Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/1999, n. 8253
CASS
Sentenza 29 luglio 1999

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Fermo restando che spetta all'Inps fornire la prova dell'obbligo contributivo - mentre la prova del diritto ad esenzione e benefici, gravante sulla parte che intenda avvalersene, presuppone che lo stesso obbligo sia già stato acclarato - nel caso in cui, per mancanza di scritture contabili (violazione passibile delle sanzioni previste dalla legge) , non sia possibile individuare le singole posizioni su cui accreditare i contributi, questi non sono dovuti, non essendo consentito all'Ente di incamerarli indistintamente , stante l'assenza di disposizioni che prevedano criteri sussidiari di ripartizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/1999, n. 8253
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8253
    Data del deposito : 29 luglio 1999

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