Sentenza 6 luglio 2001
Massime • 1
In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, disciplinata in modo unitario dal combinato disposto degli articoli 410, comma 3, e 409, commi 2-5 del codice di rito, la disciplina applicabile - qualora la richiesta di archiviazione sia proposta nel vigore della normativa previgente alla legge 16 dicembre 1999, n. 479,(art. 156 disp. att. cod. proc. pen., abrogato ad opera dell'art. 54 della legge 16 dicembre 1999, n. 479) ed il decreto di archiviazione sia emesso nella vigenza della novella legislativa - in assenza di una disciplina transitoria, è la nuova normativa in quanto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero costituisce atto di impulso del procedimento, inidoneo a produrre stabili effetti giuridici sicché non v'è ragione per escludere che gli atti del giudice, che si caratterizzano per la loro assoluta autonomia, debbano, in questa fase, essere disciplinati dalle norme vigenti nel momento in cui vengono adottati.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/07/2001, n. 36412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36412 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIOLETTI GIOVANNI - Presidente - del 06/07/2001
1. Dott. LISCIOTTO FRANCESCO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COSTANZO ENZO - Consigliere - N. 3170
3. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FEDERICO GIOVANNI - Consigliere - N. 029550/2000
pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AS NA P. OFFESA C/ N. IL 26/02/1961
2) PERSONA DA IDENTIFICARE N. IL 00/00/0000
avverso DECRETO del 09/02/2000 GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata
La Corte osserva
AS NA ha proposto ricorso avverso il provvedimento 9 febbraio 2000 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha disposto l'archiviazione del procedimento penale n. 4366/99 instaurato per il delitto di cui all'art. 589 cod. pen. in danno di AS NI, fratello della ricorrente;
a fondamento del ricorso si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1^, lett. c perché il provvedimento di archiviazione sarebbe stato pronunziato in violazione del principio del contraddittorio in quanto, malgrado l'opposizione presentata alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari si era pronunziato senza fissare l'udienza in camera di consiglio.
Il ricorso - ammissibile per il combinato disposto degli artt. 409, comma 6^ e 127, comma 5^, c.p.p. - è fondato e deve conseguentemente essere accolto.
Va premesso che non è dato intendere, dal tenore del provvedimento di archiviazione impugnato, ne' dalla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, se il procedimento in esame fosse stato instaurato nei confronti di ignoti ovvero di persona nota (nella richiesta del p.m. si parla di "persona da identificare" ma poi, nel testo della richiesta, si fa cenno ad un "indagato" di cui non viene indicato il nome).
Ritiene peraltro la Corte che, anche se si trattasse di procedimento nei confronti di ignoti, l'art. 408 comma 2^ c.p.p. dovrebbe comunque ritenersi applicabile per il rinvio dell'art. 415 comma 3^ c.p.p. (in tal senso v. Cass., sez. 5^, 28 ottobre 1996, Ferrara) con le ovvie conseguenze anche in tema di modalità di attuazione del contraddittorio sulla richiesta di archiviazione. Ciò premesso, e passando all'esame dei motivi di ricorso, deve osservarsi che il codice di rito disciplinava in modo diverso la procedura che il giudice per le indagini preliminari doveva seguire, nel caso di opposizione alla richiesta del pubblico ministero di archiviazione del procedimento, a seconda che si trattasse di reati di competenza del tribunale o del pretore.
