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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2024, n. 14924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14924 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ED CO nato a [...] il [...] FA AR nato a [...] il [...] AN IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato, in relazione al beneficio della sospensione condizionale della pena, per FA AR E AN IA;
e per l'inammissibilità del ricorso relativamente alla posizione di ED CO;
udito il difensore l'avv. CARMINE DI ZENZO insiste nell'accoglimento del ricorso;
l'avv. ROSARIO GRIECO insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14924 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 22/01/2024 Ritenuto in fatto Con sentenza del 19 aprile 2023 la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da AN PE avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone del 11 ottobre 2019, e, in parziale riforma della sentenza stessa, confermato l'affermazione di responsabilità di AN, NI LU, IO AR e OB FR per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 223 comma 1 e comma 2 n. 1, 219 commi 1 e 2 n. 1 legge fallimentare, in relazione all'art. 216 comma 1 nn. 1 e 2 della medesima legge e 2621 cod. civ., commessi in qualità di componenti del Consiglio Direttivo - la NI anche Presidente del consiglio - del CONSORZIO C.S.F. di Frosinone, dichiarato fallito il 21 dicembre 2012; è stata rideterminata la durata delle pene accessorie fallimentari inflitte in primo grado. Hanno proposto ricorso per cassazione, a ministero dei difensori, NI LU, IO AR e l'OB, con tre distinti atti, i cui motivi sono qui enunciati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.L'OB, con un primo motivo, ha dedotto, richiamando il vizio di inosservanza della legge penale, l'inconfigurabilità dei delitti ipotizzati, in quanto il Consorzio non potrebbe essere considerato imprenditore commerciale e non avrebbe potuto essere dichiarato fallito;
di conseguenza, non sarebbero ipotizzabili i reati di bancarotta propria ed impropria per i quali è intervenuta condanna. Con un secondo motivo, ha lamentato un vizio motivazionale in ordine all'affermazione di reità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, perché il Consorzio non avrebbe dovuto depositare bilanci o predisporre scritture contabili e la sentenza impugnata non avrebbe esplicitato le ragioni della ritenuta sussistenza del reato contestato, anche nella sua declinazione soggettiva. E, con un terzo motivo, ha denunciato analoga carenza di motivazione in relazione all'affermazione di colpevolezza per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, perché il curatore fallimentare avrebbe escluso una distrazione di beni mobili registrati, di cui il Consorzio non sarebbe stato neppure intestatario. L'ultimo motivo si è doluto dell'inosservanza della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, che, ad avviso della difesa, avrebbe dovuto essere concessa. 2.La IO, nel dedurre due motivi, si è lagnata dell'inosservanza degli artt. 163 e 164 cod, pen. in rapporto al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena (e per l'effetto quella della non menzione), negata sulla scorta di una pregressa condanna, a suo carico, ad una pena pecuniaria (omesso versamento di contributi previdenziali di entità inferiore a 10000 euro nell'anno solare), oggetto di concessione del beneficio, ma revocabile per abolitio criminis. Inoltre, e sempre a riguardo dell'assunta, erronea esclusione della possibilità di concedere una seconda sospensione condizionale, la Corte d'appello avrebbe fatto riferimento ad un indirizzo giurisprudenziale superato, ben potendosi, in base agli arresti più recenti, sospendersi la pena detentiva irrogata con la sentenza impugnata senza tener conto 2 del ragguaglio con la pena pecuniaria inflitta con la prima sentenza, così da evitare il superamento del limite dei due anni che non consentirebbe il riconoscimento del beneficio. 3.Ragioni di ricorso sostanzialmente identiche hanno caratterizzato l'impugnazione della NI, a sua volta condannata a pena condizionalmente sospesa per un delitto di omesso versamento di contributi previdenziali di entità sottosoglia, dunque, in quanto revocabile per abolizione del reato, non ostativa alla ulteriore concessione del beneficio invece negato dalla sentenza impugnata;
ed anche per l'imputata varrebbe l'interpretazione giurisprudenziale che ammette il riconoscimento del beneficio per la pena detentiva - irrogata con la sentenza impugnata - senza l'obbligo di ragguagliare la sanzione pecuniaria della prima condanna, con la conseguente refluenza di tale valutazione più favorevole anche sulla concedibilità del beneficio della non menzione. Considerato in diritto Il ricorso dell'OB è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato. 1.Va in premessa ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno;
sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri;
sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). L'integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici della decisione, e - a maggior ragione - quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. E inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso infatti non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 3 2.11 primo motivo, strettamente collegato al secondo che merita analoga sorte, è meramente reiterativo di doglianze già correttamente reiette nel doppio grado di giudizio ed è manifestamente infondato. La sentenza dichiarativa di fallimento, che costituisce provvedimento giurisdizionale esterno rispetto ai segmenti della condotta contestata, è insindacabile da parte del giudice penale, come da risalente e mai smentito principio di diritto, già espresso in occasione di pregresso mutamento normativo, secondo il quale "il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso"(SS.UU. n.19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398; sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti, Rv. 273188; sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, 289369). Ed è chiaro che, una volta dichiarato fallito in quanto ritenuto imprenditore commerciale, l'inconfutabilità del giudizio formulato dal giudice civile si estende agli obblighi che per legge discendono, a suo carico, dall'attribuzione di tale qualifica, come quelli riguardanti la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili previste dalla legge (sez. 5, n. 12865 del 16/05/1989, Brioglio, Rv. 182123), tanto più in un contesto nel quale le argomentazioni delle sentenze di merito hanno convenuto sia avvenuto scientemente, in presenza di clausole estensive dell'oggetto sociale alla realizzazione di attività tipicamente imprenditoriali e di significative operazioni evocanti la finalità di lucro, documentate dai bilanci solo parzialmente depositati (pagg. 4 e 5 sentenza primo grado, pag.6 sentenza di appello). 3.11 terzo motivo è fuori fuoco e manifestamente infondato, dal momento che il comportamento di rilievo distrattivo oggetto delle sentenze di condanna non consiste nella dismissione di beni mobili registrati, ma delle disponibilità liquide, dei crediti e delle immobilizzazioni materiali (pag.5 sentenza di primo grado, pag. 6 sentenza della Corte d'appello) e con tali argomentazioni la doglianza, evanescente e puramente contestativa, ha omesso di misurarsi. 4.11 quarto motivo, che ha dedotto la mancata concessione dei doppi benefici, meramente enunciato ed indeterminato, non consente neppure alla Corte di Cassazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato di legittimità ed è pertanto travolto dal giudizio di inammissibilità. 5.1 motivi promossi dalla NI e dalla IO, che confinano le critiche, modulate con il richiamo all'inosservanza della legge penale, al ragionamento espositivo della Corte territoriale 4 sulla sussistenza di precedenti penali - una rispettiva condanna a pena pecuniaria - che vieterebbero la concessione dei benefici di legge, sono fondati. Le conclusioni rassegnate sul punto dalla sentenza impugnata non possono essere condivise, dal momento che la recente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il collegio ritiene di aderire, afferma che in tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della seconda concessione del beneficio, non deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163, comma primo, ultima parte, cod. pen., della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva (sez. 5, n. 32803 del 22/04/2022, Bombacigno, Rv. 283568; sez. 6, n.49115 del 17/10/2022, Vicentelli, Rv.284078; Sez. 5, n. 30885 del 09/03/2005, Gentile, Rv. 232288); tale esegesi è in linea con la formulazione dell'art. 163 cod. pen., introdotta con la Legge 11 giugno 2004, n. 145, in virtù della quale, ai fini della sospensione dell'esecuzione della sanzione, si tiene conto solo della pena detentiva. Ne deriva che, anche nell'ipotesi di cumulo ex art. 164 cod. pen., ai fini della determinazione del limite invalicabile dei due anni, non si tiene conto della pena pecuniaria - rectius, dell'equivalente della pena pecuniaria in termini di pena detentiva in ragione del criterio di ragguaglio stabilito dall'art. 135 cod. pen.. Tale inquadramento ermeneutico, che è aderente al dato letterale della novella, ricostruisce in maniera condivisibile i rapporti tra l'art. 164, ultimo comma, e l'art. 163 cit. ed evidenzia come il rimando contemplato dalla prima delle due norme (che individua nei «limiti stabiliti dall'articolo 163» la soglia massima della seconda sospensione condizionale) non possa che fare rinvio al contenuto, già citato, dell'art. 163 cod. pen.; sarebbe, insomma, irragionevole tenere conto di due limiti diversi, uno nel caso di unica condanna e l'altro, in ipotesi più restrittivo, per il caso del cumulo di pene richiesto, per il riconoscimento della "seconda" sospensione condizionale, dall'articolo 164 c.p.. Tanto più che al ricorso per cassazione l'imputata NI ha allegato copia del decreto penale di condanna per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, relativo al provvedimento iscritto a suo carico nel casellario giudiziale - valorizzata dalla sentenza impugnata per escludere il riconoscimento, per la seconda volta, della sospensione condizionale - dal cui contenuto si evince un ammontare "sotto soglia" rispetto all'importo minimo annuale di 10.000 euro, attualmente previsto dall'art. 2 comma 1 bis del D.L. n. 463/83, convertito in L. n. 638/83 ai fini dell'integrazione dell'illecito penale. Trattasi, dunque, di reato depenalizzato. Valuterà la Corte del rinvio, ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, se sia possibile formulare una prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento delle imputate, che deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen.. E ciò nell'ottica della specifica funzione attribuita dalla legge (in armonia con l'art. 27 della Costituzione) alla sospensione condizionale, che è quella di perseguire una sorta di messa alla 5 esidente prova accompagnata dallo stimolo, non trascurabile, della potenziale revoca del beneficio in caso di recidiva. Destino d'inammissibilità, a cagione della estrema genericità del motivo esposto - e ne era del resto affetto anche il motivo di gravame, con effetti che comunque travolgono la ragione di ricorso - deve essere riservato a quanto dedotto sulla mancata concessione del beneficio della non menzione di cui all'art. 175 cod. pen., la cui ratio è diversa rispetto a quella sottesa al beneficio della sospensione condizionale, e, in quanto fondata sul principio dell'"emenda", tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato;
la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena ed il suo mancato riconoscimento può essere assistito anche da motivazione implicita (cfr. Cass. sez.3, n. 19648 del 27/02/2019, Pescoller, Rv. 275748; Cass. sez. 2, n. 11992 del 18/02/2020, Nether, Rv. 278572). La sentenza impugnata, nei termini espressi, deve essere dunque annullata con rinvio, limitatamente alla necessità di un nuovo vaglio relativo al riconoscimento, o meno, della sospensione condizionale della pena. 6.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di OB, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di IO AR e NI LU limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena„con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. ichiara inammissibile il ricorso di ED FR e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22/01/2024 Il consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato, in relazione al beneficio della sospensione condizionale della pena, per FA AR E AN IA;
e per l'inammissibilità del ricorso relativamente alla posizione di ED CO;
udito il difensore l'avv. CARMINE DI ZENZO insiste nell'accoglimento del ricorso;
l'avv. ROSARIO GRIECO insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14924 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 22/01/2024 Ritenuto in fatto Con sentenza del 19 aprile 2023 la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da AN PE avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone del 11 ottobre 2019, e, in parziale riforma della sentenza stessa, confermato l'affermazione di responsabilità di AN, NI LU, IO AR e OB FR per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 223 comma 1 e comma 2 n. 1, 219 commi 1 e 2 n. 1 legge fallimentare, in relazione all'art. 216 comma 1 nn. 1 e 2 della medesima legge e 2621 cod. civ., commessi in qualità di componenti del Consiglio Direttivo - la NI anche Presidente del consiglio - del CONSORZIO C.S.F. di Frosinone, dichiarato fallito il 21 dicembre 2012; è stata rideterminata la durata delle pene accessorie fallimentari inflitte in primo grado. Hanno proposto ricorso per cassazione, a ministero dei difensori, NI LU, IO AR e l'OB, con tre distinti atti, i cui motivi sono qui enunciati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.L'OB, con un primo motivo, ha dedotto, richiamando il vizio di inosservanza della legge penale, l'inconfigurabilità dei delitti ipotizzati, in quanto il Consorzio non potrebbe essere considerato imprenditore commerciale e non avrebbe potuto essere dichiarato fallito;
di conseguenza, non sarebbero ipotizzabili i reati di bancarotta propria ed impropria per i quali è intervenuta condanna. Con un secondo motivo, ha lamentato un vizio motivazionale in ordine all'affermazione di reità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, perché il Consorzio non avrebbe dovuto depositare bilanci o predisporre scritture contabili e la sentenza impugnata non avrebbe esplicitato le ragioni della ritenuta sussistenza del reato contestato, anche nella sua declinazione soggettiva. E, con un terzo motivo, ha denunciato analoga carenza di motivazione in relazione all'affermazione di colpevolezza per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, perché il curatore fallimentare avrebbe escluso una distrazione di beni mobili registrati, di cui il Consorzio non sarebbe stato neppure intestatario. L'ultimo motivo si è doluto dell'inosservanza della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, che, ad avviso della difesa, avrebbe dovuto essere concessa. 2.La IO, nel dedurre due motivi, si è lagnata dell'inosservanza degli artt. 163 e 164 cod, pen. in rapporto al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena (e per l'effetto quella della non menzione), negata sulla scorta di una pregressa condanna, a suo carico, ad una pena pecuniaria (omesso versamento di contributi previdenziali di entità inferiore a 10000 euro nell'anno solare), oggetto di concessione del beneficio, ma revocabile per abolitio criminis. Inoltre, e sempre a riguardo dell'assunta, erronea esclusione della possibilità di concedere una seconda sospensione condizionale, la Corte d'appello avrebbe fatto riferimento ad un indirizzo giurisprudenziale superato, ben potendosi, in base agli arresti più recenti, sospendersi la pena detentiva irrogata con la sentenza impugnata senza tener conto 2 del ragguaglio con la pena pecuniaria inflitta con la prima sentenza, così da evitare il superamento del limite dei due anni che non consentirebbe il riconoscimento del beneficio. 3.Ragioni di ricorso sostanzialmente identiche hanno caratterizzato l'impugnazione della NI, a sua volta condannata a pena condizionalmente sospesa per un delitto di omesso versamento di contributi previdenziali di entità sottosoglia, dunque, in quanto revocabile per abolizione del reato, non ostativa alla ulteriore concessione del beneficio invece negato dalla sentenza impugnata;
ed anche per l'imputata varrebbe l'interpretazione giurisprudenziale che ammette il riconoscimento del beneficio per la pena detentiva - irrogata con la sentenza impugnata - senza l'obbligo di ragguagliare la sanzione pecuniaria della prima condanna, con la conseguente refluenza di tale valutazione più favorevole anche sulla concedibilità del beneficio della non menzione. Considerato in diritto Il ricorso dell'OB è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato. 1.Va in premessa ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno;
sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri;
sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). L'integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici della decisione, e - a maggior ragione - quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. E inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso infatti non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 3 2.11 primo motivo, strettamente collegato al secondo che merita analoga sorte, è meramente reiterativo di doglianze già correttamente reiette nel doppio grado di giudizio ed è manifestamente infondato. La sentenza dichiarativa di fallimento, che costituisce provvedimento giurisdizionale esterno rispetto ai segmenti della condotta contestata, è insindacabile da parte del giudice penale, come da risalente e mai smentito principio di diritto, già espresso in occasione di pregresso mutamento normativo, secondo il quale "il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso"(SS.UU. n.19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398; sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti, Rv. 273188; sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, 289369). Ed è chiaro che, una volta dichiarato fallito in quanto ritenuto imprenditore commerciale, l'inconfutabilità del giudizio formulato dal giudice civile si estende agli obblighi che per legge discendono, a suo carico, dall'attribuzione di tale qualifica, come quelli riguardanti la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili previste dalla legge (sez. 5, n. 12865 del 16/05/1989, Brioglio, Rv. 182123), tanto più in un contesto nel quale le argomentazioni delle sentenze di merito hanno convenuto sia avvenuto scientemente, in presenza di clausole estensive dell'oggetto sociale alla realizzazione di attività tipicamente imprenditoriali e di significative operazioni evocanti la finalità di lucro, documentate dai bilanci solo parzialmente depositati (pagg. 4 e 5 sentenza primo grado, pag.6 sentenza di appello). 3.11 terzo motivo è fuori fuoco e manifestamente infondato, dal momento che il comportamento di rilievo distrattivo oggetto delle sentenze di condanna non consiste nella dismissione di beni mobili registrati, ma delle disponibilità liquide, dei crediti e delle immobilizzazioni materiali (pag.5 sentenza di primo grado, pag. 6 sentenza della Corte d'appello) e con tali argomentazioni la doglianza, evanescente e puramente contestativa, ha omesso di misurarsi. 4.11 quarto motivo, che ha dedotto la mancata concessione dei doppi benefici, meramente enunciato ed indeterminato, non consente neppure alla Corte di Cassazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato di legittimità ed è pertanto travolto dal giudizio di inammissibilità. 