CASS
Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2024, n. 20156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20156 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da RA FA TO n, a Tortorici 1'1/4/1961 RA FA EP IE n. a Tortorici il 6/5/1973 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catania in data 5/6/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
letta la memoria difensiva contenente motivi nuovi a firma dei difensori;
letta la memoria a firma dell'Avv. Giovanni Li Destri, patrono delle parti civili costituite;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc, Gen.Lidia Giorgio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il patrono delle parti civili, Avv. Giovanni Li Destri, che si è riportato alla memoria e ha depositato conclusioni e nota spese;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 20156 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 18/04/2024 uditi i difensori, Avv. Francesco Antille per LI AN SA e Avv. Franco Coppi, anche in sostituzione dell'Avv. Sinatra Flavio Giacomo, per LI AN PE NI, i quali hanno illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catania ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Caltagirone in data 19/11/2018 dichiarando, per quanto in questa sede rileva, l'estinzione per maturata prescrizione dei reati contestati ai capi b),c) d) della rubrica (lesioni aggravate in danno di LO PE e LO MI commesse in Vizzini il 2/10/2011; abusiva occupazione del fondo sito in contrada S. Domenica di Vizzini di proprietà di LO PE, commessa tra il 2/10/2011 e il 15/6/2012) nonché del delitto di calunnia ascritto nel proc. riunito n. 697/12 r.g.n.r.; ha confermato la responsabilità dei prevenuti per il delitto di estorsione aggravata contestato sub a) con rideterminazione della pena nella misura di anni cinque di reclusione ed euro mille di multa, convalidando le statuizioni civili rese in primo grado. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. Francesco Villardita nell'interesse di LI AN SA 2.1 l'erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti alla stregua del delitto di estorsione in luogo della fattispecie ex art. 393 cod.pen. Secondo il difensore i giudici d'appello hanno affermato la piena consapevolezza del ricorrente circa l'ingiustizia della pretesa fatta valere nei confronti del titolare del fondo senza spiegare l'iter logico a fondamento di detto convincimento, trascurando la mancata acquisizione di elementi fattuali a sostegno del dolo estorsivo e negando rilevanza alla sentenza del giudice di pace del 6/4/2014 che aveva assolto il ricorrente dal reato di pascolo abusivo per aver agito nell'esercizio di un diritto con conseguente integrazione della scriminante di cui all'art. 51 cod.pen. I giudici territoriali hanno invece riconosciuto eccessivo rilievo alla sentenza del Tribunale civile di Caltagirone che ha reintegrato nel possesso del fondo i fratelli LO, omettendo di considerare che, ai fini della prova del dolo, doveva essere esaminata la convinzione che aveva animato i ricorrenti nell'opporsi al rilascio;
l'Avv. Francesco Antille nell'interesse di LI AN SA 2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Dopo aver per esteso richiamato la memoria difensiva depositata in sede di discussione davanti la Corte territoriale ed aver analizzato i principi enunziati da Sez. Unite Filardo in ordine ai caratteri distintivi che connotano le fattispecie di estorsione e ragion fattasi con violenza alle persone, il difensore sostiene che il ricorrente, sulla scorta dei pregressi 2 rapporti di pascipascolo intrattenuti con il titolare del fondo, ha agito nella convinzione di potersi veder riconosciuto un contratto di fitto agrario. A detto riguardo non rileva l'esclusione in sede civile della fondatezza della pretesa in quanto il delitto di ragion fattasi prescinde da detto requisito, dovendosi aver riguardo al soggettivo convincimento dell'agente e a detto proposito dalla sentenza di primo grado emerge che il ricorrente rivolgendosi alle pp.00. fece riferimento alla necessità di portare la questione davanti al giudice. Aggiunge il difensore che ai fini della qualificazione giuridica non pare decisivo il richiamo alle condotte di violenza e minaccia mentre risulta erronea la valutazione d'irrilevanza della sentenza del giudice di pace che ha escluso la punibilità del delitto ex art. 636 cod.pen., esito che incide sulla qualificazione del dolo. L'Avv. Flavio Sinatra nell'interesse di LI AN PE NI 3.La violazione degli artt. 629 cod.pen. 187,192,125, comma 3, cod.proc.pen. e connesso vizio di motivazione. Secondo il difensore la Corte territoriale ha errato nel ritenere che facesse carico agli imputati la prova circa l'esistenza di un contratto agrario dissimulato da un contratto di pascipascolo, incombendo sull'accusa l'onere probatorio di fatti posti a carico degli imputati. Inoltre la Corte d'appello ha trascurato la pendenza tra le parti di una causa civile proprio al fine della dimostrazione di un contratto d'affitto simulato che ha visto il riconoscimento in sede d'appello delle ragioni dei LI. Aggiunge il difensore che la sentenza impugnata ha ritenuto provata una condotta differente da quella contestata, ovvero non l'uso della violenza da parte del ricorrente e del congiunto per costringere i LO a cedere loro gratuitamente il terreno ma al fine di indurli a consegnare una somma di danaro ovvero a stipulare il contratto di pascipascolo. Alla luce del riferimento operato dai giudici di merito ad un'asserita offerta di una somma di danaro rifiutata dalle vittime il reato doveva, pertanto, ritenersi tentato e non consumato mentre l'occupazione del fondo con il bestiame poteva integrare al più la violazione dell'art. 610 ovvero dell'art. 636 cod.pen., fattispecie in relazione alla quale il LI AN SA risulta essere stato già assolto dal giudice di pace in presenza della scriminante putativa di cui all'art. 51 cod.pen. Con riferimento alla prova del dolo il ricorrente assume l'illogicità della motivazione laddove fa riferimento alla pregressa presentazione di varie denunzie da parte dei LO nei confronti dei LI come pure all'intervento del Maresciallo dei Carabinieri che aveva invitato LI AN SA ad astenersi da condotte d'invasione di terreni altrui. La Corte ha, inoltre, omesso di considerare quale indice del dolo di ragion fattasi la domanda riconvenzionale avanzata dai LI intesa al riconoscimento di un contratto agrario, limitandosi al richiamo dell'esito del giudizio di primo grado. Il difensore lamenta, infine, la ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata ex art. 628,comma 3 n. 1, cod.pen. in assenza di adeguata motivazione circa la 3 contemporanea presenza di più persone nel momento in cui venne esercitata la violenza o la minaccia;
3.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 69 e 629, comma 2, cod.pen. Oltre a censurare il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3 n. 1, cod.pen. il difensore lamenta la mancata considerazione della diminuente della lieve entità del fatto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 120/2023 chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata in relazione alla dosimetria della pena anche con riguardo all'operato bilanciamento. 3.2 Con i motivi nuovi l'Avv. Antille ha ulteriormente illustrato le ragioni a sostegno dell'alternativa qualificazione giuridica dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le censure proposte nei due distinti ricorsi nell'interesse di LI AN SA (ribadite nei motivi nuovi) e nel primo motivo dell'impugnazione di LI AN PE NI concernono la qualificazione giuridica del fatto sub a) alla stregua del delitto di estorsione sicché possono essere congiuntamente delibati con esiti di manifesta infondatezza. 1.1 Il primo giudice, le cui valutazioni si saldano a quelle del giudice d'appello in ragione della concordanza dei criteri valutativi e della sovrapponibilità degli esiti, ha ricostruito in maniera dettagliata la vicenda a giudizio sia con riguardo agli antefatti che alle condotte specificamente oggetto di contestazione sub a), dando ampio e persuasivo conto, con argomenti condivisi dalla sentenza impugnata, della insussistenza di elementi atti a giustificare l'ascrizione dei fatti nell'alveo della fattispecie ex art. 393 cod.pen. Sebbene la sentenza di primo grado sia stata resa in epoca antecedente la pronunzia delle Sez. U. Filardo, che ha risolto il contrasto interpretativo sul punto, il Tribunale di Caltagirone ha affermato con argomenti esaustivi e giuridicamente corretti l'insostenibilità dell'alternativa qualificazione giuridica della condotta sollecitata dalle difese. 1.2 Invero, l'ampia istruttoria svolta in primo grado ha consentito di ricondurre i pregressi rapporti tra le parti a temporanei e discontinui contratti di pascipacolo, documentati in forma scritta fino all'estate 2010; nel maggio 2011 fu LI QU a rifiutare l'offerta di acquistare il fieno che si trovava su parte del fondo di LO PE e successivamente, nonostante l'espresso divieto di condurre animali sul fondo per farli pascolare, estirpando la veccia, i LI introducevano sistematicamente sullo stesso centinaia di capi. Alla stregua di quanto emerge dalla sentenza del Tribunale, nel solo mese di luglio 2011 LO PE sporse denunzia presso i CC della Stazione di Vizzini il 16,20 e 27 luglio;
