Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2003, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto /03 Referzione conhedslittoria agistati:410 144 SEZIONE SECONDA CIVILE Merione al butun periodice Composta dagli Ill Dott. Antonio Presidente R.G. N. 4863/00 - Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO 7292/00 Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - 7293/00 Cron. 3115 M Consigliere Dott. Carlo CIOFFI 472 Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud.31/10/02 SENT ENZA sul ricorso proposto da: AN TE IN, AN NU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CITTA' DELLA PIEVE 19, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARTINO, che li difende unitamente all'avvocato ANDREA MINA, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
IC EP, IC NA IA, IC IC GI, IC GI IA, ES, OR, IC AN, tutti in proprio e IC nella qualità di eredi di ET MARTA;
2002 - intimati 1407 -1- e sul 2° ricorso n 07292/00 proposto da: IC GI, IC AN, IC OR, elettivamente domiciliati inIC GIOVAN IA, ROMA VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato SIMONETTA DE SANTIS MANGELLI, che li difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE PEDRETTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
AN TE IN, AN NU;
- intimati e sul 3° ricorso n 07293/00 proposto da: EP, IC NA IA, IC IC ES, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PASUBIO presso lo studio dell'avvocato SIMONETTA DE SANTIS 4, MANGELLI, che li difende unitamente all'avvocato GIOVANNI PEDRETTI, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
AN TE IN, AN NU;
- intimati avverso la sentenza n. 65/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 27/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/02 dal Consigliere Dott. Francesco -2- Paolo FIORE;
CARLO MARTINO con delega1'Avvocato [Claudio udito dell'avvocato Andrea MINA, depositata in udienza difensore dei ricorrenti che ha accoglimento del ricorso principale;
udito 1'Avvocato DE SANTIS MANGELLI Simonetta, difen L'ACCOGLIMENTO DEL sore dei resistenti che ha chiesto del controricorso e ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione, assorbiti i ricorsi incidentali subordinati. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 27 maggio 1978, MA e ER MI AN, comproprietari di un immobile sito in Capodiponte, via Stazione n. 20, convenivano in giudizio RT, AC, AN IA, IU, ES, AN e OV IA TR, nonché MA TT, e ne chiedevano la condanna sia alla demolizione della costruzione, che, senza il rispetto delle distanze e delle cubature prescritte dal regolamento locale, avevano realizzato sulla detta via, ai civici nn. 38, 40 e e sia al risarcimento dei danni conseguenti, 42, oltre quelli prodotti dall'illecito taglio della fognatura servente il contiguo immobile di essi attori. AC, AN, RT e OV IA TR, nonché MA TT, si costituivano e resistevano alla domanda. Al contempo, in via riconvenzionale, chiedevano la condanna degli attori al risarcimento dei danni per illecito rifiuto di formalizzare l'accordo raggiunto per la ristrutturazione dei loro, rispettivi edifici. IU, AN IA ed ES TR erano contumaci. Con sentenza del 10/12 ottobre 1981, il կ Tribunale di Brescia, respinta ogni altra domanda, condannava i convenuti ad arretrare la loro costru- zione fino ad una distanza minima di cinque metri dal confine con la proprietà degli attori. IU, AN IA ed ES TR propo- nevano gravame. Con autonomo atto, proponevano gravame anche AC, NG, RT e OV IA TR, nonché MA TT. MA e ER MI AN resistevano ai gravami avversari e proponevano anch'essi gravame, in via incidentale. I gravami venivano riuniti e, nel loro corso, le appellanti IU, AN ed ES TR proponevano querela di falso con riguardo alle *proprie" sottoscrizioni, riportate negli avvisi di ricevimento dei pieghi