Sentenza 29 aprile 2015
Massime • 1
In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni degli artt. 420-bis e quater, introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano ai processi in corso nei quali l'imputato sia già stato dichiarato contumace, dal momento che gli stessi ai sensi dell'art. 15-bis della citata legge n. 67 del 2014, continuano ad essere disciplinati dalle previsioni normative anteriormente vigenti, con ogni conseguenza in ordine alla dichiarazione di contumacia ed ai suoi effetti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2015, n. 23271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23271 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 29/04/2015
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 2213
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 10887/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA AN, n. 23/06/1967 a Crotone;
avverso la sentenza del tribunale di CROTONE in data 22/12/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Filippi Paola, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. LA AN ha proposto ricorso avverso la sentenza del tribunale di CROTONE emessa in data 22/12/2014, depositata in data 8/01/2015, che lo ha condannato alla pena condizionalmente sospesa di Euro 500,00 di ammenda, per aver svolto attività di pesca sportiva nello specchio d'acqua ricadente nell'area marina protetta di Isola Capo Rizzuto (L. n. 394 del 1991, art. 19, lett. a) e d), comma 3:
contestato come commesso in data 3/05/2010).
2. Con il ricorso, proposto dal difensore fiduciario cassazionista, vengono dedotti tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) e c), sotto il profilo della violazione degli artt. 420, 420 bis e 420 quater c.p.p., e della L. n. 67 del 2014.
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per essere stato il ricorrente condannato in sua assenza senza che fosse esperito quanto richiesto dalle norme processuali evocate;
in altri termini, il giudice avrebbe dovuto effettuare la verifica delle notifiche e valutare se il processo potesse o meno continuare o essere sospeso in base alle modifiche apportate dalla L. n. 67 del 2014; il ricorrente era residente a Savelli ma domiciliato in Crotone, sicché il giudice avrebbe dovuto attentamente e nuovamente eseguire le verifiche, in base alle modifiche introdotte dalla L. n. 67 del 2014, anche al fine di consentire all'imputato di poter accedere alla disciplina della messa alla prova, soprattutto laddove si consideri che la citata Legge, art. 15 bis prevede che la procedura sull'assenza dell'imputato si applica anche ai processi in corso ove non sia stata emessa sentenza di primo grado alla data del 17/05/2014; il giudice, quindi, avrebbe proseguito in assenza dell'imputato senza le garanzie che gli sarebbero spettate per legge.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), sotto il profilo della violazione della L. n. 394 del 1991, art. 19, comma 3, lett. d).
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per essere stato il ricorrente condannato per aver violato la citata Legge, art. 19, comma 3, lett. d) in difetto dell'elemento oggettivo;
nessuna arma sarebbe stata trovata al Talarico, ne' il fucile subacqueo può essere considerato un'arma.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), sotto il profilo della violazione della
L. n. 394 del 1991, art. 19, comma 3, lett. a), nonché degli artt. 192 e 195 c.p.p. e correlati vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per essere stato il ricorrente condannato per aver violato la citata Legge, art. 19, comma 3, lett. a), della citata legge in difetto di prova dell'elemento oggettivo;
il ricorrente sarebbe stato trovato sulla riva, laddove, invece, la legge vieta la pesca e il ricorrente non sarebbe stato trovato intento a pescare nell'area marina protetta;
il giudice, peraltro, non avrebbe tenuto conto che l'area in questione termina qualche metro oltre, donde non sarebbe sostenibile che il pescato provenisse dalla zona di rispetto potendo provenire dall'area libera, in ogni caso essendosi dato per scontato che il pescato provenisse dall'area marina protetta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
4. Seguendo l'ordine sistematico imposto dalla struttura dell'impugnazione di legittimità, deve essere esaminato il primo motivo, con cui il ricorrente svolge censure di violazione della legge processuale, sostenendo, in estrema sintesi, che il giudice avrebbe dovuto procedere a nuova verifica della regolarità della costituzione delle parti a seguito della sopravvenuta entrata in vigore della nuova disciplina dell'assenza per effetto della L. n. 67 del 2014. Il motivo è manifestamente infondato, atteso che, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata l'imputato, a seguito del rinvio preliminare dell'udienza del 21/10/2013 per mancato rispetto del termine a comparire, era stato rinviato all'udienza del 17/03/2014, nel corso della quale questi era stato dichiarato contumace, con rinvio all'udienza del 3/11/2014 per lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale.