la persistente invasione del fondo fu accertata dai CC che, in data 2/8/2011, provvidero a notificare a SA LI espressa diffida a liberare il fondo dai bovini. Appare significativo che nella circostanza il ricorrente SA LI giustificasse la propria condotta perché in seguito 4 &.\ alla scadenza del "contratto di affitto" con i LO non sapeva dove portare i numerosi capi di bestiame di sua proprietà (pag. 4, sentenza Trib.). Anche dopo la diffida i LI continuarono ad introdurre bovini sul fondo delle pp.00., talora aprendo varchi e forzando cancelli, e PE LO continuò a denunziare, rivolgendosi anche alla Guardia di Finanza di Catania. 1.3 Quanto agli specifici episodi delittuosi oggetto di contestazione al capo a) vale la pena di segnalare che, alla stregua delle plurime fonti presenti il 30/9/2011, nell'occasione SA LI AN rivendicava nei confronti del LO la proprietà del terreno ("il terreno è mio") intimandogli di non recarvisi più e facendo riferimento al fatto che aveva avuto in passato la possibilità di venderglielo (pag. 5). Il 2 ottobre 2011, presenti i due imputati, costoro rivendicavano ancora, minacciosamente, la proprietà dei terreni, precisando che ove PE LO avesse avuto da ridire al riguardo poteva rivolgersi al giudice. Contrariamente a quanto assume la difesa, l'atteggiamento dei ricorrenti è quello di chi rivendica la proprietà senza alcun titolo, riconoscendo la prerogativa di ricorrere al giudice non a sé ma al proprietario spossessato. In quel frangente, secondo la ricostruzione dei LO, i LI li cacciarono dal loro fondo dopo averli aggrediti fisicamente. E' in detto frangente che si collocano le contraddittorie richieste ed offerte di danaro dei LI unitamente al tentativo di costringere PE LO a firmare "una carta" "per dargli il terreno" e NI LI specificamente formulava minacce anche nei confronti dei famigliari di PE LO ove lo stesso avesse avviato altre iniziative nei loro confronti (pag. 7). 1.4 La prova del dolo estorsivo si ricava dalla puntuale e non contestata ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, dalla quale non emergono elementi idonei a provare che gli imputati agirono nella seppur erronea convinzione di esercitare un proprio diritto, sebbene e al contrario con la piena consapevolezza di non avere alcun titolo che li abilitasse ad occupare il fondo dei fratelli LO. L'esercizio della violenza al fine di realizzare lo spossessamento del fondo integra gli elementi costitutivi del contestato delitto di estorsione, nella forma consumata, risultando attinto l'obiettivo antigiuridico perseguito dai ricorrenti di ottenere la disponibilità del fondo sine titulo. Nessun pregio può, dunque, riconoscersi alle censure in punto di alternativa qualificazione giuridica dei fatti ex art. 393 cod.pen. mentre l'adombrata riconduzione delle condotte nell'alveo del delitto tentato, ovvero delle residuali fattispecie ex artt. 610 e 636 cod.pen., oltre a non aver costituito oggetto di devoluzione in appello, risulta, comunque, destituita di fondamento alla luce della argomentata integrazione degli elementi costitutivi d'ordine materiale e psicologico del delitto d'estorsione. Deve al riguardo ulteriormente osservarsi che gli insistiti riferimenti dei ricorrenti alla sentenza assolutoria del giudice di pace e alle vicende dell'azione possessoria non hanno 5 valore dirimente in relazione alla qualificazione del dolo in quanto si tratta di un contenzioso attivato dai Tiratosi, spogliati con violenza del possesso dei loro beni, i cui esiti, peraltro attestano le fondate ragioni degli stessi. 2. Gli ulteriori profili di doglianza coltivati dalla difesa di LI AN PE NI sono in parte preclusi, non risultando devoluta in appello la questione relativa alla sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, e in parte manifestamente infondati. Invero, l'attenuante della lieve entità del fatto non appare nella specie ravvisabile alla stregua delle modalità delle azioni sub a), del coefficiente di violenza dispiegato nei confronti delle p.o., della reiterazione e della rilevante offensività delle condotte. Questa Corte ha chiarito che l'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all'evento in sè considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato (Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Rv. 286092 - 01; n. 9912 del 26/01/2024, Rv. 286076 - 01; Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Rv. 269933 - 01). 