Sentenza 4 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2003, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
I TAL I ANA REPUBBLICA 0 1617 /03 IN NOME DEL POP LA R.G.N.003929/00 SEZIONE SECONDA CIVILE 3714 composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 529 Presidente Rep. Dott. Franco PONTORIERI - UD.05.06.2002. Consigliere - Dott. Ugo RIGGIO " rel. Dott. Rosario DE JULIO " Dott. Olindo SCHETTINO "1 Dott. Carlo CIOFFI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto ту da RI AL, elettivamente domiciliato in ROMA, via Filippo NICOLAI n. 48 presso lo studio dell' avv. Giuseppe BARTOLI che lo rappresenta e difende unitamente all' avv. Alfredo RIZZO, giusta procura in atti - RICORRENTE =
contro
LE EL, elettivamente domiciliata in Roma alla via D. CHELINI n. 5, presso e nello studio dell' avv. Francesco NUCCI e rappresentata e difesa dall' avv. Luigi PAGANI, giusta procura in atti, 1 883/02 ammessa al gratuito patrocinio. . = CONTRORICORRENTE della sentenza emessa il 17 marzo 1999, dep. il 23 n. 1059 della Corte d' Appello di aprile 1999, MILANO;
udita, alla pubblica udienza del 5 giugno 2002, la relazione del consigliere dott. Rosario DE JULIO;
udito l' avv. Giuseppe BARTOLI che ha concluso per 1' accoglimento del ricorso;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 26 febbraio 1991, LU e AL convenendo in giudizio davanti al RI tribunale di MILANO, EL LE, premesso che era morta in Milano in data 6 aprile 1986 AS IA, moglie del primo e madre del secondo e che la stessa era anche madre della convenuta perché nata da un precedente matrimonio di lei, chiesero, essendo stato riconosciuto da un precedente giudizio intercorso fra loro che essa LE aveva diritto ad una quota pari ad un quarto del patrimonio della de cuius, che venisse sciolta la comunione tra di loro esistente e l' assegnazione 2 dell' intero immobile sito in S. Margherita di ALA, fraz. CADALORA (TN) ad AL RI avendo il padre di questi LU RI dichiarato di cedere la propria quota pari alla met al figlio. Costituendosi in giudizio la LE, ader alla domanda di divisione contestando unicamente che potesse avere rilevanza giuridica la dichiarazione di cessione della quota di LU RI in favore del figlio, contenuta nell' atto di citazione. Ammessa ed espletata una consulenza tecnica e riassunto il processo a seguito della morte di RI LU, la difesa di AL RI eccepiva eccepiva che l' immobile relitto dalla AS era stato costruito su suolo di lei ma con denaro di LU RI e chiedeva che si provvedesse alla formazione di uno stato dell' eredit , a norma dell' art. 723 C.C., per determinare la consistenza dell' asse al netto del debito della AS verso il proprio coniuge. Il tribunale adito, con sentenza non definitiva del 9.9.1996, disattesa la domanda di formazione dello stato dell' eredita della AS, dichiarava lo scioglimento della comunione, accertava un credito la massa di lire 7.712.420,della LE verso 3 oltre interessi legali e disponeva la vendita all' 'immobile, rinviando davanti all'incanto dell istruttore per le conseguenti operazioni. Avverso tale sentenza propose appello RI AL chiedendo la riforma della decisione impugnata relativamente alla mancata assegnazione in suo favore dell' intero immobile ed, insistendo per il credito del padre verso l'eredito chiedeva che fosse conseguentemente ridotta la somma dovuta alla LE a titolo di conguaglio. La Corte d' Appello di MILANO, con sentenza del 23 aprile 1999, in parziale riforma della decisione impugnata, assegnava in propriet esclusiva a RI AL 1' immobile in questione, con annesso terreno, previo il pagamento a LE EL della somma capitale di . 60.212.420 con rivalutazione secondo gli indici Istat da 10.nov.1992 e con gli interessi legali. La Corte d' appello, riconosciuto il diritto di AL RI ad ottenere 1' assegnazione dell' immobile, dichiarava, per quanto ancora interessa, inammissibile la domanda di AL RI intesa al riconoscimento del debito della AS in favore \ del padre perch↓ la domanda di formazione dello \ stato attivo e passivo dell' eredith della de cuius 4 era nuova attesa 1' immediata contestazione della convenuta. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso RI ALtadducendo due motivi, illustrati da memoria. LE EL ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso AL RI denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 713,723, 732, 752 e 754 C.C., degli artt. 784 - e segg. C.P.C nonche dell' art. 184 vecchio rito • C.P.C. in relazione agli artt. 3 e 5 dell' art. 360 c.p.c.. Lamenta che i giudici di secondo grado abbiano erroneamente ritenuto che la domanda di formazione dello stato attivo e passivo dell' eredita di ་ IA AS fosse nuova atteso che la novita non consentita soltanto quella che si traduce in una pretesa obiettivamente nuova diversa da quella originaria introducendo un tema di indagine completamente nuovo in modo da determinare uno spostamento dei termini della contestazione senza considerare che il procedimento di divisione un processo unico avente 10 scopo di conseguire l' accertamento del diritto di ciascun condividente ad 5 una quota ideale dell' asse ereditario;
