Sentenza 25 giugno 2013
Massime • 2
L'inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, del dovere di avvertire l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di cui all'art. 386 cod. proc. pen., non essendo sanzionata sul piano processuale, non determina alcuna forma di invalidità o inefficacia dell'atto.
In tema di evasione, la sussistenza del presupposto della legalità dell'arresto o della detenzione va verificata con esclusivo riferimento al momento della esecuzione della misura limitativa della libertà personale. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la condanna per evasione in un caso di arresto in flagranza che, effettuato nei confronti di persona poi datasi alla fuga dai locali della Questura dove era stata condotta, non era stato convalidato per la mancata formulazione della richiesta di cui all'art. 390 cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Reati di evasione: in caso di pandemia?Andrea Valentinotti · https://www.filodiritto.com/ · 14 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/2013, n. 34083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34083 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 25/06/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1173
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 22109/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO ME, nato a [...] il [...], alias AB SA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 04/04/2012 della Corte di appello di Milano. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. D'Angelo Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito per l'imputato l'avv. Cordani Carlo, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado del 17/06/2011 con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato alla pena di giustizia ME LO, alias SA AB, in relazione, oltre che al reato di cui agli artt. 81 e 496 c.p. (capo C), al reato di cui all'art. 385 c.p., comma 2., per essere evaso, in Milano il 30/12/2009, allontanandosi dagli uffici della questura dove si trovava legalmente in stato di arresto, a tal fine spintonando ed usando violenza nei confronti dell'agente che lo stava custodendo (capo B).
Rilevava la Corte di appello come, ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di evasione, fosse irrilevante tanto che l'imputato fosse stato arrestato per una iniziativa degli ufficiali di polizia giudiziaria, ma che l'arresto non fosse stato ancora convalidato;
quanto che i poliziotti, in occasione dell'esecuzione dell'arresto, non avessero avvisato l'interessato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, ne' gliene avessero nominato uno di ufficio, trattandosi di omissione che non aveva determinato la nullità degli atti compiuti.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato LO, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Carlo Cordani, il quale, formalmente con due distinti motivi relativi alla sola imputazione del capo B), ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art.385 c.p., art. 386 c.p.p., e art. 178 c.p.p., lett. c) per avere la
Corte di appello confermato la sentenza di condanna di primo grado, benché l'evasione non potesse essere configurata dato che l'arresto non era stato convalidato e, dunque, non era stato accertato che l'interessato fosse stato "legalmente" arrestato;
e nonostante si fosse verificata la nullità del provvedimento di arresto, dovuta al mancato invito a nominarsi un difensore di fiducia ovvero all'omessa nomina di uno di ufficio, invalidità che aveva causato anche la nullità della successiva sentenza di condanna.
3. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.
4. Il primo motivo del ricorso è infondato.
L'art. 385 c.p., nel sanzionare la condotta di evasione, consistente nell'attività di riacquistare la propria libertà personale eludendo la sorveglianza da parte dei soggetti a tanto incaricati, richiedendo come presupposto che l'agente sia stato legalmente arrestato o detenuto per un reato, prescrive, ai fini della configurabilità del delitto, che la misura restrittiva della libertà personale sia stata disposta in conformità alle norme dell'ordinamento che quella misura disciplinano. Ne consegue che una evasione non è integrata dalla condotta di chi si sia sottratto a quella sorveglianza, laddove la misura restrittiva sia stata eseguita in mancanza dei presupposti di legge, perché, in siffatte ipotesi, l'interessato non può considerarsi "legalmente" arrestato o detenuto. È evidente, tuttavia, che la illegalità dell'arresto o della detenzione deve risultare positivamente con riferimento al momento della esecuzione della misura limitativa della libertà personale, mentre restano irrilevanti, ai fini della configurabilità del delitto di evasione, eventuali valutazioni successive che non incidono sulla legittimità della iniziativa privativa della libertà di quel soggetto. Applicando tali criteri al caso di specie, attinente ad un'ipotesi di arresto in flagranza disposto dalla polizia giudiziaria, l'evasione della persona privata della libertà non avrebbe integrato gli estremi del delitto in argomento laddove fosse stato accertato che l'arresto non poteva essere affatto eseguito: ad esempio, laddove, in sede di convalida, il giudice avesse accertato che il reato ipotizzato a carico di quel soggetto non consentiva, a norma di legge, l'applicazione della misura precautelare dell'arresto ovvero avesse verificato la mancanza originaria dei presupposti giustificativi dello stesso arresto in flagranza.
Diverso è il discorso nel caso in cui, per l'omessa formulazione di una richiesta da parte del P.M. oppure per il mancato rispetto dei termini prescritti dal codice di rito, l'arresto non venga convalidato, poiché in siffatte situazioni la misura precautelare perde efficacia, secondo quanto stabilito dall'art. 390 c.p.p., comma 3 senza però che tanto incida sulla legittimità dell'iniziativa,
assunta dalla polizia giudiziaria, limitativa della libertà personale, che rimane appunto legittima ed efficace fino alla scadenza di quei termini. Pertanto, l'arresto deve ritenersi "legalmente" effettuato, anche se lo stesso - come parrebbe essere accaduto nel caso portato all'odierna attenzione di questo Collegio, nel quale l'arresto in flagranza era stato eseguito con riferimento ad un reato per il quale la legge prevedeva la obbligatorietà dell'applicazione di quella misura precautelare - abbia successivamente perso di efficacia per ragioni meramente formali.
5. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato, e ciò per due ordini di ragioni.
In primo luogo, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale l'inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, del dovere avvertire l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di cui all'art. 386 c.p.p., non essendo sanzionata sul piano processuale, non determina alcuna forma di invalidità o di inefficacia dell'atto (così Sez. 2, n. 43063 del 16/10/2003, Togni, Rv. 226920). Analogamente l'inosservanza del cit. art. 386, comma 2, per mancata comunicazione dell'arresto in flagranza al difensore d'ufficio nominato nella circostanza, non da luogo a nullità alcuna perché nessuna norma la prevede, non potendo tale omissione essere ricondotta alla previsione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) poiché l'obbligo di informazione dell'arresto non attiene, in modo diretto, all'assistenza dell'imputato, e non incide, quindi, sul diritto di difesa, al cui esercizio è finalizzato il successivo interrogatorio da parte del giudice competente per la convalida (così, tra le tante, Sez. 6, n. 31281 del 06/05/2009, Spennati, Rv. 244679; Sez. 6, n. 246 del 14/01/2000, Sljivic S, Rv. 216513). In secondo luogo perché una nullità eventualmente ed astrattamente configurabile avrebbe prodotto i suoi effetti invalidanti derivati sugli atti nel procedimento penale avente ad oggetto il reato per il quale l'arresto in flagranza era stato eseguito, e non anche sugli atti e sulle sentenze pronunciate nel diverso procedimento riguardante il delitto di evasione.
6. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2013