Sentenza 12 ottobre 2016
Massime • 2
Non ricorre alcuna ipotesi di nullità della sentenza qualora la stessa riporti il capo di imputazione originario, comprensivo di fatti di reato oggetto di successivo stralcio nel corso del giudizio, allorquando nel corpo della motivazione sia dato compiutamente atto che l'imputato viene giudicato soltanto per i fatti residui.
In tema di reati sessuali, è illegittimo, per violazione dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., il rifiuto del giudice di appello di disporre una perizia psicologica, già invano richiesta in primo grado dall'imputato al fine di accertare l'attitudine a testimoniare della persona offesa minore in tenera età, ove nel provvedimento del giudice non venga fornita adeguata e puntuale motivazione della superfluità del mezzo di prova richiesto, alla luce di diversi, oggettivi e sicuri elementi di prova o di riscontro, non potendo comunque considerarsi tali le valutazioni di tipo psicologico o neuropsichiatrico compiute dagli operatori di una struttura socio-assistenzale, in cui il minore sia ospitato o che frequenti. (In motivazione, la Corte ha precisato che qualora sia dedotta la violazione del diritto alla prova contraria, garantito anche con riferimento a quel particolare tipo di prova che è la prova scientifica, il giudice di appello deve decidere sulla ammissibilità della richiesta istruttoria attenendosi rigorosamente ai parametri di cui all'art. 190 cod. proc. pen., non potendo invece avvalersi dei poteri meramente discrezionali riconosciutigli dall'art. 603, stesso codice, in ordine alla valutazione di ammissibilità di prove già acquisite in primo grado ovvero di prove nuove).
Commentario • 1
- 1. Perizia psicologica: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 agosto 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/10/2016, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2016 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento