CASS
Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2023, n. 10116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10116 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AL AM, nato in [...] 1'01/01/1993, avverso la sentenza in data 28/01/2022 della Corte di appello di Torino;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica successivamente depositata dal difensore. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28/01/2022 la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Alessandria del precedente 26/04/2021, con cui AL AM era stato dichiarato penalmente responsabile dei delitti di tentata rapina aggravata e di evasione, diversamente qualificando il primo e più grave delitto in quello di furto con strappo e condannandolo, per l'effetto, alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del AL, avv.to Mariagrazia Marelli, che ha articolato tre motivi di Penale Sent. Sez. 4 Num. 10116 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: ES GENNARO Data Udienza: 16/02/2023 doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in specie, delle previsioni di cui agli artt. 178, comma 1, lett. b) e 179 cod. proc. pen. Rileva al riguardo che la decisione della Corte di appello sarebbe viziata in quanto resa in spregio alla proposta eccezione di nullità della pronunzia di primo grado, in tesi emessa in esito a giudizio instaurato con le forme del rito immediato in carenza del requisito dell'evidenza della prova, sostanziandosi gli elementi indizianti nelle mere dichiarazioni accusatorie della parte lesa e nell'individuazione personale dalla stessa effettuata. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 192 cod. proc. pen. Osserva in proposito che l'affermazione di colpevolezza contenuta nella decisione della Corte distrettuale fonderebbe sulle sole dichiarazioni accusatorie della persona offesa, ritenute pienamente attendibili a dispetto dell'evidente xenofobia che animava la fonte dichiarativa e della totale assenza di riscontri estrinseci al suo narrato e benché lo stesso non coincidesse, in più punti, con quello del personale di polizia operante. 2.3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità. Assume, in specie, che l'impianto motivazionale della sentenza della Corte territoriale sarebbe contraddittorio e manifestamente illogico laddove ha ritenuto configurabile il delitto di evasione benché esso fosse stato commesso dopo l'arresto eseguito dagli operanti e tale misura precautelare non fosse stata poi convalidata del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria. 3. Il medesimo difensore ha depositato inoltre, in data 09/02/2023, una memoria di replica alle conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale, riproponendo le argomentazioni articolate con i motivi di ricorso. 4. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. 2 , CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di AL AM è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Del tutto privo di pregio è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in specie, delle previsioni di cui agli artt. 178, comma 1, lett. b) e 179 cod. proc. pen., sostenendo che la decisione della Corte territoriale sarebbe viziata in quanto resa in spregio all'eccezione di nullità della pronunzia di primo grado, asseritamente emessa in esito a giudizio instaurato con le forme del rito immediato in carenza del requisito dell'evidenza della prova. Rileva in proposito il Collegio che la doglianza in questione si risolve nella mera riproposizione della censura illo tempore dedotta con il primo motivo di appello. È tuttavia pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che con i motivi di ricorso non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi - ove ciò accada - ritenere aspecifici i motivi stessi. La mancanza di specificità del motivo deve essere, infatti, valutata e ritenuta non solo per la genericità di esso, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, in conformità al disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01). D'altro canto, deve rilevarsi che la decisione oggetto di gravame, nella parte confutativa della doglianza de qua, si conforma pienamente al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di affermare che «La decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non è sindacabile, né revocabile, stante la sua natura endoprocessuale, priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato» (in tal senso Sez. 6, n. 18193 del 21/03/2018, Stenti, Rv. 272986-01). 3 3. Manifestamente infondato risulta il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 192 cod. proc. pen., assumendo che l'affermazione di colpevolezza contenuta nella decisione della Corte distrettuale fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni accusatorie della parte lesa, ritenute attendibili a dispetto dell'evidente xenofobia della propalante, dell'assenza di riscontri estrinseci al suo narrato e della non coincidenza di esso con la ricostruzione dell'accaduto effettuata dal personale di polizia operante. Osserva al riguardo il Collegio che la dedotta censura, al di là dell'evidente genericità intrinseca, valevole ex se a impedirne la ricevibilità, contrasta con l'elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte, che ha da tempo affermato che «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame» (così Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 30/01/2020, RO Gestioni s.p.a., Rv. 278196-02). 4. Privo di fondamento appare, infine, anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, sostenendo che la decisione della Corte territoriale si fonderebbe su un argomentato fallace nella parte in cui è stato ritenuto configurabile il delitto di evasione nonostante la condotta fosse stata posta in essere dall'imputato dopo il suo arresto senza che la misura precautelare fosse successivamente convalidata del giudice per le indagini preliminari. Si ritiene in proposito che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il percorso argomentativo a fondamento della decisione gravata sia, in parte qua, lineare, logico e coerente, non essendo riscontrabili contraddittorietà di sorta, né rinvenendosi profili di manifesta illogicità, posto che i giudici del merito hanno correttamente evidenziato che, ai fini della configurabilità del delitto di evasione, sono del tutto irrilevanti le vicende successive afferenti la misura precautelare adottata d'iniziativa dal personale di polizia, in quanto la legalità dell'arresto va valutata con giudizio ex ante. La decisione, priva, come detto, di vizi argomentativi valevoli ad inficiarne la tenuta, risulta peraltro in linea con l'insegnamento del giudice di legittimità, che, 4 in un caso di allontanamento di un arrestato dai locali della Questura seguito ad arresto non convalidato per omessa formulazione della richiesta ex art. 390 cod. proc. pen., ha avuto modo di chiarire che «In tema di evasione, la sussistenza del presupposto della legalità dell'arresto o della detenzione va verificata con esclusivo riferimento al momento della esecuzione della misura limitativa della libertà personale» (così Sez. 6, n. 34083 del 25/06/2013, RI M. alias HI S., Rv. 256554-01). 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2023
