Sentenza 1 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, la deroga prevista per i processi in corso dall'art. 15 bis, comma secondo, L. 28 aprile 2014, n. 67, che consente l'applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge, è operativa solo se l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità, anche quando il dispositivo della sentenza di primo grado sia stato letto in epoca antecedente alla riforma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2015, n. 44177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44177 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2015 |
Testo completo
44 1 7 7 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 01/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. Dott. STEFANO PALLA 2920 Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 11993/2015 - Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Rel. Consigliere - - Consigliere -Dott. ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL UI EL N. IL 08/02/1983 avverso la sentenza n. 3296/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 14/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO du wis GermUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. Au s che ha concluso per й If he ricono او Udito, per la parte civile, l'Avv Udit-il difensore Avv. d e Tounds in sent throne ull' Aw гоме Govern • fer l'exceptments it com свилоAufilla, che ha con cluno 12000 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14/10/2014 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato KA El BA alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto infondata la richiesta di sospensione del processo, in applicazione della disciplina dettata dalla I. n. 67 del 2014, rilevando che quest'ultima era inapplicabile, ai sensi dell'art. 15-bis della medesima legge, dal momento che il processo era pendente in secondo grado sin dall'agosto 2013. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta di sospensione del processo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. L'art. 15-bis della 1. n. 67 del 2014, inserito dalla I. n. 118 del 2014, prevede che le disposizioni di cui al capo III della legge, le quali appunto disciplinano la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima I. n. 67, ossia alla data del 17/05/2014, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado (comma 1). E, tuttavia, aggiunge nel successivo comma che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 67 cit., quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità. Ritiene il Collegio che la finalità di estendere le garanzie introdotte dalla nuova disciplina giustifichi la conclusione che la deroga alla quale si riferisce il comma 2 attiene proprio al presupposto della lettura del dispositivo in primo grado. In altre parole, anche se tale dispositivo sia stato letto, il giudice evidentemente, nel caso di specie, il giudice dell'appello. applicherà la vecchia - disciplina solo quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità, in caso contrario essendo tenuto a verificare la posizione dell'imputato alla stregua della nuova disciplina. Una contraria esegesi della norma, anch'essa per vero sorretta dal dato letterale, potrebbe condurre a ritenere che le nuove disposizioni si applichino quando non è intervenuta la lettura del dispositivo di primo grado (comma 1) e sempre che l'imputato sia stato dichiarato contumace e sia stato emesso il decreto di irreperibilità (comma 2), giacché, qualora quest'ultimo non sia stato emesso, si applicherebbero, appunto in deroga al comma 1 (e quindi anche se non è stata data lettura del dispositivo di primo grado), le regole previgenti. Ma tale soluzione finisce per restringere, come si diceva in principio, l'esigenza di garantire la più ampia applicazione delle nuove norme, introdotte dalla I. n. 67 del 2014, proprio al fine di adeguare il nostro ordinamento al principio, ripetutamente ribadito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, dell'effettiva e piena conoscenza da parte dell'imputato del processo a suo carico.
2. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame. Così deciso in Roma il 01/10/2015 Il Componente estensore Il Presidente Giuseppe De MarzoGyseppe Stefano Palla тама и DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 2 - NOV 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Sembola Lanzuise 2