Sentenza 13 giugno 2013
Massime • 1
Dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cosiddetto Codice antimafia), il sottoposto a misura di prevenzione al quale sia stata sospesa, revocata o negata la patente di guida che viene colto alla guida di auto o motociclo è punito ai sensi dell''art. 73 del medesimo D.Lgs. n. 159, norma quest'ultima da considerarsi speciale rispetto all'art. 116 C.d.S.
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 19 settembre 2023 (r. o. n. 141 del 2023) il Tribunale ordinario di Nuoro, sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui punisce con sanzione penale chi, in precedenza sottoposto a misura di prevenzione personale, guidi un autoveicolo o un motoveicolo senza patente, in quanto revocata o sospesa, anche …
Leggi di più… - 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 17 ottobre 2022
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 10 settembre 2021 (r. o. n. 184 del 2021), la Corte di cassazione, sezione sesta penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), che punisce con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni la guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2013, n. 27828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27828 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 13/06/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 967
Dott. BONITO F. M. S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 34435/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GL AE NL N. IL 18/09/1984;
avverso la sentenza n. 437/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del 13/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIOLA Alfredo che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore avv. MAGNANO Giuseppe.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 25 ottobre 2010 il GUP del Tribunale di Catania, all'esito di giudizio abbreviato, condannava alla pena di un anno e mesi cinque di reclusione LO FF, imputato del reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2 per aver violato le prescrizioni del provvedimento di sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno al quale era sottoposto, circolando alla guida di un motociclo senza essere in possesso della prescritta patente di guida perché revocatagli, condotta, quest'ultima, contestatagli anche ai sensi dell'art. 116 C.d.S., commi 13 e 18; in Catania, il 31 maggio 2010.
La sentenza veniva riformata, quanto alla pena, dalla Corte di appello di Catania la quale, escludendo la contestata recidiva, rideterminava la pena in mesi otto e giorni venti di reclusione con pronuncia del 13 gennaio 2012. 2. Avverso detta decisione ricorre per cassazione l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, che nel suo interesse sviluppa tre motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione in relazione ad entrambe le norme incriminatrici, in particolare osservando: la corte di merito non ha motivato in ordine alla incriminabilità della condotta contestata, giacché l'imputato fu colto non già mentre circolava, ma nell'atto di parcheggiare un motociclo, azione questa non riferibile a quella di guidare il mezzo medesimo. Nè appare coerente con le regole della prova processuale ricorrere alla presunzione che l'imputato aveva necessariamente, in precedenza, guidato il motociclo medesimo.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia invece la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione dappoiché negata l'applicazione delle attenuanti generiche in assenza di qualsivoglia cenno argomentativo.
2.3 Col terzo ed ultimo motivo di censura invoca la difesa ricorrente l'applicazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73 quale ius superveniens di maggior favore per l'imputato.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1 Quanto al primo motivo di censura osserva il Collegio che del tutto logicamente, sul piano della coerenza motivazionale, e correttamente, quanto ai profili di stretto diritto, hanno i giudici di merito evidenziato che l'imputato fu colto nell'atto di posteggiare una potente moto, Honda SH 300, con la quale era arrivato nel luogo del controllo e che tanto, anche in riferimento alla sola condotta del posteggiare, integrava manovra di guida con motociclo acceso per la quale occorre il possesso della patente di guida, nella fattispecie pacificamente revocata.
3.2 Del pari non condivisibile si appalesa la seconda censura. Ed invero nel caso di specie l'imputato appellante ebbe ad inserire la richiesta di applicazione delle attenuante generiche di cui all'art. 62-bis c.p. nell'ambito della più generale censura relativa al trattamento sanzionatorio, motivo di gravame parzialmente accolto dappoiché ridotta la pena inflitta in prime cure sia attraverso la esclusione della recidiva, viceversa applicata con la sentenza appellata, sia più favorevolmente determinando la pena definitiva in termini certamente apprezzabili.
Di qui l'evidenza che il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi implicitamente argomentato (Cass., Sez. 2, 19/05/2004, n. 29434) in considerazione della entità della sanzione ritenuta di giustizia. La ragion d'essere della previsione normativa di cui all'art. 62-bis c.p. è, infatti, come è noto, quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, al fine di pervenire alla pena di giustizia, nello specifico concretamente determinata attraverso una più mite indicazione della pena e con la eliminazione, come detto, della recidiva.
3.3 Manifestamente infondato appare, infine, il terzo motivo di doglianza.
Il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73 non ha affatto sostituito la L. n. 1423 del 1956, art. 9 (come è noto la L. n. 1423 del 1956 è stata abrogata dall'art. 120 cod. antim., lett. a) dappoiché sostanzialmente diverse le condotte rispettivamente tipizzate e la ratio legis a sostegno delle disposizioni, ma ha viceversa introdotto una fattispecie delittuosa speciale rispetto all'art. 116 C.d.S., punendola in termini ben più gravi, di guisa che, a far tempo dal 13 ottobre 2011, giorno dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011 (c.d. Codice Antimafia), il sottoposto a misura di prevenzione al quale sia stata sospesa, revocata o negata la patente di guida il quale venga colto alla guida di automezzi o motocicli, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni, mentre la sanzione per l'analoga contravvenzione prevista in via generale dall'art. 116 C.d.S. è punita con la sola pena dell'ammenda (da 2257,00 a 9032,00 Euro).
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013