Sentenza 28 febbraio 2002
Massime • 1
In materia di controlli microbiologici sui prodotti alimentari deteriorabili, previsti dal D. Lgs 3 marzo 1993 n. 123, nessuna violazione può ravvisarsi quando l'interessato abbia ricevuto copia del verbale di prelevamento e rituale avviso della data di inizio delle operazioni di analisi, pur in carenza della cd preanalisi, di carattere esclusivamente amministrativo, atteso che questa è finalizzata ad evitare inutili incombenze processuali nel caso che non sia evidenziata alcuna irregolarità del prodotto e non costituisce presupposto giuridico per la successiva fase dell'analisi garantita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2002, n. 13881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13881 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 28/02/2002
1. Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 481
3. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 9412/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT SE n. a Montegrimano il 18 agosto 1953 avverso la sentenza del Tribunale di Genova del 19 giugno 2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Hinna Danesi Fabrizio
che ha concluso per rigetto del ricorso
Svolgimento del processo
LA SE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova, emessa in data 19 giugno 2000, con la quale veniva condannato per il reato di detenzione per la somministrazione al pubblico di spiedini di carne risultati contaminati da elevato numero di coliformi totali, escherichia coli, streptococchi aurei e clostridium perfrigens e pertanto nociva per la salute pubblica e in cattivo stato di conservazione, deducendo quali motivi l'inosservanza dell'art. 2 primo comma, art. 3 e 4 D.M. 16 dicembre 1993 ed art. 4 d.lvo 3 marzo 1993 n. 123, poiché non si era proceduto alla c.d. preanalisi amministrativa ed alla ripetizione di analisi, una volta riscontrata la non conformità, sicché il verbale era nullo ed inutilizzabile per violazione del diritto di difesa, la violazione delle norme sul campionamento, e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto ed in tema responsabilità, perché, a causa dell'omessa preanalisi, non era stato possibile e evidenziare quale componente degli spiedini fosse portatore dei batteri al fine di accertare la diligenza del ricorrente, dimostrata con prove testimoniali dalle quali risultavano l'accurata pulizia dei vegetali, la scelta delle carni e l'attenta preparazione degli spiedini sotto il profilo igienico - sanitario, l'illogicità manifesta della motivazione, condizionata da un episodio non contestato (il malessere della teste Salemme), basata su tale l'atto, estraneo al processo.
Motivi della decisione
I motivi addotti sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ed invero, esistono differenti indirizzi giurisprudenziali circa la valenza da far assumere alle violazioni della normazione contenuta nel d.m. 16 dicembre 1993 e soprattutto nel d.lvo n. 123 del 1993. Infatti, secondo un orientamento (Cass. sez. 3^ 19 maggio 1998 n. 5872, Pesavento rv. 210952), l'omessa ripetizione dell'analisi costituirebbe un vizio del procedimento e determinerebbe la nullità, mentre per un altro, dello stesso estensore, con differente collegio (Cass. sez. 3^ 27 settembre 2000 n. 10237, P.M. in proc. Vizzotto), sembrerebbe decisivo il rispetto dell'art. 223 disp. att. c.p.p., pur se assumerebbe rilevanza il d.m. 16 dicembre 1993 per individuare la disciplina di campionamento ed analisi da seguire in presenza di un prodotto alimentare deteriorabile o no.
Inoltre un differente indirizzo (Cass. sez. 3^ c.c. 16 dicembre 1999 dep. 21 aprile 2000, Ferrazzano) si riferisce ancora all'art. 1 l. n.283 del 1962 e 233 c.p.p. (recte disp. att. c.p.p.) ed al d.m. 4 ottobre 1978 senza considerare la normazione successiva del 1993 ed i rapporti tra le diverse disposizioni ed in ogni caso afferma la prevalenza della disciplina e della procedimentalizzazione contenuta nel codice di rito.
Infine, secondo un ulteriore indirizzo, che ha avuto l'autorevole avallo di un attento studioso della materia (Cass. sez. 3^ 23 giugno 1999 n. 8152, Murciano rv. 214275), non può ravvisarsi alcuna violazione in carenza della c.d. preanalisi, qualora l'interessato abbia ricevuto copia del verbale di prelevamento e rituale avviso della data di inizio delle operazioni di analisi, giacché la preanalisi, in viaesclusivamente amministrativa, è finalizzata ad evitare inutili incombenze processuali qualora non fosse evidenziata alcuna irregolarità del prodotto.
Tale indirizzo, conforme ai principi generali della tassatività delle nullità, del libero convincimento del giudice in tema di valutazione della prova ed in particolare della rilevanza delle modalità di campionamento in campo lato sensu ambientale, appare condivisibile per una serie di ragioni, neppure confutate dal primo orientamento variamente articolato.