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica successivamente depositata dal difensore. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28/01/2022 la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Alessandria del precedente 26/04/2021, con cui AL AM era stato dichiarato penalmente responsabile dei delitti di tentata rapina aggravata e di evasione, diversamente qualificando il primo e più grave delitto in quello di furto con strappo e condannandolo, per l'effetto, alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del AL, avv.to Mariagrazia Marelli, che ha articolato tre motivi di Penale Sent. Sez. 4 Num. 10116 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: ES GENNARO Data Udienza: 16/02/2023 doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in specie, delle previsioni di cui agli artt. 178, comma 1, lett. b) e 179 cod. proc. pen. Rileva al riguardo che la decisione della Corte di appello sarebbe viziata in quanto resa in spregio alla proposta eccezione di nullità della pronunzia di primo grado, in tesi emessa in esito a giudizio instaurato con le forme del rito immediato in carenza del requisito dell'evidenza della prova, sostanziandosi gli elementi indizianti nelle mere dichiarazioni accusatorie della parte lesa e nell'individuazione personale dalla stessa effettuata. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 192 cod. proc. pen. Osserva in proposito che l'affermazione di colpevolezza contenuta nella decisione della Corte distrettuale fonderebbe sulle sole dichiarazioni accusatorie della persona offesa, ritenute pienamente attendibili a dispetto dell'evidente xenofobia che animava la fonte dichiarativa e della totale assenza di riscontri estrinseci al suo narrato e benché lo stesso non coincidesse, in più punti, con quello del personale di polizia operante. 2.3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità. Assume, in specie, che l'impianto motivazionale della sentenza della Corte territoriale sarebbe contraddittorio e manifestamente illogico laddove ha ritenuto configurabile il delitto di evasione benché esso fosse stato commesso dopo l'arresto eseguito dagli operanti e tale misura precautelare non fosse stata poi convalidata del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria. 3. Il medesimo difensore ha depositato inoltre, in data 09/02/2023, una memoria di replica alle conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale, riproponendo le argomentazioni articolate con i motivi di ricorso. 4. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. 2 , CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di AL AM è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Del tutto privo di pregio è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in specie, delle previsioni di cui agli artt. 178, comma 1, lett. b) e 179 cod. proc. pen., sostenendo che la decisione della Corte territoriale sarebbe viziata in quanto resa in spregio all'eccezione di nullità della pronunzia di primo grado, asseritamente emessa in esito a giudizio instaurato con le forme del rito immediato in carenza del requisito dell'evidenza della prova. Rileva in proposito il Collegio che la doglianza in questione si risolve nella mera riproposizione della censura illo tempore dedotta con il primo motivo di appello. È tuttavia pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che con i motivi di ricorso non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi - ove ciò accada - ritenere aspecifici i motivi stessi. La mancanza di specificità del motivo deve essere, infatti, valutata e ritenuta non solo per la genericità di esso, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, in conformità al disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01). D'altro canto, deve rilevarsi che la decisione oggetto di gravame, nella parte confutativa della doglianza de qua, si conforma pienamente al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di affermare che «La decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non è sindacabile, né revocabile, stante la sua natura endoprocessuale, priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato» (in tal senso Sez. 6, n. 18193 del 21/03/2018, Stenti, Rv. 272986-01). 3 3. Manifestamente infondato risulta il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 192 cod. proc. pen., assumendo che l'affermazione di colpevolezza contenuta nella decisione della Corte distrettuale fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni accusatorie della parte lesa, ritenute attendibili a dispetto dell'evidente xenofobia della propalante, dell'assenza di riscontri estrinseci al suo narrato e della non coincidenza di esso con la ricostruzione dell'accaduto effettuata dal personale di polizia operante. Osserva al riguardo il Collegio che la dedotta censura, al di là dell'evidente genericità intrinseca, valevole ex se a impedirne la ricevibilità, contrasta con l'elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte, che ha da tempo affermato che «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame» (così Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 30/01/2020, RO Gestioni s.p.a., Rv. 278196-02). 4. Privo di fondamento appare, infine, anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, sostenendo che la decisione della Corte territoriale si fonderebbe su un argomentato fallace nella parte in cui è stato ritenuto configurabile il delitto di evasione nonostante la condotta fosse stata posta in essere dall'imputato dopo il suo arresto senza che la misura precautelare fosse successivamente convalidata del giudice per le indagini preliminari. Si ritiene in proposito che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il percorso argomentativo a fondamento della decisione gravata sia, in parte qua, lineare, logico e coerente, non essendo riscontrabili contraddittorietà di sorta, né rinvenendosi profili di manifesta illogicità, posto che i giudici del merito hanno correttamente evidenziato che, ai fini della configurabilità del delitto di evasione, sono del tutto irrilevanti le vicende successive afferenti la misura precautelare adottata d'iniziativa dal personale di polizia, in quanto la legalità dell'arresto va valutata con giudizio ex ante. La decisione, priva, come detto, di vizi argomentativi valevoli ad inficiarne la tenuta, risulta peraltro in linea con l'insegnamento del giudice di legittimità, che, 4 in un caso di allontanamento di un arrestato dai locali della Questura seguito ad arresto non convalidato per omessa formulazione della richiesta ex art. 390 cod. proc. pen., ha avuto modo di chiarire che «In tema di evasione, la sussistenza del presupposto della legalità dell'arresto o della detenzione va verificata con esclusivo riferimento al momento della esecuzione della misura limitativa della libertà personale» (così Sez. 6, n. 34083 del 25/06/2013, RI M. alias HI S., Rv. 256554-01). 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2023