Sentenza 28 giugno 2000
Massime • 1
Alla stregua della specifica disciplina dettata dall'art.4 del D.L.G. 3 marzo 1993 n.123 per i controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili, quali definiti dal D.M.16 dicembre 1993, la "ripetizione" dell'analisi prevista da detto articolo (da effettuarsi a breve distanza di tempo dalla prima analisi su di una seconda quota dello stesso campione, quando la prima analisi abbia rivelato una non conformità del prodotto a taluni dei requisiti prescritti), va tenuta distinta dalla "revisione" dell'analisi prevista in via generale dall'art.1 della legge 30 aprile 1962 n.283, la quale implica una seconda analisi condotta dopo un certo lasso di tempo sulla stessa sostanza analizzata in prima istanza. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inattendibili i risultati delle analisi, erroneamente da essa definite di revisione, effettuate su un campione di gelato sfuso, senza accertare che non si trattasse invece di analisi da considerare "ripetute" ai sensi del citato art.4 del D.L.G. n.123/1993 e dando, per converso, per accertata l'annoverabilità del gelato fra i prodotti deteriorabili, senza considerare che il D.M.16 dicembre 1993 esclude da tale qualificazione i prodotti sfusi sottoposti a procedimento di congelazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2000, n. 10237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10237 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato ACQUARONE Presidente del 28.6.2000
Dott. Guido DE MAIO Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 2644
Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Aldo FIALE Consigliere N. 559/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso la pretura di Genova, nel procedimento penale
contro
TT RL, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 25.5.1998 dal pretore di Genova. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dr. Bruno Ranieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - In seguito ad opposizione a decreto penale, RL IZ veniva rinviato a giudizio davanti al pretore di Genova per rispondere del reato di cui all'art. 5 lett. c) della legge 283/1962, perché - quale titolare di esercizio di produzione e vendita di gelati - produceva e poneva in vendita gelato avente cariche microbiche superiori ai limiti previsti dal D.P.R. 54/1997, e pertanto da ritenersi insudiciato (in Busalla il 29.7.1997).
Il pretore, con sentenza del 25.5.1998, assolveva il IZ con la formula "perché il fatto non sussiste", osservando che le analisi che avevano accertato la presenza di cariche microbiche superiori ai limiti di legge non erano processualmente utilizzabili. Più esattamente, per le prime analisi nessun avviso era stato dato all'imputato, contravvenendo così alla sentenza della Corte Costituzionale 434/1990, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 1 legge 283/1962, nella parte in cui non prevede che, per le analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili, il laboratorio competente dia avviso all'interessato dell'inizio delle operazioni. L'avviso era stato dato solo per le analisi di revisione, che però, essendo state realizzate tredici giorni dopo il prelevamento su un prodotto certamente deteriorabile, non potevano considerarsi attendibili.
2 - Avverso la sentenza assolutoria ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso la pretura.
Deduce che nel caso di specie erano state rispettate le procedure stabilite dall'art. 4 del D.Lgs.
3.3.1993 n. 123 per gli alimenti deteriorabili (alle quali non poteva far riferimento la sentenza di questa corte n. 206 del 3.2.1995, citata dal pretore a sostegno della sua tesi, perché il fatto contestato in quel processo era stato commesso in data anteriore, risalendo al 1991): infatti l'analisi era stata ripetuta, con preavviso al produttore, a breve distanza di tempo dalla prima (dodici giorni).
Aggiunge il ricorrente che, comunque, il gelato non poteva qualificarsi come alimento deteriorabile ai sensi del D.M. 16.12.1993. Motivi della decisione
3 - Com'è noto, l'art. 1 della legge 30.4.1962 n. 283, al fine della vigilanza igienica sulla produzione e il commercio delle sostanze alimentari, disciplina il prelievo di campioni delle medesime sostanze e la successiva procedura di analisi, da effettuarsi presso i laboratori provinciali di igiene e profilassi o altri laboratori autorizzati. In particolare, la norma prevede che, quando dall'analisi risulti che la sostanza non risponde ai requisiti prescritti, debba darsi avviso del risultato all'esercente presso cui è stato effettuato il prelievo, nonché all'autorità che l'ha disposto;
e che in tal caso gli interessati possono presentare istanza di revisione delle analisi, la quale dovrà essere eseguita presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine massimo di due mesi.
La Corte costituzionale, opportunamente considerando che l'analisi di revisione eseguita a distanza di tempo è priva di attendibilità scientifica per le sostanze deteriorabili, e che quindi il controllo esercitabile dall'interessato sulla medesima analisi è praticamente inutile, con la sentenza n. 434 del 10.10.1990, ha statuito l'illegittimità costituzionale di questa disciplina nella parte in cui non prevede che, per le analisi su campioni di sostanze alimentari deteriorabili, il laboratorio procedente dia avviso agli interessati dell'inizio delle operazioni per l'analisi di prima istanza, affinché gli interessati possano presenziare anche a queste operazioni.
4 - La disciplina garantista risultante dopo l'intervento della Corte costituzionale è stata sostanzialmente confermata con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, il quale, con l'art. 223 delle disposizioni di coordinamento (analisi di campioni e garanzie per l'interessato), ha stabilito a) l'obbligo di dare avviso urgente (anche orale) all'interessato dell'inizio delle operazioni d'analisi, quando la normativa specifica non prevede la revisione (primo comma);
b) l'obbligo di un preavviso più congruo, di almeno tre giorni, per l'inizio delle analisi di revisione, quando è prevista la revisione delle analisi e questa sia stata chiesta dall'interessato (secondo comma).
Con tutta evidenza il presupposto su cui si fondava l'intervento del giudice delle leggi, cioè la deteriorabilità della sostanza alimentare da analizzare, corrisponde al presupposto su cui è fondata la normativa codicistica, cioè la non revisionabilità delle analisi, posto che la revisione della prima analisi non ha più senso scientifico quando la sostanza analizzata è deteriorabile.
5 - Nella soggetta materia è poi intervenuto il D.Lgs.
3.3.1993 n.123 (attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari), che con l'art. 4 detta una specifica disciplina per i controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili.
Secondo questa norma, il responsabile del laboratorio d'analisi deve eseguire gli accertamenti su una sola aliquota del campione prelevato, e in caso di non conformità del prodotto ai requisiti prescritti deve provvedere a dare tempestivo avviso all'interessato del luogo, del giorno e dell'ora in cui le analisi vanno ripetute limitatamente ai parametri risultati non conformi. Si applicano - precisa la norma - le procedure di cui all'art. 223 del codice di procedura penale (ma verosimilmente il riferimento intenzionale era alle procedure previste dall'art. 223 delle disposizioni di coordinamento).
Com'è evidente, anche questa disciplina ricalca sostanzialmente quella introdotta dall'intervento della Corte costituzionale e ne riprende la ratio ispiratrice, limitandosi a precisare che l'analisi del prodotto deteriorabile (come tale non soggetta a revisione) va eseguita su una sola quota del campione prelevato, in modo da consentirne la ripetizione immediata su un'altra quota dello stesso campione, quando alcuni parametri siano risultati non conformi ai requisiti prescritti. In sostanza, questa norma introduce un'opportuna distinzione tra "revisione dell'analisi", che è una sorta di analisi di seconda istanza, condotta a una certa distanza di tempo sulla stessa sostanza analizzata in prima istanza, e "ripetizione dell'analisi", che è un'ulteriore analisi compiuta a breve distanza di tempo su una seconda quota del campione di sostanza prelevato, quando l'analisi sulla prima quota del campione ha dato risultati non conformi. La ripetizione dell'analisi è prevista per le sostanza alimentari deteriorabili, proprio al fine garantista di consentire all'interessato e ai suoi consulenti la partecipazione alle operazioni.
6 - Data la differenza delle procedure prescritte, è importante definire con chiarezza la nozione di deteriorabilità della sostanza. A tal fine, la stessa norma dell'art. 4 rinvia a un apposito decreto del ministero della sanità il compito di determinare i prodotti alimentari deteriorabili.
In applicazione della disposizione, il decreto ministeriale del 16.12.1993 ha indicato analiticamente i relativi criteri di determinazione, stabilendo in particolare che si intendono deteriorabili i prodotti alimentari sfusi e quelli posti in involucro protettivo destinati alla vendita previo frazionamento, non sottoposti a congelazione o a trattamenti atti a determinarne la conservazione allo stato sfuso per periodi superiori a tre mesi, costituiti in tutto o in parte da latte e da derivati del latte (art. 1 lett. e) del primo comma). Se ne deve concludere che, tra gli alimenti derivati dal latte, sono deteriorabili quelli sfusi non sottoposti a congelazione o a congruo trattamento conservativo.
7 - Così ricostruito il sistema normativo vigente (sicuramente conforme al diritto di difesa valorizzato dalla sentenza 434/1990 della Corte costituzionale), è agevole ravvisare gli errori giuridici in cui è incorsa la sentenza pretorile impugnata. Anzitutto il giudice non ha preso in considerazione la disciplina dettata dal citato art. 4 del D.Lgs. 123/1993, applicabile alla fattispecie di causa. Per conseguenza non ha valutato se nel caso di specie l'analisi del campione di gelato prelevato nel laboratorio dell'imputato sia stata "ripetuta" con osservanza della procedura stabilita in tale norma per i prodotti deteriorabili;
e quindi - in caso positivo - fosse processualmente utilizzabile ex art. 191 c.p.p.. Sotto questo profilo, il richiamo fatto dal pretore alla sentenza 4333 del 24.4.1995 di questa terza sezione (imp. DO, ud. 3.2.1995), non è pertinente, posto che tale sentenza prescinde dall'applicazione del D.Lgs. 123/1993. In secondo luogo, ha errato la sentenza pretorile laddove ha ritenuto assolutamente e i incontestabilmente deteriorabile il gelato prodotto e prelevato nel laboratorio artigianale dell'imputato. Infatti, come sostanza alimentare sfusa, prodotta con latte e suoi derivati, ma sottoposta a congelazione, il gelato deve considerarsi non deteriorabile (argomentando a contrario dalla lett. c) comma 1, art. 1 D.M. 16.12.1993). Ove poi sussistessero dubbi sulla sua deteriorabilità, e nel presupposto che il prodotto non fosse sottoposto a congelamento o ad altro trattamento conservativo (presupposto che peraltro sembra difettare nel caso concreto), la deteriorabilità dovrebbe essere accertata in laboratorio, verificando se ricorrono determinati requisiti microbiologici (così come stabilito dal secondo comma del predetto art. 1). Sotto quest'altro profilo, la richiamata sentenza DO (che pure ha preso in considerazione incidentalmente anche il D.M. 16.12.1993) non è condivisibile, per le ragioni testè illustrate.
8 - La sentenza impugnata va quindi annullata, con rinvio al tribunale di Genova in composizione monocratica, che si atterrà nel nuovo giudizio ai principi sopra esposti.
P.Q.M.
la corte annulla la sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2000