Sentenza 2 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2002, n. 9588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9588 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 095 88 / 0 2 IN NOM L POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoroj licenziamento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 9191/01 Cron.25769 Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 04/04/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente 130 S ENTE NZA sul ricorso proposto da: LI FR, elettivamente domiciliato in R OMA VIA MASCAGNI 154, presso lo studio dell'avvocato PAOLO VITUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GENNARO LETTIERI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
SPA, in persona del legale EN DISTRIBUZIONE pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA ANASTASIO II, n. 139, presso lo studio 1 PAOLO DEL BUFALO, che lo rappresenta e dell'avvocato -- difende, giusta delega in atti;
2002 1405
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 3/01 del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 17/01/01 - R.G.N. 4/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato VITUCCI per delega LETTIERI;
udito l'Avvocato DEL BUFALO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO, che ha concluso in via principale inammissibile ed in subordine rigetto del ricorso. -2- Ritenuto che con sentenza del 17 gennaio 2001 il Tribunale dell'Aquila, giudicando in sede di rinvio, rigettava la domanda proposta da CO LL contro il datore di lavoro EN ed intesa alla dichiarazione di illegittimità di un licenziamento, intimato per assenza di due mesi senza alcuna giustificazione;
che ad avviso del Tribunale lo stato di depressione pschica comportante l'assoluto disinteresse per tutto ed una minorata percezione dei propri atti, accertato attraverso la testimonianza del medico curante del lavoratore, non bastava a provare che questi non avesse avuto in due mesi neppure un momento di lucidità per giustificare presso il datore la propria assenza dal lavoro;
che pertanto il licenziamento non poteva ritenersi illegittimo;
che contro tale sentenza ricorre per cassazione il LL, mentre l'EN resiste con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
Considerato che
col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt, 2110, 2119, 1218 cod. civ. nonché vizi di motivazione, sostenendo che l'invalidità psichica da cui egli era affetto, ossia uno stato di coartazione emotiva con ritiro dagli interessi social e dalla vita di relazione in genere, avrebbe dovuto essere accertato con l'ausilio di valutazione medico legale ed avrebbe dovuto portare il Tribunale a ritenere giustificata l'assenza dal lavoro, pur senza comunicazione delle ragioni al datore;
che il motivo non è fondato poiché lo stato di minorazione psichica, così come prospettato dal lavoratore che parla anche di abuso di sostanze alcooliche, e da lui provato, non è stato negato dai giudici di merito, i quali non hanno tuttavia creduto che esso impedisse del tutto al malato di prender contatto col datore di lavoro onde giustificare la sua assenza (cfr Cass. 6 giugno 2000 n. 7641); che tale convincimento dei giudici, congruamente motivato, non è censurabile nel -3- giudizio di legittimità; che il grave problema sociale del reperimento dei mezzi di sussistenza, e dell'inserimento nella vita collettiva, delle persone inidonee al lavoro, temporaneamente o definitivamente, perché affette da infermità psichica, (o dalla dipendenza da sostanze nervine), può essere risolto attraverso strumenti normativi di assistenza sociale, che addossino i costi alla collettività intera e non li impongano a singoli soggetti, quali i datori di lavoro;
che di conseguenza contrasterebbe col principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e con la tutela dell'iniziativa economica privata (art, 41 Cost.) l'interpretazione dell'art. 1 L. n. 604 del 1966 che escludesse il giustificato motivo di licenziamento in presenza di una condotta rivelante rifiuto del lavoro o completa inidoneità alla prestazione lavorativa per la diminuita o assente imputabilità soggettiva della condotta stessa;
che pertanto se fosse lecito al lavoratore dipendente, pur affetto da depressione psichica, di assentarsi per due mesi dal lavoro senza alcuna comunicazione all'imprenditore, il potere di direzione e di organizzazione spettante a questo rimarrebbe vanificato, con danno per il funzionamento dell'impresa e in definitiva anche per gli altri lavoratori;
che col secondo motivo il ricorrente osserva essergli state addebitate le spese processuali pur non avendo egli dato causa al giudizio di cassazione ed al conseguente giudizio di rinvio e sostiene che il Tribunale dell'Aquila avrebbe dovuto compensare le spese almeno parzialmente;
che nemmeno questo motivo può essere accolto poiché il Tribunale ora detto, avendo considerato che lo svolgimento dell'intero processo era stato causato - 4- dall'avere il LL avanzato una pretesa infondata, esattamente ha regolato le spese secondo il criterio della soccombenza, canonizzato nell'art. 91 cod. proc. civ.; che, rigettato il ricorso, il medesimo criterio vale per questa fase del processo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in euro 16,60, oltre ad euro duemila per onorario. Così deciso in Roma il 4 aprile 2002. MY lainall Il Presidente Il Cons. Est. Federico Roselli IL CANCELLIERE . D S , S Depositato in Cancelleria O A L T L , T O R A oggi, 2 LUG. 2002 B S A I I ' L P D S L I E A ✓CANCELLIERE T N D G S I O S P N E M I S I A E A D G E O G T T E T N L I E R S I A E D L L E D -5-