2.1 Fondata e meritevole d'accoglimento è la residua censura formulata dalla difesa di LI FA PE NI in punto di giudizio di bilanciamento, avendo la Corte di merito negato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, già riconosciute in primo grado, con argomento giuridicamente erroneo, sostenendo che, poiché l'aggravante delle più persone riunite è una circostanza ad effetto speciale, "opera il divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 69 cod.pen.". In disparte il rilievo in ordine alla natura indipendente dell'aggravante ex art. 628, comma 3 n. 1, cod.pen.,la Corte di merito ha giustificato la negazione della prevalenza evocando un divieto legislativo insussistente poiché la norma richiamata chiarisce che il giudizio di comparazione, come disciplinato dai primi tre commi dell'art. 69 cod.pen., ha portata generale con la sola esclusione delle ipotesi di cui agli art. 99, comma 4, 111, 112, primo comma n. 4 cod.pen. La natura del vizio rilevato impone di estendere gli effetti dell'annullamento anche al coimputato che non ha formulato censura sullo specifico punto ai sensi dell'art. 587 cod.proc.pen. (Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Rv. 284727 - 05; n. 7977 del 25/01/2024, Rv. 286002 - 01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono s'impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen. nei confronti di entrambi i ricorrenti, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte 6 d'Appello di Catania. I residui motivi di ricorso debbono essere, invece, dichiarati inammissibili con conseguente declaratoria di irrevocabilità della responsabilità nei riguardi degli imputati, cui fanno carico le spese di rappresentanza e difesa delle costituite parti civili, liquidate - giusta notula- come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LI AN PE NI nonché, per l'effetto estensivo, nei confronti di LI AN SA, limitatamente alla valutazione inerente al bilanciamento tra circostanze eterogenee ex art. 69 cod.pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabili le affermazioni di responsabilità degli imputati. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili LO PE e LO MI, che liquida in complessivi euro 4.550/00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 18 Aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Pre iden
letta la memoria difensiva contenente motivi nuovi a firma dei difensori;
letta la memoria a firma dell'Avv. Giovanni Li Destri, patrono delle parti civili costituite;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc, Gen.Lidia Giorgio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il patrono delle parti civili, Avv. Giovanni Li Destri, che si è riportato alla memoria e ha depositato conclusioni e nota spese;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 20156 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 18/04/2024 uditi i difensori, Avv. Francesco Antille per LI AN SA e Avv. Franco Coppi, anche in sostituzione dell'Avv. Sinatra Flavio Giacomo, per LI AN PE NI, i quali hanno illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catania ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Caltagirone in data 19/11/2018 dichiarando, per quanto in questa sede rileva, l'estinzione per maturata prescrizione dei reati contestati ai capi b),c) d) della rubrica (lesioni aggravate in danno di LO PE e LO MI commesse in Vizzini il 2/10/2011; abusiva occupazione del fondo sito in contrada S. Domenica di Vizzini di proprietà di LO PE, commessa tra il 2/10/2011 e il 15/6/2012) nonché del delitto di calunnia ascritto nel proc. riunito n. 697/12 r.g.n.r.; ha confermato la responsabilità dei prevenuti per il delitto di estorsione aggravata contestato sub a) con rideterminazione della pena nella misura di anni cinque di reclusione ed euro mille di multa, convalidando le statuizioni civili rese in primo grado. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. Francesco Villardita nell'interesse di LI AN SA 2.1 l'erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti alla stregua del delitto di estorsione in luogo della fattispecie ex art. 393 cod.pen. Secondo il difensore i giudici d'appello hanno affermato la piena consapevolezza del ricorrente circa l'ingiustizia della pretesa fatta valere nei confronti del titolare del fondo senza spiegare l'iter logico a fondamento di detto convincimento, trascurando la mancata acquisizione di elementi fattuali a sostegno del dolo estorsivo e negando rilevanza alla sentenza del giudice di pace del 6/4/2014 che aveva assolto il ricorrente dal reato di pascolo abusivo per aver agito nell'esercizio di un diritto con conseguente integrazione della scriminante di cui all'art. 51 cod.pen. I giudici territoriali hanno invece riconosciuto eccessivo rilievo alla sentenza del Tribunale civile di Caltagirone che ha reintegrato nel possesso del fondo i fratelli LO, omettendo di considerare che, ai fini della prova del dolo, doveva essere esaminata la convinzione che aveva animato i ricorrenti nell'opporsi al rilascio;