raccomandati, contenenti copia dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, loro notificato a mezzo del servizio posta- le. Con sentenza n. 1344 del 1994, non impugnata, il Tribunale di Brescia dichiarava la falsità delle dette sottoscrizioni. Il giudizio di appello, che nel frattempo era stato riprendeva il suo sospeso ex art. 355 c.p.c., 5 corso. Con sentenza del cembre 8/27 gennaio 1999, la Corte d'appello di Brescia, in accoglimento del gravame di IU, AN IA ed ES TR, dichiarava la nullità del giudizio di primo grado. Le spese processuali erano totalmente compensate tra le parti. In particolare, osservava la Corte territoriale: a) che era passata in giudicato la sentenza dichiara- tiva della falsità delle sottoscrizioni delle appellanti IU, AN ed ES TR, riportate negli avvisi di ricevimento di pieghi raccomandati, contenenti copia dell'atto introdut- tivo del giudizio di primo grado, ad esse notifica- to a mezzo del servizio postale;
b) che non era stato possibile accertare a chi fossero stati materialmente consegnati i pieghi raccomandati, destinati alle predette, contumaci in primo grado;
c) che, quindi, non v'era riferibilità alcuna tra i non individuati consegnatari dei pieghi e le rispettive destinatarie;
d) che, in tale contesto, essendo inesistenti le notifiche della citazione introduttiva nei confronti delle predette parti e vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, il giudizio di primo grado era nullo, insanabilmen- te, anche con riguardo al rapporto processuale, relativo alle altre parti, ritualmente citate. Per la cassazione di tale sentenza, ER MI ed MA AN hanno proposto ricorso in forza di due motivi. IU, AN IA ed ES TR hanno resistito con controricorso e, al contempo, hanno proposto ricorso incidentale in forza di due motivi. AC, AN, RT e OV IA TR hanno resistito anch'essi con controricorso e, al ricorso incidentale in contempo, hanno proposto forza di due motivi. MA TT non ha svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, i ricorsi vanno riuniti perché proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Il ricorso principale di ER MI ed MA ZA espone due motivi. Con il primo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 353 e 354 c.p.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito non abbia rimesso la causa al giudice di primo grado t per la integrazione del contraddittorio nei con- fronti delle parti, per le quali aveva accertato essere inesistente la notificazione della citazione introduttiva. Con il secondo motivo, invece, denunciando viola- zione e falsa applicazione degli artt. 872 e 873 C.C., nonché omessa e contraddittoria motivazione, sostengono 'a titolo meramente cautelativo.. che il Giudice di II° grado, qualora avesse superato le 水 questioni preliminari, avrebbe dovuto confermare la sentenza tribunalizia che aveva applicato corretta- mente gli artt. 872-873 c.c. " 3. Il ricorso incidentale di IU, AN IA ed ES TR espone due motivi. Con il primo motivo, le ricorrenti assumono la inammissibilità del ricorso principale, per carenza di legittimazione e di interesse ad agire delle controparti, avendo queste ultime trasferito a terzi la proprietà dell'immobile, per la cui tutela avevano agito, e dovendosi ritenere che la causa inizierà ex novo, per l'ipotesi di rimessione al primo giudice. Con il secondo motivo, invece, le ricorrenti assumono che le risultanze processuali evidenziano la infondatezza della domanda avversaria di arre- tramento della loro costruzione, accolta in primo grado, infondatezza di cui invocano l'accertamento ad opera di questa Corte, con correlata cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
4. Il ricorso incidentale di AC, AN, RT e OV IA TR espone anch'esso due motivi, identici a quelli ora indicati dello altro ricorso incidentale.
