Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/2013, n. 34083
CASS
Sentenza 25 giugno 2013

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L'inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, del dovere di avvertire l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di cui all'art. 386 cod. proc. pen., non essendo sanzionata sul piano processuale, non determina alcuna forma di invalidità o inefficacia dell'atto.

In tema di evasione, la sussistenza del presupposto della legalità dell'arresto o della detenzione va verificata con esclusivo riferimento al momento della esecuzione della misura limitativa della libertà personale. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la condanna per evasione in un caso di arresto in flagranza che, effettuato nei confronti di persona poi datasi alla fuga dai locali della Questura dove era stata condotta, non era stato convalidato per la mancata formulazione della richiesta di cui all'art. 390 cod. proc. pen.).

Commentario1

  • 1Reati di evasione: in caso di pandemia?
    Andrea Valentinotti · https://www.filodiritto.com/ · 14 novembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/2013, n. 34083
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34083
Data del deposito : 25 giugno 2013

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