l'Avv. Francesco Antille nell'interesse di LI AN SA 2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Dopo aver per esteso richiamato la memoria difensiva depositata in sede di discussione davanti la Corte territoriale ed aver analizzato i principi enunziati da Sez. Unite Filardo in ordine ai caratteri distintivi che connotano le fattispecie di estorsione e ragion fattasi con violenza alle persone, il difensore sostiene che il ricorrente, sulla scorta dei pregressi 2 rapporti di pascipascolo intrattenuti con il titolare del fondo, ha agito nella convinzione di potersi veder riconosciuto un contratto di fitto agrario. A detto riguardo non rileva l'esclusione in sede civile della fondatezza della pretesa in quanto il delitto di ragion fattasi prescinde da detto requisito, dovendosi aver riguardo al soggettivo convincimento dell'agente e a detto proposito dalla sentenza di primo grado emerge che il ricorrente rivolgendosi alle pp.00. fece riferimento alla necessità di portare la questione davanti al giudice. Aggiunge il difensore che ai fini della qualificazione giuridica non pare decisivo il richiamo alle condotte di violenza e minaccia mentre risulta erronea la valutazione d'irrilevanza della sentenza del giudice di pace che ha escluso la punibilità del delitto ex art. 636 cod.pen., esito che incide sulla qualificazione del dolo. L'Avv. Flavio Sinatra nell'interesse di LI AN PE NI 3.La violazione degli artt. 629 cod.pen. 187,192,125, comma 3, cod.proc.pen. e connesso vizio di motivazione. Secondo il difensore la Corte territoriale ha errato nel ritenere che facesse carico agli imputati la prova circa l'esistenza di un contratto agrario dissimulato da un contratto di pascipascolo, incombendo sull'accusa l'onere probatorio di fatti posti a carico degli imputati. Inoltre la Corte d'appello ha trascurato la pendenza tra le parti di una causa civile proprio al fine della dimostrazione di un contratto d'affitto simulato che ha visto il riconoscimento in sede d'appello delle ragioni dei LI. Aggiunge il difensore che la sentenza impugnata ha ritenuto provata una condotta differente da quella contestata, ovvero non l'uso della violenza da parte del ricorrente e del congiunto per costringere i LO a cedere loro gratuitamente il terreno ma al fine di indurli a consegnare una somma di danaro ovvero a stipulare il contratto di pascipascolo. Alla luce del riferimento operato dai giudici di merito ad un'asserita offerta di una somma di danaro rifiutata dalle vittime il reato doveva, pertanto, ritenersi tentato e non consumato mentre l'occupazione del fondo con il bestiame poteva integrare al più la violazione dell'art. 610 ovvero dell'art. 636 cod.pen., fattispecie in relazione alla quale il LI AN SA risulta essere stato già assolto dal giudice di pace in presenza della scriminante putativa di cui all'art. 51 cod.pen. Con riferimento alla prova del dolo il ricorrente assume l'illogicità della motivazione laddove fa riferimento alla pregressa presentazione di varie denunzie da parte dei LO nei confronti dei LI come pure all'intervento del Maresciallo dei Carabinieri che aveva invitato LI AN SA ad astenersi da condotte d'invasione di terreni altrui. La Corte ha, inoltre, omesso di considerare quale indice del dolo di ragion fattasi la domanda riconvenzionale avanzata dai LI intesa al riconoscimento di un contratto agrario, limitandosi al richiamo dell'esito del giudizio di primo grado. Il difensore lamenta, infine, la ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata ex art. 628,comma 3 n. 1, cod.pen. in assenza di adeguata motivazione circa la 3 contemporanea presenza di più persone nel momento in cui venne esercitata la violenza o la minaccia;
