Sentenza 7 giugno 2002
Massime • 1
L'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza provvede sull'istanza di autorizzazione al ricovero in luogo di cura esterno alla struttura carceraria, ai sensi dell'art. 11 ord. pen., non è soggetta ad alcuna forma di impugnazione, trattandosi di provvedimento che non incide sulla libertà personale dell'imputato, ma che ha carattere amministrativo e riguarda solo le modalità della detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2002, n. 25830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25830 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Presidente - del 07/06/2002
1. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - N. 2288
3. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO LIVIO - Consigliere - N. 001606/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) IO IC N. IL 27/03/1963
avverso ORDINANZA del 21/11/2001 GIUD. SORVEGLIANZA di MACERATA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. CARMINE DI ZENZO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso,
osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 21.11.2001 il Magistrato di Sorveglianza di Macerata rigettava l'istanza di autorizzazione al ricovero in luogo esterno di cura, ai sensi dell'art. 11 Ordin. Penit., avanzata da IO IC, detenuto in regime speciale ex art. 41 - bis del medesimo ordinamento.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, il condannato, deducendo carenza di motivazione, Ciò posto, osserva la Corte che avverso la suddetta ordinanza non è prevista alcuna forma di impugnazione, dato che "detto provvedimento non è riconducibile nel novero di quelli sulla libertà personale, perché non incide sullo 'status libertatis' dell'imputato, ma ha carattere amministrativo, riguardando la regolamentazione della detenzione" (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 2883 del 18.6.1992, Romano;
e, negli stessi sensi, Sez. 1^, sent. n. 2858 del 16.6.1993, Mortofà, Sez. 1^, sent. n. 4519 del 27.11.1991, Mascellino). Conseguentemente, per il principio della tassatività delle impugnazioni di cui al primo comma dell'art. 586 c.p.p., il ricorso de quo va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua in relazione ai profili di colpa ravvisabili nel gravame, di E. 300,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E. 300,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2002