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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza 28 novembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 5323/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' avv. Francesco Loprevite, con cui elettivamente domicilia in Palmi (RC), alla via N. Pizi, n.15, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della Controparte_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Ceci, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Po, n. 24, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 8.11.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.09420239002837426/000 notificata in data 10.10.2023 da
[...]
con riferimento alla cartella di pagamento Controparte_3
n.09420100014914733000, afferente all'omesso versamento di contributi DM 10, anno 2008, per l'importo complessivo di € 8.818,55. Nello specifico, eccepiva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione quinquennale del credito maturata (anche) dalla data di notifica della cartella di pagamento, in assenza di ulteriori comprovati atti interruttivi. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' la e l' CP_1 Controparte_2 [...] rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA Controparte_3
PRINCIPALE E NEL MERITO: si chiede che l'On. Giudice adito Voglia accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito recato dalla cartella di pagamento n.09420100014914733 000 e disporne la nullità e/o l'annullamento, con consequenziale cancellazione dalla situazione debitoria del ricorrente senza aggravio di spese a suo carico.”; vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio parte resistente eccependo, in via CP_1 preliminare, il difetto di legittimazione passiva della di cui Controparte_2 chiedeva l'estromissione dal giudizio, l'inammissibilità del ricorso poiché tardivo ed il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato. Parimenti costituitasi, parte resistente , Controparte_4 eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso stante la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione. Acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione
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1. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della trattandosi di crediti che, come rilevato dall' non sono Controparte_2 CP_1 stati oggetto di cessione alla stessa. 1.1. Sempre in via preliminare, deve affermarsi la legittimazione passiva di tutte le altre parti opposte. Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del Controparte_3 credito, sia gli enti impositori che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
2. Tanto premesso, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della opposizione sollevata dalle parti resistenti. Sul punto, va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). Nella specie, parte ricorrente, sostiene la prescrizione dei crediti contributivi portati dalla cartella di pagamento sottesa all'atto opposto, negando di avere ricevuto la notifica della stessa e sostenendo l'assenza di atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica dell'intimazione di pagamento medesima. In tale quadro, l'eccezione di nullità della procedura di riscossione derivante dall'omessa/invalida notifica degli atti presupposti va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., laddove -invece- la censura relativa alla prescrizione maturata successivamente all'asserita notificazione della cartella di pagamento, rientra a pieno titolo nell'alveo delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (in quanto tale non soggetta a termine di decadenza). Orbene, alla luce di quanto sopra, deve ritenersi intempestiva l'eccezione in relazione alla censura di nullità della procedura di riscossione, la quale, anche a voler prescindere dalla questione relativa alla validità della notificazione della cartella opposta, non è stata promossa entro il termine decadenziale di 20 giorni, atteso che l'intimazione de qua è stata notificata al ricorrente in data 10.10.2023 ed il ricorso introdotto con atto depositato il 08.11.2023. D'altra parte, in relazione all'eccezione di prescrizione successiva del credito, la doglianza secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella di pagamento. L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
3. Nel merito, va, pertanto, esaminata l'eccezione di prescrizione dei crediti formulata da parte ricorrente. La doglianza è fondata. Invero, dall'esame della documentazione tempestivamente versata in atti e -segnatamente- dagli atti interruttivi prodotti dall' è indubbio che sia CP_5 decorso oltre un quinquennio tra la data di notifica della cartella di pagamento n. 09420100014914733000 (26.06.2010) a quella del primo atto interruttivo validamente notificato, ossia, dell'intimazione di pagamento n.09420199011574949000 (1.10.2019), non avendo le parti resistenti utilmente provato la notifica di altri atti onde interrompere il termine di prescrizione. Invero, alcun valore di atto interruttivo può essere attribuito all'intimazione di pagamento n. 09420159014532324000 in quanto sprovvisto di prova quanto al positivo completamento delle relative formalità e- segnatamente – all'invio della raccomandata con avviso di ricevimento informativa dell'avvenuto deposito presso la casa comunale ex art.140 c.p.c. È, difatti, appena il caso di precisare che la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto (cfr. Corte cost. n. 3 del 2010). Sul punto, come ribadito anche di recente dal Supremo Consesso, “ai fini della notificazione nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale. In particolare, occorre avere prova, non già della consegna, ma del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo. Infatti l'avviso di ricevimento è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (cfr. Cass. civ. ord., 17.05.2022 n. 15782). Pertanto, l'eccezione di prescrizione è fondata ed è stata correttamente proposta in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio. Sul punto, infatti, a nulla rileva che il ricorrente non abbia mai impugnato gli ultimi atti interruttivi (atti notificati quando la prescrizione era già irrimediabilmente maturata), poiché, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte in materia tributaria, con principi estensibili alla materia previdenziale (cfr. Cass. Civ. sez. V ord. n. 16743/2024), indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione: la Corte ha precisato che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (si vedano, richiamate dalla citata pronuncia, Cass. sent. n. 2616/2015; Cass. sent. n. 26129/2017; Cass. ord. n. 1230/2020). Tanto anche in considerazione del fatto che la prescrizione è fatto estintivo del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata che, in quanto tale, può essere eccepita dal debitore con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che non è soggetta ad alcun termine perentorio per la sua proposizione. In sostanza, una volta maturata la prescrizione tra la notifica della cartella/avviso e il primo atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione, il diritto si è inesorabilmente estinto;
la circostanza è rilevabile d'ufficio e opera di diritto sicché non rileva l'eventuale mancata proposizione dell'eccezione da parte del contribuente, né rileva l'eventuale mancata impugnazione del primo avviso di intimazione.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso può essere accolto.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 -così come aggiornato dal D.M. 147/2022-, ridotte stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza delle parti resistenti e possono essere compensate nei confronti della CP_2 che, di fatto, non ha svolto autonoma attività difensiva essendo
[...] rappresentata dai medesimi difensori dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara non dovuti perché prescritti i crediti contributivi di cui alla cartella di pagamento n. 09420100014914733000 e, per l'effetto, annulla in parte qua l'intimazione di pagamento n.09420239002837426/000;
- condanna l' e l' , in persona CP_1 Controparte_4 dei rispettivi l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.865,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, 28 novembre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano