Sentenza 27 settembre 2007
Massime • 1
Ai fini dell'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 322 ter cod. pen., la nozione di profitto confiscabile va individuata nel vantaggio patrimoniale di diretta derivazione dal reato. (Fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo il sequestro preventivo di beni - quali denaro, azioni, obbligazioni, mobili ed immobili, quote societarie ecc. - per un importo corrispondente al valore dei ricavi conseguiti per effetto degli accordi corruttivi, depurati dai costi legati all'operazione che non fossero di natura illecita).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2007, n. 37556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37556 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 27/09/2007
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1577
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 14867/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano;
avverso l'ordinanza emessa in data 5.3.2007 dal Tribunale di Milano;
nei confronti di:
De RO NO CO GI:
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Febbraro Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Udito l'avv. D'Agostino Michele (in sost. del legale di fiducia dell'indagato), che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
1 .-. Con decreto in data 22.1.2007 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano ha disposto - nel procedimento penale a carico di NE TA, NE ND, NO LO e De RO NO CO GI per il reato di cui all'art. 322 bis c.p., comma 2 - il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 322 ter c.p., e art. 321 c.p., comma 2 bis, su beni (quali denaro, azioni, obbligazioni, mobili ed immobili, quote societarie o altri cespiti) ovunque detenuti nella disponibilità dei predetti indagati per l'importo di Euro 63.139.157,00, corrispondente al valore dei contratti indebitamente ottenuti, individuato come profitto dei reati commessi, oltre che, nei confronti degli stessi indagati, per un importo pari al prezzo del reato individuato nella misura delle tangenti corrisposte, pari ad Euro 882.837,95. Con ordinanza in data 5.3.2007 il Tribunale di Milano, sezione 11^ penale, adito ex art. 324 c.p.p., in riforma del suindicato decreto, ha disposto il mantenimento del sequestro preventivo dei beni sopra menzionati nella disponibilità degli indagati nel valore corrispondente a 1.140.726 dollari USA ( 2.50 9.40 9.60 4 di vecchie Lire), pari ad Euro 1.296.001,00, ordinando la restituzione agli aventi diritto dei beni in sequestro eventualmente eccedenti tale importo.
De RO NO CO GI è indagato, in concorso con NE TA, NE ND e NO LO, per due ipotesi di corruzione internazionale nell'ambito del programma "Oil for food", svoltosi sotto l'egida dell'ONU, che aveva lo scopo di arrecare aiuti umanitari alla popolazione irachena colpita da gravi sofferenze in conseguenza dell'embargo deciso dall'ONU, successivamente alla invasione irachena del Kuwait.
In particolare, quale socio di fatto della CO.GE.P s.r.l. e responsabile dei rapporti con l'azienda di Stato irachena (SOMO), il De RO è accusato di avere versato a pubblici ufficiali e funzionari governativi della predetta Società petrolifera di Stato irachena ingenti somme di denaro (250.280,50 USD e 632.257,45 USD), per ottenere in cambio, come avvenuto, l'indebito vantaggio relativo alla stipula tra la SOMO e la CO.GE.P. di due contratti di fornitura (indicati con le sigle M/0 9/65 e M/ 10/98) per un valore pari rispettivamente ad Euro 27.096.390,00 e ad Euro 36.042.767,31. Il Tribunale di Milano, ritenuto legittimo nel caso in esame il solo sequestro del profitto o del suo equivalente, ha preso atto della necessità di individuare il profitto confiscabile nel vantaggio patrimoniale di diretta derivazione dal reato, considerando tale unicamente "i ricavi conseguiti da CO.GE.P. in ragione della rivendita del petrolio acquistato da SOMO per effetto dei due accordi corruttivi, depurati dai costi legati alla operazione che non fossero di natura illecita". Il riferimento, operato dal GIP, al profitto quale valore dei contratti conseguiti come entità che era scaturita dalla corruzione, è parso, infatti, al Tribunale più legato al concetto di "prodotto" del reato, inteso quale entità derivante dall'illecito, e perciò privo di un sicuro parametro di utilità economica ad esso collegata. Una volta individuato il "profitto oggetto di confisca", in caso di contratto acquisito attraverso corruzione, "nell'utile derivato, nella redditività di impresa, e non nel valore della commessa, ottenuta per effetto dell'accordo corruttivo", il Tribunale ha escluso che nella determinazione del guadagno conseguito potesse rilevare, quale posta in detrazione dai ricavi, anche l'importo della tangente pagata, costituendo la stessa un "costo" per la società non deducibile sotto il profilo fiscale nè suscettibile di essere valorizzato - proprio per la sua illiceità - nella determinazione delle poste passive idonee ad individuare l'utile conseguito. Su queste basi e tenendo conto degli esiti della consulenza disposta dal Pubblico Ministero, il Tribunale ha il ridotto la somma confiscabile quale profitto dei commessi reati nei termini sopra indicati, confermandone il sequestro preventivo in ragione della obbligatoria confisca per equivalente. 2 .-. Avverso la suindicata ordinanza del 5.3.2007 ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, chiedendone l'annullamento nella parte in cui il Tribunale, individuato il profitto derivante dalla attività corruttiva nelle somme di denaro acquisite a seguito della successiva rivendita del prodotto petrolifero effettuata dalle società riferibili agli indagati, ha ridotto l'importo soggetto a sequestro preventivo.