Infatti, come è noto, la legge n. 283 del 1962 ha previsto per tutti i prodotti alimentari prelevati un primo accertamento di natura tecnico-amministrativa ad opera dei laboratori all'uopo autorizzati, che si svolgeva al di fuori di ogni ambito processuale, e la comunicazione all'interessato dei risultati delle analisi, se sfavorevoli, in modo da consentirgli di richiedere la revisione delle stesse;
solo successivamente, in caso di mancata richiesta dell'interessato o di conferma - in sede di revisione - dei primi risultati sfavorevoli, la denuncia all'A.G.O.
Il legislatore del 1989 con il menzionato art. 223 disp. att. c.p.p. ha introdotto una distinzione, a seconda che i campioni prelevati ai fini delle analisi possano o meno essere oggetto di revisione: nel primo caso (comma secondo) rinviando il rispetto dei diritti di difesa all'eventuale fase della revisione e nel secondo (primo comma), anticipando tale tutela al momento della prima analisi in attuazione di alcuni principi espressi in via generale dalla Corte Costituzionale (sent. n. 248 del 1983 e n. 15 del 1986) ed in particolare in tema di tutela delle acque dall'inquinamento con l'evidente finalità di assicurare il diritto di difesa e la possibilità di contraddittorio in una fase molto delicata ed, a volte, non ripetibile, dell'accertamento di eventuali responsabilità penali.
La disposizione in esame sia per la sua collocazione sia per le conseguenze che prevede (divieto di ammissibilità nel fascicolo processuale del giudice del dibattimento penale) è di per sè operante rispetto ad analisi volte ad accertare infrazioni a norme di natura penale.
Pertanto i verbali di analisi sarebbero stati utilizzabili per contestare un illecito di natura amministrativa, anche ove non fossero state rispettare le garanzie previste dal primo comma dell'art. 223 disp. att. c.p.p., se non fossero intervenute prima la sentenza della Corte Costituzionale n. 434 del 1990 e, quindi, la normativa contemplata dall'art. 4 d.lvo n. 123 del 1993. La prima decisione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 secondo comma della legge n. 283 del 1962 nella parte in cui non prevede che, per i casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili, il L. i.p. o altro laboratorio all'uopo autorizzato, dia avviso dell'inizio delle operazioni alle persone interessate, affinché queste possano presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse.
Il termine "deperibili" del dispositivo è ulteriormente precisato nella motivazione del giudice delle leggi nel senso che deve trattarsi di alimenti "particolarmente deperibili" ovvero "quelli la cui deperibilità è tale da rendere impossibili o, quantomeno, inattendibili le analisi di revisione".
In questo quadro normativo viene a collocarsi l'art. 4 del decreto legislativo citato, il quale prescrive - per i prodotti alimentari deteriorabili, individuali con un successivo decreto ministeriale e non assoggettabili a revisione di analisi - un accertamento preliminare in via amministrativa, su un'aliquota del campione ed, in caso di accertata "non conformità" dello stesso per presenza di cariche microbiologiche, prima della denuncia all'autorità giudiziaria, una verifica della difformità, mediante ripetizione dell'analisi limitata ai parametri risultati non conformi, osservando, in questa ipotesi, le prescrizioni dell'art. 223 disp. att. c.p.p. a garanzia del diritto di difesa con specificazione del parametro difforme e della metodica di analisi seguita. Dalla parafrasi della norma in parola appare evidente che, pur essendo richiamata, persino in maniera erronea (solo art. 223 c.p.p. e non disp. att. c.p.p.), una disposizione processuale, la c.d. preanalisi non deve necessariamente portare alla scoperta di illeciti penali, potendo essere evidenziati solo quelli amministrativi, e viene a formare un corpo unitario con la pregressa disposizione di cui all'art. 1 l. n. 283 del 1962 con abrogazione delle parti non compatibili.
La cadenza procedimentale appare, quindi, in parte mutuata dalla legge n. 283 del 1962 e presenta alcune semplificazioni rispetto alla precedente disciplina, giacché non comporta la ripetizione in tempi brevi di una nuova analisi globale del prodotto alimentare deteriorabile, ma mirata a quei parametri risultati "non conformi" in relazione ai controlli microbiologici.
Pertanto, già dalla formulazione della norma deriva che la "preanalisi" non costituisce presupposto giuridico essenziale per procedere alla dell'analisi "garantia", poiché la "ratio" della norma non è quella di imporre una doppia constatazione di difformità del parametro del prodotto alimentare deteriorabile, ma di esigere, in attuazione delle precedenti decisioni costituzionali su richiamate, che anche in sede amministrativa, almeno un accertamento venga effettuato con le garanzie difensive e di consentire pure un'analisi semplificata e mirata.