5.1 motivi promossi dalla NI e dalla IO, che confinano le critiche, modulate con il richiamo all'inosservanza della legge penale, al ragionamento espositivo della Corte territoriale 4 sulla sussistenza di precedenti penali - una rispettiva condanna a pena pecuniaria - che vieterebbero la concessione dei benefici di legge, sono fondati. Le conclusioni rassegnate sul punto dalla sentenza impugnata non possono essere condivise, dal momento che la recente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il collegio ritiene di aderire, afferma che in tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della seconda concessione del beneficio, non deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163, comma primo, ultima parte, cod. pen., della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva (sez. 5, n. 32803 del 22/04/2022, Bombacigno, Rv. 283568; sez. 6, n.49115 del 17/10/2022, Vicentelli, Rv.284078; Sez. 5, n. 30885 del 09/03/2005, Gentile, Rv. 232288); tale esegesi è in linea con la formulazione dell'art. 163 cod. pen., introdotta con la Legge 11 giugno 2004, n. 145, in virtù della quale, ai fini della sospensione dell'esecuzione della sanzione, si tiene conto solo della pena detentiva. Ne deriva che, anche nell'ipotesi di cumulo ex art. 164 cod. pen., ai fini della determinazione del limite invalicabile dei due anni, non si tiene conto della pena pecuniaria - rectius, dell'equivalente della pena pecuniaria in termini di pena detentiva in ragione del criterio di ragguaglio stabilito dall'art. 135 cod. pen.. Tale inquadramento ermeneutico, che è aderente al dato letterale della novella, ricostruisce in maniera condivisibile i rapporti tra l'art. 164, ultimo comma, e l'art. 163 cit. ed evidenzia come il rimando contemplato dalla prima delle due norme (che individua nei «limiti stabiliti dall'articolo 163» la soglia massima della seconda sospensione condizionale) non possa che fare rinvio al contenuto, già citato, dell'art. 163 cod. pen.; sarebbe, insomma, irragionevole tenere conto di due limiti diversi, uno nel caso di unica condanna e l'altro, in ipotesi più restrittivo, per il caso del cumulo di pene richiesto, per il riconoscimento della "seconda" sospensione condizionale, dall'articolo 164 c.p.. Tanto più che al ricorso per cassazione l'imputata NI ha allegato copia del decreto penale di condanna per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, relativo al provvedimento iscritto a suo carico nel casellario giudiziale - valorizzata dalla sentenza impugnata per escludere il riconoscimento, per la seconda volta, della sospensione condizionale - dal cui contenuto si evince un ammontare "sotto soglia" rispetto all'importo minimo annuale di 10.000 euro, attualmente previsto dall'art. 2 comma 1 bis del D.L. n. 463/83, convertito in L. n. 638/83 ai fini dell'integrazione dell'illecito penale. Trattasi, dunque, di reato depenalizzato. Valuterà la Corte del rinvio, ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, se sia possibile formulare una prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento delle imputate, che deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen.. E ciò nell'ottica della specifica funzione attribuita dalla legge (in armonia con l'art. 27 della Costituzione) alla sospensione condizionale, che è quella di perseguire una sorta di messa alla 5 esidente prova accompagnata dallo stimolo, non trascurabile, della potenziale revoca del beneficio in caso di recidiva. Destino d'inammissibilità, a cagione della estrema genericità del motivo esposto - e ne era del resto affetto anche il motivo di gravame, con effetti che comunque travolgono la ragione di ricorso - deve essere riservato a quanto dedotto sulla mancata concessione del beneficio della non menzione di cui all'art. 175 cod. pen., la cui ratio è diversa rispetto a quella sottesa al beneficio della sospensione condizionale, e, in quanto fondata sul principio dell'"emenda", tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato;
la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena ed il suo mancato riconoscimento può essere assistito anche da motivazione implicita (cfr. Cass. sez.3, n. 19648 del 27/02/2019, Pescoller, Rv. 275748; Cass. sez. 2, n. 11992 del 18/02/2020, Nether, Rv. 278572). La sentenza impugnata, nei termini espressi, deve essere dunque annullata con rinvio, limitatamente alla necessità di un nuovo vaglio relativo al riconoscimento, o meno, della sospensione condizionale della pena. 6.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di OB, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di IO AR e NI LU limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena„con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. ichiara inammissibile il ricorso di ED FR e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22/01/2024 Il consigliere estensore