO, con le conseguenze previste dalla legge. Udito il difensore delle parti civili Avv.to Orabona che conclude come da comparsa e nota spese che deposita. Udito il difensore dell'imputato L'IO avv.to Ivano Chiesa che si riporta ai motivi di ricorso. CONSIDERATO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Milano con sentenza emessa in data 21 marzo 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Milano del 12 febbraio 2020, condannava L'IO 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16242 Anno 2023 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 11/04/2023 RO alla pena di anni 2 mesi 3 di reclusione in quanto ritenuto colpevole dei reati di violenza privata e minaccia aggravata così riqualificata l'ipotesi di estorsione aggravata allo stesso originariamente contestata ed assolveva AT SI AN dal medesimo reato come riqualificato nei confronti del coimputato per non aver commesso il fatto, revocando le statuizioni civili che lo riguardavano. I giudici di merito ricostruivano l'esistenza di un rapporto di collaborazione lavorativa in base al quale le persone offese FO AN e PI ST, titolari di una autofficina, venivano costretti a far svolgere i necessari lavori di carrozzeria al L'IO, non potendo scegliere liberamente altri contraenti. Aggiungevano che le condotte minacciose di L'IO si erano inoltre esplicate nei confronti della RM, moglie del FO AN ma che le azioni commesse solo dal predetto ed alle quali era rimasto estraneo l'AT dovevano ricondursi alle più lievi ipotesi di minaccia e violenza privata non sussistendo alcun danno patrimoniale per effetto della imposizione contrattuale. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte di Appello di Milano, l'imputato L'IO, le parti civili FO e RM. Il P.G. deduceva con motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 629 cod.pen. per avere il giudice d'appello erroneamente escluso la c.d. estorsione patrimoniale per la quale è sufficiente la sola lesione di qualsivoglia interesse economicamente apprezzabile;
- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo alla nozione di danno patrimoniale quale elemento costitutivo dell'art. 629 cocl.pen.; la stessa sentenza contraddittoriamente riportava le dichiarazioni della p.o. in ordine al danno subito per il mancato guadagno;
- violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. avendo il giudice d'appello in forma contraddittoria escluso la sussistenza di un danno patrimoniale ma riconosciuto il nocumento patrimoniale sofferto dalla p.o. sia nella forma del danno emergente (prestazioni non retribuite da L'IO) che del lucro cessante (maggior guadagno per la p.o. qualora avesse potuto rivolgersi ad altre autofficine); - contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si escludeva il concorso dell'imputato AT nonostante la sussistenza di condotte minacciose in diverse occasioni. 1.3 RO L'IO, con ricorso dell'avvocato Ivano Chiesa, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 comma 1 lett b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 610, 612 cod.pen; il giudice di appello, per essere state travisate le numerose deposizioni testimoniali che documentavano la natura amichevole del rapporto intercorrente tra L'IO e FO;
erroneamente ed apoditticamente si era affermata una condizione di soggezione e subordinazione del secondo rispetto al prime ritenuta tra l'altro non incompatibile con un eventuale rapporto di amicizia tra i due;
non sussisteva alcuna prova in ordine all'estensione delle condotta durante un arco temporale di 15 anni in quanto, anche le dichiarazioni delle persone offese, si concentravano sul periodo iniziale e sul 2 periodo finale dei rapporti.intercorrenti tra L'Io.io e FO;
era inoltre mancante qualsiasi rapporto di esclusività fra le due attività lavorative atteso che il FO ben poteva collaborare con altre autofficine e neppure la collaborazione con il L'IO avveniva a condizione inique posto che risultava conveniente per entrambi e non solo per quest'ultimo; violazione dell'art. 606 comma 1 lett b) ed e) cod.proc.pen. in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 1.4 Le parti civili, AN FO e MA HA RM, con ricorso dell'avvocato Andrea Orabona, premessa la sussistenza di specifico interesse ad impugnare derivante dalla riduzione del danno risarcibile a titolo di provvisionale, deducevano con distinti motivi di ricorso qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. per avere il giudice di appello escluso la sussistenza di una estorsione c.d. patrimoniale;
violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) relativamente alla nozione di danno patrimoniale quale elemento costitutivo del reato di estorsione;
