Sentenza 6 maggio 2010
Massime • 1
Il condannato per uno dei delitti "ostativi" (nella specie omicidio), indicati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) non può fruire della detenzione domiciliare, neanche se ultrasettantenne, in quanto il catalogo dei divieti richiamato dal comma primo dell'art. 47-ter della medesima legge opera nella sua mera formalità di elencazione ed esclude quindi la possibilità di ritenere operanti le relative deroghe.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2010, n. 20278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20278 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/05/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1367
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 363/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO TI n. il 4 giugno 1939;
avverso l'ordinanza 15 dicembre 2009 - Tribunale di Sorveglianza di Campobasso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 15 dicembre 2009, il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso dichiarava inammissibile l'istanza avanzata nell'interesse di DO TI volta a ottenere la detenzione domiciliare (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, comma 1 bis).
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che l'istante, ancorché ultra-settattenne, è in espiazione pena inflitta per un reato (omicidio) ostativo alla concessione del beneficio essendo ricompreso tra quelli di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis. 2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione DO TI chiedendone l'annullamento per il seguente profilo:
- violazione della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter come modificato dall'art. 4 bis, comma 1 ter. Il giudice non tenuto conto che l'artì colo citato prevede al comma primo, in deroga al divieto, l'ipotesi in cui non vi siano elementi tali da far ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata. Tali valutazioni non sono state effettuate essendo mancata l'udienza in camera di consiglio per la trattazione nel merito dell'istanza. Con memoria difensiva, ai sensi dell'art. 611 c.p.p., depositata in cancelleria in data 7 aprile 2010, l'avv. Domenico Bruno, per DO TI, ha ripreso e approfondito le doglianze già espresse in ricorso.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1 - Questo Collegio intende dar continuità al principio condivisibile, già espresso da questa Corte di legittimità, secondo cui il catalogo dei divieti richiamato dalla L. 26 luglio 1975, n.354, art. 47, comma 1, art. 47 ter opera nella sua mera formalità
elencativa, non involgendo l'invocazione (nel suo tenore) anche della disposizione precettiva indicata, sicché non può ritenersi operante la relativa deroga. Invero, nel caso di specie, trattandosi di condannato per un reato compreso nell'elenco di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, atteso il chiaro tenore letterale della norma, non è applicabile la disposizione prevista dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, comma 1, che prevede la possibilità per il condannato, che ha compiuto settant'anni, di espiare la pena detentiva di qualsiasi durata nella propria abitazione. Invero la suddetta norma (introdotta di recente con la L. n. 251 del 2005, art.7, comma 2), nel prevedere in modo specifico l'esclusione di tale beneficio per soggetti condannati per i reati indicati nella L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, opera un rinvio a quest'ultima norma che non è formale, bensì ricettizio con la conseguenza che diventa del tutto irrilevante qualsiasi ulteriore accertamento sulla pericolosità del condannato.
Nè può sostenersi che potrebbe configurarsi una irragionevole disparità di trattamento tra il condannato ultrasettantenne e quello infrasettantenne. Infatti la disparità di trattamento trova la sua giustificazione nella diversità dei presupposti che consentono il riconoscimento della misura alternativa in esame, atteso che l'ultrasettantenne può usufruire del beneficio per pena detentiva di qualsiasi durata, sempre che non ricorrano le preclusioni indicate nella L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, comma 1, mentre l'infrasettantenne può usufruire di tale beneficio sempre che lo consentano i limiti di pena (Cass., Sez. 1, 5 luglio 2006, n. 24699, rv. 23438, Spallone).
4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010