Trova, dunque, applicazione la disciplina transitoria dettata dalla L. n. 67 del 2014, art. 15 bis, che, al comma 2, introducendo un'espressa deroga alla previsione del comma 1 (il quale stabilisce che "Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado"), prevede che "le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità".
Ne discende, dunque, che essendo già stato dichiarato contumace il ricorrente alla data di entrata in vigore della nuova disciplina in tema di assenza (17/05/2014) ed essendo già in vigore la norma transitoria alla data del giudizio di primo grado (si ricordi che l'art. 15 bis è stato inserito dalla L. 11 agosto 2014, n. 118, art. 1, comma 1, a decorrere dal 22 agosto 2014, ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 118 del 2014, art. 2, comma 1), nessun obbligo vi era per il giudice di osservare la nuova disciplina processuale, in quanto continuavano ad applicarsi le previgenti disposizioni sul processo "contumaciale" essendo stato dichiarato contumace in data antecedente. Deve, conseguentemente, essere affermato il seguente principio di diritto: "Le disposizioni degli artt. 420 bis e quater sul cosiddetto processo in absentia, come novellate dalla L. n. 67 del 2014, non si applicano ai processi che siano già in corso e nei quali l'imputato sia stato già dichiarato contumace, dal momento che agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, con ogni conseguenza in ordine alla dichiarazione di contumacia ed ai suoi effetti ai sensi della L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 15 bis".
5. Manifestamente infondati sono, poi, il secondo ed il motivo di ricorso che, attesa l'omogeneità dei profili di doglianza mossi, possono essere congiuntamente trattati.
Ed invero, emerge pacificamente dall'impugnata sentenza che il personale della PG ha riferito in dibattimento che l'imputato fosse stato notato in immersione all'interno della zona di riserva integrale, precisamente il loc. Capo Colonna;
in quel tratto di mare, trattandosi di zona A, risultavano vietate sia le immersioni che l'attività di pesca, laddove il ricorrente, contravvenendo al divieto, era stato sorpreso intento a praticare la pesca subacquea, tant'è che riemergeva dall'acqua munito di fucile subacqueo e di kg. 3 di pesce vario, donde la condotta del medesimo è stata ritenuta dal giudice di merito correttamente integrare la violazione del divieto legislativo di cattura delle specie animali (L. n. 394 del 1991, art. 19, comma 3, lett. a) nonché di introduzione di armi,
mezzi distruttivi e di cattura (citata Legge, art. 19, comma 3, lett. d).
Nessun dubbio, peraltro, non solo che si trattasse di area protetta e che la stessa fosse stata idoneamente segnalata, ma anche sulla natura di arma del fucile subacqueo impiegato dal ricorrente (Sez. 1, n. 7604 del 06/05/1981 - dep. 30/07/1981, Pappalardo, Rv. 149995), mentre del tutto pretestuosa e altresì fondata su argomentazioni fattuali, si appalesa la censura difensiva in ordine al fatto che il pescato provenisse da area libera e non invece dall'area protetta, atteso che la motivazione da compiutamente conto della circostanza che il ricorrente venne sorpreso intento a pescare con muta e fucile (arma di cui alla vista della PG aveva cercato di disfarsi, tant'è che lo stesso era stato prontamente recuperato dagli operanti) proprio nell'area interdetta, perdipiù venendo colto in possesso anche del pescato.
6. Il ricorso dev'essere, conclusivamente, dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare, in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della Suprema Corte di Cassazione, il 29 aprile 2015. Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2015