Ad avviso del ricorrente, il profitto confiscabile avrebbe dovuto, invece, essere individuato nel valore dei contratti illecitamente acquisiti. Militerebbero a favore di tale conclusione sia la "natura pragmatica della ispirazione di fondo del costrutto normativo" della Legge 29 settembre 2000, n. 300, che, in ratifica della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, ha introdotto nel nostro codice penale l'art. 322 bis c.p. e art. 322 ter c.p., sia la intentio legis relativa alla citata normativa, che deporrebbe chiaramente nel senso di includere nella nozione di "profitto" ogni possibile vantaggio derivante al corruttore dalla attività illecitamente posta in essere. Nel caso di specie, sarebbero state versate tangenti in denaro per ottenere in corrispettivo l'indebito vantaggio della stipula di contratti di acquisto di barili di petrolio dalla società petrolifera di Stato irachena e tale vantaggio di carattere economico si sostanzierebbe, sul piano giuridico, nel profitto consistente nell'ottenimento della fornitura di barili di petrolio attraverso lo strumento contrattuale "comprato", così concentrandosi un modo illecito di acquisizione di beni, "sleale" sotto il profilo della concorrenza. Il profitto, pertanto, avrebbe dovuto essere identificato con il "valore" (con l'intero importo) del contratto illecitamente acquisito. 3 .-. Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha già chiarito (Sez. Un., n. 41936 del 25.10.2005, rv. 232164, Muci), in riferimento alla disciplina prevista dall'art. 240 c.p., che, mentre per "profitto" deve intendersi l'utile ottenuto in seguito alla commissione del reato, il "prezzo" va identificato in quello pattuito e conseguito da un soggetto come "corrispettivo" della esecuzione dell'illecito. Per "prodotto" del reato, invece, si intende il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita. Un carattere onnicomprensivo tende infine a darsi alla locuzione "provento del reato", che ricomprende "tutto ciò che deriva dalla commissione del reato" e pertanto le diverse nozioni indicate nell'art. 240 c.p., commi 1 e 2, di "prezzo", "prodotto" e "profitto". Sulla nozione di
"profitto" del reato, le Sezioni Unite hanno puntualizzato che esso si identifica nel "vantaggio di natura economica" ovvero nel "beneficio aggiunto di tipo patrimoniale di diretta derivazione causale" dalla attività del reato, senza che possa addivenirsi a una "estensione indiscriminata ed a una dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, indiretto e mediato, che possa comunque scaturire da un reato" (Sez. Un., n. 29951 del 24.5.2004, rv. 228166, P.M. in proc. Focarelli). Più recentemente questa 6^ Sezione ha puntualizzato che la nozione di "profitto" non è la medesima in tutte le disposizioni di legge ma muta a seconda del contenuto e delle finalità della normativa che la contempla. In particolare, le disposizioni di legge in materia di confisca "si preoccupano di assicurare allo Stato quanto illecitamente conseguito ... attraverso la commissione degli illeciti": ne consegue che "oggetto del provvedimento ablativo non può che essere il profitto inteso in senso stretto, cioè come immediata conseguenza economica della azione criminosa, che può corrispondere all'utile netto ricavato" (Sez. 6, n. 32627 del 23.6.2006, rv. 235636, La Fiorita). 4 .-. Come si è visto, nel provvedimento impugnato il Tribunale di Milano ha individuato il profitto confiscabile nel vantaggio patrimoniale di diretta derivazione dal reato, facendovi rientrare unicamente "i ricavi conseguiti da CO.GE.P. in ragione della rivendita del petrolio acquistato da SOMO per effetto dei due accordi corruttivi, depurati dai costi legati alla operazione che non fossero di natura illecita", e, tenendo conto degli esiti della consulenza disposta dal Pubblico Ministero, ha ridotto la somma confiscabile quale profitto dei commessi reati nei termini sopra indicati, confermandone il sequestro preventivo in ragione della obbligatoria confisca per equivalente. Con ciò il Tribunale ha dato corretta applicazione ai principi della giurisprudenza di legittimità sopra illustrati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2007