Sentenza 11 dicembre 2003
Massime • 1
Nel procedimento "de libertate" vige il principio della immutabilità del fatto inteso come accadimento reale ma non il principio della immutabilità della definizione giuridica del fatto stesso. Ne consegue che il tribunale del riesame, è libero di stabilire la definizione giuridica dei fatti rispetto ai quali l'indagato è chiamato a difendersi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/12/2003, n. 20160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20160 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 11/12/2003
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - N. 2336
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 035210/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO NO N. IL 08/06/1981;
2) PI NO N. IL 18/05/1980;
3) DO FA N. IL 05/06/1981;
4) RA UM N. IL 09/11/1965;
5) PO AN N. IL 30/07/1976;
6) OL TO N. IL 08/11/1964;
7) EL OS AN N. IL 07/01/1966;
8) IA IU N. IL 03/04/1971;
avverso ORDINANZA del 21/07/2003 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. OLIVIERI RENATO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Osserva:
IN FATTO
Con l'ordinanza, in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli, giudicando in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., ha confermato il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Benevento in data 7/7/2003 impositivo della misura, cautelare della, custodia in carcere nei confronti di GI NO, IC RI, IC IO, AU RT, IS ND, ZI TO, EL GR AN e IU SE imputati del delitto di cui agli articoli 110 c.p., 73 e 74 D.P.R. 9/10/90 n. 309. Il Tribunale del riesame ha ritenuto legittime ed utilizzabili le risultanze delle intercettazioni telefoniche effettuate, trattandosi nello specie di reati di criminalità organizzata (caratterizzati da condotte delittuose reiterate ed articolate tra una molteplicità di soggetti, finalizzale al traffico di notevoli quantitativi di sostanza stupefacente) e, quindi, ricadenti sotto la regola, di cui alla l. 203/91, ed ha giudicato sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. reclamanti la adozione della misura, cautelare più severa. Avverso l'ordinanza hanno prodotto ricorso per Cassazione tutti gli imputati che, con motivi separati ma di eguale contenuto, denunciano:
1^) la illegittimità e la non utilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni cerche disposte sulla sola base di propalazioni confidenziali, e, senza adeguata motivazione al riguardo, a mezzo di impianti diversi da quelli installati presso l'ufficio giudiziario;
2^) difetto di motivazione in relazione alla, sussistenza, dei gravi indizi di colpevolezza, ritenuta, sulla base di intercettati colloqui tra persone diverse dal prevenuto e non supportati da riscontri;
3^) vizio rii motivazione in ordine alla ritenuta, sussistenza delle esigenze cautelari reclamanti la misura della custodia carceraria. In particolare il ricorrente GI NO insiste nel denunciare la mancata specificazione dei singoli episodi delittuosi ascritti, nonché degli elementi rii fatto a base della contestazione della ipotesi - prevista dall'art. 74 D.P.R. 309/90: il traffico di ingente quantità di sostanza stupefacente.
IN DIRITTO
Le censure di tutti i ricorrenti non sono fondate ed i relativi ricorsi debbono essere rigettati.
Innanzitutto è d'uopo chiarire che il giudice del procedimento incidentale "de libertate" può stabilire, sia pure ai soli fini dello speciale procedimento, la definizione giuridica dei fatti sui quali l'indagato è chiamato a difendersi.
Invero nel procedimento "de libertate" vige il principio della immutabilità del fatto inteso come accanimento reale, ma non già il - principio della immutabilità della definizione giuridica del fatto stesso (cfr. Cass. S.U. 22/11/1996 n. 16; Cass. Pen. Sez. 2^, 2/3/2000 n. 4638). Pertanto, allo stato, la definizione giuridica dei fatti ritenuta dal Tribunale del riesame, compresa la ravvisata aggravante, deve essere mantenuta ferma.
Le intercettazioni, come è spiegato nella impugnata ordinanza, sono state disposte a norma dell'art. 13 D.L. 13 maggio 1991 n. 152,convertito in L. 12/6/91 n. 203, derogante il disposto dell'art. 266 c.p.p., perché ritenuto trattarsi di fatti di criminalità
organizzata.
Le intercettazioni sono state, quindi, legittimamente disposte sulla base degli indizi sufficienti di reità rappresentati da riferita attività di ZI giudiziaria.
La effettuazione dell'attività di intercettazione a mezzo di impianti in dotazione alla ZI giudiziaria è stata resa necessaria, e quindi legittimata, a causa della totale inidoneità degli impianti presso l'ufficio giudiziario.
La urgenza di provvedere nel modo ora decritto risulta chiaramente "in re ipsa" data la natura e la rilevante gravità dei fatti da accertare e l'estrema pericolosità delle condotte degli imputati. Gli indizi di colpevolezza sono stati indicati nella impugnata, ordinanza in modo preciso ed analitico per ciascuno degli imputati, riferendo ad ognuno il risultato delle indagini espletate. La sussistenza di esigenze cautelari reclamanti la imposizione della misura, custodiale in carcere per tutti i prevenuti è stata sufficientemente motivata con la necessità di interrompere il delittuoso diffuso traffico e di impedire la reiterazione del medesimo.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna, in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Per i ricorrenti GI NO, AU RT, IS ND e ZI TO, che risultano tuttora detenuti, il presente provvedimento deve essere comunicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 co. 1^ L. 5/8/95 n. 332.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido al pagamento delle spese processuali.
Per i ricorrenti, GI NO, AU RT, IS ND e ZI TO la Corte dispone inoltre che il presente provvedimento sia comunicato al direttore dell'Istituto penitenziario di competenza perché provveda, a quanto disposto nell'art. 23 co. 1^ L. 5/8/95 n. 332. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2004