Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2000, n. 10237
CASS
Sentenza 28 giugno 2000

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Alla stregua della specifica disciplina dettata dall'art.4 del D.L.G. 3 marzo 1993 n.123 per i controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili, quali definiti dal D.M.16 dicembre 1993, la "ripetizione" dell'analisi prevista da detto articolo (da effettuarsi a breve distanza di tempo dalla prima analisi su di una seconda quota dello stesso campione, quando la prima analisi abbia rivelato una non conformità del prodotto a taluni dei requisiti prescritti), va tenuta distinta dalla "revisione" dell'analisi prevista in via generale dall'art.1 della legge 30 aprile 1962 n.283, la quale implica una seconda analisi condotta dopo un certo lasso di tempo sulla stessa sostanza analizzata in prima istanza. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inattendibili i risultati delle analisi, erroneamente da essa definite di revisione, effettuate su un campione di gelato sfuso, senza accertare che non si trattasse invece di analisi da considerare "ripetute" ai sensi del citato art.4 del D.L.G. n.123/1993 e dando, per converso, per accertata l'annoverabilità del gelato fra i prodotti deteriorabili, senza considerare che il D.M.16 dicembre 1993 esclude da tale qualificazione i prodotti sfusi sottoposti a procedimento di congelazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2000, n. 10237
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10237
    Data del deposito : 28 giugno 2000

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