il giudice d'appello riconosciuto lo stato di soggezione in cui versava il FO, tenuto a dar corso a tutte le richieste del L'IO tra cui quella di indirizzare i propri clienti presso l'attività lavorativa di quest'ultimo per evitare di subire ritorsioni, avrebbe dovuto mantenere ferma la qualificazione giuridica del fatto come estorsione, delitto di cui sussisteva pienamente l'elemento costitutivo del danno inteso come nocumento potenziale e futuro per le vittime derivante dalla impossibilità di scegliere il proprio contraente e lesivo dei propri interessi patrimoniali;
violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) in ordine alla mancata sussistenza di penale responsabilità del L'IO per il reato di estorsione contestato nell'imputazione; il FO aveva subito distinti danni patrimoniali, come emergeva da varie dichiarazioni testimoniali rese in udienza, derivanti dall'impossibilità di incrementare il proprio fatturato mediante la conclusione di accordi con fornitori di servizi differenti dall'imputato o dall'esecuzione di prestazioni lavorative a lui estorte a titolo gratuito dal L'IO nell'interesse della sua attività lavorativa;
violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) in ordine alla revoca integrale delle statuizioni civili inflitte nel primo grado di giudizio a carico dell'AT per effetto del proscioglimento pronunciato nei suoi confronti a seguito della riqualificazione del reato in violenza privata e minaccia aggravata;
sussistevano evidenze probatorie idonee a delineare un contributo concorsuale tipico ex art. 110 cod.pen. alla luce delle condotte intimidatorie tenute dall'AT in varie occasioni (maggio/giugno 2002; maggio e settembre 2015), non rilevando la sporadicità della sua presenza ai fini della configurazione della fattispecie concorsuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Preliminarmente va ricordato che sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica allorché da 3 quest'ultima possa derivare una differente quantificazione del danno da risarcire (Sez. 5 - , n.. 25597 del 14/05/2019 Rv. 277311 - 01) Inoltre si è anche affermato che sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che dia al fatto una diversa definizione giuridica allorché dalla modifica della qualificazione possa derivare una diversa quantificazione del danno da risarcire (Sez. 5, n. 8577 del 26/01/2001, Rv. 218427 - 01). E nel caso di specie dalla riqualificazione dei fatti operata all'esito del secondo grado di giudizio è derivata anche la riduzione del danno liquidato a titolo di provvisionale a carico del L'IO. Ne deriva che le stesse hanno certamente interesse ad impugnare la statuizione di riqualificazione in appello. Inoltre, alcun dubbio può sussistere in ordine allo specifico interesse che le parti civili hanno ad impugnare la sentenza nei confronti dell'imputato assolto in appello AT SI. 2.2 Ciò posto i ricorsi proposti dal procuratore generale e dalle parti civili sono fondati e devono, pertanto, essere accolti. Ai fini della corretta qualificazione giuridica del fatto occorre preliminarmente considerare la distinzione tra il delitto di violenza privata di cui all'art. 610 cod.pen ed il delitto di estorsione di cui all'art. 629 cod.pen. Oltre al bene giuridico tutelato, per cui il primo è posto a tutela della libertà morale, il secondo, quale reato plurioffensivo, presenta come oggettività giuridica sia il patrimonio che la libertà di autodeterminazione, l'estorsione è fattispecie speciale rispetto alla violenza privata presentando come elementi specializzanti l'ingiusto profitto e l'altrui danno i quali costituiscono l'evento della fattispecie incriminatrice. Conseguentemente il discrimen si colloca nella presenza o assenza di un ingiusto profitto con altrui danno;
a tal fine la giurisprudenza costante ha affermato che è configurabile il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, nel caso in cui l'agente, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico (Sez. 2, n. 5668 del 15/01/2013 Ud. (dep. 05/02/2013 ) Rv. 255242). Già alla luce di questa distinzione, emerge come il caso di specie oltrepassi i confini della fattispecie di cui all'art. 610 cod.pen. in quanto secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito, le persone offese FO e PI (titolare e socio delle autofficine "Darwin") venivano costrette ad indirizzare i propri clienti, qualora necessitassero di lavori di carrozzeria, a vantaggio pressoché esclusivo della carrozzeria "Marchesina" dell'imputato L'IO il quale ne traeva un chiaro beneficio economico, venendo così in rilievo interessi di