3.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 69 e 629, comma 2, cod.pen. Oltre a censurare il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3 n. 1, cod.pen. il difensore lamenta la mancata considerazione della diminuente della lieve entità del fatto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 120/2023 chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata in relazione alla dosimetria della pena anche con riguardo all'operato bilanciamento. 3.2 Con i motivi nuovi l'Avv. Antille ha ulteriormente illustrato le ragioni a sostegno dell'alternativa qualificazione giuridica dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le censure proposte nei due distinti ricorsi nell'interesse di LI AN SA (ribadite nei motivi nuovi) e nel primo motivo dell'impugnazione di LI AN PE NI concernono la qualificazione giuridica del fatto sub a) alla stregua del delitto di estorsione sicché possono essere congiuntamente delibati con esiti di manifesta infondatezza. 1.1 Il primo giudice, le cui valutazioni si saldano a quelle del giudice d'appello in ragione della concordanza dei criteri valutativi e della sovrapponibilità degli esiti, ha ricostruito in maniera dettagliata la vicenda a giudizio sia con riguardo agli antefatti che alle condotte specificamente oggetto di contestazione sub a), dando ampio e persuasivo conto, con argomenti condivisi dalla sentenza impugnata, della insussistenza di elementi atti a giustificare l'ascrizione dei fatti nell'alveo della fattispecie ex art. 393 cod.pen. Sebbene la sentenza di primo grado sia stata resa in epoca antecedente la pronunzia delle Sez. U. Filardo, che ha risolto il contrasto interpretativo sul punto, il Tribunale di Caltagirone ha affermato con argomenti esaustivi e giuridicamente corretti l'insostenibilità dell'alternativa qualificazione giuridica della condotta sollecitata dalle difese. 1.2 Invero, l'ampia istruttoria svolta in primo grado ha consentito di ricondurre i pregressi rapporti tra le parti a temporanei e discontinui contratti di pascipacolo, documentati in forma scritta fino all'estate 2010; nel maggio 2011 fu LI QU a rifiutare l'offerta di acquistare il fieno che si trovava su parte del fondo di LO PE e successivamente, nonostante l'espresso divieto di condurre animali sul fondo per farli pascolare, estirpando la veccia, i LI introducevano sistematicamente sullo stesso centinaia di capi. Alla stregua di quanto emerge dalla sentenza del Tribunale, nel solo mese di luglio 2011 LO PE sporse denunzia presso i CC della Stazione di Vizzini il 16,20 e 27 luglio;
la persistente invasione del fondo fu accertata dai CC che, in data 2/8/2011, provvidero a notificare a SA LI espressa diffida a liberare il fondo dai bovini. Appare significativo che nella circostanza il ricorrente SA LI giustificasse la propria condotta perché in seguito 4 &.\ alla scadenza del "contratto di affitto" con i LO non sapeva dove portare i numerosi capi di bestiame di sua proprietà (pag. 4, sentenza Trib.). Anche dopo la diffida i LI continuarono ad introdurre bovini sul fondo delle pp.00., talora aprendo varchi e forzando cancelli, e PE LO continuò a denunziare, rivolgendosi anche alla Guardia di Finanza di Catania. 1.3 Quanto agli specifici episodi delittuosi oggetto di contestazione al capo a) vale la pena di segnalare che, alla stregua delle plurime fonti presenti il 30/9/2011, nell'occasione SA LI AN rivendicava nei confronti del LO la proprietà del terreno ("il terreno è mio") intimandogli di non recarvisi più e facendo riferimento al fatto che aveva avuto in passato la possibilità di venderglielo (pag. 5). Il 2 ottobre 2011, presenti i due imputati, costoro rivendicavano ancora, minacciosamente, la proprietà dei terreni, precisando che ove PE LO avesse avuto da ridire al riguardo poteva rivolgersi al giudice. Contrariamente a quanto assume la difesa, l'atteggiamento dei ricorrenti è quello di chi rivendica la proprietà senza alcun titolo, riconoscendo la prerogativa di ricorrere al giudice non a sé ma al proprietario spossessato. In quel frangente, secondo la ricostruzione dei LO, i LI li cacciarono dal loro fondo dopo averli aggrediti fisicamente. E' in detto frangente che si collocano le contraddittorie richieste ed offerte di danaro dei LI unitamente al tentativo di costringere PE LO a firmare "una carta" "per dargli il terreno" e NI LI specificamente formulava minacce anche nei confronti dei famigliari di PE LO ove lo stesso avesse avviato altre iniziative nei loro confronti (pag. 7). 