Tale piana esegesi derivante da un'analisi logico - sistematica della norma trova ulteriore conforto in una considerazione pratica, giacché potrebbe accadere che il prodotto alimentare per la sua particolare deperibilità o per i tempi necessari all'accertamento oppure per i quantitativi di campione da analizzare o per altro accidente non possa essere nemmeno sottoposto a preanalisi, sicché dovrà essere attivato immediatamente il meccanismo garantista, cui la disposizione è effettivamente preordinata.
Ne discende, quindi, che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo indirizzo su indicato, nessuna violazione procedurale può ravvisarsi quando - come nel caso in esame - l'interessato abbia ricevuto copia del verbale di prelevamento e rituale avviso della data, dell'ora e del luogo in cui si sono svolte le operazioni di analisi, a nulla rilevando l'assenza della c.d. preanalisi con valore esclusivamente amministrativo, giacché non impone nemmeno l'obbligo di un'immediata trasmissione all'A.G.O., ove non si riscontrino specifiche ipotesi di urgenza.
L'impostazione e l'interpretazione fornite della normazione in esame escludono ogni importanza ai rilievi mossi dal ricorrente sia in ordine alla differente "ratio" della preanalisi (consentire la scelta di un consulente preparato nel settore specifico) sia alle ragioni pratiche sottese a detta procedura (evitare un impegno gravoso di controllori e controllati).
Ed invero, a parte la contraddittorietà esistente tra pretese esigenze pratiche e "ratio legis"', giacché proprio le prime, ammesse dal ricorrente, escludono ogni nullità, la c.d. preanalisi ha natura esclusivamente amministrativa e serve proprio per il lavoro dei laboratori delle ASL, sicché pure sotto questo profilo non vi è alcuna sanzione processuale per la differente procedura seguita, perché sia stato dato avviso alla parte del giorno, ora e luogo dell'effettuazione delle analisi.
La censura relativa alla pretesa violazione della normativa sul campionamento è inammissibile, perché posta in maniera dubitativa e generica senza indicare quali siano detti vizi, che, in ogni caso, non comporterebbero alcuna nullità (cfr. Cass. sez. 3^ ud. 13 giugno 2001 dep. 10 luglio 2001, Giaquinta).
Il terzo motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni. Ed invero, bisogna ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, mentre detto limite non può essere stravolto o aggirato, includendo tra le "violazioni di legge" anche il vizio motivazionale, espressamente contemplato da una specifica disposizione (art. 606 lett. e) c.p.p.). L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato di macroscopia evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24, Spina rv. 214794, e Cass. sez. 3^ 11 gennaio 1999 n. 215, Forlani rv. 212091 al cui lungo iter motivazionale si rinvia).
Pertanto non sono consentite differenti ricostruzioni delle risultanze processuali (i testi hanno dichiarato che erano state seguite tutte le norme igieniche - sanitarie), contrastate in maniera ineccepibile dalla sentenza impugnata, mentre è inconferente accertare quale componente dello spiedino fosse invasa dai batteri, giacché al produttore incombe l'obbligo di controllare tutto il cielo e gli ingredienti utilizzati, sicché, pure sotto questo profilo, la riproposta questione dell'omessa preanalisi appare irrilevante.
Inoltre la sentenza impugnata non è illogica, perché suffraga l'affermata responsabilità dell'imputato, fondata sulle analisi effettuate e ritenute significative, pure sull'episodio, che ha dato origine all'intervento dei N.A.S., anche se non è stato oggetto di contestazione, poiché il campione conservato dalla Salemme è stato ritenuto poco significativo, nonostante vi fosse un riscontro oggettivo evidente cioè il malessere notturno della teste. Infatti, secondo quanto risulta dal testo della sentenza, questo episodio viene utilizzato per rispondere ad alcuni rilievi difensivi circa la significatività della perizia svolta a causa della differente possibile origine della carica batterica ed all'omessa indicazione in quale componente dello spiedino fosse maggiormente presente, circostanze tutte irrilevanti e superate dall'esatta argomentazione circa l'obbligo di controllo di tutti i componenti immessi nello spiedino.
Nè l'impugnata sentenza può essere oggetto di critica, perché, a dire del ricorrente, imporrebbe un'inammissibile inversione dell'onere della prova, giacché richiederebbe la prova della diligenza in tutte le diverse fasi del processo produttivo dalla scelta ed uso degli ingredienti alle modalità di conservazione degli spiedini, in quanto, trattandosi di contravvenzioni punibili a titolo di colpa ed essendovi l'obbligo di controllo della qualità e della commestibilità degli alimenti da parte di chi li confeziona, è evidente che la carenza di colpa deve essere dimostrata dall'imputato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2002