Sentenza 19 maggio 1999
Massime • 1
In materia di controlli microbiologici sui prodotti alimentari deteriorabili, previsti dal D.Lgs. 123 del 1993, nessuna violazione può ravvisarsi quando l'interessato abbia ricevuto copia del verbale di prelevamento e rituale avviso della data di inizio delle operazioni di analisi, che abbiano rilevato la non conformità del prodotto, pur in carenza della cd. preanalisi (in via esclusivamente amministrativa), essendo questa finalizzata ad evitare inutili incombenze processuali nel caso che non fosse evidenziata alcuna irregolarità del prodotto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/1999, n. 8152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8152 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill. mi Signori Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Renato Acquarone Presidente del 19/5/1999
1. Dott. Raffaele Raimondi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Guido De Maio Consigliere N. 1803
3. Dott. Pierluigi Onorato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere N. 13773/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IA IC, nato a [...] l'[...], avverso la sentenza n. 1857 del 14/12/98-27/1/99, pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce. Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale, Dott. A. Albano, con cui chiede il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 6/11/97, il Pretore di Brindisi condannava UR EL alla pena di mesi 2 di arresto e L. 400.000 di ammenda in ordine al reato di cui agli artt. 5 lett. d) e 6 L. 283/1962, accertato il 25/11/94, per aver venduto mitili in stato di alterazione o comunque nocivi per la salute umana per ,a presenza di coli fecali in misura non consentita.
La Corte di Appello di Lecce, su impugnazione dell'imputato, con la sentenza indicata in premessa, confermava integralmente la decisione pretorile.
Ricorre per cassazione il UR, deducendo: 1) inosservanza di norme processuali (art. 529 c.p.p.) ed erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (artt. 4 D. L.vo n. 123/1993, e 2, comma 3, D.M. Sanità 16/12/93), nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto, in quanto la Corte del merito non aveva considerato l'obbligatorietà, nell'ipotesi di prodotti alimentari deteriorabili, della reiterazione delle analisi - col rispetto delle procedure previste dall'art. 223 disp. att. c.p.p. - per quanto concerne i parametri non conformi;
2) inosservanza di norme processuali (art.223 disp. att. c.p.p.) ed erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (artt. 4 D. L.vo n. 123/1993, e 2, comma 3, D.M. Sanità 16/12/93), nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto, in quanto la violazione del menzionato art. 223 non integra semplicemente una nullità a regime intermedio, come ritenuto dai giudici del merito, bensì una causa di inutilizzabilità delle analisi ai fini della decisione, e comunque la violazione in questione era stata eccepita fin dal dibattimento di primo grado;
3) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi degli artt. 606, comma 1 lett. b) ed e), 546, comma 1 lett. e), c.p.p. in relazione all'art. 5 lett. d) L. n. 283/1962, giacché i frutti di mare furono sequestrati non presso l'imputato, ma nella pescheria alla quale erano stati da lui forniti, per cui non si poteva escludere che la presenza dei coli fecali fosse addebitabile alla condotta colposa di terzi.
All'odierna udienza il P.M. conclude come riportato in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Le prime due doglianze sono fondate sulla pretesa obbligatorietà - per effetto delle disposizioni di cui all'art. 4 del D. L.vo n.123/1993 ed all'art. 2, comma 3, del D.M. sanità 16/12/1993 - di una seconda analisi microbiologica dei prodotti alimentari deteriorabili, da effettuare con le Procedure stabilite dall'art. 223 disp. att. c.p.p., ogni qualvolta una prima analisi, di carattere meramente amministrativo, abbia evidenziato la "non conformità" del prodotto. L'imputato lamenta, in definitiva, che alla prima analisi, quantunque svolta pacificamente con il rispetto delle menzionate procedure garantistiche, non ne sia seguita un'altra con le medesime garanzie defensionali, limitata ai parametri risultati non conformi, donde la inutilizzabilità dei risultati dell'unica analisi effettuata, che accertò la presenza di coli fecali nei mitili commerciati. La Corte distrettuale supera la questione affermando che il disposto del menzionato art. 223 nel caso di specie è stato osservato e che, comunque, la nullità prodotta dall'eventuale violazione di tale norma, da qualificarsi , "a regime intermedio", sarebbe sanata non essendo stata tempestivamente dedotta.
Inoltre, i giudici del merito non ritengono sussistere alcun obbligo - dettato da motivi processuali - di reiterare le analisi, svolte col rispetto dei diritti della difesa, se non su espressa richiesta di revisione di esse da parte dell'interessato.