Nel caso di reati di competenza del tribunale il giudice, per il combinato disposto degli artt. 410 comma 3^ e 409 comma 2^ c.p.p., doveva fissare udienza in camera di consiglio dando avviso a p.m., indagato e persona offesa e applicando le regole indicate nell'art. 127. Nel caso di reati di competenza pretorile il contraddittorio era soltanto cartolare e il giudice provvedeva de plano senza fissazione di udienza. Questa procedura semplificata era prevista dall'art. 156 comma 2^ disp. att. c.p.p. con il rinvio alla disciplina contenuta nell'art. 554 comma 2^ che non prevedeva la fissazione dell'udienza che questa fosse la corretta interpretazione è confermato dalla sentenza delle sezioni unite di questa Corte 9 giugno 1995, Bianchi. Si osserva inoltre, sotto diverso profilo, che la Corte Costituzionale (sentenza n. 94 del 1992) ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata su questo aspetto della disciplina legislativa dell'archiviazione pretorile, ritenendo di non ravvisare alcuna violazione del principio del contraddittorio e ritenendo la diversità di disciplina, tra procedimenti di competenza del tribunale e del pretore, giustificata dai principi di massima semplificazione del procedimento pretorile. L'art. 156 delle disp. att. c.p.p. è stato però abrogato dall'art.54 della legge 16 dicembre 1999 n. 479. Oggi pertanto l'opposizione alla richiesta di archiviazione è disciplinata in modo unitario (dal combinato disposto degli artt. 410 comma 30 e 409 commi da 2 a 5 del codice rito) con la previsione della fissazione, in tutti i casi e per tutti i reati, dell'udienza in camera di consiglio qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta del pubblico ministero. Trattandosi di norma esclusivamente processuale, e in assenza di una disciplina transitoria, resta all'interprete il compito di accertare se la nuova disciplina sia applicabile ai casi, come quello in esame, nei quali la richiesta di archiviazione sia stata proposta nel vigore della vecchia normativa mentre il decreto di archiviazione sia intervenuto quando la novella legislativa era già entrata in vigore. Non sembra dubbio alla Corte che il quesito vada risolto nel senso dell'applicabilità della nuova normativa. La richiesta di archiviazione del pubblico ministero costituisce infatti atto di impulso del procedimento, inidoneo a produrre stabili effetti giuridici o a creare una situazione di definizione (sia pure provvisoria) del procedimento ovvero il passaggio ad una diversa fase del procedimento.
Nel momento in cui il Giudice per le indagini preliminari provvede sulla richiesta di archiviazione si trova quindi dinanzi ad un semplice atto di impulso e i suoi successivi provvedimenti si caratterizzano per la loro assoluta autonomia. Non essendosi realizzato precedentemente alcun effetto condizionante del provvedimento non v'è quindi ragione per escludere che gli atti del giudice debbano, in questa fase, essere disciplinati dalle norme vigenti nel momento in cui vengono adottati. Diversamente, in contrasto con le norme che disciplinano l'applicabilità nel tempo delle norme processuali, l'atto verrebbe disciplinato da una norma anteriormente vigente sol perché un precedente atto del procedimento, privo degli effetti indicati, è stato adottato nella vigenza della preesistente (ma, si badi, per questo atto non diversa) normativa.
A ben vedere, in una situazione quale quella descritta, ove si accedesse alla tesi secondo cui, sol perché la, richiesta di archiviazione è stata proposta prima della modifica legislativa, dovrebbe continuare ad applicarsi il citato art. 156, malgrado la sua intervenuta abrogazione, dovrebbe convenirsi non tanto, per la retroattività della novella legislativa quanto per l'ultrattività della normativa abrogata. Conseguenza evidentemente inaccettabile in assenza di disciplina transitoria che deroghi espressamente al principio tempus regit actum e che avrebbe come conseguenza una singolare applicazione in senso contrario (cioè nel senso dell'efficacia differita della normativa abrogata) della superata opinione secondo cui il principio indicato si riferirebbe all'intero processo o procedimento, o ad una fase di esso, e non invece, come dottrina e giurisprudenza ormai conformi sostengono, ai singoli atti o fatti e ai loro singoli effetti.
Ben diverso è il caso che si è presentato, sempre in tema di disciplina intertemporale a seguito dell'entrata in vigore della l.479/1999, nei casi in cui il pubblico ministero aveva emesso, nel vigore della precedente normativa, il decreto di citazione a giudizio per reati per i quali la nuova disciplina prevede la celebrazione dell'udienza preliminare. In quei casi il decreto, validamente emesso, aveva efficacia conclusiva della fase delle indagini preliminari, costituiva esercizio dell'azione penale ed era autonomamente idoneo ad introdurre la fase del giudizio;
e il giudice del dibattimento non poteva modificare gli effetti di quest'atto già prodottisi con la sua emissione in assenza di un potere di rivalutazione di esso (cfr. in tal senso Cass., sez. 2^, 24 gennaio 2001 n. 6456, Allegri;
sez. 3^, 4 dicembre 2000 n. 3591, Lotti;
29 novembre 2000 n. 5480, Cicigoi). Consegue alle considerazioni svolte che il decreto di archiviazione impugnato deve ritenersi adottato in violazione dell'art. 409, comma 6^, c.p.p. per cui deve essere dichiarata la sua nullità con trasmissione degli atti al giudice che l'ha emesso per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 5^ penale, annulla il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 luglio 2001. Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2001