natura patrimoniale e non avendo le persone offese alcuna ragionevole alternativa fra il sottostare alle pretese dell'imputato o altrimenti subire il male futuro minacciato dallo stesso. Il caso esaminato appare pertanto rientrare nella fattispecie originariamente contestata posto che integra il reato di estorsione, non già l'esercizio di una generica pressione alla persuasione o la formulazione di proposte esose o ingiustificate, ma il ricorso a modalità tali da forzare la controparte a scelte in qualche modo obbligate, facendo sì c:he non le venga lasciata 4 .alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese. c il subire, altrimenti., un pregiudizio diretto e immediato (Sez. 2, n. 47100 del 28/10/2021, Rv. 282325 - 01). 2.3 Già alla luce della predette coordinate di riferimento l'operata riqualificazione appare effettuata dal giudice di secondo grado in violazione dei criteri interpretativi della legge penale;
e tuttavia, deve essere ancora segnalato come una interpretazione particolare sia stata dettata dalla giurisprudenza di legittimità proprio con riferimento all'ipotesi particolare della estorsione c.d. contrattuale, ove la persona offesa viene obbligata sotto violenza o minaccia ad entrare in rapporto negoziale con l'autore del fatto od altri da questi indicato, e la cui peculiarità consiste nel fatto che l'ingiusto profitto e il danno patrimoniale sono ritenuti in re ípsa in quanto la costrizione incide direttamente sul diritto del soggetto di perseguire liberamente e nel modo che egli ritiene più opportuno i propri interessi patrimoniali ed economici. Al proposito si è infatti sostenuto che nel delitto di estorsione c.d. contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno (Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, Rv. 278998 - 01; in senso analogo Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016 (dep. 27/02/2017) Rv. 269364 - 0; Sez. 6,n. 48461 del 28/11/2013 Rv. 258168 - 0). Orbene, nel caso in esame, il giudice di appello escludeva erroneamente la sussistenza di una estorsione patrimoniale a causa della mancata assunzione di una obbligazione contrattuale in senso stretto da parte del FO il quale non entrava in un rapporto propriamente negoziale con L'IO essendo obbligato a stornare i clienti;
tuttavia al proposito va osservato come non sia richiesta necessariamente l'assunzione di un vero e proprio obbligo di natura contrattuale per potersi ritenere configurata una estorsione c.d. contrattuale, essendo invece sufficiente la lesione di un interesse economicamente apprezzabile, lesione derivante da una prestazione assunta in violazione della propria autonomia negoziale. Dalle risultanze processuali riportate da entrambe le pronunce di merito e da quella di primo grado in particolare, emerge come le persone offese FO e PI prima dell'inizio delle condotte estorsive del L'IO, protrattesi per circa quindici anni, erano libere di scegliere, tra le varie carrozzerie presenti nella zona in cui operavano, quella che al meglio potesse soddisfare le proprie richieste ad un prezzo competitivamente più vantaggioso rispetto alle altre, potendo concordare condizioni contrattuali maggiormente favorevoli. Dopo tale momento, invece, non avevano avuto più una completa autonomia nella esplicazione della loro libertà negoziale, dovendo consegnare quantomeno la maggior parte delle autovetture necessariamente al L'IO, subendo violenza in caso contrario. E l'imposizione con violenza o minaccia di un contraente o di un fornitore integra il delitto di estorsione, consistendo l'ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia e libertà negoziale (Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012, Rv. 252283 - 01). 5 2.4 Va inoltre rilevato che, pur volendo condividere le argomentazioni del giudice di appello in ordine alla assenza di una estorsione contrattuale e, dunque, non ritenendo il danno patrimoniale in re i psa , risulterebbe comunque integrata la prova del danno necessaria per la configurazione di una estorsione patrimoniale ordinaria. Ed invero a sostegno di ciò il FO produceva copia di numerose fatture emesse nel periodo successivo alla cessazione delle condotte estorsive e l'interruzione dei rapporti con il L'OL, da cui emergeva l'aumento di fatturato rispetto al lasso temporale in cui invece era stato vittima delle condotte estorsive, a riprova del fatto che aveva così potuto intraprendere le scelte negoziali più convenienti alla luce delle offerte allocate sul mercato. Così che non si può escludere un danno patrimoniale né rispetto alla forma del danno emergente, essendo state svolte anche prestazioni a titolo gratuito in favore del L'IO, che del lucro cessante, a causa della impossibilità di intraprendere una collaborazione da altre officine da cui sarebbe derivato un maggiore guadagno. Ne consegue che i fatti contestati vanno ricondotti all'originaria qualificazione giuridica di estorsione aggravata perché commessa da più persone riunite. 