Ritiene questo Collegio che le conclusioni cui giunge la Corte distrettuale siano corrette e quindi condivisibili, pur se necessitano di qualche precisazione.
La disciplina generale prevista dalla legge n. 283/1962, come è noto, contempla genericamente, e cioè per tutti i prodotti alimentari prelevati: un primo accertamento, di natura tecnico - amministrativa, ad opera dei laboratori all'uopo autorizzati, che si svolge quindi al di fuori dell'ambito processuale;
la comunicazione all'interessato dei risultati delle analisi, se a lui sfavorevoli, si da consentirgli di richiedere la revisione delle stesse;
solo successivamente, in caso di mancata richiesta dell'interessato o di conferma - in sede di revisione - dei primi risultati, la denuncia all'Autorità giudiziaria. L'intervento della Corte Costituzionale ha, poi, assoggettato le operazioni di revisione di analisi alle garanzie defensionali, opportunamente rilevando che se l'Autorità amministrativa, con la prima analisi, accerta un illecito penale, ogni successiva indagine deve avere carattere giurisdizionale, con le ovvie conseguenze sotto il profilo procedurale.
Il legislatore del 1989, con il menzionato art. 223 disp. att. c.p.p., ha introdotto una determinante distinzione, a seconda che i campioni prelevati ai fini dell'analisi possano o meno essere oggetto di revisione;
nel primo caso (comma 2), rinviando il rispetto dei diritti della difesa alla eventuale fase della revisione, nel secondo caso (comma 1), anticipando tale tutela al momento della prima analisi. Addirittura ovvia la ratio: assicurare il concreto diritto di difesa a chi, altrimenti, potrebbe vedersi condannato sulla base esclusivamente del risultato di analisi, svoltesi in un contesto extra processuale, e dunque da lui in alcun modo controllabili e contestabili.
In questo panorama viene a collocarsi il decreto legislativo n.123/1993, che - è opportuno evidenziarlo - si riferisce soltanto ai controlli microbiologici sui prodotti alimentari deteriorabili, individuati dal successivo D. Min. Sanità 16 dicembre 1993, e non abroga espressamente nessuna delle norme precedenti. L'art. 3 di tale decreto prescrive - per i prodotti alimentari deteriorabili, e quindi non assoggettabili a revisione d'analisi - un accertamento preliminare, in sede amministrativa, su un'aliquota del campione e, in caso di accertata "non conformità" dello stesso, prima della denuncia all'Autorità giudiziaria, una verifica della difformità, mediante ripetizione dell'analisi limitata ai parametri risultati non conformi, osservando stavolta i diritti della difesa, secondo le prescrizioni dell'art. 223 disp. att. c.p.p.; in altri termini, quello che v'è di nuovo, rispetto alla disciplina stabilita da quest'ultima norma, è semplicemente la previsione di una c.d. preanalisi del prodotto "ad ampio raggio", in sede amministrativa, e la ripetizione mirata di essa, cioè limitata al soli parametri in contestazione, con tutte le garanzie della difesa.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la ratio della norma in esame non sia quella di imporre una doppia constatazione di ,"non conformità" del prodotto alimentare deteriorabile, prima della denuncia penale, ma semplicemente di esigere che un accertamento di "non conformità", per essere utilizzabile ai fini del giudizio, sia effettuato, almeno una volta, nel potenziale contraddittorio delle parti.
Ne discende che nessuna violazione procedurale pu¢ ravvisarsi quando - come nel caso in esame - l'interessato abbia ricevuto copia del verbale di prelevamento e rituale avviso della data di inizio delle operazioni di analisi, che rivelarono la non conformità del prodotto, pur in carenza della c.d. preanalisi, in via esclusivamente amministrativa, finalizzata evidentemente ad evitare inutili incombenze processuali nel caso che non fosse evidenziata alcuna irregolarità del prodotto.
Per quanto concerne la terza doglianza, essa non merita accoglimento perché in definitiva si censura la "valutazione del fatto" operata dai giudici del merito.
Deve, infatti, tenersi presente che, come questa Corte ha avuto sovente di affermare (tra le altre: SS.UU. 2 luglio 1997, n. 3, Dessimone ed altri), l'indagine di legittimità sul giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Pertanto, essendo adeguatamente e correttamente motivata la decisione impugnata per quanto concerne l'adebitabilità del fatto de quo al UR, la stessa è sottratta al vaglio di questa Corte.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno