Sentenza 22 marzo 2011
Massime • 1
L'accertamento circa l'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra più reati, tra i quali si asserisca il vincolo di continuazione, deve essere riferito al momento dell'ideazione e deliberazione del primo dei reati in senso cronologico, a nulla rilevando che questo abbia avuto una reiterazione in più episodi nel corso di un ampio arco di tempo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2011, n. 13611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13611 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2011 |
Testo completo
1 36 1 1 / 1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 22/03/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. UMBERTO GIORDANO
- Presidente - SENTENZA N.1030/2014 Dott. ENZO IANNELLI
- Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. UMBERTO ZAMPETTI N. 37355/2010
Dott. MASSIMO VECCHIO
- Rel. Consigliere -
Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) AN NZ N. IL 27/06/1958
avverso l'ordinanza n. 2308/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 11/03/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
lotte/sentite le conclusioni del PG Dott.
Udit i difensor AVV.,
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Ricorso n. 37.355/2010 R.G. * Udienza del 22 marzo 2011
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. Sante Spi- naci, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rileva
-1. Con ordinanza, deliberata il 11 marzo 2010 e depositata il 28 giugno 2010, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto la richiesta di NC NO di riconoscimento della continuazione tra per quanto qui rileva - il delitto di estorsione, commesso in danno di OR Di EV nel 1986 in Grumo Nevano (e gli altri reati) per cui aveva riportato condanna, giusta sentenza di quella Corte territoriale, 18 giugno 2007 (irrevocabile dal 24 settem- bre 2008) e l'ulteriore estorsione, perpetrata in danno del commerciante IO PR, in Grumo Nevano nel febbraio
2001, oggetto della precedente condanna di cui alla sentenza della stessa Corte 11 dicembre 2002 (irrevocabile dal 7 no- vembre 2003), motivando, previo richiamo dei principi di dirit- to fissati nella materia da questa Corte suprema: le estorsioni sono state commesse a distanza di un decennio, con complici diversi;
il profitto consistette, per la prima, nella imposizione di una tangente in numerario, mentre per la seconda, attuata in concorso morale con gli esecutori materiali Mario Lezza e
Martino Candelmo, nella consegna di merce (sei telefoni cellu- lari); è, pertanto, da escludere che i due reati siano frutto della medesima ideazione e risoluzione;
si tratta alla evidenza di
“autonome determinazioni criminali", mera espressione della capacità a delinquere del condannato.
- Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, 2. mediante atto s.d., depositato il 22 luglio 2010, denunzia, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), C.P.P. mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ritenuta meramente ap- parente, nonché travisamento della prova, opponendo: l' e- storsione in danno dell'imprenditore OR Di EV fu effetti- vamente commessa nel 1986, ma "con condotta perdurante"; la "permanenza" del reato è cessata il 26 ottobre 2004, data della sentenza di primo grado;
erroneamente il giudice della esecu- zione ha ritenuto che la commissione del delitto sia terminata nel 1991 e ha supposto l'intervallo di dieci anni tra i reati;
i- noltre le sue estorsioni sono state commesse nello stesso co- mune e per entrambe è stata ritenuta la aggravante
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Ricorso n. 37.355/2010 R.G. * Udienza del 22 marzo 2011
dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, con- vertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203. 3. Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 20 dicembre 2010, obietta che il ricorso è infondato, in considerazione del "notevole intervallo di tempo- rale tra i reat?" di “circa un decennio" e della circostanza del coinvolgimento nella compartecipazione.
4. Il ricorso è infondato.
-4.1 Ai fini dell'accertamento della continuazione il dato cronologico di riferimento è costituito dal momento dal- la ideazione e deliberazione del primo dei reati (quello più remoto nel tempo) per i quali si postula l'inserimento nel me- desimo disegno criminoso.
Nel caso di reati permanenti o di continuazione nel reato nulla rileva la data di cessazione della permanenza o della continua- zione.
Le successive determinazioni criminose, sebbene insorte in costanza della permanenza o della continuazione del primo reato, non attengono alla evidenza ad alcun disegno che, secondo quanto prevede il capoverso dell'articolo 81 del Codice Penale, avvinca ab origine i vari reati perpetrati dal mede- simo autore.
-Per il resto la Corte territoriale ha dato conto adeguata- 4.2 mente come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. – del- le ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione con- grua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente conte- nuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezza- mento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass.,
Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369)
e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i residui rilievi espressi dal ri- corrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli con- sentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammis- sibili a' termini dell'articolo 606, comma 3, C.P.P.
-4.3 Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali.
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Udienza del 22 marzo 2011 Ricorso n. 37.355/2010 R.G. *
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addì 22 marzo 2011.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stawins Vecchio (Massimo Vecchio) (Umberto Giordano)
M indenn
DEPOSITATA IN CANCELLERA
-- 5 APR. 2011
IL CANCELLIERB