1.4 La prova del dolo estorsivo si ricava dalla puntuale e non contestata ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, dalla quale non emergono elementi idonei a provare che gli imputati agirono nella seppur erronea convinzione di esercitare un proprio diritto, sebbene e al contrario con la piena consapevolezza di non avere alcun titolo che li abilitasse ad occupare il fondo dei fratelli LO. L'esercizio della violenza al fine di realizzare lo spossessamento del fondo integra gli elementi costitutivi del contestato delitto di estorsione, nella forma consumata, risultando attinto l'obiettivo antigiuridico perseguito dai ricorrenti di ottenere la disponibilità del fondo sine titulo. Nessun pregio può, dunque, riconoscersi alle censure in punto di alternativa qualificazione giuridica dei fatti ex art. 393 cod.pen. mentre l'adombrata riconduzione delle condotte nell'alveo del delitto tentato, ovvero delle residuali fattispecie ex artt. 610 e 636 cod.pen., oltre a non aver costituito oggetto di devoluzione in appello, risulta, comunque, destituita di fondamento alla luce della argomentata integrazione degli elementi costitutivi d'ordine materiale e psicologico del delitto d'estorsione. Deve al riguardo ulteriormente osservarsi che gli insistiti riferimenti dei ricorrenti alla sentenza assolutoria del giudice di pace e alle vicende dell'azione possessoria non hanno 5 valore dirimente in relazione alla qualificazione del dolo in quanto si tratta di un contenzioso attivato dai Tiratosi, spogliati con violenza del possesso dei loro beni, i cui esiti, peraltro attestano le fondate ragioni degli stessi. 2. Gli ulteriori profili di doglianza coltivati dalla difesa di LI AN PE NI sono in parte preclusi, non risultando devoluta in appello la questione relativa alla sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, e in parte manifestamente infondati. Invero, l'attenuante della lieve entità del fatto non appare nella specie ravvisabile alla stregua delle modalità delle azioni sub a), del coefficiente di violenza dispiegato nei confronti delle p.o., della reiterazione e della rilevante offensività delle condotte. Questa Corte ha chiarito che l'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all'evento in sè considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato (Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Rv. 286092 - 01; n. 9912 del 26/01/2024, Rv. 286076 - 01; Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Rv. 269933 - 01). 2.1 Fondata e meritevole d'accoglimento è la residua censura formulata dalla difesa di LI FA PE NI in punto di giudizio di bilanciamento, avendo la Corte di merito negato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, già riconosciute in primo grado, con argomento giuridicamente erroneo, sostenendo che, poiché l'aggravante delle più persone riunite è una circostanza ad effetto speciale, "opera il divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 69 cod.pen.". In disparte il rilievo in ordine alla natura indipendente dell'aggravante ex art. 628, comma 3 n. 1, cod.pen.,la Corte di merito ha giustificato la negazione della prevalenza evocando un divieto legislativo insussistente poiché la norma richiamata chiarisce che il giudizio di comparazione, come disciplinato dai primi tre commi dell'art. 69 cod.pen., ha portata generale con la sola esclusione delle ipotesi di cui agli art. 99, comma 4, 111, 112, primo comma n. 4 cod.pen. La natura del vizio rilevato impone di estendere gli effetti dell'annullamento anche al coimputato che non ha formulato censura sullo specifico punto ai sensi dell'art. 587 cod.proc.pen. (Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Rv. 284727 - 05; n. 7977 del 25/01/2024, Rv. 286002 - 01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono s'impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen. nei confronti di entrambi i ricorrenti, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte 6 d'Appello di Catania. I residui motivi di ricorso debbono essere, invece, dichiarati inammissibili con conseguente declaratoria di irrevocabilità della responsabilità nei riguardi degli imputati, cui fanno carico le spese di rappresentanza e difesa delle costituite parti civili, liquidate - giusta notula- come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LI AN PE NI nonché, per l'effetto estensivo, nei confronti di LI AN SA, limitatamente alla valutazione inerente al bilanciamento tra circostanze eterogenee ex art. 69 cod.pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabili le affermazioni di responsabilità degli imputati. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili LO PE e LO MI, che liquida in complessivi euro 4.550/00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 18 Aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Pre iden