Sentenza 14 aprile 2003
Massime • 2
Nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si determina con riferimento alla dimora del proposto, che va individuata nel luogo in cui ha tenuto comportamenti sintomatici idonei a lasciar desumere la sua pericolosità; in particolare, nell'ipotesi di una pluralità di condotte pericolose poste in essere in luoghi diversi, la competenza ad applicare le misure di prevenzione spetta al giudice del luogo in cui si sono verificate quelle di maggiore spessore e rilevanza.
Nel procedimento di prevenzione, l'incompetenza territoriale del giudice comporta l'inammissibilità della proposta per carenza di legittimazione, per cui la relativa eccezione è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
Commentario • 1
- 1. Assolto nel penale, ammissibile miura di prevenzione? (Cass. 11846/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2003, n. 21710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21710 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 14 aprile 2003
1. Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 897
3. Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 39193/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano avverso decreto della Corte d'Appello in data 3.7.2002, emesso in procedimento per applicazione di misure di prevenzione nei confronti di Buonanno Gennaro;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dott. Adolfo Di Virginio;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano avverso decreto della stessa Corte in data 3.7.2002, con il quale è stata revocata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di dimora nel Comune di residenza, a suo tempo applicata a Buonanno Gennaro, per ritenuta incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Milano. Deduce la tardività dell'eccezione di incompetenza, sollevata dalla difesa del proposto soltanto con i motivi di appello avverso il decreto di applicazione della misura, e la nullità del provvedimento, in quanto non contenente l'individuazione del giudice ritenuto competente. È infondato quest'ultimo motivo, cui deve attribuirsi carattere astrattamente pregiudiziale in confronto all'altro. Anche nel caso in cui si dovesse ritenere nullo o addirittura abnorme il provvedimento col quale il giudice si dichiara territorialmente incompetente o dichiara, in sede di appello, l'incompetenza territoriale del giudice di primo grado senza indicare contemporaneamente il giudice ritenuto competente, il provvedimento impugnato contiene in motivazione chiara indicazione del giudice ritenuto territorialmente competente, determinando nella zona di Caserta il luogo in cui sarebbero state poste in essere le manifestazioni di pericolosità sociale e dunque nel giudice del luogo stesso quello che sarebbe stato competente per decidere sulla proposta di applicazione della misura;
ne' rileva il fatto che tale indicazione non sia stata poi ripetuta nel dispositivo, costituendo pur sempre la motivazione parte del provvedimento essenziale e capace di integrare il dispositivo. Nel procedimento di prevenzione, poi, la dichiarazione di incompetenza territoriale non comporta l'obbligo della trasmissione degli atti al giudice competente, che deve essere investito di una nuova richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o dell'autorità amministrativa del luogo di dimora del proposto.
Quanto al primo motivo, il ricorso si limita a denunciare la tardività dell'eccezione di incompetenza, richiamando una sentenza di questa Corte (Sez. 6^, 3.12.1999 n. 4041, Santaguida), secondo cui anche nei procedimenti camerali, e quindi anche nel procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione in forza del richiamo contenuto nell'art. 4 c.5 l. n. 1423/56 alle norme sul procedimento di esecuzione, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere a pena di decadenza sollevata in apertura di udienza o al limite entro il termine dell'udienza stessa, ove si voglia ritenere l'analogia con l'udienza preliminare;
e ciò perché, anche in assenza di una disposizione espressa, si deve ritenere in forza di un principio generale di economia processuale che la competenza per territorio non possa essere posta in discussione quando la sequenza procedimentale sia in fase avanzata, e cioè in sostanza dopo la conclusione del primo grado del procedimento. Tale affermazione lascia spazio a qualche perplessità, in quanto fondata non su una base normativa specifica ma sulla esclusiva analogia con le disposizioni dettate in materia con riferimento al processo di cognizione: estensione da ritenersi discutibile, comportando la limitazione di un diritto al di fuori dell'ambito di applicazione delle norme che la prevedono. Ritiene inoltre la dottrina che l'incompetenza dell'organo proponente comporti l'inammissibilità della proposta per carenza di legittimazione, come tale rilevabile in ogni stato e grado del procedimento senza preclusioni di sorta;
e tale soluzione appare più coerente con le norme che regolano il procedimento di prevenzione. Il ricorso deve ritenersi nondimeno fondato e meritevole di accoglimento, posto che esso contesta nella sostanza la legittimità della dichiarazione di incompetenza e che a tale oggetto deve essere quindi riferito il sindacato di questa Corte. Ed invero, lo stesso provvedimento impugnato menziona il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cf., tra le più recenti, Sez. 1^, 26.5.2000, Mincuzzi), secondo cui ai fini dell'individuazione della competenza territoriale nel procedimento di prevenzione occorre aver riguardo non tanto alla residenza anagrafica o alla dimora del proposto, ma ai luoghi in cui sono state poste in essere, sia pure in occasione di brevi e saltuari soggiorni, le manifestazioni di pericolosità assunte come rilevanti agli effetti della formulazione della proposta;
e da atto che nel territorio di Milano il Buonanno ha tenuto condotte ed avuto contatti sicuramente sintomatici di elevatissima pericolosità sociale, tanto da riportare per reati in materia di sostanze stupefacenti una condanna alla pena di anni ventiquattro di reclusione inflitta dal Tribunale di Milano. Ritengono però i giudici di appello che, accanto a questi fatti, occorra prendere in considerazione gli altri gravi e numerosi precedenti del Buonanno, relativi all'attività criminale posta in essere dal medesimo nel territorio della Campania, e più precisamente in quello di Caserta;
e che con riferimento a questi ultimi debba essere pertanto determinata la competenza territoriale. Tale conclusione appare in contrasto con le premesse enunciate. Una volta accertato che rilevanti manifestazioni di pericolosità erano avvenute in territorio di Milano, non poteva essere posta in discussione la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria del luogo, non rilevando il fatto che anche in altri luoghi vi fossero state manifestazioni del genere. Contro una stessa persona, invero, ben possono essere emesse misure di prevenzione da parte di autorità diverse, con riferimento a fatti diversi, fermo restando soltanto che la valutazione del grado di pericolosità deve essere globale ed è quindi insuscettibile di frazionamento, con la conseguente insuperabilità del limite massimo di cinque anni previsto dall'art.4 c.7 l. n. 1423/56. Del tutto legittimamente, pertanto, il giudice di primo grado si era ritenuto competente per territorio. Ciò posto, deve essere annullato il provvedimento impugnato;
e gli atti vanno trasmessi alla Corte d'Appello di Milano per le valutazioni di competenza sul merito dell'impugnazione del Buonanno.
P.Q.M.
la Corte annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2003