2.5 In ordine al quarto motivo di entrambi i ricorsi del P.G. e delle parti civili aventi ad oggetto il contributo prestato da AT SI AN, deve ritenersi che il giudice di appello ha errato nell'escludere la responsabilità penale dell'imputato alla luce della sporadica presenza durante gli episodi di minaccia e di violenza descritti dalle persone offese. Questa Corte di Cassazione ritiene sussistente l'ipotesi concorsuale ex artt. 110 e 629 cod.pen. anche in caso di mera presenza del concorrente sul luogo di esecuzione del reato;
si è al proposito affermato che ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 2 - , n. 28895 del 13/07/2020, Rv. 279807 - 01) ed altresì che è sufficiente una presenza del tutto silente, capace di rafforzare il proposito criminoso del concorrente principale (Sez. 2, n. 47598 del 19/10/2016, Rv. 268284 - 0). Conseguentemente al fine di valutare la responsabilità dell'AT ex art. 110 cod.pen. nell'estorsione il giudice di appello avrebbe dovuto fare applicazione dei principi sopra indicati valutando la presenza dello stesso AT alle condotte intimidatorie perpetrate dal coimputato nonché l'autonoma consumazione di richieste accompagnate da atteggiamenti prevaricatori. Ne consegue che anche in relazione alla posizione AT l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio sia agli effetti penali che civili. 2.6 Il ricorso di L'IO RO è, invece, inammissibile per manifesta infondatezza. Quanto al primo motivo, innanzitutto, come correttamente rilevato dal giudice di appello, ciò che esternamente appariva ad alcuni testimoni come un rapporto amichevole non porta automaticamente alla esclusione della condizione di soggezione del FO rispetto al ricorrente atteso che il primo era ben consapevole che se non si fosse comportato in linea con quanto richiesto dal secondo ne avrebbe subito le conseguenze. Inoltre, stante la necessità di ricondurre 6 le condotte in esame al paradigma normativo di cui all'art.. 629 cod.pen. come indicato al punto 2.2, non è richiesta né la esclusività della collaborazione tra L'IO e FO né un rapporto unidirezionale e cioè in base al quale la sola persona offesa indirizzava i propri clienti verso la carrozzeria del ricorrente e non anche il contrario. Ed invero, per potersi configurare una lesione di un interesse patrimoniale e in particolare della libertà negoziale con conseguente danno per la p.o. è sufficiente anche un solo atto di disposizione patrimoniale lesivo dell'autonomia negoziale per il quale la volontà risultava coartata dalla vis subita. Ed in particolare trattandosi di estorsione continuata non è richiesta la certezza che la collaborazione forzata tra il FO e il L'IO fosse esclusiva con contestuale assenza di qualsiasi altro rapporto commerciale con altre carrozzerie, essendo sufficiente invece l'imposizione di un rapporto negoziale preminente con l'impresa dell'estorsore. Altresì manifestamente infondata appare la doglianza con la quale si deduce il difetto di adeguata prova della protrazione delle condotte durante l'intero arco temporale oggetto di contestazione;
invero le sentenze di merito e quella di primo grado in particolare hanno ampiamente esposto la ripetitività delle condotte di violenza e minaccia iniziate nei primi anni 2000 e proseguite negli anni successivi di cui il ricorso propone una lettura alternativa non consentita. Il secondo motivo del ricorso di L'IO è reiterativo di doglianze già adeguatamente vagliate dal giudice di appello che ha escluso le circostanze attenuane generiche per le precise motivazioni esposte a p. 10 della sentenza oggetto del ricorso. Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio previa riqualificazione dei fatti nei sensi dell'imputazione originariamente contestata al capo 1 della rubrica nei confronti degli imputati L'OL ed AT. La regolamentazione delle spese tra le parti civili e gli imputati va rimessa alla fase di rinvio.
P.Q.M.
Qualificati i fatti ai sensi degli arte 81, 110, 629 commi 1 e 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n. 1 cod.pen. annulla la sentenza impugnata nei confronti di AT SI AN e L'IO RO con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso di L'IO RO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di C 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Spese al definitivo.