5. Ragioni di priorità logica impongono di esamina- K re, innanzi tutto, le questioni d'inammissibilità del ricorso principale, che i controricorrenti hanno sollevato, sia in forma di eccezione, in sede di controricorso, e sia in forma di motivo (il primo) dei ricorsi incidentali. Le questioni sono infondate. Ed invero, con riguardo alla questione di inammis- sibilità, per essere stato individualmente notifi- cato il ricorso principale ad essi controricorrenti *in proprio e qual erede di TT MA", va osservato che tale ed ulteriore qualità (di erede) non può avere alcun rilievo invalidante sul con- traddittorio. I controricorrenti, infatti, si sono tutti *costituiti" in proprio ed il ricorso risulta essere stato notificato, presso il procuratore in q grado d'appello, anche a MA TT, parte del giudizio di merito, di cui neppure si prospetta che quel procuratore abbia mai dichiarato o notificato il decesso in corso di causa, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., decesso peraltro- solo affermato in sede di legittimità, non anche provato per mezzo delle produzioni consentite dall'art. 372 c.p.c., così da poterne trarre rilievo a fini di verifica A su legittimazione delle parti ed integrità del contraddittorio. Con riguardo alla questione d'inammissibilità, sollevata in forma di motivo di ricorso incidenta- le, va invece osservato, al di là di ogni altra considerazione, che essa origina dalla erronea premessa (altrimenti, quale senso avrebbe lo stesso istituto processuale della rimessione), che 10 ipotizzato rinvio della causa al giudice di primo grado (art. 383, ultimo comma, c.p.c., in relazione all'art. 354 c.p.c.) determinerebbe che la causa dovrà iniziare di nuovo".
6. Il primo motivo del ricorso principale è fonda- to. Ed invero, l'inesistenza della notificazione della citazione introduttiva nei confronti di IU, AN IA ed ES TR, inesistenza nient'affatto censurata, oltre che correttamente affermata dalla Corte di merito, non poteva deter- minare l'impugnata sentenza, meramente dichiarativa della nullità del giudizio di primo grado, senza rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.. Si versava, infatti, in ipotesi di litisconsorzio necessario, come la stessa Corte di merito ha accertato, e, per l'appunto, di decisione che pronunciarsi anche nei confronti delle doveva predette parti, oltre che di AC, AN, RT e OV IA TR, nonché MA TT, quali comproprietari -tutti- dell'opera di cui si chiedeva la demolizione per violazione delle distanze legali (v. ex plurimis Cass. n. 7669/01, n. 206/01 e n. 2484/99). Si versava, cioè, in una situazione che, per essere correlata a notifica inesistente della citazione introduttiva del giudizio di primo grado nei confronti di alcune parti necessarie in causa, violava la integrità del contraddittorio e, in quanto tale, doveva trovare rimedio attraverso l'ordine di cui all'art. 102 c.p.c., nella specie però non reso dal primo giudice, così realizzando- si la fattispecie prevista dal citato art. 354 1 1 c.p.c., laddove dispone che la causa debba essere rimessa al primo giudice quando il giudice d'appello * riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio.” Fondato, dunque, è il motivo in esame, a nulla rilevando il richiamo svolto dai controricorrenti a precedenti pronunce di questa Corte, che, per l'appunto, hanno affrontato differenti fattispecie, non caratterizzate dal mancato rilievo da parte del giudice d'appello che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio (in particolare, la richiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 9654 del 1996 è relativa ad ipotesi in cui giudizio di primo grado si svolse e si defini senza costituzione di rapporto processuale tra le parti). L'accoglimento del motivo, cui consegue la cassa- zione della sentenza impugnata, nella parte in cui non ha rimesso la causa al primo giudice, assorbe il secondo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo dei ricorsi incidentali, tutti relativi a questioni dipendenti (sul merito della controversia). Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua, laddove non ha rimesso la Causa al primo 12 giudice, Tribunale di Brescia, cui Va appunto rinviata da questa Corte, ai sensi dell'art. 383, ultimo comma, c.p.c.. Il giudice del rinvio provvederà a nuovo esame della controversia e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiarato assorbito il secondo motivo di tutti i ricorsi, e rigetta il primo motivo dei ricorsi incidentali;
in ragione del motivo accolto, cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa al primo giudice, Tribunale di Brescia, anche per le spese. Così deciso il 31 ottobre 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il presidente hs est. aucets who time Answers IL CANCELLIERE IA Di NU обного DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 GEN. 2003 Oggi, CORTE SUPREMA CASSAZIONE IL CANCELLIERE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia IA Di NU 20-5-2003 Питье delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 19104 versate € 180,76 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricci 13