Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2003, n. 21710
CASS
Sentenza 14 aprile 2003

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Massime2

Nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si determina con riferimento alla dimora del proposto, che va individuata nel luogo in cui ha tenuto comportamenti sintomatici idonei a lasciar desumere la sua pericolosità; in particolare, nell'ipotesi di una pluralità di condotte pericolose poste in essere in luoghi diversi, la competenza ad applicare le misure di prevenzione spetta al giudice del luogo in cui si sono verificate quelle di maggiore spessore e rilevanza.

Nel procedimento di prevenzione, l'incompetenza territoriale del giudice comporta l'inammissibilità della proposta per carenza di legittimazione, per cui la relativa eccezione è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

Commentario1

  • 1Assolto nel penale, ammissibile miura di prevenzione? (Cass. 11846/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 gennaio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2003, n. 21710
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21710
Data del deposito : 14 aprile 2003

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