Sentenza 20 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di revisione, è illegittima l'ordinanza che dichiara inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena, proposta dal condannato ai sensi dell'art. 635 cod. proc. pen., sul presupposto della omessa allegazione dell'ordine di esecuzione, atteso che, in assenza di una specifica disposizione processuale che ponga detto adempimento a carico dell'interessato, il giudice della revisione può verificare anche d'ufficio tale condizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2019, n. 3006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3006 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2019 |
Testo completo
03006-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: 4060/2019 Monica Boni - Presidente - Sent. n. sez. CC 20/12/2019 Francesco Centofanti - Relatore - Raffaello Magi R.G.N. 37773/2019 Antonio Minchella Alessandro Centonze ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da HI IA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/08/2019 della Corte di appello di Brescia udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in pendenza del giudizio di revisione, promosso da IA HI, dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena, interinalmente proposta dal condannato ai sensi dell'art. 635 cod. proc. pen., sul presupposto che non fosse stato ancora emesso l'ordine di carcerazione. HI proponeva nuova istanza di sospensione, assumendo l'erroneità del presupposto e allegando copia dell'ordine notificato ai difensori nel giudizio di merito. Con ulteriore ordinanza, pronunciata in data 23 agosto 2019, la Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile, per bis in idem, l'istanza reiterata.
2. Il condannato, con il ministero del difensore di fiducia, ricorre per cassazione, mediante unico atto, avverso entrambi i provvedimenti giudiziali, che censura per violazione di legge e vizio della motivazione. Rispetto al primo di essi, il ricorrente deduce che il giudice della revisione avrebbe dovuto indagare, anche d'ufficio, sull'intervenuta emissione dell'ordine di esecuzione della pena. Il provvedimento sarebbe dunque viziato dalla mancata effettuazione delle necessarie ed opportune verifiche. Rispetto al secondo provvedimento, il ricorrente esclude il rilevato bis in idem processuale, osservando che la Corte di appello avrebbe totalmente پ ر ignorato la produzione documentale, idonea ad integrare un nuovo elemento di fatto di cui si sarebbe dovuto evidentemente tenere conto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La presente decisione concerne l'impugnazione dell'ordinanza anteriormente adottata, in epigrafe individuata.
2. L'impugnazione è, in questa parte, fondata. Per consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 32765 del 11/06/2014, Dander, Rv. 261642-01; Sez. 6, n. 25794 del 10/03/2008, Caruso, Rv. 241243-01; Sez. 1, n. 4634 del 30/09/2002, dep. 2003, Desiderio, Rv. 223158-01; Sez. 1, n. 11892 del 06/02/2002, Moschitta, Rv. 221128-01), la richiesta di revisione deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dagli eventuali atti e documenti idonei a sorreggerla, atteso il combinato disposto dagli artt. 633 e 634 cod. proc. pen., inclusi quelli riguardanti le nuove prove, sopravvenute o scoperte, in grado di attestare l'innocenza del condannato ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ove trattisi di prove precostituite. Il 1 proponente non ha, viceversa, l'onere di allegare la sentenza cui si riferisce l'istanza, dovendo il giudice competente, individuato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., attivarsi per richiedere il provvedimento (Sez. 1, n. 13622 del 28/03/2012, De Vitis, Rv. 252294-01; Sez. 5, n. 5371 del 10/11/1999, Porfilio, Rv. 215050-01). Pendente validamente il procedimento di revisione, la sospensione dell'esecuzione della pena, regolata dall'art. 635 cod. proc. pen., presuppone l'esistenza di situazioni in cui appaiano verosimili l'accoglimento della domanda e la conseguente revoca della condanna (Sez. F, n. 35744 del 20/08/2004, Galeone, Rv. 229546-01). La sospensione della pena è, in tal caso, subordinata alla sola condizione che una pena sia in fase esecutiva per essere stato già emesso il relativo ordine, perché lo scopo della norma è quello di evitare l'esecuzione di una condanna suscettibile di divenire ingiusta (Sez. 1, n. 30843 del 01/04/2004, Piro, Rv. 228847-01). La documentazione di tale ultimo presupposto non costituisce un adempimento, che la legge processuale ponga a necessario carico dell'interessato. Piuttosto, in rapporto alle vicende esecutive del titolo oggetto di acquisizione officiosa, dovrà essere lo stesso giudice della revisione a svolgere in proposito le opportune indagini, che di quell'acquisizione rappresentano il fisiologico completamento, nell'esercizio di poteri istruttori di natura cautelare che appaiono perfettamente coerenti con la fase processuale di riferimento e il valore della libertà personale che risulta in gioco.
3. L'ordinanza impugnata si è sottratta alla verifica in esame, dalla quale sarebbe potuta risultare l'integrazione del presupposto aprioristicamente negato. L'ordinanza stessa deve essere pertanto annullata, con rinvio alla Corte di appello competente per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Brescia. Così deciso il 20/12/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Francisco Cent POSITATA Monica Boni- IN CANCELLERIA WICH 24 GEN 2020 IL CANCELLIERE fefania FAELLA