che le eventuali decisioni hanno carattere strumentale e non possono considerarsi definitive rispetto al giudizio nel suo complesso e che, pertanto, la richiesta avanzata nel primo grado del giudizio, prima ancora che esso venisse rimesso al collegio, diretta all' accertamento di un debito ereditario non puė essere estromessa dalla divisione ereditaria, perche ne un elemento intrinseco, da esaminare e valutare, mai da respingere senza alcun esame o per mera tardivit di proposizione, o per estraneity al processo in corso di cui fa indubbiamente parte. Il rilievo non condivisibile. Il ricorrente ritiene, invero, che la domanda di riconoscimento di un debito in un giudizio di divisione ereditaria possa farsi sempre perch⇓ mai nuova in quanto elemento intrinseco da esaminare e valutare, sempre che ci avvenga prima della remissione al collegio secondo le prescrizioni del codice di procedura civile previgente alla recente formulazione. Orbene, siffatta considerazione urta contro la prescrizione di cui all' art. 184 c.p.c. in quanto nel chiedere lo scioglimento della comunione, gli attori hanno limitato la loro richiesta alla divisione dell' immobile caduto in successione sito in S. Margherita di Ala, fraz. CADALORA (TN), sicch , adducendo poi, dopo la valutazione del bene e ad istruzione compiuta, che doveva riconoscersi anche un credito che il de cuius avrebbe vantato nei confronti della LE hanno sicuramente proposta un domanda nuova ed effettuato una mutatio libelli introducendo un tema di indagine del tutto diverso rispetto a quanto proposto con la domanda e tale da disorientare la difesa di controparte che ha rifiutato il contraddittorio. Correttamente, pertanto, la Corte merito ha che la richiesta di di ritenuto riconoscimento del preteso credito neppure prospettata prima tanto che 1' attuale ricorrente si era trovato nella necessità di sollecitare ulteriore attivita istruttoria quando quella relativa alla domanda di divisione, cos✓ come formulata e precisata con l'atto introduttivo, era ormai chiusa costituiva pretesa obiettivamente - diversa da quella originaria e come tale nuova ed contraddittorio controparte non hail cui accettato. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia 7 violazione e falsa applicazione degli artt. 554 e 556 cod. civ., nonch omessa motivazione in relazione all' art. 360 n.3 e 5 c.p.c. per non avere la Corte appello considerato che il d' ricorrente nella sua comparsa davanti al tribunale di MILANO aveva precisato che la quota di legittima riservata ad EL LE non era stata calcolata dopo aver determinato l' ammontare della quota di cui poteva disporre il de cuius ex art. 566 cod. civ.; e che la medesima osservazione era stata proposta in appello con la seconda conclusione dell' atto di impugnazione. Lamenta, inoltre, il ricorrente che il giudice del merito ha omesso di esaminare la domanda per non riaprire 1' istruttoria ed ammettere una nuova consulenza sullo stato attivo e passivo dell' eredite ai sensi dell' art. 723 cod. civ.. Anche tale motivo va respinto. Accertato, per le ragioni sopra indicate, che la domanda proposta dagli attori era intesa essenzialmente ad ottenere la divisione dell' immobile ereditato dalla comune dante causa IA AS siccht del tutto nuova ed inammissibile doveva considerarsi quella tardivamente proposta, non vi era alcuna ragione, cost come correttamente 8 ha affermato la Corte d' Appello, di procedere a nuova istruzione. Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del ricorrente alle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in E. 1515,¡lo-di cui 1500,00 per onorari. De Juli Thorarin Il Presкороб ROMA, 05.06.2002 Il Consigliere rel. DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 4 FEB. 2003 IL CANCELLIERE Maria Di Nuza Oggi, Icarie si IL CANCELLIERE Maria Di Muz Di UO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta l'iscrizione a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 it..26.09.13. al n 3/2316/ (art. 278 T.U. n° 115 del 30/5/2002) IL FUNZIONARI 9